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MINISTERO DELLA DIFESA

Seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato di
ruolo, presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e
l'Istituto idrografico della Marina.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 30/10/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:01E10063
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/1/2002
Tags:Professori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale civile
 
Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il
regolamento del personale civile insegnante dell'Accademia navale di
Livorno;
Visto il regio decreto 1 febbraio 1940, n. 187, concernente
l'estensione delle norme del personale civile insegnante
dell'Accademia navale al personale civile insegnante dell'Istituto
idrografico della Marina;
Visto il regio decreto 31 maggio 1941, n. 687, concernente il
regolamento per il personale civile insegnante dell'Accademia
aeronautica di Pozzuoli;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme
di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al
Governo per il riordinamento per la docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e
didattica;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato ed in particolare l'art. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare gli articoli 50, 51, 52 e 53;
Visto il parere del Consiglio di Stato - III sezione n. 1304/84 -
reso nell'adunanza del 6 novembre 1984 concernente l'equiparazione
del trattamento economico dei professori universitari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Visto il parere del Consiglio di Stato - III sezione -
n. 13/1998, reso nell'adunanza del 20 gennaio 1998, con il quale
l'alto Consesso ha affermato l'obbligatorieta' per l'Amministrazione
difesa dell'indizione della 2a tornata dei giudizi di idoneita', per
l'inquadramento nella fascia dei professori associati di ruolo,
presso le Accademie della Marina e dell'Aeronautica, nonche' presso
l'Istituto idrografico della Marina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 giugno 1998, concernente rideterminazione delle dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali, dei commissari di leva, dei
professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali
del personale civile del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2,
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000,
concernente la programmazione semestrale delle assunzioni nelle
pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'indizione della seconda
tornata dei giudizi di idoneita', per l'inquadramento nella fascia
dei professori associati di ruolo, presso le Accademie della Marina e
dell'Aeronautica, nonche' presso l'Istituto idrografico della Marina.
 
Decreta:
 
Art. 1.
In relazione all'autorizzazione a bandire concorsi per professori
associati per sei posti presso l'Accademia navale di Livorno, tre
posti per l'Accademia aeronautica di Pozzuoli e due posti per
l'Istituto idrografico della Marina di Genova, recata dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 in premessa citato e'
indetta, ai sensi dell'art. 51 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, una seconda tornata di
giudizi di idoneita' per l'attribuzione dello status di professore
associato di ruolo rispettivamente presso l'Accademia navale di
Livorno, l'Accademia aeronautica di Pozzuoli e l'Istituto idrografico
della Marina di Genova.
Alla seconda tornata di giudizi di idoneita' possono presentare
domanda di ammissione coloro che, avendo partecipato ai giudizi
d'idoneita' della prima tornata, non hanno superato il giudizio e
coloro che ai sensi del comma 9 dell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, hanno maturato il
diritto a partecipare al giudizio d'idoneita' successivamente alla
prima tornata.
Il passaggio a professore associato puo' essere richiesto solo
per singoli insegnamenti fra i raggruppamenti di discipline indicati
nell'allegato costituente parte integrante del presente decreto.

                               Art. 2.
Le domande di partecipazione ai giudizi di idoneita' redatte in
carta semplice dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli
aspiranti e presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento al Ministero della difesa Direzione generale per il
personale civile - 1a divisione - viale dell'Universita' n. 4 - 00185
Roma, con esclusione di qualsiasi altro mezzo entro il termine
perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del
presentebando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami". Si considerano prodotte in tempo
utile le domande di partecipazione spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume responsabilita' in caso di
trasmissione della domanda a mezzo posta per eventuali dispersioni,
ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa.
Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, ai sensi della
legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, sotto la propria responsabilita':
1) il proprio cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la residenza o il domicilio;
4) il comune nelle cui liste risulti iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario
indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere
procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente deve essere
specificata la natura;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della
data e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito;
7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
9) di essere di morale e condotta incensurabile.
Dalle domande deve risultare il recapito dell'aspirante, ai fini
dell'invio delle necessarie comunicazioni relative ai giudizi di
idoneita', e l'impegno a segnalare tempestivamente le variazioni di
recapito che dovessero intervenire successivamente. L'Amministrazione
non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendente dall'inesatta comunicazione del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 3.
A corredo della domanda il candidato deve trasmettere la seguente
documentazione:
1) un foglio di notizie o curriculum sull'attivita' scientifica
e sulla carriera didattica svolta, con il relativo giudizio formulato
dal comandante dell'istituto militare di istruzione superiore presso
il quale l'aspirante presta servizio;
2) eventuali pubblicazioni in originale che i concorrenti
ritengono di dover produrre;
3) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della
valutazione;
4) un elenco di tutti i documenti presentati.
Entro tre mesi dalla pubblicazione sul Giornale ufficiale della
difesa del decreto dirigenziale di approvazione degli atti delle
commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 5, i candidati
possono ottenere, a proprie spese, la restituzione delle
pubblicazioni e degli altri documenti prodotti per la valutazione.

                               Art. 4.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso
e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e
lo stesso avverra' con utilizzo di procedure informatiche e di
archiviazione cartacea dei relativi atti.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
I candidati, inoltre, godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che li
riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche', il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                               Art. 5.
Le commissioni giudicatrici, nominate dal Ministero della difesa
di concerto con quello dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono composte, in applicazione delle disposizioni
contenute nell'art. 5 del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 e
nell'art. 4 del regio decreto 31 maggio 1941, n. 687, da:
1) un ufficiale generale o ammiraglio, presidente effettivo, e
un ufficiale generale o ammiraglio, presidente supplente;
2) due professori ordinari o straordinari rispettivamente delle
Accademie, navale e aeronautica, o dell'Istituto idrografico della
Marina, membri effettivi ed altrettanti professori in qualita' di
membri supplenti;
3) due professori ordinari, straordinari o associati delle
universita' statali, membri effettivi ed altrettanti professori in
qualita' di membri supplenti;
4) un funzionario civile, ex carriera direttiva amministrativa,
appartenente all'ottava qualifica funzionale, in qualita' di
segretario.
Ciascuna commissione giudicatrice puo' comprendere quali membri
anche solo professori provenienti dalle universita' statali per le
materie o i raggruppamenti di materie per cui non siano o non si
rendano disponibili i professori ordinari e straordinari delle
accademie militari.

                               Art. 6.
Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e
didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore
associato; esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici
presentati dal candidato e sull'attivita' didattica dal medesimo
svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi
formulati dai comandanti degli istituti superiori a conclusione del
curriculum di cui all'art. 3, n. 1, del presente decreto.
Le pubblicazioni eventualmente redatte in collaborazione saranno
preliminarmente esaminate dal collegio all'esclusivo fine di
accertare la possibilita' di enucleare l'apporto del candidato;
nell'ipotesi positiva sara' sottoposto a valutazione di merito il
solo contributo di questo ultimo.
Sui singoli candidati vengono formulate dalle competenti
commissioni motivate relazioni scritte attestanti l'attivita'
scientifica e didattica dagli stessi svolta, che costituiscono parte
integrante del decreto dirigenziale di approvazione degli atti e come
tali vengono pubblicate nel Giornale ufficiale della Difesa,
unitamente al cennato decreto dirigenziale.
Le commissioni giudicatrici depositano la relazione conclusiva
analitica entro quattro mesi dalla data della loro prima
convocazione; in essa debbono essere riportati i giudizi di ciascun
commissario e quello complessivo della commissione sui singoli
candidati. La relazione e' pubblicata nel Giornale ufficiale della
Difesa in allegato al decreto di cui al comma precedente.

                               Art. 7.
L'attribuzione agli idonei dello status di professore associato
verra' disposta con decreto dirigenziale.
I professori incaricati che non presentano domanda di
partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi,
ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono
il giudizio positivo decadono dall'incarico.
Roma, 18 ottobre 2001
Il direttore generale: Lucidi

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