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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di sette allievi
ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 12° corso
aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno
accademico 2013/2014.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.5 del 18/1/2013 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 13E00210 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 18/2/2013 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Visto l'articolo 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre
1935, n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul
reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia
di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia
di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare,
l'articolo 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia
di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli Studi di Bergamo,
l'Universita' degli Studi di Milano Bicocca e l'Universita' degli
Studi di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive
modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'inidoneita'»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l'attribuzione di specifiche competenze
alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visti gli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Ritenuto di dover riservare:
un posto in favore dei candidati in possesso dell'attestato di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752;
un posto in favore dei candidati appartenenti a una delle
categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno accademico 2013/2014 un pubblico
concorso per esami per l'ammissione di 7 allievi ufficiali del «ruolo
aeronavale» al primo anno del 12° corso aeronavale dell'Accademia
della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) specializzazione «pilota militare» n. 3 posti;
b) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» n.
4 posti.
3. Dei suddetti posti:
a) uno dei tre disponibili per la specializzazione «pilota
militare» e' riservato, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall'articolo 2, ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) uno dei quattro disponibili per la specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale» e' riservato,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti
dall'articolo 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti
in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
5. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.
6. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura generale;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) una prova di efficienza fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) visita medica di incorporamento.
7. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
8. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso
di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2013, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1985 (compreso);
2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
b) i cittadini italiani che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2013, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe',
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 ed il 1°
gennaio 1996, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444
c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2012/2013.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6), 7) e 8), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e
mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 -
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne
deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare,
l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in
allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in
caso di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
La mancata presentazione dell'atto di assenso comporta la non
ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e l'archiviazione
della domanda di partecipazione.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita' di cui al comma 2:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al
medesimo comma 2;
2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro 60
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;
3) non siano sottoscritte;
4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il reparto cui sono in forza);
b) la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2012/2013;
h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
l) l'indirizzo proprio, completo del numero di codice di
avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di
un indirizzo di posta elettronica;
m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge
- devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate
all'articolo 5, comma 2;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera a), devono compilare la domanda di
partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali
posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orali.
4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b), devono compilare la domanda di
partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito
richiesto.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il
calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova
scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di
convocazione per le prove successive.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
7. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di
Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso
durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
Art. 5
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
di cui all'articolo 17 devono presentare in tale sede i certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
La documentazione presentata oltre la data di effettuazione della
prova di efficienza fisica e' archiviata.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'articolo 20 devono presentare o far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro 30
giorni dalla data di ammissione al corso di formazione domanda
diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste
lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata
e ufficiale delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per
conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in
qualita' di allievo ufficiale.
4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori, membri. I professori devono essere in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice per le prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere
b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da
tutti i componenti.
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il termine di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.
Art. 10
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso il Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido
di Ostia, che si svolgera' a partire dal 3 aprile 2013.
2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 15 marzo 2013, mediante avviso
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale
XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Con il medesimo avviso saranno, altresi', rese note eventuali
variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova
preliminare.
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orali in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti, o altre pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara' disponibile, sul sito
internet www.gdf.gov.it, una mappa dell'itinerario.
10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'articolo
19, non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
12. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 11, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'articolo 11, i candidati classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nei primi:
a) 120 posti per la specializzazione «pilota militare»;
b) 160 posti per la specializzazione «comandante di stazione e
unita' navale».
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.
I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
14. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal secondo giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima
tornata della predetta prova, con avviso disponibile sul sito
internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 11
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 18
aprile 2013, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido di Ostia.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado.
3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note con l'avviso di cui all'articolo 10,
comma 14.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Art. 12
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di
cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Art. 13
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'articolo 6, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dall' 8
maggio 2013, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia
di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
secondo il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo
avviso di cui al comma 5, mentre quelli non idonei sono esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
10.
Art. 14
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. A tal fine, i candidati sono:
a) avviati, se concorrenti per i posti riservati alla
specializzazione «pilota militare», a visita medica preliminare
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, via Pietro
Gobetti, 2, di Roma dove e' accertata l'idoneita' degli stessi ai
servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione
di cui al comma 1, acquisito il giudizio medico-legale del predetto
Istituto, nei confronti dei candidati risultati idonei, esprime il
giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, sulla
base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155
e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.
416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e
integrazioni, cosi' come richiamato dall'articolo 15, comma 1,
lettera a), disponendo a tal fine, laddove ritenuto necessario,
l'effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e degli esami
strumentali e di laboratorio di cui all'articolo 15, comma 7.
I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale pilota, sono, a cura della competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di
finanza, quali ufficiali del «ruolo aeronavale» per la
specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso;
b) sottoposti, se concorrenti per i posti riservati alla
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale», a visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati che non conseguono l'idoneita' alla visita medica
preliminare possono richiedere:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare» e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea quali piloti, di essere sottoposti ad ulteriori accertamenti
tesi ad ottenere la revisione del giudizio di inidoneita'.
La relativa istanza:
1) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del giudizio di non idoneita', al presidente della sottocommissione
per la visita medica preliminare di cui al comma 1. Eventuali istanze
presentate successivamente sono ritenute nulle;
2) deve essere integrata, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita', da
documentazione redatta da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in
allegato 3);
3) non e' presa in considerazione se la prevista documentazione
non dovesse pervenire entro il termine suindicato. A tal fine, la
stessa potra' essere anticipata via fax al numero 06/564912365 (linea
esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia);
4) e' valutata dalla sottocommissione di cui al comma 1, la
quale puo' disporre la convocazione del candidato per ulteriori
accertamenti sanitari, a cura della Commissione Sanitaria di Appello
dell'Aeronautica Militare, che si esprime, esclusivamente, in ordine
alle imperfezioni o infermita' che hanno determinato il giudizio di
non idoneita';
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare» e giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
dalla sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione del giudizio di non idoneita', di essere ammessi a
visita medica di revisione.
La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c):
1) e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio
di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare;
c) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», al momento della
comunicazione del giudizio di non idoneita', di essere ammessi a
visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui
all'articolo 16, commi 5, 8 e 9.
La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve
essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al
comma 1.
La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c):
1) e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio
di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare.
5. I candidati, che conseguono l'idoneita' fisica alla visita
medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, sono
convocati per le successive fasi concorsuali.
6. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla visita medica di revisione, nonche' agli ulteriori accertamenti
sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica
Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
9. I concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», che, nel corso del corrente
anno, siano gia' stati sottoposti, con esito positivo,
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di altri
concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo
ovvero ai fini di cui all'articolo 16, comma 12.
In tali casi, per l'attribuzione del profilo sanitario e del
giudizio definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata.
Art. 15
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare»
1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b)
e c):
a) hanno il compito di verificare che i candidati siano idonei
al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante
Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni e integrazioni e, comunque, in possesso
dei requisiti fisici previsti per l'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16
settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea presso l'Istituto Medico Legale
dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il
nuoto in corso di validita' (anni uno), rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche anche militari o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti,
in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
b) certificato recante l'esito dell'esame CDT;
c) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV;
d) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed
immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;
e) esami radiografici,comprensivi delle radiografie e dei
relativi referti:
1) del torace, in due proiezioni (P.A./L.L.);
2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due
proiezioni (A.P./L.L.) o in alternativa a tale radiografia, puo'
essere presentata una risonanza magnetica per lo studio di una
eventuale spondilolisi o schisi di un arco vertebrale.
Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data
della visita medica;
f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale;
g) solo per i candidati di sesso femminile:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza non anteriore ai 5 giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
2) ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo
referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a
tre mesi. Tale esame strumentale dovra' essere eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale;
h) certificato, con data non anteriore a sessanta giorni
(fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui
all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
sara' cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale,
rilasciata dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto
accreditamento.
In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera
g), punto 1), la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso
l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare.
La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della
restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e
l'esclusione dal concorso.
La dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui alla lettera h) comporta l'esclusione dal
concorso.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea quali piloti, gli esami radiografici ed i referti sono
trattenuti presso l'Istituto Medico Legale ed eventualmente messi a
disposizione della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b), per l'espletamento delle attribuzioni di propria
competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove
lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26
giugno 2013.
5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in uso
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, secondo il
modello in allegato 5.
6. Nel predetto allegato 5 e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente.
7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
8. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di statura previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227, dall'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e
dall'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90.
9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per
gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per
le donne.
10. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito
di cui al precedente comma, il predetto Istituto Medico Legale non
procede all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione
aerea quali piloti.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
Art. 16
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici:
a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.
416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e
integrazioni;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento, per
sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono
presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non
anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e
b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano
l'esclusione dal concorso.
4. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
5. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione;
2) campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
6. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
7. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
8. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
9. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
10. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
11. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell'urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
12. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
13. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi
negli accertamenti di cui ai commi 5, 8 e 9 sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
15. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
16. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove
lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26
giugno 2013.
Art. 17
Prova di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneita'
attitudinale
1. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica,
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, alle prove orali ed
alle eventuali prove facoltative nella data e presso la sede indicate
all'atto della convocazione di cui all'articolo 14, comma 5.
2. Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali;
c) 3° giorno: prove orali e prove facoltative di lingua
straniera e di informatica, di cui all'articolo 18.
3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto
del peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
4. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 6.
5. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
6. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
7. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), un certificato, in originale o
copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport.
8. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
9. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una
delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 23 luglio 2013.
10. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
11. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
12. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 23 luglio 2013.
13. I candidati che hanno ottenuto il differimento, di cui al
comma 9, possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta,
essere ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali.
14. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
15. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da
parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1,
lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento
del Comandante Generale della Guardia di finanza.
16. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
17. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi.
19. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei sono
esclusi dal concorso.
20. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che
e' notificato agli interessati, e' definitivo.
21. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
Art. 18
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma riportato in allegato 7.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punteggio
minimo di diciotto in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto, sono dichiarati non idonei ed esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
10.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, secondo le modalita' indicate in allegato 8.
9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le
modalita' indicate al comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno,
nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e',
comunque, notificato ad ogni candidato.
14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.
Art. 19
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'articolo 10,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'articolo
14, la prova di efficienza fisica e l'accertamento attitudinale,
previsti dall'articolo 17, e le prove orali, previste dall'articolo
18, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su
istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di
forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di
finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 ROMA/Lido di
Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia);
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'articolo 11, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la visita medica di incorporamento, prevista dall'articolo
21, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore,
ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di
incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle
lettere a) e c) sono comunicate al candidato a cura del Centro di
Reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
10.
Art. 20
Graduatoria
1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'articolo 1, comma 6, ad esclusione delle
lettere g), h) ed i), con l'indicazione a fianco di ciascuno della
specializzazione per la quale ha concorso.
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso disponibile
sul sito internet www.gdf.gov.it, e presso l'Ufficio Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 10.
Art. 21
Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati vincitori del
concorso e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi
ufficiali del «ruolo aeronavale», i candidati che, secondo l'ordine
della graduatoria di cui all'articolo 20, siano compresi nel numero
dei posti messi a concorso per ciascuna specializzazione, e tenuto
conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere
a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla
visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima
della firma dell'atto di arruolamento, da parte della
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
10.
5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non beneficiano di tale
riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a
una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati
idonei, lo stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto
nell'anzidetta graduatoria, per la specializzazione «pilota
militare», nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
7. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera b), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati
idonei, lo stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto
nell'anzidetta graduatoria, per la specializzazione «comandate di
stazione e unita' navale», nell'ordine del punteggio di merito
conseguito.
8. Entro 30 giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i
candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle
disposizioni vigenti.
9. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
10. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.
11. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.
12. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota
militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono avviati ad una fase
addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al
pilotaggio, effettuata presso i competenti reparti dell'Aeronautica
Militare, secondo i relativi programmi di addestramento.
13. I candidati che non risultano in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di formazione di cui
al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio.
14. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati
dal corso di formazione, riassumono la precedente posizione di stato,
salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti
provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso,
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.
Art. 22
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui
all'articolo 1, comma 6, ad eccezione della lettera i), ai candidati
appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami
militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo'
essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dei
requisiti psico-fisici. Per i militari frequentatori di corso, le
assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono
computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza
dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del
tetto massimo di 45 giorni annui (articolo 3, comma 37, legge 24
dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta
licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei
citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove
orali, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria
dell'anno successivo.
La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o
dal Visto sul foglio di licenza.
Art. 23
Trattamento economico degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
c) di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di formazione, devono essere provvisti del corredo indicato in
allegato 9.
Art. 24
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.
Art. 25
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 26
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali forniti dai candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare», nel corso dell'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, sono raccolti presso
l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, che rilascia
apposita informativa sul relativo trattamento.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 10 gennaio 2013
Gen. C.A. Saverio Capolupo
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