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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della
Marina Militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di
ferma di anni 12.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.87 del 10/11/2015
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Località:Nazionale
Codice atto:15E05244
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/12/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III del libro
IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Considerato che non e' stato abrogato l'art. 586, comma 1,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 che prevede il deficit anche parziale di glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) tra le imperfezioni e infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Vista la direttiva IGESAN/PS-15/X (28) che, per i soggetti fabici
con carenza totale o parziale di G6PD, prevede restrizioni e
preclusioni incompatibili con la peculiare mansione svolta dagli
Ufficiali piloti di complemento, nonche' l'impossibilita' del loro
reimpiego al di fuori del ruolo per il quale concorrono;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0052879 del 3 agosto 2015 con la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno
2016 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4
(quattro) Allievi ufficiali Piloti di complemento del Corpo di Stato
maggiore della Marina militare a un corso di pilotaggio aereo con
obbligo di ferma di anni 12;
Tenuto conto che l'entita' dei posti a concorso corrisponde alle
previsioni contenute nella programmazione triennale dei reclutamenti
e negli altri documenti di pianificazione/programmazione e trova
adeguata copertura finanziaria essendo conforme alle consistenze
previsionali AA.PP. per l'anno 2016 approvate dallo Stato maggiore
della difesa;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli artt.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, rubricato
«Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco», 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme
interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli
altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n. 66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui
trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificita' quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole
ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento presso le Forze armate sono quelle organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio,
sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51; Cons. Stato, sez. IV, sentt. nn. 4330, 4331, 4332 del 15
settembre 2015);
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per
il personale militare;

Decreta:


Art. 1

Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di 4 (quattro) Allievi ufficiali Piloti di complemento del Corpo di
Stato maggiore della Marina militare a un corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di anni 12.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica italiana di entrambi i sessi, cui le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite.
3. Il numero di posti disponibili potra' subire modifiche, fino
alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, se
sara' necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali piloti di complemento della
Marina militare.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,
nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it

                               Art. 2 

Requisiti


1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato
il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei limiti
di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione
ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m.
1,90;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore;
f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
g) non sono stati espulsi da corsi per Allievi ufficiali piloti o
navigatori di una delle Forze armate o dell'Arma dei carabinieri o
dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei a proseguire
i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione
aerea o per motivi psico-fisici;
h) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per
l'ammissione ai corsi universitari.
Sono altresi' ritenuti titoli di studio validi i diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti
dovranno presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza
rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
i) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Ai fini dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo, i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per
l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per Allievi ufficiali
piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneita' sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi artt. 10, 11 e 12
del presente decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' le nomine di cui
al successivo art. 15, comma 6, lettere b) e c) sono subordinate
all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso
di pilotaggio, del possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a Guardiamarina pilota di complemento.

                               Art. 3 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa


1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1 viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito
internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di partecipazione
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla direzione
generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato
alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
"istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal
concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso
di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di
riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.

                               Art. 4 

Domande di partecipazione


1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione potra' essere presentata per
soltanto uno dei ruoli e dei Corpi di cui al precedente art. 1 comma
1.
I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per
immagini dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
I candidati, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12, ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a
quello richiesto per la partecipazione. E' cura del candidato
assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf,
equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia
della stessa.
Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, secondo
quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
6. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa
le determinazioni adottate al riguardo.
7. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La direzione generale per il personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 5 

Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati
ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante
messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un
account di PE - all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o
posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un
account di PEC - all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it,
indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per
immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di
un documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato. A tal proposito si precisa che tutte le dichiarazioni di
volonta' espresse dal candidato nella domanda di partecipazione al
concorso (ad esempio la scelta del corpo/ruolo cui si vuole
partecipare), possono essere modificate solo entro il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente art.
4, comma 1, mentre per tutte quelle che non incidono
sull'organizzazione e lo svolgimento del concorso, possono essere
modificate anche successivamente al predetto termine (ad esempio il
cambio di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica).
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto
di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere
preceduto dal codice "15°_AUPC_MM_2016".

                               Art. 6 

Svolgimento del concorso, spese di viaggio e licenza


1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi:
a) prova scritta di selezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova di lingua inglese;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamento attitudinale;
f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo;
g) valutazione dei titoli.
2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c),
d), e) e f) il concorrente deve esibire la carta d'identita' o altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di
validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 14,
comma 3 (indicativamente entro il mese di maggio 2016), tutti i
concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d),
e) e f), nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle
sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di
svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro
alla sede di servizio.
5. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente
articolo.

                               Art. 7 

Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione,
per le prove di efficienza fisica, per la prova di lingua inglese,
per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo di Stato maggiore in servizio
permanente di grado non inferiore a Contrammiraglio, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo di Stato maggiore in
servizio permanente;
c) un sottufficiale della Marina militare con il grado di Primo
maresciallo ovvero da un dipendente civile del Ministero della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di
voto.
Detta commissione esaminatrice si avvarra' del supporto di
personale militare e/o di personale civile dell'Amministrazione della
difesa istruttore di educazione fisica, nonche' di personale
abilitato alla somministrazione e alla correzione della prova di
lingua inglese e di personale abilitato alla somministrazione e alla
correzione dei test intellettivi della prova di selezione culturale.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
composta da:
a) un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in
servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo in
servizio permanente, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario
senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano di vascello, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario
senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.

                               Art. 8 

Prova scritta di selezione


1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta di selezione, che
avra' luogo presso il Centro di selezione della Marina militare sito
nel comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro in via
della Marina, 1 - Ancona, di massima nella seconda decade del mese di
gennaio 2016. Il diario di detta prova, nonche' l'eventuale modifica
della sede di svolgimento della prova medesima, sara' reso noto
indicativamente nella seconda decade del mese di dicembre 2015,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre
consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it
2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e
che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi
nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova
esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo
con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto;
dovranno avere al seguito carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, nonche' una penna biro a inchiostro
indelebile nero.
3. Inoltre gli stessi dovranno portare al seguito e consegnare al
personale preposto, a pena di esclusione, il referto, rilasciato da
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a due mesi
rispetto a quella di svolgimento della prova, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
percentuale di attivita' enzimatica. I concorrenti risultati affetti
da carenza totale o parziale di G6PD, alla luce dell'art. 586, comma
1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, che prevede tale circostanza come causa di non idoneita'
ai servizi di navigazione aerea, saranno ammessi in sovrannumero (a
seconda del titolo di studio posseduto) alla parallela procedura
concorsuale per il reclutamento di 80 Allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale del Genio navale - settore
infrastrutture e ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale
del Corpo delle Capitanerie di porto, bandita con decreto
interdirigenziale 18 settembre 2015 (G.U. n. 74 del 25 settembre
2015), per la quale verra' considerato ai fini della graduatoria di
merito il punteggio riportato nella prova sostenuta dai concorrenti
in questione ai sensi del comma 5.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 6.
5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla finalizzati
ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. I quesiti
saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare vari
tipi di capacita' intellettive e di ragionamento e si svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima dell'inizio
della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti durata, modalita' di
svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
6. Al termine della prova scritta di selezione la commissione
esaminatrice, in base al punteggio, espresso in centesimi, conseguito
dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite,
formera' una graduatoria al solo scopo di individuare coloro che
saranno ammessi alle successive prove di efficienza fisica e di
lingua inglese. A tali prove saranno ammessi, secondo l'ordine della
predetta graduatoria, 40 (quaranta) concorrenti. Saranno inoltre
ammessi a sostenere le successive prove i concorrenti che nella
predetta graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del
concorrente ultimo ammesso.
7. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il
calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di
presentazione alle prove di cui al successivo art. 9 del presente
decreto sara' reso noto, a partire dal 1° marzo 2016, con avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti
www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it
8. Sara' possibile, inoltre, chiedere informazioni sull'esito
della prova scritta di selezione, a partire dal quindicesimo giorno
successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero
della difesa -Direzione generale per il personale militare - Sezione
relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail:
urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia navale - Ufficio
concorsi (tel.: 0586/238531).
9. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta di selezione di tutti i
concorrenti, inviera' i relativi verbali alla direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando
dell'Accademia navale.

                               Art. 9 

Prove di efficienza fisica e prova di lingua inglese


1. Le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese si
svolgeranno presso l'Accademia navale, indicativamente nel mese di
febbraio 2016. La convocazione nei confronti dei candidati idonei
sara' effettuata con le modalita' indicate dal precedente art. 5,
comma 1. I candidati che non si presenteranno a sostenere dette prove
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal prosieguo del
concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal
precedente art. 1, comma 6. Per esigenze organizzative le prove di
nuoto potranno aver luogo anche in idonea struttura esterna
all'Accademia navale.
2. I concorrenti, per essere sottoposti alle prove di efficienza
fisica, dovranno portare al seguito il certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto
in corso di validita' (non antecedente a un anno all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico-sportiva italiana ovvero da
specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita'
di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione di detto certificato comportera' l'esclusione del
concorrente dalle prove di efficienza fisica e, quindi, l'esclusione
dal concorso.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi).
3. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La
prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio con
le modalita' riportate nella tabella in allegato B, che costituisce
parte integrante del presente decreto;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri 18.
La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun
punteggio;
c) trazioni alla sbarra. Il concorrente, partendo da posizione
completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra
orizzontale, deve sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il
livello della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Il
concorrente puo' scegliere il ritmo a lui piu' consono e
indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai toccare il
suolo con le scarpe. La prova sara' considerata superata se il
concorrente avra' effettuato almeno 4 trazioni. La prova, se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
4. Per essere giudicato idoneo nelle prove di efficienza fisica
il concorrente dovra' risultare idoneo in tutte le predette prove. In
caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di
efficienza fisica. Tale giudizio, comunicato per iscritto agli
interessati a cura della commissione esaminatrice, e' definitivo. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza
fisica saranno sottoposti all'accertamento del livello di conoscenza
della lingua inglese dalla commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), attraverso la
somministrazione di un test, il cui risultato dara' luogo
all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detto test,
che consistera' in un accertamento di "listening" e in uno di
"reading", si intendera' superato con il punteggio minimo di 30
centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non
otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal
concorso.
L'esito di ciascuno dei due accertamenti e' comunicato seduta
stante al concorrente.
6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione delle prove di efficienza fisica e della prova di
lingua inglese di tutti i concorrenti, dovra' inviare i relativi
verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
- 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione,
per il tramite del Comando dell'Accademia navale.

                               Art. 10 

Accertamenti psico-fisici


1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i
concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente art.
9, verranno effettuati presso il Centro di selezione della Marina
militare sito nel comprensorio della Marina militare di Piano S.
Lazzaro in via della Marina, 1 - 60127 Ancona, indicativamente nel
mese di marzo 2016. La convocazione nei confronti dei candidati
idonei sara' effettuata con le modalita' indicate dal precedente art.
5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati
nella convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal
precedente art. 1, comma 6.
2. I concorrenti all'atto della presentazione al Centro di
selezione della Marina militare di Ancona dovranno consegnare la
seguente documentazione sanitaria, in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge, i seguenti
documenti:
a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non
anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici, ovvero copia resa conforme secondo le modalita'
previste dalla legge del referto relativo all'esame effettuato, nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovra'
essere presentato obbligatoriamente se il concorrente, risultato
idoneo all'accertamento attitudinale, e' ammesso all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al successivo art.
12;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non
anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici:
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia (totale, HDL, LDL);
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs-antiHBc, anti HCV;
12) attestazione del gruppo sanguigno.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalita' previste dalla legge del referto relativo agli
esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in
occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria
militare;
d) certificato, conforme all'allegato C che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di
pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasia a farmaci o
alimenti.
Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore
ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV,
in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
f) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre
mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo;
2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
3) filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
5) tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare; detto referto dovra' essere presentato, se il
concorrente e' risultato idoneo all'accertamento attitudinale, anche
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al
successivo art. 12;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque giorni rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il SSN, in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto
relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare;
h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso
saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in patria e
all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto
dell'incorporamento:
certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative
pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a) e h). Inoltre, se gli
accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
sara' cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale,
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, l'Accademia navale procedera' alla convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla citata direzione generale che escludera' il candidato
dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), il seguente
protocollo diagnostico:
1) visita cardiologica, ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) valutazione dell'apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di
positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcol;
10) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame
radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si
rendera' necessario sottoporre il concorrente ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e
dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, la dichiarazione di
cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere
un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il
personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello
riportato nell'allegato E che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici
requisiti fisici:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,90; distanza vertice-glutei non superiore a m. 0,98; distanza
glutei-ginocchia non superiore a m. 0,65;
b) apparato visivo: visus minimo per lontano pari a 10/10 per
occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo
naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale. L'accertamento
allo stato refrattivo, se occorre, potra' essere eseguito con
l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva e' saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente;
d) dentatura: dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
associati a paraodontopatia giovanile, non tutti dallo stesso lato e
tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel
computo dei mancanti non devono essere conteggiati i terzi molari;
gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi
fissa che assicura la completa funzionalita' della masticazione; i
denti cariati devono essere opportunamente curati. Non sara' comunque
consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose,
periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente
rilevanti, protesi mobili.
8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali Ufficiali piloti di complemento della
Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze della
visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
a) saranno giudicati idonei al servizio quali Allievi ufficiali
piloti di complemento della Marina militare i concorrenti cui e'
stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:


=================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU  |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

b) saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
1) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
2) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 15;
malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza
del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale Pilota di
complemento della Marina militare.
9. Il presidente della commissione, seduta stante, comunichera' a
ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento della
marina Militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al
precedente comma 8;
«inidoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del motivo.
10. I giudizi riportati negli accertamenti psico-fisici sono
definitivi. Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
11. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, entro il
terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti, inviera' i
relativi verbali alla direzione generale per il personale militare -
I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^
Sezione, per il tramite del comando dell'Accademia navale.

                               Art. 11 

Accertamento attitudinale


1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale consistente nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un
positivo inserimento in Forza armata nello specifico ruolo. Tale
valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento
alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della
Marina militare» entrambe emanate dal Comando scuole della Marina
militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti -
si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise
negli specifici indicatori attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area «produttivita' e competenze gestionali»: livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali sara'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione tiene conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' un punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai
diversi momenti valutativi.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso
se il concorrente riportera' un punteggio di livello attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90.
5. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento»;
«inidoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento», con
indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione dell'accertamento attitudinale di tutti i concorrenti,
inviera' i relativi verbali alla direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e
sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del comando dell'Accademia
navale.

                               Art. 12 

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio


1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinale di cui ai precedenti artt. 10 e 11
saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente art. 5,
comma 1, presso un Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica
militare, per essere sottoposti, indicativamente nel mese di aprile
2016, all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per
piloti.
2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale
dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale
contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di navigazione aerea
per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti
quale Allievo ufficiale Pilota di complemento.
L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
dovra' comunicare il suddetto esito al comando dell'Accademia navale
- Ufficio concorsi, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222).
Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 13 

Valutazione dei titoli di merito


1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli
accertamenti e delle prove di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12,
assegnando ai medesimi i seguenti punteggi per il possesso di:
brevetto di pilota commerciale: 10 punti;
licenza di pilota privato: 5 punti.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini di una
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, detti
titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione allegando copia per immagini (file formato PDF)
dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC).

                               Art. 14 

Graduatoria di merito


1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvedera' alla formulazione della graduatoria di merito formata in
base alla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuno riportati:
a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2;
b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1;
c) punteggio dell'accertamento «listening» della prova di lingua
inglese: 1,5;
d) punteggio dell'accertamento «reading» della prova di lingua
inglese: 1,5.
Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 13.
2. Nella formazione della predetta graduatoria si terra' conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a
parita' di merito, e' preferito il concorrente piu' giovane d'eta',
in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
3. La graduatoria di merito sara' approvata dalla direzione
generale per il personale militare con decreto dirigenziale e
pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Inoltre sara' pubblicata nel foglio d'ordini della Marina e, a puro
titolo informativo, nel sito www.difesa.it/concorsi. Saranno
dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti
disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di
merito.
4. Il comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla
direzione generale per il personale militare a convocare per la
frequenza del corso di pilotaggio aereo i vincitori del concorso,
sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti. Se alcuni
dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissione
degli ammessi, il comando dell'Accademia navale avra' facolta' di
procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo
l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data di
inizio del corso stesso.
Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo.
5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio
aereo sara' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel
foglio d'ordini della Marina.
6. Informazioni sull'esito del concorso potranno essere chieste
alla direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni
con il pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

                               Art. 15 

Svolgimento del corso


1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 14 saranno ammessi al corso di pilotaggio
aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 5, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso
l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al
corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare
tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore,
comunicata entro la data di prevista presentazione al comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia, 72 - 57127
Livorno - (fax: 0586/238222), il comando medesimo, riconosciuta la
validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento alla
data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria,
nonche' del certificato di cui al precedente art. 10, comma 2,
lettera h) allo scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari in
servizio dovranno indossare l'uniforme. Gli stessi saranno sottoposti
a visita di incorporamento e saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare
per il servizio in patria e all'estero. A tal fine, dovranno
presentare all'atto dell'incorporamento:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della direzione generale
della sanita' militare, profilassi, recante «Procedure applicative e
data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, a cura della direzione generale per il personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al
corso in qualita' di Allievo ufficiale Pilota di complemento.
5. Allo scopo l'Accademia navale, al termine dei primi quindici
giorni di corso, dovra' fornire alle competenti divisioni della
direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati
degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di settembre 2016,
si svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II,
capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti
militari, con il grado di comune di 2^ Classe Allievo ufficiale
Pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una
ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso
suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo
e rinviati dall'Accademia navale;
b) gli stessi saranno promossi comuni di l^ Classe dopo un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergenti di
complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano;
c) al termine dei corsi, i Sergenti di complemento che avranno
superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di
pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati
idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina di
complemento.
7. La direzione generale per il personale militare, su proposta
del comando scuole della Marina militare, ha facolta' di espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti
non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di Allievo
ufficiale Pilota di complemento e saranno prosciolti, a cura della
direzione generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale
contratta all'inizio del corso.
Gli allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a
Guardiamarina Pilota di complemento, rientreranno nella categoria di
provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio.
Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di
complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare
servizio con il grado di Sergente di complemento per un periodo di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.

                               Art. 16 

Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive, eventualmente
sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al
precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio dal comando dell'Accademia
navale:
il certificato generale del casellario giudiziale;
il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.

                               Art. 17 

Esclusioni


1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di
pilotaggio aereo saranno esclusi con provvedimento dal comando
dell'Accademia navale.
2. La direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso o dal
corso di pilotaggio aereo, nonche' potra' dichiarare i medesimi
decaduti dalla nomina a comune di 1^ Classe, a Sergente di
complemento o a Guardiamarina di complemento, se il difetto dei
prescritti requisiti verra' accertato durante l'iter selettivo,
durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le predette nomine.
3. La direzione generale per il personale militare potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in
congedo illimitato gli Ufficiali piloti di complemento per gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative o
per scarso rendimento tecnico-professionale.

                               Art. 18 

Prospettive di carriera per gli Ufficiali piloti di complemento


1. I Guardiamarina Piloti di complemento, dopo aver maturato due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e,
se idonei, promossi al grado di Sottotenente di vascello ai sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse.
2. Gli Ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se
in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

                               Art. 19 

Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il comando dell'Accademia navale per le finalita' di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante dell'Accademia navale;
b) i Presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2015

Gen. D. c (li): Paolo Gerometta

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