Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI ANCONA Istituzione del corso di dottorato di ricerca in...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI ANCONA

Istituzione del corso di dottorato di ricerca internazionale in
"Ingegneria dei materiali, delle acque e dei terreni" IV ciclo nuova
sede (XVIII ciclo) in convenzione con l'Universita' degli studi di
Alicante (Spagna).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/2002
Ente:UNIVERSITA' DI ANCONA
Località:-
Codice atto:02E06726
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/10/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ancona;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato
con decreto ministeriale 30 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il "Regolamento Dottorato di Ricerca", emanato con decreto
rettorale n. 905 del 30 giugno 1999 e successive modifiche, ed in
particolare l'art. 1 "Istituzione" e l'art. 7 "Dottorato in
cooperazione internazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 in materia di uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari, adottato ai sensi dell'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390;
Visto il Regolamento in materia di contributi universitari
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del
25 luglio 1997;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 392 del
24 maggio 2002, con cui e' stato determinato l'importo delle borse di
studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza del IV ciclo -
nuova serie (XVIII ciclo) dei dottorati di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisica e
ingegneria dei materiali e del territorio, in data 16 maggio 2002,
con cui viene proposta l'istituzione del Dottorato di ricerca in
"Ingegneria dei materiali, delle acque e dei terreni" 4o ciclo n. s.
(XVIII ciclo), per la cui attivazione e funzionamento e' previsto un
accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale tra
l'Universita' degli studi di Ancona e l'Universita' degli studi di
Alicante (Spagna);
Vista la delibera del Nucleo di Valutazione in data 27 giugno
2002;
Vista la delibera del Senato Accademico del 2 luglio 2002, con
cui e' stata approvata l'istituzione del suddetto corso di dottorato
di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 434 del
4 luglio 2002, con cui e' stato approvato l'"Accordo di cooperazione
interuniversitaria internazionale tra l'Universita' degli studi di
Ancona e l'Universita' degli studi di Alicante per l'attivazione ed
il funzionamento del dottorato di ricerca in "Ingegneria dei
materiali, delle acque e dei terreni" 4o ciclo n. s. (XVIII ciclo);
Considerato che il suddetto accordo prevede, tra l'altro:
che la sede amministrativa sia l'Universita' degli studi di
Ancona - Dipartimento di fisica e ingegneria dei materiali e del
territorio e che, per l'Universita' di Alicante, la sede sia presso
il Dipartimento di ingenieria de la Construccion, Obras Publicas e
Infraestructura Urbana;
che l'Universita' di Ancona metta a disposizione del
dottorato n. 8 posti, di cui n. 4 finanziati con borsa di studio e
che l'Universita' di Alicante ne metta a disposizione n. 5, di cui
n. 2 finanziati con borsa di studio;
che i posti di dottorato messi a disposizione
dall'Universita' di Alicante siano messi a concorso insieme a quelli
messi a disposizione dall'Universita' di Ancona con un unico bando;
che venga stabilita una direzione congiunta del programma di
studio, realizzata per l'Universita' di Ancona dal prof. Giacomo
Moriconi, del Dipartimento di fisica e ingegneria dei materiali e del
territorio, e da parte dell'Universita' di Alicante dal prof. Luis
Martinez Perez;
che l'Universita' di Ancona metta a disposizione del
dottorato proprie risorse finanziarie per la copertura dell'onere
derivante dall'assegnazione di n. 4 borse di studio e che
l'Universita' di Alicante si impegni ad assumersi gli oneri
finanziari connessi al finanziamento di n. 2 borse di studio,
provvedendo direttamente alla gestione ed erogazione delle stesse ai
candidati utilmente collocati in graduatoria;
che i dottorandi debbano svolgere il programma di studio
presso entrambe le Universita', effettuando dei soggiorni in ciascuna
di esse sotto il controllo e la responsabilita' di un tutore;
che al termine del corso ai dottorandi venga conferito il
titolo di dottore riconosciuto dai due Paesi interessati;
Preso atto delle disposizioni specifiche contenute nell'Accordo,
necessarie alla formalizzazione del bando di concorso per
l'ammissione al suddetto corso di dottorato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il corso di dottorato di ricerca internazionale in
"Ingegneria dei materiali, delle acque e dei terreni" IV ciclo nuova
serie (XVIII ciclo) ed e' indetto il relativo pubblico concorso per
esami, secondo le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione
interuniversitaria tra l'Universita' degli studi di Ancona e
l'Universita' degli studi di Alicante.
Il corso di Dottorato di Ricerca in "Ingegneria dei materiali,
delle acque e dei terreni" ha sede amministrativa presso
l'Universita' degli Studi di Ancona - Dipartimento di fisica e
ingegneria dei materiali e del territorio e ha sede, per
l'Universita' di Alicante, presso il Dipartimento di ingenieria de la
Construccion, Obras Publicas e Infraestructura Urbana.
Il corso ha durata di 3 anni.
Attraverso graduatorie distinte:
l'Universita' degli studi di Ancona mette a disposizione n. 8
(otto) posti, di cui n. 4 (quattro) con borsa di studio;
l'Universita' degli studi di Alicante mette a disposizione
n. 5 (cinque) posti, di cui n. 2 (due) con borsa di studio.
I settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato sono:
FIS/01 - Fisica sperimentale;
GEO/05 - Geologia applicata;
ICAR/01 - Idraulica;
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale;
ICAR/07 - Geotecnica;
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
Area de conocimiento:
Ciencia de la Computacion e Inteligencia Artificial;
Construcciones Arquitectonicas;
Ingenieria de la Construccion;
Ingenieria del terreno;
Matematica aplicada.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati che si rendessero
ancora disponibili dopo l'emanazione del presente bando di concorso.
Le borse aggiunte saranno attivate solo qualora si pervenga alla
stipula della convenzione con l'ente erogante entro la data di
scadenza del bando stesso.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso, nel limite di quelli richiesti
dalla struttura proponente e approvati dal Senato Accademico.
L'eventuale aumento sia delle borse di studio sia del numero dei
posti sara' reso noto esclusivamente mediante affissione di appositi
avvisi nelle sedi interessate (bacheche di Facolta) e sul sito
Internet dell'Universita' di Ancona.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito
presso Universita' italiane o spagnole, ovvero di titolo equipollente
conseguito presso universita' straniere di Paesi terzi.
I cittadini stranieri dei Paesi terzi, in possesso di titolo che
non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno
unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti (i corsi
seguiti e la loro durata, gli esami superati, il certificato di
laurea, ecc.) utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o
spagnole all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane o spagnole.
Per i cittadini italiani o spagnoli in possesso di un titolo
accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente
ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al
comma precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
Allegato 1 al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la sessione autunnale
dell'A.A. 2001/02. In tal caso l'ammissione verra' disposta "con
riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968 entro il successivo mese di dicembre.

                               Art. 3.
 
Cittadini stranieri extracomunitari
 
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti per ciascuna
graduatoria, con arrotondamento all'unita' per difetto.
Tale possibilita' non e' consentita a coloro che sono in possesso
di doppia cittadinanza, di cui una comunitaria.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
Allegato 2 al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (All. n. 1 o n. 2) al presente
bando, devono essere dirette al Rettore dell'Universita' degli Studi
di Ancona e presentate o inviate alla Ripartizione Ricerca e
Dottorato di Ricerca - Piazza Roma, 22 - 60100 Ancona - entro il 2
ottobre 2002.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale
accettante. Sono considerati validi altri mezzi, che attestino
comunque la spedizione entro i termini del bando.
Nella domanda, da redigere con chiarezza e precisione, il
candidato deve indicare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data e il luogo di nascita e la residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) i posti per i quali intende concorrere, con riferimento alle
due distinte graduatorie di cui al precedente art. 1;
d) (solo per i cittadini extracomunitari, che non intendono
partecipare alle prove concorsuali, con riferimento all'Allegato 2) i
posti per i quali intende concorrere, con riferimento alle due
distinte graduatorie di cui al precedente art. 1, in soprannumero
senza borsa di studio, con la sola valutazione del curriculum da
parte della Commissione giudicatrice;
e) (solo per i cittadini comunitari e stranieri dei Paesi
terzi) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana o
spagnola;
f) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera terza, nonche' la data del provvedimento con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti, in
ottemperanza ai rispettivi regolamenti universitari;
h) di indicare le lingue straniere conosciute;
i) di essere/non essere lavoratore dipendente;
l) (solo per i candidati che chiedono di essere ammessi ai
posti messi a disposizione dall'Universita' di Ancona) di avere/non
avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche
per un solo anno) per un corso di dottorato (con riferimento
all'Allegato 1);
m) di aver preso visione del bando di concorso;
n) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico) con espressa
menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione
dello stesso.
I cittadini italiani e stranieri dei Paesi terzi, in possesso di
titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente,
devono esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto
disposto dal precedente art. 2, comma 2, allegando alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti (i corsi seguiti e la loro
durata, gli esami superati, il certificato di laurea, ecc.) utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane o spagnole all'estero secondo le
norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane o spagnole.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini stranieri
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum (con
riferimento all'Allegato 2).

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione e i
requisiti culturali del candidato, nonche' la sua attitudine alla
ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere ed
in particolare verteranno su:
discipline funzionali allo studio del comportamento fisico e
meccanico dei materiali, delle acque e dei terreni ai fini della
progettazione, della costruzione, della protezione e della
conservazione delle opere di ingegneria.
Il diario della prova scritta e' il seguente:
il giorno 14 ottobre 2002 alle ore 15, presso:
il Dipartimento di fisica e ingegneria dei materiali e del
territorio, Universita' di Ancona, per coloro che concorrono ai posti
messi a disposizione dall'Universita' di Ancona;
il Dipartimento de ingenieria de la Construccion, Obras
Publicas e Infraestructura Urbana, Universita' di Alicante, per
coloro che concorrono ai posti messi a disposizione dall'Universita'
di Alicante.
Il diario della prova orale e' il seguente:
il giorno 15 ottobre 2002 alle ore 15, presso:
il Dipartimento di fisica e ingegneria dei materiali e del
territorio, Universita' di Ancona, per coloro che concorrono ai posti
messi a disposizione dall'Universita' di Ancona;
il Dipartimento de Ingenieria de la Construccion, Obras
Publicas e Infraestructura Urbana, Universita' di Alicante, per
coloro che concorrono ai posti messi a disposizione dall'Universita'
di Alicante.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento. Il candidato e' escluso dal concorso se
non si presenta per la/e prova/e.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
 
La commissione giudicatrice per l'esame concorsuale di ammissione
al corso di dottorato di ricerca in "Ingegneria dei materiali, delle
acque e dei terreni", per il quale verranno stilate due distinte
graduatorie con riferimento ai posti messi a disposizione
rispettivamente dall'Universita' di Ancona e dall'Universita' di
Alicante, e' composta da 6 componenti, di cui tre scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo italiani, anche di
altri atenei, dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce
il corso, e tre scelti tra i professori e i ricercatori
dell'Universita' di Alicante, proposti dal Collegio dei docenti
secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento Dottorato
di Ricerca dell'Universita' di Ancona.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma due distinti elenchi dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ognuno nella prova stessa.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila le due
graduatorie generali di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ogni candidato nelle singole prove. In caso di parita'
di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.

                               Art. 7.
 
Approvazione graduatorie
 
Espletate le prove concorsuali, l'Amministrazione Universitaria
di Ancona, approva le due graduatorie e comunica ai candidati,
collocati utilmente nelle graduatorie medesime, l'ammissione al
corso, giusto quanto previsto nei successivi articoli 8 e 10 del
presente bando.
In caso di esaurimento di una delle due graduatorie si ricorre,
previa opzione del candidato utilmente collocato, all'altra
graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.

                               Art. 8.
 
Iscrizione al corso di dottorato per i posti messi a disposizione
dall'universita' di Alicante
 
I candidati vincitori dei posti messi a disposizione
dall'Universita' degli Studi di Alicante verranno iscritti al corso
di dottorato presso la sede della predetta Universita', nei modi e
nelle forme da essa stabilite.
A tal fine l'Universita' degli studi di Ancona procedera' a
trasmettere la relativa graduatoria di merito all'Universita' di
Alicante.
Per il funzionamento e l'attribuzione delle borse di studio si
rinvia alla normativa di carattere generale e a quella specifica
dell'Universita' di Alicante per il dottorato di ricerca.

                               Art. 9.
 
Norme di riferimento per i posti messi a disposizione
dall'Universita' di Ancona
 
Le disposizioni di cui ai successivi articoli 10, 11, 12, 13 e 14
valgono esclusivamente per i concorrenti ammessi ai posti di
dottorato messi a disposizione dall'Universita' di Ancona.
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 98, al decreto
ministeriale 30 aprile 1999 e al "Regolamento dottorato di ricerca"
emanato con decreto rettorale n. 905 del 30 giugno 1999 e successive
modifiche e integrazioni.

                              Art. 10.
 
Ammissione al corso
 
Espletate le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria
di Ancona, in sede di approvazione della graduatoria, richiede
contemporaneamente a tutti i candidati presenti nella graduatoria
stessa domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da
presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la
decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
Solo agli effettivi ammessi al corso viene richiesta la
presentazione della documentazione di rito.
In caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al
comma 1 del presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte
degli aventi diritto, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio
del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di ammissione ad altri corsi di dottorato di ricerca, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Si procedera' all'attivazione del corso di dottorato solo in
presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.

                              Art. 11.
 
Domanda di iscrizione
 
Tutti i concorrenti presenti nella graduatoria di merito di cui
al precedente articolo devono presentare o far pervenire
all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di
iscrizione subordinata all'ammissione al corso di dottorato, in carta
legale, da compilarsi su apposito modello predisposto
dall'Amministrazione Universitaria, comprensiva delle seguenti
autocertificazioni relative al possesso:
della cittadinanza
del diploma di laurea
e contenente le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
Collegio dei Docenti, secondo le modalita' previste dal Regolamento
di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione italiana e, in caso affermativo, di avere richiesto
il collocamento in aspettativa a decorrere dalla data di inizio del
corso e per tutta la sua durata (art. 11 Regolamento di Ateneo e
art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'Amministrazione Universitaria, affinche' il Collegio dei Docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) di impegnarsi, qualora ammesso al dottorato senza fruizione
della borsa di studio a dare comunque comunicazione
all'Amministrazione universitaria dell'attivita' di lavoro dipendente
dallo stesso prestata presso ente pubblico o privato;
h) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
i) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
del contributo.
L'interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, puo'
esibire copia, ancorche' non autenticata, dei certificati in suo
possesso, ma non ha un onere in tal senso perche' l'amministrazione
e' tenuta a procedere autonomamente.
I candidati ammessi ai corsi devono presentare o far pervenire
all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti
documenti:
fotocopia di un documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta del versamento del contributo per la polizza
assicurativa infortuni pari a Euro 3,90 effettuato presso il servizio
economato e patrimonio dell'Universita', in via Oberdan, 8 - oppure
assegno circolare non trasferibile per lo stesso importo intestato
all'Economo dell'Universita' degli studi di Ancona;
n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
ricevuta del versamento della 1a rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a Euro 258,00, da effettuarsi
sul conto corrente bancario n. 01036.8.64 intestato all'Universita'
degli studi di Ancona presso l'Unicredit Banca S.p.a. - Divisione
Cariverona Banca - sede di Ancona - Codice Ente 103 - Cod. Banca 6355
CAB 02600 - Dip. 401 - Ancona (solo da parte di coloro che non
usufruiscono di borsa di studio), con la seguente causale:
"iscrizione al dottorato di ricerca".
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del Rettore.

                              Art. 12.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, per un importo
pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a)
della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
La durata della Borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti.
In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sara'
attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria, al primo dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita':
1) qualora non sia trascorso un mese dall'inizio del corso la
borsa verra' attribuita per intero e l'Amministrazione universitaria
restituira' al borsista subentrante la 1a rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi;
2) qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso
la borsa verra' attribuita per la parte residua e il borsista
subentrante non dovra' corrispondere le rate del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi dovute successivamente al suo
subentro.
Le Borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della Borsa di studio e' aumentato nella misura del
50%, per eventuali periodi di soggiorno all'estero debitamente
autorizzati. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della Borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
Coordinatore del corso, da far pervenire all'Amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive, previa
dichiarazione, nel caso di inizio ritardato, da parte del
Coordinatore del corso, dell'avvenuto recupero dell'attivita' di
ricerca relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso
stesso.
Chi abbia usufruito di una Borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 13.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta Euro 516,00 annui cosi' suddiviso:
1a rata: Euro 258,00 (all'atto dell'iscrizione);
2 rata: Euro 258,00 (entro il 30 aprile di ciascun anno
accademico).

                              Art. 14.
 
Obblighi dei dottorandi
 
1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per
infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
3. I dottorandi titolari di borsa di studio in servizio presso
pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che
siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di
durata del corso, salvo quanto disposto dall'art. 52, comma 57, legge
n. 448 del 28 dicembre 2001.
4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio
l'ammissione e la frequenza al corso di dottorato e' permessa anche
nei casi in cui, pur sussistendo un rapporto di dipendenza degli
stessi con un ente pubblico o privato, il collegio dei docenti abbia
valutato che la tipologia di tale rapporto (particolari orari, tempo
determinato, part-time, attivita' presso enti pubblici o privati in
rapporto di convenzione con l'Universita', ecc.) non pregiudica la
regolare attivita' di ricerca e la presenza costante alle attivita'
didattiche impartite.
7. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
8. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il Collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
9. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di
laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata
dal Collegio dei Docenti, d'intesa con la Facolta' interessata
dell'Universita' di Ancona, secondo le modalita' fissate dal
regolamento di Ateneo.

                              Art. 15.
 
Norme comuni e conseguimento del titolo
 
I dottorandi dovranno svolgere il programma di studio, concordato
con il Collegio dei docenti all'inizio del corso, presso entrambe le
Universita', effettuando dei soggiorni in ciascuna di esse sotto il
controllo e la responsabilita' di un tutore.
Per periodi di frequenza nelle due Universita' convenzionate e in
Paesi terzi valgono, per i dottorandi, le norme delle rispettive
universita'.
I Dipartimenti gestori presenteranno alle Commissioni di
Dottorato di ciascuna Universita' il programma per la sua
convalidazione, tenendo presente i procedimenti interni di ognuna di
esse.
Ogni Universita' elaborera' annualmente una relazione dettagliata
dell'attivita' svolta, che sara' a sua volta rinviata all'altra
parte, con il programma proposto per l'anno successivo.
Al termine del corso i dottorandi discuteranno una tesi redatta
in italiano o in spagnolo e corredata di un riassunto scritto
nell'altra lingua e ad essi verra' conferito il titolo di dottore
riconosciuto dai due Paesi interessati. E' anche possibile redigere
la tesi in lingua inglese, corredandola in tal caso di due riassunti
scritti rispettivamente in italiano e in spagnolo.
La commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di
dottore di ricerca e' composta da 6 componenti, di cui tre scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo, titolari di
discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui
riferisce il corso, e tre scelti tra i professori e i ricercatori
dell'Universita' di Alicante, proposti dal Collegio dei docenti
secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Dottorato
di Ricerca dell'Universita' di Ancona.
La protezione dell'argomento della tesi, la pubblicazione, la
fruizione e la protezione dei risultati della ricerca emersi dai
lavori dei dottorandi nelle due Universita' saranno assoggettati alla
regolamentazione in vigore ed assicurati conformemente alle procedure
specifiche dei due Paesi. Qualora siano richiesti i diritti di
proprieta' intellettuale, le disposizioni relative alla loro
protezione saranno oggetto di un apposito atto.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dai Rettori delle Universita' di Ancona e Alicante e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta.
Il presente bando di concorso con i fac-simili per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito WEB dell'Universita' degli studi
di Ancona http://www.unia.it/ al percorso "Bandi di concorso" -
Dottorato di ricerca.
Ancona, 1 agosto 2002
Il rettore: Pacetti

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