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MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di concorso, per esami, per l'ammissione di trenta allievi
ufficiali di complemento del ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica - specialita' piloti, ad un corso di pilotaggio aereo,
con obbligo di ferma di anni dodici.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.66 del 19/8/2005 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 05E04910 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/9/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale in data 11 novembre 1994,
concernente il regolamento interno dell'Accademia Aeronautica, e
successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro,
norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la direttiva n. 48 edizione 2002, del Comando Generale
delle Scuole dell'Aeronautica militare, concernente norme per la
selezione psico-attitudinale e comportamentale dei partecipanti ai
concorsi per allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia
aeronautica e degli allievi ufficiali piloti di complemento e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di Finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare che prevede, tra l'altro, che, in
relazione alle esigenze d'impiego, possono essere indicati specifici
requisiti psico-fisici nei bandi di concorso;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'annesso al sopraccitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 16 settembre 2003, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'idoneita';
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, in base al quale il reclutamento del personale militare
femminile e' effettuato, per l'anno 2006, in tutti i ruoli, corpi,
categorie, specialita' e specializzazioni senza alcuna limitazione
percentuale;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per esami, per il
reclutamento di trenta allievi ufficiali di complemento del ruolo
naviganti speciale dell'Arma aeronautica - specialita' piloti, da
ammettere ad un corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di
anni dodici, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero
per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in
funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari
dell'Aeronautica;
Ravvisata l'opportunita' che venga svolta una prova di selezione
da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione ai prescritti
accertamenti sanitari di un numero di concorrenti non superiore a
undici volte quello dei posti messi a concorso offra adeguata
garanzia di selezione;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di trenta
allievi ufficiali di complemento del ruolo naviganti speciale
dell'Arma aeronautica - specialita' piloti, ad un corso di pilotaggio
aereo, con obbligo di ferma di anni dodici.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso
maschile, anche se gia' alle armi, che di sesso femminile.
3. Resta ferma la facolta' per l'amministrazione di sospendere o
rinviare il concorso in qualunque momento, nonche' di modificare,
fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito, il numero
dei posti a concorso in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata
connesse con la consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 i
concorrenti che:
a) alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo;
b) abbiano una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a
m 1,90;
c) siano in possesso della cittadinanza italiana;
d) godano dei diritti civili e politici;
e) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore,
a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica Militare;
f) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quadriennale, se integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia. A tal
fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza
rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
h) non siano stati dimessi da corsi per allievi piloti o
navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato
perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza
di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
i) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» o
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230, (se di sesso maschile).
2. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso
dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi
ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare, da
accertarsi secondo le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del
presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso dei
vincitori, nonche' la nomina di cui al successivo art. 10, comma 2,
sono inoltre subordinate all'accertamento, anche successivo
all'ammissione, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura.
4. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1,
salvo quello di cui alla lettera a) devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione
al concorso, indicato al successivo art. 3. I requisiti medesimi,
salvo quello di cui al precedente comma 1, lettera a), nonche' quelli
di cui ai commi 2 e 3 devono essere mantenuti sino alla ammissione al
corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a sottotenente
di complemento.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso, che costituisce
anche atto di impegno a contrarre, in caso di vincita del concorso,
la ferma di anni dodici, dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in
allegato A (potra' essere utilizzata anche la copia fotostatica del
modello), ed integrata, per i minorenni, dall'atto di assenso
riportato nell'allegato B, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, osservando le istruzioni riportate sui medesimi. Il
concorrente dovra' aver cura di conservare copia della domanda, da
esibire all'atto della presentazione alla prova di selezione, come
indicato nel successivo art. 7;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione reclutamento,
via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (Napoli), con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Non saranno, pertanto, prese in
considerazione le domande spedite oltre il termine su indicato.
I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio
della domanda entro il medesimo termine e con le modalita' su
indicate, far vistare la stessa dal comando del reparto/ente di
appartenenza.
I cittadini italiani residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno, entro il medesimo
termine, inoltrare la domanda anche tramite le Autorita' diplomatiche
o consolari.
I primi dovranno indicare in detta domanda l'ultima residenza in
Italia, la data di espatrio e di essere a conoscenza di dover
sostenere le prove concorsuali nelle sedi previste per gli altri
concorrenti. In particolare, i militari in servizio, impiegati
all'estero in localita' ove non vi siano le predette autorita',
potranno presentare la domanda, sempre entro il medesimo termine, al
comando di appartenenza che provvedera' a trasmetterla immediatamente
all'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi. In detti casi fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/comando ricevente.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, da riportare con
la stessa dizione dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita,
incluse le virgole e i trattini di separazione degli eventuali doppi
nomi, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
c) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente all'Accademia
aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione reclutamento, via San
Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (Napoli), a mezzo telegramma,
ogni variazione del predetto recapito.
E' fatto altresi' obbligo ai concorrenti che venissero ammessi a
prestare servizio volontario successivamente alla presentazione della
domanda, di comunicare il reparto/ente presso il quale siano stati
destinati a prestare servizio, nonche' ogni variazione anche
temporanea della sede di servizio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso
di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e, se concorrente di
sesso maschile, in quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
e) lo stato civile;
f) di godere dei diritti civili e politici. In caso contrario
dovra' indicarne i motivi in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda di partecipazione a concorso;
g) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto con indicazione del relativo punteggio e dell'istituto
scolastico presso il quale il medesimo e' stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non
essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari
o per inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica, ne' di essere stato dimesso da
precedenti corsi per allievi piloti o navigatori delle Forze armate o
Corpi armati dello Stato per mancanza di attitudine al pilotaggio o
alla navigazione aerea. La dichiarazione dovra' essere resa anche se
negativa;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. La dichiarazione dovra'
essere resa anche se negativa. In caso contrario, dovra' indicare le
condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver acquisito la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare all'Accademia
aeronautica - Ufficio concorsi, via S. Gennaro Agnano n. 30 - 80078
Pozzuoli (Napoli), qualsiasi variazione della propria posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
j) se militare in servizio, la data di incorporazione, il grado
rivestito, la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la posizione
di stato e il reparto/ente di appartenenza;
k) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di
preferenza di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante
del presente decreto, che danno luogo, a parita' di merito,
all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni;
l) se concorrente di sesso maschile:
l'esito della visita di leva che risulta dal documento
allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato alla
visita medesima, se effettuata;
il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi del servizio
militare;
se sia stato ammesso o presti «servizio civile», ovvero se
sia stato dichiarato «obiettore di coscienza», ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230;
m) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti;
n) di accettare, qualora ammesso al corso, l'obbligo di
permanere in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma
previsto al precedente art. 1, comma 1;
o) di essere a conoscenza che l'ammissione al corso di
formazione quale allievo ufficiale determinera' la perdita del grado
eventualmente rivestito;
p) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996.
3. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o da
quello che legittimamente esercita l'esclusiva potesta', o dal tutore
in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Alla domanda dovra' essere allegato l'atto di assenso, in carta
semplice, conforme al gia' citato allegato B, sottoscritto da
entrambi i genitori o da quello che legittimamente esercita
l'esclusiva potesta' o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i
genitori. La mancata presentazione di detto documento determinera' la
non ammissione del minorenne al concorso.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente articolo, l'Accademia aeronautica
potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte
e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui
al gia' citato allegato A al presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di selezione;
b) accertamenti sanitari;
c) tirocinio psico-attitudinale e comportamentale;
d) prova di lingua inglese (che sara' svolta durante il
tirocinio psico-attitudinale e comportamentale).
2. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti -- compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 --
dovranno aver conseguito l'idoneita' psico-fisica quali allievi
ufficiali piloti di complemento entro la data di inizio del tirocinio
di cui al precedente comma 1, lettera c) (presumibilmente entro il
25 novembre 2005). Inoltre, per essere collocati nella graduatoria di
merito del concorso da approvare con il decreto dirigenziale di cui
al successivo art. 10 (presumibilmente entro il 20 dicembre 2005), i
concorrenti dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e gli
accertamenti di cui al precedente comma 1.
3. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
Art. 5.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente art. 4, comma 1, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente
art. 4 nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro alla sede di servizio. Essi fruiranno di vitto e alloggio a
carico dell'amministrazione durante gli accertamenti sanitari e per
il periodo di svolgimento del tirocinio.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la prova di selezione, per il tirocinio
psico-attitudinale e comportamentale, per la prova di lingua inglese
e per la formazione della graduatoria;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a),
sara' composta:
dal comandante dell'Accademia aeronautica, ovvero da un
ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea,
presidente;
dal comandante del corso, membro;
da un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Arma
aeronautica, qualificato per le «selezioni speciali», abilitato
all'esercizio della professione di psicologo o, in alternativa, del
corpo sanitario aeronautico, neuro psichiatra o psicologo clinico,
capo gruppo psico-attitudinale, membro;
da un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Arma
aeronautica, capo gruppo osservazione comportamentale, membro;
da un ufficiale superiore in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero un docente civile, o un
funzionario delle amministrazioni pubbliche o un estraneo alle
medesime, esperto della lingua inglese, membro aggiunto per la prova
di lingua;
da un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio
permanente e da un insegnante di educazione fisica, membri aggiunti
per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo;
da un ufficiale inferiore in servizio permanente
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di personale
convenzionato, laureato in psicologia ed iscritto all'albo
professionale, nonche' di ufficiali qualificati perito selettore e di
sottufficiali qualificati aiuto perito selettore dell'Aeronautica
militare, di personale abilitato alla somministrazione ed alla
correzione del test di lingua inglese e di ufficiali ed aspiranti
ufficiali addetti all'inquadramento dei concorrenti nonche' di
istruttori sportivi per l'espletamento delle prove di efficienza
fisica in ambito sportivo.
3. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera b),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del corpo
sanitario aeronautico, presidente;
due ufficiali superiori del corpo sanitario aeronautico,
membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera c),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del corpo
sanitario aeronautico, presidente;
due ufficiali superiori del corpo sanitario aeronautico,
membri.
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti
sanitari di cui al precedente comma 3.
Art. 7.
Prova di selezione
1. La prova di selezione avra' luogo presso il Centro di
selezione dell'Aeronautica militare, ubicato nell'aeroporto di
Guidonia (Roma) con ingresso da via Tenente Colonnello Di Trani (gia'
via Sauro Rinaldi n. 3), secondo il seguente calendario:
5 ottobre 2005, presentazione alle ore 8: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere «A», «B» e «C»;
5 ottobre 2005, presentazione alle ore 13: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere «D», «E», «F», «G», «H», «I», «J», «K»
ed «L»;
6 ottobre 2005, presentazione alle ore 8: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere «M», «N», «O» e «P»;
6 ottobre 2005, presentazione alle ore 13: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere «Q», «R», «S», «T», «U», «V», «W», «X»,
«Y» e «Z».
Atteso il ristretto limite temporale intercorrente tra la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e le date di
svolgimento della prova di selezione, i concorrenti sosterranno detta
prova con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti dal presente decreto per la partecipazione al concorso.
2. L'ora di presentazione e' quella dell'orario ufficiale. Il
suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti, i quali dovranno
pertanto presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella
sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati nel calendario sopra
indicato, muniti della copia della domanda di partecipazione al
concorso, nonche' della ricevuta della raccomandata rilasciata dalle
poste italiane comprovante la data di spedizione della domanda
medesima.
Eventuali modificazioni della sede, della data e dell'ora di
svolgimento della prova di selezione saranno comunicate, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
23 settembre 2005, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare
rinvio.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, salvo grave
impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova a
mezzo fax (numero 081/7355083) all'Accademia aeronautica - Ufficio
concorsi, sara' valutato ai fini dell'eventuale ammissione a
sostenere la prova in sessione diversa da quella per essi prevista,
ricadente comunque tra quelle indicate nel precedente comma 1.
L'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi, potra' inoltre
autorizzare la presentazione in sessione diversa da quella indicata
al precedente comma 2 di concorrenti in servizio presso reparti/enti,
motivata da esigenze organizzative/addestrative dagli stessi
tempestivamente rappresentate a mezzo comando di appartenenza.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova (della durata che sara' resa nota dalla commissione
prima del suo inizio) consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata, a cura della commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera a), di questionari, in lingua italiana, a risposta
multipla, finalizzati ad accertare il livello di cultura generale
(geografia, storia dal Congresso di Vienna in poi, educazione civica
in particolare l'art. 11 della Costituzione italiana, fisica) ed il
grado di conoscenza della lingua italiana ed inglese, nonche' a
valutare le capacita' di:
comprensione e ragionamento verbale;
ragionamento spaziale e logico deduttivo;
ragionamento meccanico e numerico matematico;
velocita' e precisione nell'esecuzione di compiti
caratterizzati da concentrazione protratta.
Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione rendera'
note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione
della prova medesima.
La banca dati dalla quale verranno estratte, a cura della
commissione, le domande di cultura generale su cui vertera' la prima
parte della prova di selezione verra' pubblicata sul sito web dello
Stato Maggiore dell'Aeronautica «www.aeronautica.difesa.it» non prima
del 1° settembre 2005.
6. Il punteggio complessivo della prova di selezione ottenuto dai
concorrenti, sara' espresso in sessantesimi. Al termine della prova
la commissione formera' una graduatoria provvisoria di merito.
Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 8, secondo l'ordine della predetta graduatoria
provvisoria, trecentotrenta concorrenti. A tali accertamenti saranno,
inoltre, ammessi i concorrenti che nella predetta graduatoria abbiano
riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
7. I punteggi relativi alla prova di selezione saranno affissi
all'albo del Centro di selezione dell'Aeronautica militare, a cura
dello stesso, e contribuiranno alla formazione della graduatoria
generale di merito di cui al successivo art. 10.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma da parte dell'Accademia aeronautica. L'elenco degli idonei
alla prova di selezione sara', altresi', pubblicato a puro titolo
informativo nei siti web «www.aeronautica.difesa.it» e
«www.persomil.difesa.it».
9. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo
a quello di conclusione della prova di selezione all'Accademia
aeronautica - Ufficio concorsi (telefono numero 081/7355900).
10. I verbali delle prove di selezione dovranno essere inviati,
entro il terzo giorno della conclusione delle prove di tutti i
concorrenti, tramite il Comando dell'Accademia aeronautica al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali.
Art. 8.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei nella prova prevista dal
precedente art. 7, saranno convocati presso il Centro aeromedico per
la selezione psico-fisiologica dell'Istituto medico legale
dell'Aeronautica militare di Roma, ubicato presso l'Aeroporto
militare di Guidonia (Roma), nel giorno reso noto nella lettera o
telegramma di convocazione da parte dell'Accademia aeronautica, per
l'accertamento, a cura della commissione di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera b), del possesso del requisito dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, previsto dalla normativa vigente citata
nelle premesse.
2. Il suddetto accertamento, in relazione ai tempi necessari per
la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 10,
avverra' non oltre la data di inizio del tirocinio
psico-attitudinale. I concorrenti che alla data predetta non avranno
potuto, per un qualsiasi motivo, riportare il prescritto giudizio di
idoneita' non saranno ammessi a proseguire le selezioni.
3. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno indicato
nella lettera o telegramma di convocazione saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che,
documentato entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax
all'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi (numero 081/7355083),
sara' valutato ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli
accertamenti in data diversa da quella per essi prevista, ricadente
comunque nel periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di
tutti i concorrenti.
L'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi potra' inoltre
autorizzare la presentazione in data diversa da quella indicata al
precedente comma 2 di concorrenti in servizio presso reparti/enti,
motivata da esigenze organizzative/addestrative dagli stessi
tempestivamente rappresentate a mezzo comando di appartenenza.
4. I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della
presentazione al Centro aeromedico per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari i seguenti documenti:
certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato da
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata attestante la recente effettuazione (non oltre tre
mesi) dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite B e C, sia
antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
certificato, in originale o in copia conforme, di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il
documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al
15 ottobre 2005 ovvero dovra' essere valido almeno fino al
31 dicembre 2005. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari;
referto ed esame ecocardiogramma color doppler effettuato
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate entro i sei mesi precedenti la data della visita
medica. La mancata presentazione di detta documentazione determinera'
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
esami radiografici del torace e della colonna in toto sotto
carico con reticolo, colonna lombo sacrale in proiezione laterale e
relativi referti, effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private convenzionate entro i sei mesi precedenti
la data della visita medica. La mancata presentazione di detta
documentazione determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
tracciato elettroencefalografico eseguito presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, avente
le seguenti caratteristiche:
velocita' di scorrimento 30 mm./sec.;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
prove di attivazione complete (S.L.I. iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali
(esterne-interne), trasversali (anteriori-posteriori).
La mancata presentazione di detta documentazione determinera' la
non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
referto, in originale o in copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza non anteriore ai cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato (solo se di
sesso femminile). In caso di positivita' del test di gravidanza la
commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
ecografia pelvica (solo se di sesso femminile);
dichiarazione, in carta semplice, di consenso informato
all'esecuzione del protocollo diagnostico, conforme all'allegato D
che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se
ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro per gli
accertamenti sanitari). La mancata presentazione di detto documento
determinera' la non ammissione del concorrente minorenne agli
accertamenti sanitari.
5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, secondo il
protocollo diagnostico previsto nel gia' citato allegato D al
presente decreto.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo agli accertamenti sanitari quale allievo ufficiale
pilota di complemento»;
«non idoneo agli accertamenti sanitari quale allievo ufficiale
pilota di complemento», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal
concorso.
7. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata all'Accademia aeronautica - Ufficio
concorsi, via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (Napoli),
improrogabilmente entro il decimo giorno calendariale successivo alla
data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di
idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata, relativamente a tutte le cause che hanno
determinato il giudizio di non idoneita', allo scopo di essere
sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari. Dette istanze dovranno
essere anticipate alla predetta Accademia aeronautica a mezzo fax
(081/7355083).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre il termine perentorio sopra
indicato.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Accademia aeronautica - Ufficio concorsi, la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, o di mancata
presentazione alla visita per gli ulteriori accertamenti
eventualmente disposta, invece, i concorrenti riceveranno
comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine
degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
8. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 7, in caso di accoglimento dell'istanza, sara'
espresso dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera c), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Art. 9.
Tirocinio psico-attitudinale e comportamentale
1. L'idoneita' sotto il profilo psico-attitudinale e
comportamentale dei concorrenti risultati idonei alle prove di cui
agli articoli 7 ed 8 sara' accertata dalla commissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), durante un periodo di tirocinio di
durata, di massima, non superiore a dieci giorni calendariali, che
verra' svolto presso l'Accademia aeronautica. I concorrenti sono
tenuti a presentarsi nell'ora e nel giorno indicati nella lettera o
telegramma di convocazione. La mancata presentazione determinera'
l'esclusione dal concorso.
2. All'atto della presentazione al tirocinio i concorrenti
dovranno consegnare originale o copia conforme del certificato di
idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e
per il nuoto in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali
ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport.
Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al
15 ottobre 2005 ovvero dovra' essere valido almeno fino al
31 dicembre 2005. Sara' ammessa la consegna in copia conforme del
certificato rilasciato all'atto degli accertamenti sanitari. La
mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente al tirocinio psico-attitudinale.
All'inizio o durante il tirocinio, qualora dovessero insorgere per
taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita'
psico-fisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto
verificatisi, e' facolta' dell'Accademia aeronautica inviare detti
concorrenti all'osservazione della Commissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), del presente decreto per un supplemento di
indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la
persistenza o meno dell'idoneita' medesima.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica;
effettueranno un programma di attivita', di cui all'allegato E,
inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle
qualita' richieste dall'art. 1 del regio decreto-legge 28 gennaio
1935, n. 314, per la futura nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo dell'Aeronautica militare. In particolare, essi
saranno sottoposti a specifici accertamenti intesi a valutare nel
concorrente il possesso delle seguenti qualita':
inclinazione ed adattabilita' alla vita militare in termini
di motivazione, senso della disciplina e capacita' d'integrazione;
fluidita' d'espressione, rapidita' ed efficacia dei processi
cognitivi;
efficienza fisica ed attitudine in ambito sportivo
compatibili con le attivita' formative ed il futuro profilo
d'impiego;
attitudine per le attivita' specifiche riferite alle varie
specialita' a concorso, predisposizione allo studio ed
all'aggiornamento professionale;
fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione e
riceveranno, inoltre, in uso, un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio;
sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza della
lingua inglese, consistente in un test di «listening» ed in uno di
«reading». Essa si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato il punteggio minimo di 20/60i in ciascuno dei due test. Il
punteggio della prova sara' ottenuto calcolando la media dei punteggi
riportati nei due test. Per gli idonei il punteggio di detta prova
concorrera' alla formazione della graduatoria finale di merito di cui
all'art. 10 del bando di concorso.
4. L'Accademia aeronautica indichera' nella convocazione la
quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con
se' all'atto della presentazione per il tirocinio.
5. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate di cui al gia' citato allegato E al presente decreto.
6. Saranno giudicati non idonei ed esclusi dalla prosecuzione
delle prove concorsuali coloro che:
non otterranno il punteggio minimo indicato nel citato allegato
E per le prove di efficienza fisica e di attitudine in ambito
sportivo, e per quelle di efficienza intellettiva;
non otterranno il punteggio minimo indicato nel piu' volte
citato allegato E ottenuto:
dalla somma dei punteggi dei giudizi psico-attitudinale e
comportamentale;
dalla somma dei punteggi delle prove di efficienza fisica,
delle prove di efficienza intellettiva e dei giudizi
psico-attitudinali e comportamentale;
rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
saranno riconosciuti non in possesso del requisito di
«acquaticita»;
non conseguiranno l'idoneita' nella prova di lingua inglese;
Parimenti, saranno esclusi i concorrenti per i quali, durante il
tirocinio, venisse accertata la positivita' agli accertamenti
diagnostici, effettuati presso una struttura sanitaria, per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
Il giudizio di non idoneita' e' definitivo.
Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che, al
termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla commissione di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a).
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' (con la relativa
motivazione), unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola
prova che avra' determinato il giudizio stesso, sara' comunicato per
iscritto a tutti i concorrenti.
Art. 10.
Graduatoria ed ammissione al corso
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove
concorsuali saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 6, comma 1, lettera a), in una graduatoria generale di merito
espressa in sessantesimi, formata dalla media dei punteggi ottenuti
nelle seguenti prove:
prova di selezione;
prova di lingua inglese.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. In
detto decreto, a parita' di merito, si terra' conto delle vigenti
disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici
impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nel gia'
citato allegato C al presente decreto.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta
graduatoria generale di merito.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Esso sara' inoltre pubblicato sul Foglio
d'ordini dell'Aeronautica militare e, a puro titolo informativo, nei
siti web «www.persomil.difesa.it» e «www.aeronautica.difesa.it».
5. I vincitori riceveranno all'indirizzo indicato nella domanda
lettera raccomandata o telegramma contenente l'invito a presentarsi
presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli per assumere servizio --
sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti -- per la
frequenza del corso di cui al successivo art. 11.
6. Per i concorrenti militari alle armi, qualora previsto per il
grado rivestito, l'avvio alla frequenza del corso e' subordinato alla
concessione del prescritto nulla-osta, da richiedere alla competente
Direzione generale per il personale militare, a cura del reparto/ente
presso il quale i militari suddetti sono effettivi, con le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni.
7. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. Essi, comunque,
potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso al Ministero
della difesa Direzione generale per il personale militare - Sezione
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via XX settembre 123/A
- 00187 Roma (tel. 06/47355941, 06/47354548, 06/49864613).
8. Eventuali rinunce di concorrenti potranno essere ripianate,
entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso di cui al
successivo art. 11, riportata nel relativo piano degli studi, secondo
l'ordine della graduatoria di merito.
9. I concorrenti che non dovessero presentarsi entro le
quarantotto ore successive alla data indicata nella comunicazione di
cui al precedente comma 5, saranno considerati rinunciatari e non
ammessi al corso di pilotaggio aereo.
Art. 11.
Svolgimento del corso e prospettive di carriera
1. Il corso di pilotaggio aereo, comprensivo di una fase di
istruzione di base e di formazione professionale di base, avra'
inizio presumibilmente nel mese di gennaio/febbraio 2006 e si
svolgera' con le modalita' previste negli articoli 4, 5 e 6 della
legge 19 maggio 1986, n. 224:
a) gli ammessi al suddetto corso, inclusi i militari in
servizio, saranno assunti con il grado di aviere allievo ufficiale
pilota di complemento per compiere la ferma di anni dodici,
decorrente dalla data di incorporamento;
b) essi saranno promossi aviere scelto al compimento del terzo
mese di servizio e sergenti di complemento all'atto del conseguimento
del brevetto di pilota di aeroplano.
c) al termine dei corsi, gli allievi che avranno superato le
prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare
e gli esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere
il grado, la nomina a sottotenente di complemento.
2. La Direzione generale per il personale militare, su proposta
del Comando di volta in volta competente ha facolta' di dimettere dal
corso gli allievi che non conseguiranno il brevetto di pilota di
aeroplano o quello di pilota militare, o che, per scarso rendimento,
per motivi psico-fisici, per mancanza di attitudine al pilotaggio o
per motivi disciplinari, siano ritenuti non idonei a proseguire il
corso stesso.
I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo
ufficiale e saranno dimessi dalla ferma contratta all'atto
dell'incorporamento.
3. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici o che,
pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del
brevetto di pilota militare, saranno stati giudicati non idonei a
conseguire il grado di sottotenente di complemento, saranno tenuti a
prestare servizio con il grado di sergente pilota di complemento per
un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di
pilotaggio.
4. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi
provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio
permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Art. 12.
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali di complemento o in ferma prefissata:
dichiarazione di rinuncia al grado rivestito (modello in allegato F).
Nei loro confronti si provvedera' alla cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi dell'art. 70 della legge 10 aprile 1954,
n. 113;
se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito
(modello in allegato G). Nei loro confronti si provvedera' alla
cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 60, n. 3,
della legge 31 luglio 1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al grado rivestito (modello in allegato G). Nei loro confronti si
provvedera' alla cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta (modello in allegato H).
2. La cancellazione dai rispettivi ruoli sara' effettuata dalla
Direzione generale per il personale militare ed avra' effetto dalla
data di ammissione in Accademia in qualita' di allievo ufficiale.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
sottotenente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di
provenienza ed il periodo di servizio prestato sara' computato
nell'anzianita' di grado.
Art. 13.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento, i concorrenti
dal concorso ovvero dal corso di pilotaggio aereo, nonche' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina ad aviere scelto, a sergente di
complemento o a sottotenente di complemento, qualora il difetto dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
il corso di pilotaggio aereo, ovvero dopo le predette nomine.
2. La Direzione generale per il personale militare potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in
congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative,
ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.
Art. 14.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 l'Accademia aeronautica provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dai concorrenti nella domanda di partecipazione e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Qualora dal
suddetto controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.
Art. 15.
Sviluppi di carriera - premio di congedamento
1. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale,
qualora in possesso dei prescritti requisiti possono partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per gli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito
quali piloti di complemento in ferma dodecennale nell'Aeronautica,
sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti dal relativo
bando, sono previste riserve di posti fino all'80% dei posti
annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui
all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente dell'Aeronautica.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso l'Accademia aeronautica, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del
trattamento e' il comandante dell'Accademia aeronautica.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2005
Amm. Sq. Mario Lucidi
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