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UNIVERSITA' DI VERONA
Corsi di dottorato di ricerca nell'ambito del XVII ciclo - terzo
ciclo - nuova serie, in scienze chirurgiche - anno accademico
2001/2002.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.20 del 12/3/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI VERONA |
Località: | Verona (VR) |
Codice atto: | 02E01874 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/4/2002 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona emanato
con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1994;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6,
in base al quale le universita' sono dotate di autonomia
regolamentare;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 "Norme in materia di
borse di studio universitarie";
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il proprio decreto rettorale n. 10712 del 20 luglio 1999
con cui e' stato emanato il "Regolamento dottorato di ricerca", in
attuazione delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999
successivamente modificato con decreto rettorale n. 10948 del
22 dicembre 1999 in conformita' alla deliberazione dal senato
accademico A. adottata nella seduta del 14 dicembre 1999;
Viste le deliberazione del senato accademico A. in data
16 ottobre 2001 e del consiglio di amministrazione in data 26 ottobre
2001, con le quali viene approvata l'istituzione del XVII ciclo -
terzo anno nuova serie - dei corsi di dottorati di ricerca e
determinato il numero e l'ammontare delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari" (registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001);
Visto il "Bando per l'attribuzione per le borse di studio, la
concessione dell'esonero tasse e dei contributi e fruizione dei
servizi Esu per l'anno accademico 2001/2002", pubblicato con decreto
rettorale n. 12412 del 5 luglio 2001;
Constatato che e' andato deserto il concorso per il dottorato di
ricerca in "Scienze Chirurgiche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - n. 96 del 4 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
I corsi di dottorato di ricerca sono attivati per anno accademico
coincidente con l'anno solare.
E' istituito nell'ambito del XVII ciclo - terzo ciclo nuova serie
- di dottorato di ricerca in scienze chirurgiche che avra' pertanto
decorrenza con l'anno accademico 2001/2002 ed iniziera', di norma, a
partire dal 1 gennaio 2002.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Verona un pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca in: scienze chirurgiche, durata: tre anni, posti: tre, borse:
due.
Dipartimento proponente: scienze chirurgiche e
gastroenterologiche.
Prove di ammissione:
prova scritta: 18 aprile 2002, ore 9;
prova orale: 9 maggio 2002, ore 9, presso: aula A -
Dipartimento scienze chirurgiche e gastroenterologiche - Policlinico
G.B. Rossi - Borgo Roma.
Materie su cui verte l'esame: chirurgia pediatrica, chirurgia
vascolare, chirurgia generale.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura
dei posti messi a concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita
in Italia, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I candidati in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
I cittadini stranieri, in caso di impossibilita' a far pervenire
la documentazione originale perfezionata dalle rappresentanze
consolari, entro la data di scadenza del presente bando, potranno,
entro lo stesso termine, consegnare (o inoltrare anche a mezzo fax)
copia della documentazione non perfezionata, unitamente alla
dichiarazione della rappresentanza consolare dell'avvenuta richiesta
da parte dell'interessato di perfezionamento dei documenti. I
candidati, fatto salvo il giudizio favorevole del collegio dei
docenti in merito all'equipollenza del titolo, saranno ammessi alla
prova scritta "con riserva". Lo scioglimento della riserva sara'
subordinato alla consegna della documentazione originale agli uffici,
entro il termine perentorio coincidente con la data fissata con la
prova d'esame.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione i titolari
di assegni di ricerca.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Verona, direzione II - Settore
diritto allo studio e dottorati di ricerca via S. Francesco n. 22 -
37129 Verona, e redatta in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando, dovra' pervenire a questa amministrazione entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':
consegna al settore diritto allo studio e dottorati di ricerca,
con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore
13;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo:
settore diritto allo studio e dottorati di ricerca via S. Francesco
n. 22 - 37129 Verona;
trasmissione via fax al seguente numero: 045-8028779 (settore
diritto allo studio e dottorati di ricerca).
Qualora la domanda pervenga all'ufficio per le vie postali, fax o
tramite terze persone, la stessa deve essere accompagnata dalla
fotocopia semplice di un valido documento di identita' del candidato.
Per il rispetto del termine fara' fede la data del timbro postale
di spedizione, la data di trasmissione del fax o, in caso di domanda
consegnata personalmente, la data della ricevuta rilasciata
dall'ufficio al momento della consegna.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Nella domanda il candidato deve dichiarare con precisione, sotto
la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
residenza, il numero telefonico e il recapito eletto ai fini del
concorso e l'eventuale e-mail. Possibilmente, per quanto riguarda i
cittadini comunitari ed extracomunitari, un recapito italiano o
l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare;
d) la laurea posseduta con la data e l'Universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con
il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Nel caso il
titolo straniero non fosse gia' stato dichiarato equipollente, il
candidato dovra' richiedere al collegio dei docenti del corso per cui
si chiede l'ammissione, la dichiarazione di equivalenza del titolo,
ai soli fini della partecipazione al concorso di dottorato;
e) di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di
compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia
dovranno produrre, contestualmente alla domanda di ammissione, copia
del permesso di soggiorno in corso di validita'.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/1992, a
richiedere l'ausilio necessario ed indicare gli eventuali tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda
presentata o pervenuta oltre il termine stabilito o priva dell'esatta
denominazione del concorso.
Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
All'atto dello svolgimento della prova orale, il candidato potra'
presentare alla commissione titoli e pubblicazioni al fine di
dimostrare la propria attitudine alla ricerca scientifica.
Le date delle prove d'esame sono elencate all'art. 1. Nello
stesso articolo sono contenute le indicazioni relative agli argomenti
sui quali vertera' l'esame.
Nel caso in cui tutti i candidati, nel corso della prova scritta,
presentino richiesta scritta di rinuncia del preavviso dei venti
giorni previsto dalle vigenti norme, la prova orale potra' essere
sostenuta subito dopo la correzione della prova scritta.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
L'elenco dei candidati ammessi al colloquio e firmato dai
componenti della commissione, viene affisso all'albo ufficiale del
dipartimento. L'affissione all'albo e' da ritenersi comunicazione
ufficiale a tutti gli effetti e non verra' data nessun altra
comunicazione scritta agli interessati.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove, sottoscritta dal presidente e dal
segretario, che verra' affissa, nel medesimo giorno, nella sede
d'esame in cui si e' svolta la prova e pubblicata all'albo ufficiale
dell'universita' consultabile sul sito Internet www.univr.it/albo
> I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua
straniera, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita', patente di
guida, passaporto, tessera postale, porto d'armi.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate dal
rettore sentito il collegio docenti, e sono composte da tre membri
scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati,
appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si
riferisce il corso. La commissione puo' essere integrata da non piu'
di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e
private di ricerca.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
Il XVII ciclo - terzo ciclo nuova serie - di dottorato di ricerca
avra' pertanto decorrenza con l'anno accademico 2001/2002 ed
iniziera', di norma, a partire dal 1 gennaio 2002. Nel caso di inizio
posticipato rispetto a tale data, si dovra' recuperare entro il primo
anno di corso, il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2002 e
la data di effettivo inizio del dottorato, secondo le modalita'
stabilite dal collegio dei docenti.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto,
subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, entro
tre mesi dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.
Art. 7.
Domanda di iscrizione
I concorrenti risultati vincitori devono presentare o far
pervenire al settore diritto allo studio e dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Verona - via S. Francesco n. 22 -
pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni quindici che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, domanda di iscrizione al corso di dottorato
corredata dei seguenti documenti:
ricevuta dell'eventuale versamento delle tasse e dei contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi previsto dall'art. 9;
ricevuta dell'eventuale versamento di L. 5.000 quale contributo
per la polizza assicurativa infortuni.
La suddetta domanda dovra' inoltre contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) laurea posseduta;
b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato;
c) di non essere iscritto/a ad altro corso di diploma, di
laurea o di scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di
impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima
dell'inizio del corso, ad eccezione dei laureati in medicina e
chirurgia iscritti alle scuole mediche disciplinate dal decreto
legislativo n. 257/1991;
d) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
e) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale
svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione
dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato. (Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai
corsi di dottorato di ricerca puo' chiedere di essere collocato, fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di
studio. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza. In caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
senza borse di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescienza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo. rif. art. 52, comma 57, legge
28 dicembre 2001 n. 448);
f) qualora il candidato diventi assegnatario della borsa di
studio:
di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca;
di aprire una posizione I.N.P.S., ai fini del versamento dei
contributi.
Art. 8.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente
art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria
di merito formulata dalla commissione giudicatrice.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 (euro
10.561,54), assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata che per il 2002 e il 2003 e' pari al 14% di cui il
4,667% a carico del percettore della borsa. Si evidenzia che per
effetto dell'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (legge
finanziaria 1998), il prelievo previdenziale verra' incrementato
dell'1% ogni biennio fino al raggiungimento del 19% (nel 2004
l'aliquota complessiva diventera' del 15%, nel 2006 del 16% e cosi'
via).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate con scadenza il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 luglio, il
15 settembre, 15 novembre e il 15 gennaio.
Il coordinatore del corso dovra' far pervenire al settore diritto
allo studio e dottorati di ricerca l'attestazione di frequenza entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di
studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
Tale periodo non potra' comunque essere superiore alla meta' della
durata del corso di dottorato.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono
ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio, anche nel caso
in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
I vincitori dei posti di dottorato di ricerca senza borsa di
studio potranno concorrere all'assegnazione di una borsa di studio
regionale, purche' in possesso dei requisiti previsti dal "Bando per
l'attribuzione per le borse di studio, la concessione dell'esonero
tasse e dei contributi e fruizione dei servizi Esu per l'A.A.
2001/2002", pubblicato con decreto rettorale n. 12412 del 5 luglio
2001, che puo' essere ritirato presso il settore diritto allo studio
e dottorati di ricerca o consultabile sul sito www.univr/benefici.
>
Art. 9.
Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
L'ammontare annuo delle tasse e dei contributi per l'accesso ai
corsi e per la relativa frequenza e' di L. 1.680.000 (euro 867,65)
(comprensivo di L. 175.000 euro 90,38 - per la tassa regionale, di
L. 1.500.000 euro 774,51 - per contributi e di L. 5.000 euro 2,58 -
per premio di assicurazione infortuni), graduato secondo fasce di
condizione economica definite nel "Bando per l'attribuzione di borse
di studio e l'ottenimento dell'esonero tasse e dei contributi e
fruizione dei servizi Esu per l'anno accademico 2001/2002", emanato
con proprio decreto n. 12412 del 5 luglio 2001.
Gli studenti che appartengono a famiglie con reddito netto
corretto equivalente (di cui alla sez. B), punto 3 dell'apposito
bando, inferiore a L. 57.000.000 (euro 29.438,04) sono soggetti al
pagamento del contributo, in misura ridotta, determinato in via
preventiva al momento dell'iscrizione, nella seguente maniera (per
ogni frazione del milione, si arrotonda per difetto alle 500.000 -
euro 258,23 e per eccesso oltre le 500.000.):
l'ammontare annuo dei soli contributi, determinati in L.
1.500.000 (euro 774,69), e' diviso per 57 (corrispondente all'importo
limite del reddito netto corretto equivalente espresso in milioni
riferito ad un nucleo familiare convenzionale di 3 persone);
si moltiplica il valore cosi' ottenuto per la differenza fra 57
e il reddito netto corretto equivalente (espresso in milioni) dello
studente richiedente il beneficio;
l'esonero, in ogni caso, non puo' superare l'ammontare dei
contributi previsti (L. 1.500.000 euro 774,69) e va decurtato
dall'importo degli stessi.
=====================================================================
| Lire per ogni | |
| milione di | |
|reddito corretto | |
| equivalente |Importo minimo| Importo massimo
=====================================================================
Dottorato di | 26.315 (euro | | 1.500.000 (euro
ricerca | 13,59) | 0 | 774,69)
Vengono in ogni caso esclusi dall'esonero parziale dalle tasse,
gli importi relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio
(L. 175.000 - euro 90,38), e il premio di assicurazione (L. 5.000
euro 2,58).
Sono invece esonerati totalmente dalle tasse e dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi:
i dottorandi titolari di borse di studio;
i titolari di assegno di ricerca;
i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al
66%.
Art. 10.
Diritti e obblighi dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione. A seguito dell'attivita' svolta dal
dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione,
proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento dal corso di
dottorato.
E' previsto il differimento della data di inizio del corso e/o
sospensione della frequenza dei corsi nei casi di maternita',
obblighi di leva e grave e documentata malattia. I periodi di
sospensione possono essere recuperati con l'autorizzazione del
collegio dei docenti.
I vincitori di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca presso cliniche universitarie possono svolgere, previa
autorizzazione del collegio dei docenti, attivita' assistenziale
nell'ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato, e per
le attivita' indispensabili all'espletamento della tesi di dottorato.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti
e su delibera del consiglio della facolta' interessata. L'attivita'
didattica non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione alla ricerca, non comporta alcun onere per l'universita' e
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della stessa.
I dottorandi non possono essere iscritti ad altro corso di
diploma, di laurea o di scuola di specializzazione e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza
prima dell'inizio del corso, ad eccezione dei laureati in medicina e
chirurgia iscritti alle scuole mediche disciplinate dal decreto
legislativo n. 257/1991;
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, sono ammessi
al dottorato senza borsa di studio, in soprannumero. In tali casi
l'Universita' di Verona non e' impegnata ad assicurare alcun
finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il
periodo di godimento degli assegni.
Art.11.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge
sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua
tesi.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di ateneo.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Verona
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche in
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al
corso, proseguira' anche successivamente all'avvenuta iscrizione per
le finalita' inerenti alla gestione della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del
concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Universita' di Verona via dell'Artigliere, n. 8 - Verona,
titolare del trattamento.
Art. 13.
Nomina responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministativi) e' nominata responsabile del
procedimento amministrativo la sig.ra Flaviana Antonini, in servizio
presso la direzione seconda - Servizi agli studenti.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalita' previste
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1992, n. 352 (regolamento per la disciplina delle modalita'
di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
La richiesta dovra' essere inviata all'ufficio relazioni con il
pubblico, via dell'Artigliere, n. 8 - 37129 Verona, compilando
l'apposito modulo scaricabile all'indirizzo
http://www.univr.it/direzione1/Urp/urp1.htm
>
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di Verona http://www.univr.it/direzione2/dirstud/documenti.html
> Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente all'ufficio dottorati di ricerca via S.
Francesco, n. 22 (apertura al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle
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