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Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1886 allievi
carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze
armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in
rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del D.Lgs.
11/2011, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.15 del 24/2/2012 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 2E001024 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 26/3/2012 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni (Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, con successive
modificazioni ed integrazioni, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, con
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66, concernente
il codice dell'ordinamento militare ed, in particolare, l'articolo
2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con riferimento al D.M.
28 luglio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
nr. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art.14 della legge
28 novembre 2005, nr. 246;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2011)".
Vista la legge 12 luglio 2010 nr. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, nr. 11, recante
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine";
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale madrelingua araba, cinese o di
altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
Valutate le attuali disponibilita' finanziarie che autorizzano i
reclutamenti per l'anno 2012 di allievi carabinieri effettivi e di
volontari in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i concorrenti solo nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4)
ovvero in rafferma annuale, in servizio o collocati in congedo a
conclusione della prescritta ferma con le seguenti modalita':
a. n. 1727, da immettere direttamente nell'Arma dei carabinieri
a conclusione della ferma di un anno quale volontario nelle Forze
Armate;
b. n. 159, da immettere nell'Arma dei carabinieri a conclusione
della ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate.
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. Dei 1727 posti messi a concorso, n. 6 sono riservati ai
concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di
presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di
istituto di istruzione secondaria di primo grado di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a prescindere dallo
status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi
del decreto legislativo 21 gennaio 2011, nr. 11 citato nelle
premesse.
3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata per il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il
numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le
assunzioni di personale per l'anno 2012. In tal caso, il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani che siano:
- volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da
almeno 8 mesi (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze
armate, ovvero in rafferma annuale, ovvero collocati in congedo a
conclusione della prescritta ferma, ai sensi dell'art. 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66;
- in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana
e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a),
primo alinea, non abbiano superato il trentesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
indicato nell'art. 3, cioe' siano nati dopo il 26 marzo 1982
compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti
per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
d) se in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui alla
lettera a), secondo alinea, limitatamente all'accesso ai posti
riservati di cui all'art. 1, comma 2, abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo anno
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda indicato nell'art. 3, cioe' siano nati nel periodo dal 26
marzo 1986 al 26 marzo 1995, estremi compresi. Il limite massimo
d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 26 marzo 1984 al 26
marzo 1995, estremi compresi), per coloro che abbiano prestato
servizio militare e a 30 (nati nel periodo dal 26 marzo 1982 al 26
marzo 1995, estremi compresi) per coloro che siano volontari in ferma
prefissata di cui alla lettera a), primo alinea;
e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta';
f) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati
condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
2. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata al possesso:
- della idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi con
le modalita' di cui agli articoli 12 e 13;
- dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura ordinaria ed all'astensione dei
comportamenti di cui all'art. 635, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino
all'immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e
carabinieri.
4. I candidati di cui al punto 1, lettera a) primo alinea che
presentano domanda di partecipazione al concorso nel corrente anno,
non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi
indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, pena l'esclusione. Resta
impregiudicata la possibilita' per i candidati di partecipare ai
concorsi indetti per il reclutamento di volontari in ferma prefissata
quadriennale nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle
Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica (VFP4), riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in
rafferma annuale o in congedo.
5. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3
Domanda di partecipazione. Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso:
- dovra' essere presentata esclusivamente on-line sul sito
www.carabinieri.it - "area concorsi", entro e non oltre il 30° giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seguendo le istruzioni
per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere tutte le domande,
a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della
loro presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e/o
logico-deduttivo di cui all'art. 7, per la validazione dell'avvenuto
inoltro. La domanda presentata on-line non potra' essere modificata
all'atto della sottoscrizione; i requisiti in essa dichiarati saranno
considerati posseduti alla data della sua presentazione;
- solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato
o di indisponibilita' di un collegamento ad internet potra' essere
redatta sull'apposito modello (fac-simile in allegato "A" che
costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche
sul sito www.carabinieri.it, firmata per esteso dal concorrente e
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non
oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al
"Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - Viale di
Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma". La mancanza di sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso. I concorrenti residenti
all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non
conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui all'allegato "A"
al presente decreto ed inoltrarla per il tramite delle Autorita'
diplomatiche o consolari, entro il medesimo termine. Il concorrente
che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, e' minorenne, dovra' far vistare la sua firma, apposta in
calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore. Per le domande presentate on-line la domanda sottoscritta
dall'interessato e controfirmata da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore, corredata di copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita' degli stessi, dovra' essere
consegnata all'atto delle presentazione alla prova di selezione a
carattere culturale e/o logico-deduttivo.
Per i militari non e' ammessa la presentazione delle domande
tramite i Comandi/Reparti di appartenenza.
2. I militari in servizio dovranno consegnare, contestualmente,
una copia della domanda di partecipazione inviata on-line o spedita a
mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Comando del
Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'art. 4. I
militari in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della
documentazione di servizio, per le stesse finalita' dovranno
presentare copia della domanda al Centro documentale (ex distretto
militare), Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica di appartenenza.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, oltre a rilasciare le dichiarazioni
contenute nel modulo di cui al citato allegato A, dovra' dichiarare:
a) la residenza ed il Comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero,
anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio;
b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta
elettronica. I concorrenti sono tenuti, altresi', a segnalare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - a mezzo
fax (0680983913) o telegramma:
- ogni variazione dell'indirizzo di residenza o recapito
presso il quale si intende ricevere le comunicazioni relative al
concorso;
- ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza
(specificando l'indirizzo ed il recapito telefonico del nuovo
Comando/Reparto) o l'eventuale collocamento in congedo.
Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
c) il titolo di studio, la data e la sede dell'istituto o
dell'universita' presso il quale e' stato conseguito;
d) se di madrelingua araba, cinese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano (specificando la
lingua);
e) la posizione giuridica di militare specificando:
- la Forza armata ove presta o ha prestato servizio
(Esercito, Marina, Aeronautica);
- se si trovi in servizio o in congedo;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena
ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovra'
impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
concorsi e contenzioso - Viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma,
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
Art. 4
Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo
1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia della domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto
della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in
allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto,
aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
2. I concorrenti, in servizio ed in congedo, all'atto della
presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia del
suddetto estratto della documentazione di servizio, rilasciato dal
Comando/Reparto/Ente/Centro documentale (ex distretto militare)
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione
territoriale dell'Aeronautica competente. I concorrenti in congedo
che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli enti
competenti l'estratto della documentazione di servizio dovranno
compilare la dichiarazione in allegato "C". La mancata presentazione
di detto estratto/dichiarazione comportera' l'esclusione dal
concorso.
Art. 5
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova di selezione a carattere culturale e/o
logico-deduttivo;
b. prove di efficienza fisica;
c. valutazione titoli;
d. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita'
psico-fisica;
e. accertamenti attitudinali.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a),
quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui
all'art. 7, comma 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si
siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti
nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal
concorso.
4. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al precedente comma 1 e provvedera' ad assicurare i concorrenti
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo
di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli
accertamenti stessi.
Art. 6
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta:
- alla valutazione della prova di selezione a carattere
culturale e/o logico-deduttivo e dei titoli;
- alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i
concorrenti di madrelingua di cui all'art. 10, comma 2, lettera f);
- alla formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta
da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non
inferiore a maggiore, membro;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la
verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti
madrelingua;
- un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sara' composta
da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membro;
- un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell'assistenza di personale medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sara' composta
da:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
- due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sara' composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
- un ufficiale con qualifica di "perito selettore
attitudinale", membro;
- un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di
personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 7
Prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso, ad una prova di selezione culturale e/o logico deduttivo.
Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono riportati
nell'allegato "D", che costituisce parte integrante del presente
decreto. Trenta giorni prima dello svolgimento della prova sul sito
internet: www.carabinieri.it sara' resa disponibile la banca dati
dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.
2. La prova verra' verosimilmente svolta a partire dal 2 aprile
2012. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, verosimilmente a partire dal 29
marzo 2012, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con
il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare
la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni
per lo svolgimento della prova.
3. I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o della ricevuta
della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, di un documento
di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita' nonche' di penna
a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno
previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a
mezzo telegramma o fax al n. 06/33566913) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato
indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o
telegramma.
5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avra'
valore anche di prova preliminare. In detto caso il punteggio
conseguito, espresso in centesimi:
- determinera' la formazione di una graduatoria per individuare
i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica
di cui all'art.9 (i primi 4500 concorrenti compresi nella
graduatoria, nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio
dell'ultimo candidato ammesso);
- concorrera' alla formazione delle graduatorie di merito di
cui agli articoli 11 e 14.
Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al
comma 2.
6. La prova si svolgera' secondo le modalita' fissate in apposito
provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in
quanto applicabili, secondo le disposizioni previste dall'art. 13,
commi 1, 3, 4 e 5 dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
7. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica saranno resi noti, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, verosimilmente a partire dal
20 aprile 2012, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono
0680982935.
Art. 8
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica di
cui al successivo art. 9, all'atto della presentazione, oltre ad
essere muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, munito
di fotografia, in corso di validita' (oltre all'originale dovra'
essere portata al seguito una fotocopia del documento), dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di
preferenza di cui all'allegato "E", che costituisce parte integrante
del presente decreto, sempreche' dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso;
c) qualora in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), copia dello stesso;
d) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato
"F", che costituisce parte integrante del presente decreto,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione
di detto documento determinera' l'esclusione del concorrente
minorenne;
e) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita' (oltre all'originale
dovra' essere portata al seguito una fotocopia del documento),
rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva
italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui esercitano
medici specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dalle
prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove
convocazioni;
f) i concorrenti di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine) eseguito entro i cinque giorni precedenti, computati
a partire dalla data di presentazione presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento, per lo svolgimento in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica. La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dalle prove di efficienza fisica e, quindi,
dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni.
2. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti sanitari ed
attitudinali di cui ai successivi articoli 12 e 13, all'atto della
presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o altro
documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello
Stato, munito di fotografia, in corso di validita', dovranno produrre
i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) certificato attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti
referti determinera' l'esclusione del concorrente;
b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
"G", che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli
interessati, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. La
mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione
del concorrente;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione del
concorrente;
d) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il
concorrente ne sia gia' in possesso);
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari e referto attestante l'esito di test
di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) eseguito entro i
cinque giorni precedenti, computati a partire dalla data di
presentazione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento,
per le finalita' indicate nell'art. 12, comma 9. La mancata
presentazione di detti referti determinera' l'esclusione dal
concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e 2 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra'
essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo,
verosimilmente, a partire dal 2 maggio 2012, si svolgeranno secondo
le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato "H", che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle
definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di
infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante lo
svolgimento degli esercizi.
2. I concorrenti convocati dovranno:
a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
b. produrre i documenti indicati nell'art. 8, comma 1.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 7, non si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti per le prove di efficienza fisica, sara' considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni
dell'assenza comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566913) al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato
indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o
telegramma.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal
concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed
eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di
idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato
allegato "H", fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione
delle graduatorie di merito di cui agli articoli 11 e 14.
5. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 8, comma 1, lettera f) la candidata non potra' in
nessun caso essere ammessa a sostenere le prove di efficienza fisica.
Le candidate che si trovino in dette condizioni saranno nuovamente
convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento per
essere sottoposte alle prove di efficienza fisica in una data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
Art. 10
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che
abbiano riportato il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza
fisica di cui all'art. 9 e delle concorrenti che si trovino nelle
condizioni indicate all'art. 9, comma 5, posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui
all'art. 3, comma 1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della
documentazione di servizio, redatto come da facsimile in allegato "B"
o dalla dichiarazione in allegato "C".
2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli
assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di
32/100i, secondo le modalita' di seguito indicate:
a. periodi di servizio svolto quale volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), da 0 fino ad un
massimo di 4 punti, cosi' ripartiti:
- da 8 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti
0,50;
- da 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti
1,00;
- da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di
servizio: punti 1,50;
- da 24 mesi e 16 giorni fino a 36 mesi e 15 giorni di
servizio: punti 2;
- da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di
servizio di servizio di servizio: punti 3;
- oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4.
Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di
servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi:
- consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno;
- consegna: 0,02 per ogni giorno;
- rimprovero: 0,01.
b. partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal
territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
- fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti
1;
- oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti
2;
c. qualita' del servizio prestato desumibile dall'ultima
documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, cosi'
ripartiti:
- eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
- superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
- nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da "mancata
redazione" dovra' essere valutato il documento immediatamente
precedente.
d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti,
cosi' ripartiti:
- 2,50 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile;
- 2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile;
- 2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
- 1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile;
- 1,30 per la croce di guerra al valor militare;
- 1,10 per promozione straordinaria per benemerenze
d'istituto;
- 1,00 per l'encomio solenne;
- 0,50 per l'encomio o elogio;
e. titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello
piu' elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, cosi'
ripartiti:
- diploma di laurea: punti 2;
- diploma di scuola media superiore che consenta l'iscrizione
ai corsi universitari: punti 1;
f. conoscenza della lingua araba, cinese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli
concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di essere madrelingua, fino ad un massimo di 13 punti. Per
la verifica del titolo dichiarato (art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e la quantificazione del
punteggio da assegnare, la commissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a) sottoporra' i candidati madrelingua ad un accertamento
scritto ed orale, valutato in centesimi. Alla media aritmetica delle
votazioni conseguite in entrambe le verifiche corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
ai successivi articoli 11 e 14:
- da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;
- da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;
- da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;
- da 80,01 a 90,00/100: 10 punti;
- da 90,01 a 100/100: 13 punti.
I candidati che dovranno essere sottoposti all'accertamento di
cui sopra saranno convocati a cura del Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
verosimilmente entro il 19 giugno 2012. Nei confronti dei concorrenti
che non intendessero sostenere il predetto accertamento non sara'
riconosciuto il possesso del titolo dichiarato;
g. conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo
standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti:
- 4 punti per due o piu' lingue;
- 1 punto per una sola lingua.
Detto punteggio non sara' attribuito qualora il concorrente si
trovi nelle condizioni di cui alla lettera f.
h. brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50.
Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi
dell'art. 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
non saranno computati i periodi di richiamo in servizio.
Art. 11
Graduatorie per l'ammissione agli accertamenti sanitari e
attitudinali
1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), formera' due distinte graduatorie di merito:
a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma
prefissata di un anno, in servizio da almeno 8 mesi, o quadriennale
delle Forze armate ovvero in rafferma annuale ovvero collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma;
b) una per i concorrenti in possesso dell'attestato di
bilinguismo relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma
2;
sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio
riportato:
- nella selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;
- nelle prove di efficienza fisica;
- nella valutazione dei titoli.
I volontari in ferma prefissata in possesso dell'attestato di
bilinguismo saranno inseriti in entrambe le graduatorie in ragione
del punteggio conseguito.
2. I posti eventualmente non ricoperti nella graduatoria di cui
al comma 1, lettera b) per insufficienza di concorrenti riservatari
idonei saranno devoluti a favore della graduatoria di cui al comma 1,
lettera a) secondo l'ordine della stessa.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di
merito si applicheranno, in sede di formazione delle graduatorie, le
vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato
nell'allegato "E" al presente decreto.
4. Il punteggio conseguito, la posizione nelle graduatorie per
l'ammissione agli accertamenti sanitari e attitudinali, il calendario
e le modalita' di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere
tali accertamenti, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso pubblicato nel
sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Le
convocazioni dei concorrenti per sostenere gli accertamenti sanitari
ed attitudinali avverranno con le modalita' e la tempistica di
seguito indicate.
Con la pubblicazione del primo avviso, verosimilmente a partire
dal 21 giugno 2012, saranno convocati a sostenere gli accertamenti
sanitari e attitudinali i primi 3000 concorrenti e pari merito
nell'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, lettera
a) ed i primi 30 e pari merito nell'ordine della graduatoria di cui
al precedente comma 1, lettera b).
Qualora non sia raggiunto il numero di concorrenti idonei a
soddisfare la copertura dei posti a concorso, sara' prevista
un'ulteriore convocazione, con avviso pubblicato verosimilmente a
partire dal 6 agosto 2012, con cui sara' indicato il numero degli
ulteriori candidati convocati per sostenere gli accertamenti sanitari
e attitudinali, nell'ordine delle graduatorie di cui al precedente
comma 1, lettera a) e lettera b).
Art. 12
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 9 e convocati ai sensi dell'art. 11, comma 4, saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica del possesso
dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio in qualita' di
carabiniere, verosimilmente a partire dal 9 luglio 2012.
2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale
della Sanita' Militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite con
ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non
siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e
referti di cui all'art. 8, comma 2 - tranne quello previsto alla
lettera d) - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a
mezzo telegramma o fax al n. 06/33566913) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova
convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria attestante la data
di ritiro di detti referti e certificazioni. La riconvocazione, che
potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO)
2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2,
apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato
locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo
(VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare
normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di
chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato il possesso
della statura non inferiore a:
- cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
- cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) visita oculistica;
d) visita odontoiatrica;
e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f) visita psichiatrica;
g) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. In caso di positivita' si disporra' sul medesimo
campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a valutazione
ginecologica.
La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "I",
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti
sanitari avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato
I, che costituisce parte integrante del presente decreto, per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la
conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo" con indicazione del profilo sanitario;
- "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti risultati affetti
da:
- imperfezioni ed infermita' che siano causa di non idoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 5;
- positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope o agli accertamenti sul controllo per l'abuso
sistematico di alcool, da confermarsi presso una struttura
ospedaliera militare o civile;
- tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere.
Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per loro sede,
dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o della persona o siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art.
8, comma 2, lettera f), la commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del punto 9 delle avvertenze
riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo i quali lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate
che si trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate
presso il predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento per
essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di
cui al presente articolo, in una data compatibile con la definizione
delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata
sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento
della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneita' psico-fisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
11. I candidati gia' vincitori dei concorsi banditi negli anni
2008, 2010 e 2011 per il reclutamento di allievi carabinieri
effettivi, riservato, per l'anno 2008 e 2010 ai sensi dell'art.16
della legge n. 226/2004 e per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze
armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in
servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale
nelle Forze armate per la successiva immissione nell'Arma dei
carabinieri, saranno sottoposti, qualora idonei alle prove di
efficienza fisica di cui all'art.9, alla sola visita medica per la
verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fsica di cui al
presente articolo.
Art. 13
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 12 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a cura
della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), ad
accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere
effettivo. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite
con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso.
4. I candidati gia' vincitori dei concorsi banditi negli anni
2008, 2010 e 2011 per il reclutamento di allievi carabinieri
effettivi, riservato, per l'anno 2008 e 2010 ai sensi dell'art.16
della legge n. 226/2004 e per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze
armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in
servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale
nelle Forze armate per la successiva immissione nell'Arma dei
carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento delle accertamenti
attitudinali del presente articolo.
Art. 14
Graduatorie di merito ed ammissione al corso
1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), formera' due distinte graduatorie di merito:
a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma
prefissata di un anno, in servizio da almeno 8 mesi, o quadriennale
delle Forze armate ovvero in rafferma annuale ovvero collocati in
congedo a conclusione della prescritta ferma;
b) una per i concorrenti in possesso dell'attestato di
bilinguismo relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1, comma
2;
sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo agli
accertamenti psicofisici ed attitudinali il punteggio riportato:
- nella selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo;
- nelle prove di efficienza fisica;
- nella valutazione dei titoli.
I volontari in ferma prefissata in possesso dell'attestato di
bilinguismo saranno inseriti in entrambe le graduatorie in ragione
del punteggio conseguito.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I posti eventualmente
non ricoperti nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti a
favore della graduatoria di cui al comma 1, lettera a) secondo
l'ordine della stessa.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di
merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato
nell'allegato "E" al presente decreto.
Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito http://www.carabinieri.it/ e presso il Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e comma 2, saranno
dichiarati vincitori secondo l'ordine delle graduatorie ed ammessi
alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i Reparti
di istruzione di assegnazione. Successivamente potra' essere ammesso
al corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un numero di
concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per
qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo
corso.
5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
verosimilmente a partire dal 21 settembre 2012, con avviso pubblicato
nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il
pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
6. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) saranno ammessi a
svolgere la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4),
secondo quanto stabilito dall'art. 2199 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 a cura del Ministero della Difesa - Direzione
generale per il personale militare. Saranno parimenti immessi nelle
Forze armate, secondo l'ordine della medesima graduatoria, un numero
di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari o nei
cui confronti sia stato riscontrato, all'atto della visita medica di
incorporamento, il temporaneo impedimento al servizio militare
incondizionato. Ogni ulteriore informazione potra' essere
successivamente richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della
Direzione generale per il personale militare - viale dell'Esercito n.
186 - Centro Direzionale Personale Militare "Maresciallo d'Italia
Giovanni Messe" - 00143 - Roma - tel. 06/517051012 - Fax 06/517052779
- e-mail urp@persomil.difesa.it, nei giorni e negli orari sotto
indicati:
- dal lunedi' al giovedi' dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.45
alle 16.00;
- venerdi' dalle 09.00 alle 12.00, oppure consultando il sito
www.persomil.difesa.it.
Art. 15
Accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese dal
concorrente
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto e della verifica di quanto eventualmente dichiarato
dal concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all'art.4, comma
2 ed all'allegato "C" al presente decreto, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu'
di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.
Art. 16
Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Arma dei
carabinieri
1. Nel corso dell'ultimo semestre della ferma prefissata
quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'art.
14, comma 6, saranno convocati presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri per essere sottoposti alla verifica del mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica accertata in precedenza. Nella
circostanza dovranno portare al seguito - in busta chiusa - copia
aggiornata della documentazione matricolare e sanitaria. I candidati
giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di
inidoneita' e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo
adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. I candidati giudicati idonei al termine della verifica del
mantenimento dell'idoneita' psicofisica, una volta completata la
ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate (VFP4) saranno
immessi nell'Arma dei carabinieri, con le modalita' previste
dall'art. 14.
3. Le operazioni di immissione nell'Arma dei carabinieri, a
conclusione della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate
(VFP4), potranno essere sospese o rinviate in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero
o limitassero le assunzioni di personale.
Art. 17
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all'atto
della presentazione presso il Reparto d'istruzione dell'Arma dei
carabinieri di assegnazione
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto
di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato "L" dei sottonotati documenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio;
d) estratto dell'atto di nascita;
e) certificato di stato civile.
Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):
a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione;
b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in busta
chiusa, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio
matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando
militare di provenienza.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5.
Art. 18
Presentazione al corso
1. Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, e sara' disciplinato
dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le predette
Scuole.
2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per verificare
il mantenimento della prescritta idoneita' psicofisica. Qualora
riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i
candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e
reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla
data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal
concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie
di cui all'art. 14, da altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo i candidati
vincitori dovranno consegnare:
- un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
- un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresi',
consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale,
entro i cinque giorni precedenti.
4. In caso di positivita' del predetto test di gravidanza la
visita medica di controllo sara' sospesa ai sensi dell'art. 580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e
sostituiti nei termini di cui all'art. 14, comma 4. La Scuola di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi da
preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri competente per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso.
6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito, previo verifica del mantenimento dell'idoneita' psicofisica
con le modalita' di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma
quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado
eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze
armate. Gli stessi saranno assunti in forza dalla Scuola allievi
carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
7. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei
mesi dalla data di arruolamento, conseguono la nomina a carabiniere
allievo, previo superamento di esami, e sono immessi in ruolo al
grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della
graduatoria finale.
Art. 19
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed
accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di
assegnazione sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario
per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non
sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga
espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in
detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel
periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio
dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento della
prova di selezione culturale/preliminare e degli accertamenti
attitudinali. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti
sanitari dovranno indossare la tuta ginnica. Gli stessi fruiranno del
pranzo a carico dell'Amministrazione militare.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti che hanno presentato
la domanda secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente bando:
- con modalita' on-line, validando la stessa all'atto della
presentazione alla prova di selezione a carattere culturale e
logico-deduttivo di cui all'art.7;
- a mezzo raccomandata;
saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' concernenti la
gestione del rapporto medesimo.
I dati relativi ai candidati che presenteranno la domanda on-line
e non valideranno la stessa secondo quanto sopra indicato, non
saranno inseriti nella banca dati.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del
trattamento. Responsabili del trattamento sono, ognuno per le parti
di competenza, il Direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ed i
presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 16 febbraio 2012
Gen. C.A. Leonardo Gallitelli
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