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ISTITUTO UNIVERSITARIO "SUOR ORSOLA BENINCASA" DI NAPOLI
Concorso pubblico per l'ammissione ai dottorati di ricerca - XV ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.82 del 20/10/2000 |
Ente: | ISTITUTO UNIVERSITARIO "SUOR ORSOLA BENINCASA" DI NAPOLI |
Località: | - |
Codice atto: | 000E9749 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/11/2000 |
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IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e in
particolare l'art. 4 relativo al dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del presidente del consiglio di amministrazione
n. 100 del 28 febbraio 2000 che emana il regolamento di disciplina
dei dottorati di ricerca;
Vista la delibera del senato accademico del 23 febbraio 2000;
Vista la delibera del consiglio d'amministrazione del 25 febbraio
2000;
Decreta:
E' istituito il XV ciclo dei dottorati di ricerca con sede
amministrativa presso l'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa
di Napoli. Per ciascun dottorato viene indicata la durata, i posti
messi a concorso, il numero e l'ammontare delle borse.
E' istituito il seguente dottorato in consorzio con l'Universita'
degli studi di Bari con sede amministrativa presso l'Istituto
universitario Suor Orsola Benincasa:
Preistoria dei paesi mediterranei
Sede: facolta' di lettere.
Durata: tre anni; posti con borsa 2; posti senza borsa 2.
Art. 1.
Requisiti per l'ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai dottorati di ricerca, di cui al precedente articolo,
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno,
unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere la domanda secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Art. 2.
Selezione
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta la
cui durata non potra' comunque superare le sei ore, ed una prova
orale. Il candidato dovra' dimostrare la conoscenza di almeno una
lingua straniera. Le prove d'esame sono tese ad accertare
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile
allegato al presente bando, e' spedita a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento al magnifico rettore Francesco De
Sanctis;
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e'
fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso con
indicazione del codice di avviamento postale e del numero telefonico;
b) l'esatta denominazione del concorso di dottorato a cui
intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta alla data di scadenza della
presentazione della domanda, nonche' la data e l'universita' presso
la quale e' stata conseguita la laurea, ovvero il titolo equipollente
conseguito presso un'universita' straniera;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
Prove d'esame
Le prove d'esame si svolgeranno presso la sede dell'Istituto
universitario Suor Orsola Benincasa nei locali che verranno indicati
e con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del locale in cui la prova avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data fissata
per la prova.
La data della prova orale viene fissata il giorno della prova
scritta con un intervallo non superiore ai trenta giorni e comunicata
dalla commissione ai candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita', patente di
guida, passaporto, porto d'armi, tessera postale.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
dottorato di cui all'art. 2, sara' formata e nominata ai sensi
dell'art. 7 del regolamento dei dottorati di ricerca.
Art. 6.
Valutazione
La commissione per la valutazione di ciascun candidato dispone di
sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40 punti. Il colloquio si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40
punti.
Al termine della correzione della prova scritta ed alla fine di
ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti
riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso cui
si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 7.
Ammissione
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni dottorato. I candidati ammessi al corso decadono
qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'esito del concorso.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato mediante comunicazione scritta da depositarsi, entro
quindici giorni, presso la segreteria dell'ufficio dottorati.
I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al
dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 8.
Conferimento
I concorrenti che hanno superato le prove di concorso, dovranno
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, entro
il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
a) fotocopia del documento d'identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione relativa alla cittadinanza;
c) autocertificazione relativa al conseguimento del diploma di
scuola secondaria superiore, ovvero, per i cittadini non italiani,
diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita';
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ed in caso affermativo impegno a sospenderne la
frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) i cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della
borsa di studio di cui al successivo articolo dovranno produrre
autocertificazione relativa al reddito personale complessivo annuo.
Art. 9.
Borsa di studio
Ai dottorandi italiani, comunitari, ed extracomunitari residenti
in Italia, o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 37, comma 5, della
legge 6 marzo 1998, n. 40, con reddito annuo personale complessivo
non superiore a quindici milioni di lire, verra' conferita, ai sensi
e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di
studio nei limiti dei posti con borsa previsti dall'art. 2 del
presente bando. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.
Art. 10.
Erogazione
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 al
lordo degli oneri previdenziali per la quota a carico del dottorando.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. La cadenza del pagamento della borsa di
studio e' non superiore al bimestre.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per
cento. I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso,
superare la meta' della durata del corso di dottorato.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate
allo stesso titolo.
Art. 11.
Documenti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 12.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Art. 13.
Valutazione attivita' e ricerche svolte
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di
ricerca.
Art. 14.
Titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale che puo' essere ripetuto
una sola volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti, un'apposita commissione, composta da tre
docenti qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche
a cui si riferisce il corso di dottorato secondo l'art. 12 del
Regolamento dei dottorati di ricerca.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati secondo l'art. 14 del regolamento dei dottorati di
ricerca, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra
sede, presso corso di dottorato affine.
Art. 15.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
regolamento di disciplina del dottorato di ricerca, emanato con
decreto del presidente del consiglio d'amministrazione n. 100 del
28 febbraio 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Napoli, 20 settembre 2000
Il rettore: De Sanctis
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