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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di
dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo
grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti
educativi.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.94 del 26/11/2004 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E07981 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 27/12/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Dipartimento per l'istruzione Direzione generale per il personale
della scuola;
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla
qualifica di dirigente a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 maggio 2001 n. 341, concernente il regolamento relativo ai criteri
per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso
selettivo di formazione dei dirigenti scolastici;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento
all'art. 21;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare
riferimento agli articoli 25 e 29;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), con particolare riferimento agli articoli 19 e 22,
commi 8, 10 e 11;
Vista la legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni
sull'equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in
scienze delle attivita' motorie e sportive;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito
nella legge 29 novembre 2002, n. 268 recante misure urgenti per la
scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta
formazione artistica e musicale, con particolare riferimento
all'art. 6, comma 1, lettera c);
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante
l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita'
dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi
direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e
negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo - donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 127 concernente il differimento
del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge
31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo
alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11,
della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n. 319, recante norme di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica
istruzione nell'adunanza del 10 novembre 2004 prot. n. 15950, che si
accoglie parzialmente in relazione alla contestuale esigenza
dell'Amministrazione di valorizzare i punteggi degli incarichi di
servizio piu' strettamente connessi ai compiti di direzione delle
istituzioni scolastiche e di supporto tecnico alle medesime, nonche'
all'esigenza di assicurare l'omogenea applicazione del criterio della
non cumulabilita', per ciascun anno, dei punteggi relativi agli
incarichi/servizi prestati, con esclusione, pertanto, del servizio di
ruolo di cui al punto 1) della tabella di valutazione dei titoli di
servizio e professionali;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici distinte per settori formativi e articolate secondo la
dimensione regionale;
Vista la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio
2004, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2004 (Reg. n. 8
Fog. n. 367), con il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001,
n. 165 ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici
per ulteriori millecinquecento unita' rispetto a quelle autorizzate
con il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136 convertito con
modificazione in legge 27 luglio 2004 n. 186, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della
pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'art. 8 bis;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in
ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del bando
del corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29 del
decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 8, della legge
28 dicembre 2001 n. 448;
Vista la nota del 30 settembre 2004 con la quale il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca delega il Direttore
generale della Direzione generale per il personale della scuola alla
firma del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto
dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Concorso e posti
1. In attuazione dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dell'art. 22, commi 8 e 10 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' indetto un corso concorso selettivo di formazione
per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica
periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola
primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale,
distinto rispettivamente per il settore formativo della scuola
primaria e secondaria di primo grado e per il settore della scuola
secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, in
relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica citato in premessa, e' determinato in n. 1.500 posti
complessivi come riportato nell'allegato 1, che e' parte integrante
del presente decreto.
3. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento
sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale del Friuli Venezia-Giulia provvedera' ad indire
apposito bando.
Art. 2.
Organizzazione del concorso
1. In applicazione dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e dell'art. 22, comma 10, della legge n. 448/2001, la
procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello
regionale.
2. L'Ufficio scolastico regionale, in particolare, cura
l'organizzazione del corso concorso, nomina le commissioni
giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della
procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine
delle varie fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 7.
Art. 3.
Articolazione della procedura concorsuale
1. La procedura concorsuale a livello regionale si articola nel
modo seguente:
a) selezione per titoli;
b) concorso di ammissione;
c) periodo di formazione;
d) esame finale.
2. Dopo l'esame finale vengono compilate e approvate
contestualmente graduatorie generali di merito distinte per i tre
settori formativi e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti
messi a concorso (all. 1), di cui al precedente art. 1, comma 2.
Art. 4.
Requisiti per l'ammissione
1. Al corso concorso di cui all'art. 1 e' ammesso a partecipare
il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche
statali che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea o
titolo equiparato nei rispettivi settori formativi della scuola
primaria e secondaria di primo grado o della scuola secondaria
superiore o degli istituti educativi. Il requisito di servizio di
sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato
prestato in settori formativi diversi.
2. Il servizio effettivamente prestato di cui al comma 1, e'
valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente
prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva
assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi
di retrodatazione giuridica.
4. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i
servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d'istituto ai
sensi delle disposizioni vigenti.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
7. L'Ufficio scolastico regionale puo' disporre l'esclusione dei
candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della
procedura concorsuale.
Art. 5.
Termine e modalita' di presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione al corso concorso selettivo di
formazione, redatta su carta semplice, conformemente all'allegato 2),
puo' essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio scolastico
regionale ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile
purche' venga consegnata o spedita entro il termine suindicato.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata
dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza e'
prorogata al primo giorno feriale utile. Le domande dei candidati
residenti o comunque in servizio all'estero, da produrre entro il
suindicato termine, potranno essere inoltrate tramite la competente
autorita' diplomatica o consolare.
3. La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in
una sola regione e per i posti di un solo settore formativo, a scelta
del candidato, per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano
maturati almeno sette anni di servizio. Il settore formativo di
partecipazione al concorso per gli insegnanti di scuola materna e'
quello relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado.
Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori
formativi diversi, il settore formativo di partecipazione al concorso
e' quello ove il candidato ha prestato piu' anni di servizio di
ruolo. A parita' di anni di servizio in piu' settori formativi, per
un periodo inferiore a sette anni in ciascun settore formativo, il
candidato deve indicare il settore formativo ove presta servizio al
momento della domanda.
Art. 6.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
1. Nella domanda di ammissione (all. 2) gli aspiranti devono
dichiarare sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione
dal corso concorso selettivo di formazione:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) la laurea posseduta con l'esatta indicazione
dell'Universita' che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui e'
stata conseguita e del voto riportato;
d) il settore formativo al quale si intende concorrere;
e) la regione nella quale s'intende partecipare;
f) la cattedra e/o il posto di titolarita';
g) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti
in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati
fuori ruolo indicheranno l'ultima istituzione scolastica di
appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio presso il quale
prestano servizio e la data di inizio);
h) la data della prima nomina in ruolo nonche' eventualmente
quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
i) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la nomina in ruolo
nei settori formativi;
l) gli eventuali periodi per i quali e' stato adottato un
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del
decreto legislativo 16.4.1994, n. 297;
n) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al
concorso in altra regione o per altro settore formativo;
o) i titoli suscettibili di valutazione secondo l'allegata
tabella di valutazione dei titoli, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;
p) i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di
cui all'art. 15 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
corso concorso;
q) di autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento
dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli
esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 23.
Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito ben
chiaro presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni relative al concorso. E' onere del candidato comunicare
mediante lettera raccomandata, indirizzata all'ufficio ove e' stata
inoltrata la domanda di partecipazione al concorso, qualsiasi
cambiamento del proprio recapito.
2. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Il candidato portatore di handicap deve specificare
l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e
dell'art. 16 della legge n. 68/1999.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445.
5. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione (art. 39 decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445).
Art. 7.
Cause di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione
1. Non sono ammessi al corso concorso:
a) coloro che hanno presentato o inviato la domanda oltre il
termine indicato nell'art. 5, comma 1, e coloro che non sono in
possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del presente bando
e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle
pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
b) coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla
domanda di partecipazione;
c) coloro che hanno presentato domanda di ammissione al
concorso per piu' regioni o per piu' settori formativi.
Art. 8.
Commissioni giudicatrici
1. La commissione giudicatrice e' unica in relazione ai posti
dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed e'
nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 - serie generale - del
6 settembre 2001.
2. Al fine di assicurare la pari opportunita' tra uomini e donne
almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni
esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilita',
alle donne.
Art. 9.
Norme sulla documentazione e valutazione dei titoli
1. Le domande di partecipazione al corso concorso, i titoli
valutabili e i documenti, non sono soggetti all'imposta di bollo
(art. 1, legge n. 370/1988 e successive modificazioni).
2. I titoli valutabili sono quelli di cui alla tabella di
valutazione dei titoli, allegata al presente decreto e devono
pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza
previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
3. I titoli di cui al comma 2 possono essere prodotti:
a) in originale o copia autenticata;
b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza
del fatto che la copia e' conforme all'originale (all. 3). Tale
dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto
a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita gia'
sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia
fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo;
c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione (all. 4), o mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (all. 3).
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 3 (art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 10.
Selezione per titoli
1. La selezione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e' diretta
ad individuare in ciascuna regione, mediante la valutazione, da parte
della commissione, dei titoli culturali, professionali e di servizio,
indicati nell'apposita tabella di valutazione dei titoli, che e'
parte integrante del presente decreto, i candidati che possono
partecipare al concorso di ammissione di cui all'art. 11.
2. Espletata la selezione, la commissione esaminatrice redige
contestualmente graduatorie generali regionali di merito, distinte
per i tre settori formativi della scuola primaria e secondaria di
primo grado, della scuola secondaria superiore e delle istituzioni
educative, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato, derivante dalla somma dei punteggi
assegnati nella valutazione dei titoli di cui alla tabella indicata
nel comma 1.
3. In base all'esito delle predette operazioni e' ammesso al
concorso di ammissione un numero di candidati pari a sette volte i
posti messi a concorso per ciascun settore formativo. Sono comunque
ammessi alle prove del concorso di ammissione i candidati che in
ciascun settore formativo hanno riportato lo stesso punteggio del
candidato che occupa l'ultimo posto utile della rispettiva
graduatoria.
4. Con decreto del dirigente generale dell'Ufficio scolastico
regionale competente sono approvati gli atti della commissione, le
graduatorie di cui al precedente comma 2, con l'indicazione del
numero dei candidati ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al
successivo art. 11.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie generali
regionali di merito e' pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico
regionale competente. Di detta pubblicazione e' dato contemporaneo
avviso tramite la rete Intranet del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
Art. 11.
Prove del concorso di ammissione e relative graduatorie
1. Le prove di esame per i candidati del settore formativo della
scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria
superiore e delle istituzioni educative, che superano la selezione
per titoli, consistono in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte, uniche per i tre settori formativi, si
svolgono in distinte giornate e tendono ad accertare le conoscenze e
le competenze relative alle aree tematiche e agli ambiti di
riferimento sottoindicati.
3. La prima prova scritta consiste nella stesura di un saggio
attinente alle seguenti tematiche:
- lo sviluppo della conoscenza, nei diversi settori
disciplinari, in una societa' globale e multiculturale (aspetti
epistemologici e storici);
- la progettualita' formativa alla luce dell'evoluzione del
contesto politico ed economico, scientifico e tecnologico, culturale
e sociale in Italia e in Europa (aspetti di lettura del contesto e di
progettazione formativa);
- valori, comportamenti, pratiche giovanili e trasformazioni
della societa' civile (aspetti di conoscenza della popolazione utente
e problematiche educative);
- principi dell'apprendimento, efficienza ed efficacia
dell'azione formativa e qualita' del servizio scolastico (aspetti
gestionali della formazione e di funzionamento della comunita'
scolastica).
La seconda prova scritta consiste nella predisposizione di un
progetto, a partire da un insieme di dati forniti, attinente ai
seguenti ambiti:
- analisi delle esigenze formative;
- lo sviluppo professionale del personale docente e non
docente;
- la scuola e le attivita' di promozione culturale nel
territorio;
- i processi d'innovazione nella scuola dell'autonomia;
- il piano dell'offerta formativa;
- criteri di verifica della qualita' della formazione e del
servizio scolastico.
4. Il tempo a disposizione per ciascuna prova scritta (stesura
del saggio e predisposizione del progetto) e' di sei ore.
5. Il saggio e' valutato con riferimento ai seguenti criteri:
- padronanza dei temi affrontati;
- articolazione del contenuto proposto e delle relative
argomentazioni;
- chiarezza e correttezza della forma espressiva.
6. Il progetto predisposto e' valutato con riferimento ai
seguenti criteri:
- analisi del contesto;
- obiettivi del progetto;
- articolazione e programma degli interventi;
- criteri di verifica;
- innovativita'.
7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi.
8. Superano le prove scritte e sono ammessi a sostenere la prova
orale i candidati che conseguono una votazione di almeno 21/30 in
ciascuna delle due prove scritte.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione dell'esito a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima del giorno fissato per la
prova orale, con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte
e del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere il
colloquio.
10. La prova orale tende a completare la valutazione della
preparazione professionale del candidato sulle tematiche oggetto
della prova scritta con l'ulteriore accertamento di conoscenze,
capacita' professionali, e competenze idonee anche a gestire i
processi di trasformazione e innovazione nella scuola dell'autonomia.
11. La prova orale e' articolata nelle seguenti due parti:
a) un colloquio di gruppo, alla presenza della commissione,
consistente nella discussione tra i candidati (al massimo n. 6), su
un tema proposto dalla commissione medesima.
La discussione fa riferimento alle seguenti aree tematiche:
- il ruolo del dirigente scolastico;
- i progetti innovativi nella Scuola dell'Autonomia;
- gli utenti della scuola: gli studenti, le famiglie, i
soggetti del territorio;
- la soddisfazione del personale docente e non docente;
- l'organizzazione della scuola: tecnologia, processi e
relazioni.
Il tempo della discussione e' di circa 45 minuti.
b) un colloquio individuale con la commissione nel quale sono
discussi e analizzati due quesiti estratti a sorte dal candidato.
Ogni quesito proposto descrive un contesto e una situazione e pone un
problema o una questione che il candidato deve esaminare e discutere.
I quesiti vertono sulle seguenti aree tematiche:
- obiettivi formativi e criteri di verifica;
- le richieste dell'utenza e la promozione dello sviluppo della
scuola;
- le difficolta' di apprendimento;
- l'integrazione nei gruppi classi e il ruolo docente.
12. Il colloquio di gruppo e' valutato con riferimento ai
seguenti criteri:
- padronanza dei temi affrontati;
- competenza a comunicare e a negoziare;
- competenza ad organizzare e a coordinare;
- competenza a promuovere idee innovative;
- flessibilita'.
13. Il colloquio individuale e' valutato con riferimento ai
seguenti criteri:
- competenza sui processi formativi;
- competenza gestionale;
- competenza ad innovare;
- competenza relazionale.
14. La valutazione del colloquio di gruppo e di quello
individuale e' espressa in trentesimi, con un unico voto.
15. Superano la prova orale i candidati che conseguono la
votazione di almeno 21/30.
16. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che e' affisso nella
sede degli esami.
17. Ultimate le prove scritte ed orali del concorso di
ammissione, ai fini dell'accesso al corso di formazione, le
commissioni formano graduatorie generali di merito, distinte per il
settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado,
della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi secondo
l'ordine decrescente della valutazione complessiva finale conseguita
da ciascun candidato, risultante dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.
18. Con provvedimento del dirigente generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, accertata la regolarita' delle
procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in caso di parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono
approvate le graduatorie generali di merito e di quelle degli ammessi
al corso di formazione - distinte per settore formativo della scuola
primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria
superiore e degli istituti educativi - entro il limite del numero dei
posti messi a concorso maggiorato del 10%.
19. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma
precedente, e' pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale.
Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite
la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
Art. 12.
Documenti di riconoscimento
1. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i
concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 13.
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. Le prove d'esame di cui agli articoli 11 e 17 si svolgono nel
capoluogo di regione.
2. Sara' cura dell'Ufficio scolastico regionale determinare il
calendario delle prove scritte di cui agli articoli 11 e 17,
contenente l'indicazione della data e del luogo ove le stesse prove
si terranno.
3. La notizia del luogo, dell'ora, del giorno, del mese e
dell'anno in cui si terranno le prove scritte previste dagli
articoli 11 e 17 (esame finale) sara' comunicata ai candidati
dall'Ufficio scolastico regionale almeno quindici giorni prima dello
svolgimento delle stesse, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o telegramma.
4. Contemporaneamente, all'albo dell'Ufficio scolastico regionale
sara' affisso l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta
ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati
distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Di tale
affissione sara' data comunicazione tramite la rete Intranet del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Copia di
detti elenchi sara' disponibile presso i competenti Uffici scolastici
regionali.
5. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si
devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile,
tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno
inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte
con la necessaria tempestivita'.
6. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
7. La vigilanza durante le prove scritte e' affidata dall'Ufficio
scolastico regionale agli stessi membri della commissione
esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario,
commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico
regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i
motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della
commissione giudicatrice. Qualora le prove scritte abbiano luogo in
piu' edifici, la medesima autorita' scolastica istituisce per ciascun
edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
8. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice del corso concorso, le prove d'esame si svolgono alla
presenza del comitato di vigilanza.
9. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, circa la possibilita' di svolgere le prove d'esame con
l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori
di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al
concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Devono inoltre inviare
alla competente autorita' scolastica regionale una specifica istanza
dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio
le modalita' di svolgimento della prova. L'istanza puo' essere
inviata anche a mezzo fax e le modalita' di svolgimento della prova
possono essere concordate anche telefonicamente. Dell'accordo
raggiunto l'amministrazione redige un sintetico verbale che invia
all'interessato.
10. Le prove scritte di cui agli articoli 11 e 17 sono
predisposte dalla commissione giudicatrice.
11. Le prove del corso concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi (art. 6, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
12. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili,
le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive
modificazioni.
Art. 14.
Termine per la produzione dei titoli di riserva e/o preferenza
1. I titoli di riserva e/o preferenza elencati all'art. 15 devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al corso concorso e i
relativi certificati in carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a
pena di decadenza, da parte dei candidati interessati al competente
Ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura concorsuale,
entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui hanno sostenuto e superato il colloquio di cui all'art. 11.
Art. 15.
Riserve e preferenze a parita' di merito
1. Ai sensi dell'art. 8 bis del decreto legge 28 maggio 2004,
n. 136 convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186 si applicano le
riserve di posti previste dalla legge 12 maggio 1999, n. 68.
2. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a
parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 16.
Durata, struttura e contenuti del periodo di formazione
1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione
sono curati dagli Uffici scolastici regionali con la collaborazione
dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa (I.N.D.I.R.E.) e degli Istituti regionali di
ricerca educativa (I.R.R.E.). Il periodo di formazione si svolge
presso una o piu' sedi da stabilire dagli Uffici scolastici
regionali, che provvederanno a disporre la destinazione dei candidati
ammessi, dandone comunicazione in tempo utile.
2. Il corso di formazione, comprensivo di moduli di formazione
comune e di moduli di formazione specifici per i diversi settori
formativi, ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di
lezione frontale e in 80 ore di tirocinio con valutazione finale. Il
corso di formazione ha inizio dopo la pubblicazione delle graduatorie
dei candidati ammessi al periodo di formazione di cui all'art. 11,
comma 19.
3. Le attivita' di formazione sono finalizzate fondamentalmente a
incrementare la competenza di analisi del contesto esterno alla
scuola e di progettualita' formativa; la competenza di gestione
dell'organizzazione scolastica; le competenze giuridiche, finanziarie
e informatiche e la competenza a relazionarsi con i soggetti interni
ed esterni all'organizzazione scolastica.
I contenuti delle attivita' formative sono indicati nell'apposito
allegato tecnico che e' parte integrante del presente decreto.
4. I moduli di formazione comune per tutti i settori formativi si
caratterizzano come attivita' comune di riflessione, fondazione e
consolidamento delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo
di dirigente scolastico. La loro durata complessiva e' indicata
nell'apposito allegato tecnico.
5. I moduli di formazione specifica si caratterizzano come
attivita' specifica per ciascuno dei settori formativi previsti
relativamente alla conoscenza del contesto, delle caratteristiche e
delle esigenze formative della popolazione di riferimento. La loro
durata complessiva e' indicata nell'apposito allegato tecnico.
6. Il periodo di tirocinio di cui al comma 2, si caratterizza
come attivita' diretta a predisporre un progetto relativo ai profili
dell'autonomia tra quelli gia' promossi o da promuovere all'interno
dell'istituzione scolastica presso la quale si svolge il tirocinio
medesimo. Il tutoraggio dell'attivita' di tirocinio e' curato dal
dirigente dell'istituzione scolastica ospitante.
7. Coloro che non si presentano, senza giustificato e documentato
motivo, il giorno dell'inizio del corso presso la sede prevista sono
considerati rinunciatari.
8. Il numero delle assenze, debitamente giustificate e
documentate, non puo' superare 1/6 delle ore complessive di lezione
frontale e 1/6 delle ore complessive di tirocinio.
9. Al termine del periodo di formazione i candidati, che non
hanno superato il numero di assenze di cui al comma 8, svolgono
l'esame finale di cui all'art. 17.
Prima di detto esame, i medesimi candidati devono presentare il
progetto di cui al comma 6 del presente articolo all'Ufficio
scolastico regionale, che provvedera' ad inoltrarlo alla commissione
esaminatrice.
Art. 17.
Esame finale
1. L'esame finale, davanti la commissione di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 341 del
30 maggio 2001, al termine del periodo di formazione, si articola in
una prova scritta e in una prova orale ed e' finalizzato ad accertare
il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di
dirigente scolastico.
2. La prova scritta mira all'accertamento delle capacita' del
candidato di analizzare e risolvere problemi professionali e verte
sulle tematiche trattate e approfondite durante il periodo di
formazione. La prova scritta si intende superata se il candidato
consegue un punteggio non inferiore a 21/30.
3. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno
superato la prova scritta, tende a completare la valutazione della
preparazione professionale del candidato e si articola:
a) nella presentazione e discussione del progetto relativo ai
profili dell'autonomia, predisposto dal candidato in occasione del
tirocinio;
b) nella discussione di tre quesiti relativi alla gestione
dell'organizzazione scolastica; all'analisi del contesto esterno alla
scuola e alla progettazione formativa; a temi di natura giuridica e
finanziaria, secondo i contenuti approfonditi e le esperienze
maturate nei moduli di formazione comune e nei moduli di formazione
specifica di cui all'apposito allegato tecnico;
c) nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, con
prevalente riferimento alla pratica informatica, e dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche'
nell'accertamento della conoscenza delle problematiche e delle
potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti
informatici.
La valutazione della prova orale e' espressa in trentesimi con un
unico voto. Superano la prova orale i candidati che conseguono una
votazione non inferiore a 21/30.
Art. 18.
Graduatorie
1. Ultimati i lavori concorsuali, la commissione forma
graduatorie generali di merito, distinte per il settore formativo
della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola
secondaria superiore e delle istituzioni educative, secondo la
votazione complessiva determinata dalla somma dei voti riportati
nella prova scritta e in quella orale di cui all'art. 17.
2. Con provvedimento del dirigente generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, accertata la regolarita' delle
procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in caso di parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono
approvate le graduatorie generali di merito, distinte per ciascun
settore formativo e sono dichiarati i vincitori del corso concorso
nei limiti dei posti messi a concorso nei rispettivi settori
formativi, tenuto conto di eventuali beneficiari della riserva dei
posti di cui all'art. 15.
3. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie generali di
merito con declaratoria dei vincitori del corso concorso in parola e'
pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Dalla data di
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Della
pubblicazione e' data comunicazione tramite la rete Intranet del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 19.
Presentazione dei documenti di rito.
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono
presentare o inviare all'Ufficio scolastico regionale competente
entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
dell'apposita comunicazione o, comunque, non oltre il primo mese di
servizio, a pena decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso, il certificato medico attestante
l'idoneita' fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato da
un medico dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o
da un medico militare in servizio permanente effettivo, deve
attestare che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio
continuativo ed incondizionato di dirigente scolastico.
2. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere
precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti
accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio
1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio
autorizzato.
3. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione
fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro.
4. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve
essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza
dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che e' stato
eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' una
descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame
obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la
capacita' lavorativa e che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle funzioni da svolgere.
5. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 20.
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori in ciascun settore formativo
e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo ad essere
assunti in servizio in qualita' di dirigente scolastico con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente
vacanti e disponibili annualmente. Le assunzioni sono effettuate per
ciascun settore formativo nell'ordine delle graduatorie finali di cui
all'art. 18, previa stipulazione di apposito contratto individuale di
lavoro, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della
dirigenza scolastica del comparto scuola.
2. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le
assunzioni dei vincitori, distinti per il settore formativo della
scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria
superiore e delle istituzioni educative, e' determinato prima delle
assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei
posti riservati alla mobilita', con decreto del dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale competente, da pubblicare all'albo
dell'Ufficio medesimo.
3. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di
prova disciplinato dal contratto collettivo nazionale di cui al comma
1.
4. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il
trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal
ripetuto contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa
vigente.
Art. 21.
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza
giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con
depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni
di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
Art. 22.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data
di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.
Art. 23.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidatiti che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato
unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con
l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli,
pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la valutazione dei
titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 196, in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio scolastico
regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente.
Art. 24.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle
disposizioni citate in premessa e nel vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale
dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
Roma, 22 novembre 2004
Il direttore generale: Cosentino
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