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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XXIV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 30/9/2008
Ente:UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Località:Chieti  (CH)
Codice atto:08E09007
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/11/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio»
Chieti-Pescara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
generale - n. 66 del 19 marzo 1996 e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 194 del 10 gennaio 2008, con il
quale e' stata istituita la Scuola superiore «G. d'Annunzio»
(Gabriele d'Annunzio School of Advanced Studies) e il relativo
Statuto;
Visto il D.R. n. 775 del 1° agosto 2008, con cui e' stato emanato
il Regolamento sul Dottorato di ricerca in attuazione dell'art. 4
della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Viste le proposte di istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso l'Universita' «G. d'Annunzio»
Chieti-Pescara avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di
ricerca;
Visto il verbale del Consiglio della Scuola superiore
«G.d'Annunzio» del 18 settembre 2008 relativo all'approvazione del
presente bando;
Visto il parere del Nucleo di valutazione in data 18 settembre
2008;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato accademico e dal
Consiglio d'amministrazione, in data 22 settembre 2008 relative
all'approvazione dell'istituzione, attivazione, definizione del
numero e dell'importo delle borse di studio, contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca XXIV ciclo, presso la
Scuola superiore «G. d'Annunzio» per l'anno accademico 2009;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Sono indetti i concorsi pubblici per l'ammissione ai Corsi di
dottorato di ricerca istituiti dall'Universita' degli studi «G.
d'Annunzio» Chieti-Pescara relativi al XXIV ciclo, con inizio il 1°
gennaio 2009 e di cui si indicano di seguito nell'allegato 1, di cui
fa parte integrante, la denominazione e il dipartimento sede
amministrativa del dottorato, il coordinatore, le eventuali sedi
consorziate, gli eventuali enti convenzionati e dipartimenti
concorrenti, gli eventuali curricula e ambiti del dottorato con i
rispettivi responsabili, la durata del corso, i posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio disponibili, le
caratteristiche della prova concorsuale nonche' data, ora e luogo di
svolgimento. Sono, inoltre, riportati i criteri per la formazione
della graduatoria di merito e le modalita' per l'iscrizione.
Sono messi a concorso complessivi 185 posti, di cui 105 coperti da
borse di studio.
 
=====================================================================
Sezione |Posti |Borse di studio
=====================================================================
Scienze di Base | 19 | 9
Scienze della Vita | 81 | 49
Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura | 26 | 15
Scienze Umane | 23 | 12
Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche | 36 | 20
Totale | 185 | 105
 
Il numero di borse di studio riportato e' indicativo e puo' essere
aumentato in seguito alla disponibilita' di nuovi finanziamenti
assicurati da strutture dell'Ateneo, ovvero dall'esterno, purche' i
necessari atti vengano formalizzati entro il termine di scadenza del
presente bando. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto
contenuto nel presente bando saranno rese note mediante pubblicazione
sul sito web della Scuola superiore «G. d'Annunzio» www.unich.it>

                               Art. 2.
Convocazione esame di ammissione
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
nel caso di prova scritta e/o orale, presso la sede, nel giorno e
nell'ora indicati nelle schede dei dottorati (allegato 1). L'assenza
del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia la causa; nel caso di esami per soli titoli non e' prevista la
presenza del candidato.

                               Art. 3.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione al Dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in
possesso di diploma di laurea conseguito in Italia secondo
l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al D.M. n.
509/1999 ovvero diploma di laurea specialistica/magistrale ovvero
analogo titolo accademico conseguito presso Universita' estere,
riconosciuto equipollente ad un titolo accademico italiano dalle
competenti autorita' accademiche.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di
un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa con autocertificazione (in italiano o in
inglese) degli estremi del diploma di laurea, con indicazione
dell'eventuale votazione conseguita e di altra documentazione utile a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola. Nel caso di richiesta di equipollenza, il titolo straniero
dovra' essere stato conseguito entro la data di scadenza per la
presentazione delle domande fissata nel successivo art. 4.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data della
prova concorsuale, come indicato nell'allegato 1.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato 2 al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
Per quanto riguarda l'eventuale tipologia dei titoli richiesti per
l'ammissione al Dottorato di ricerca si deve far riferito
all'allegato 1.

                               Art. 4.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara e
redatte, in carta semplice, secondo lo schema dell'allegato 2 al
presente bando, dovranno pervenire, pena esclusione dal concorso,
esclusivamente a mezzo corriere, alla medesima Universita' - Scuola
superiore «G. d'Annunzio», Via dei Vestini n. 31- 66013 Chieti Scalo
(Chieti), entro e non oltre le ore 12,00 del 5 novembre 2008.
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome,
cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del dottorato
a cui intende concorrere.
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a
piu' di un concorso dovranno presentare tante domande quanti sono i
corsi prescelti.
Nella domanda il candidato deve autocertificare, sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso, tutte le notizie
richieste contenute nell'allegato 2, che e' parte integrante del
bando.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
I candidati sono tenuti a versare un contributo di € 36,15
sul c/c postale n. 202663 intestato all'Universita' degli studi «G.
d'Annunzio» Chieti-Pescara, via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo
(Chieti), indicando nella causale di versamento: «Contributo per
l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in (indicare il
titolo del dottorato) XXIV Ciclo». L'attestato del versamento del
contributo dovra' essere allegato alla domanda. Il suddetto
contributo non sara' in alcun caso rimborsato.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza, del recapito da parte dell'aspirante e
dell'indirizzo e mail, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda spedita oltre il termine
stabilito o con modalita' difforme da quella prevista dal primo comma
del presente articolo.

                               Art. 5.
Esame di ammissione
Per sostenere le prove (esame scritto e/o colloquio) i candidati
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) porto d'armi;
b) passaporto;
c) carta d'identita';
d) patente di guida.
L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate
dettagliatamente nelle schede dei singoli dottorati dell'allegato 1,
consiste, a seconda del dottorato, nell'esame dei titoli oppure in
una prova attitudinale (anche scritta, eventualmente completata da un
colloquio) finalizzata a valutare le capacita', le conoscenze
scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione
dei candidati; tale prova potra' essere svolta, per gli studenti
stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese o altra
lingua indicata nell'allegato 1 del presente bando.
Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in
cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha
conseguito una votazione di almeno 30/50. Il candidato dovra'
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
La commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando i
criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito.
In caso di parita' di voti prevale il candidato piu' giovane
d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
19l.
In caso di parita' di posizione concorsuale, tra due o piu'
candidati ed ai soli fini del conferimento della borsa di studio,
prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997 e successive modificazioni.
I candidati hanno facolta' di esercitare opzione tra le borse
eventualmente riservate a singoli curricula, se presenti; qualora,
secondo l'ordine della graduatoria, residuino borse in uno specifico
curriculum, queste sono conferite a candidati che abbiano optato per
altri curricula dello stesso Dottorato.
L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario della commissione, e' affisso nell'albo del
Dipartimento presso cui si e' svolta la prova e inserito nel sito
Internet di Ateneo.

                               Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa vigente. In ogni caso, ciascuna commissione giudicatrice
sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di ruolo
specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso; nel caso di Dottorati
articolati in piu' curricula, la commissione puo' essere integrata
con un numero di componenti non superiore al doppio dei curricula;
possono essere aggiunti non piu' di due esperti scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono
obbligatori qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 14
del D.M. n. 593/2000 e all'art. 5 della legge n. 449/1997. In caso di
impedimento di uno o piu' membri della commissione, successivamente
alla nomina, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale
urgente, su proposta del direttore della Scuola. Nel caso di
Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale, la commissione e' definita secondo
quanto previsto negli accordi stessi.

                               Art. 7.
Ammissione ai corsi
Le prove di ammissione si concludono inderogabilmente entro il 30
novembre di ogni anno. I Dottorati che non concludono entro il
termine indicato le procedure di selezione hanno inizio con l'anno
accademico successivo.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato. Il numero minimo di
ammessi al corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre. I
titolari di assegni di collaborazione ad attivita' di ricerca, che
siano risultati idonei nel concorso di ammissione, sono ammessi al
Dottorato in sovrannumero.
Il rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati.
I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione alla Segreteria
della Scuola superiore «G. d'Annunzio», via dei Vestini, 31 - 66013
Chieti Scalo (Chieti), entro il 10 dicembre 2008, ore 13,00. In caso
di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve
esercitare opzione per un solo corso di dottorato. La mancata
regolarizzazione dell'iscrizione entro il termine sopra indicato
implica automatica rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati
ai candidati che seguono nella graduatoria generale di merito, previa
comunicazione agli interessati. Non saranno inviate comunicazioni a
domicilio, ma esclusivamente via e-mail. Qualora, esaurite le
procedure di assegnazione, residuino borse in uno specifico
Dottorato, queste possono essere conferite, su delibera della Scuola
e previa comunicazione agli interessati, a candidati risultati idonei
in altri Dottorati, con priorita' per quelli della stessa Sezione.

                               Art. 8.
Borse di studio
Le borse di studio messe a concorso vengono assegnate secondo
l'ordine di graduatoria concorsuale.
E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al
primo anno del corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera
durata del corso medesimo perdendone quindi la titolarita'; in tal
caso la borsa e' assegnata al candidato successivo secondo l'ordine
di graduatoria, purche' cio' non comporti l'aumento del numero degli
iscritti al suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a
concorso.
Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che non possiedono un reddito complessivo annuo netto superiore a
€ 12.000. Il superamento del limite di reddito determina la
perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e'
verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita'
eventualmente percepite nell'anno accademico di riferimento.
L'importo annuale lordo della borsa di studio e' di €
13.638,47, assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione
separata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un dottorando titolare di borsa, la parte residua della borsa,
qualora pari o superiore a dodici mesi, puo' essere attribuita, su
delibera della Scuola e rispettando l'ordine della graduatoria, al
primo dei dottorandi non borsisti dello stesso Dottorato o, se non
praticabile, di altro Dottorato, con priorita' per quelli della
stessa Sezione.

                               Art. 9.
Indennita' di mobilita'
Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta un'indennita' di
mobilita', per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in misura
non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza
mensile dei pagamenti. Tale periodo, che non puo' comunque essere
superiore a 18 mesi complessivi nel triennio ne' inferiore a trenta
giorni continuativi, deve essere preventivamente autorizzato dal
coordinatore del Collegio e comunicato alla Scuola.
I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennita' di
mobilita', a carico dei Dipartimenti proponente/concorrenti o di
soggetti terzi convenzionati. Ai dottorandi titolari di borsa, ove
non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi stessi,
l'importo della borsa puo' essere elevato in misura non superiore al
50%, a carico della Scuola, dei Dipartimenti proponente/concorrenti o
di soggetti terzi convenzionati.
L'indennita' di mobilita', ove erogata, non concorre alla
determinazione del limite di reddito di cui al precedente art. 8.

                              Art. 10.
Modalita' per l'iscrizione
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito devono presentare o far pervenire all'Amministrazione
universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio del 10
dicembre 2008, ore 13,00 presso la Segreteria tecnica della Scuola
superiore «G. d'Annunzio», via dei Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo
(Chieti), domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi
su apposito modello predisposto dall'Amministrazione universitaria,
contenente le seguenti dichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relative al
possesso:
a) della cittadinanza;
b) del diploma di laurea - conseguito secondo l'ordinamento
precedente il riordinamento didattico ovvero laurea
specialistica/magistrale oppure del relativo titolo straniero
dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione.
Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese le seguenti
dichiarazioni:
1) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di ricerca, master,
scuola di specializzazione) per tutta la durata del dottorato;
2) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza
aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del Collegio dei
docenti.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano
a fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare:
di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno) di altre
borse di studio per corsi di dottorati di ricerca;
di non fruire presumibilmente di un reddito personale complessivo
annuo netto superiore a € 12.000,00, ovvero di rinunciare alla
borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla
determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura; aventi
carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti da servizio militare);
di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando.
Alla domanda di iscrizione gli ammessi al corso di dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata;
una marca da bollo da € 14,62;
ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi (ad eccezione degli esonerati ai sensi del
successivo art. 12 del presente bando);
ricevuta del versamento del premio di assicurazione (ad eccezione
dei titolari di borsa di studio di cui al precedente art. 8);
quietanza del pagamento della Tassa regionale per il diritto allo
studio universitario (ad eccezione degli esonerati ai sensi del
successivo art. 13 del presente bando);
per i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%, documento che attesti il loro status;
per gli studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.

                              Art. 11.
Copertura assicurativa
Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione per infortuni e
responsabilita' civile, determinato per l'anno accademico 2009, in
€ 20,00. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio
l'importo verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita'
provvedera' alla stipula della suddetta polizza assicurativa.

                              Art. 12.
Contributo per l'accesso e la frequenza
Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca
ammonta a € 774,68 per ciascun anno di corso che dovra' essere
versato in unica soluzione all'atto dell'iscrizione.
Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo:
a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente art. 8;
b) i portatori di handicap con grado di invalidita' pari o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea;
c) i beneficiari di borsa di studio concesse dall'Azienda
regionale per il diritto agli studi universitari.

                              Art. 13.
Tassa regionale per il diritto allo studio
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono tenuti
al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio,
ammontante ad annui € 77,47, da versarsi in unica soluzione
all'atto dell'iscrizione con l'indicazione della causale: «Tassa
Reg.le Az.da DSU Chieti - Universita' «G. d'Annunzio» - Dottorato di
ricerca in ..................... 24° ciclo - A.A. 2009» e mediante la
seguente modalita':
intestato a: Azienda al diritto agli studi universitari - banca:
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti SPA - codice IBAN:
IT23Y06050 15598T 20994190004.
In caso di pagamento della tassa presso gli sportelli della
Carichieti SpA su tutto il territorio nazionale non sono dovute
commissioni d'incasso.

                              Art. 14.
Pubblico dipendente
Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art.
52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere
l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale
e' instaurato il rapporto di lavoro.

                              Art. 15.
Ammissioni in soprannumero
Sono ammessi al Corso di dottorato in sovrannumero:
a) i titolari di assegno di ricerca di cui alla legge 27 dicembre
1997, n. 449, che abbiano superato positivamente le prove di esame di
ammissione; i vincitori possono chiedere l'iscrizione al Corso di
dottorato rinunciando all'assegno, oppure chiedere l'iscrizione in
sovrannumero senza rinunciare all'assegno; l'opzione e' irrevocabile;
b) i candidati extracomunitari, che abbiano superato le prove
d'esame di ammissione e siano in possesso di una borsa di studio
assegnata per l'intera durata del corso dal Ministero degli affari
esteri o dal Governo del paese di provenienza o da Organismi
internazionali.

                              Art. 16.
Obblighi dei dottorandi
Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un corso
di formazione del III livello, comprensivo di eventuali periodi di
studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati,
finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione.
Al dottorando e' garantita la possibilita' di svolgere un percorso
formativo e di ricerca personalizzato, previa accordo con il
coordinatore del Collegio.
Il dottorando ha l'obbligo di partecipare alle attivita' di
ricerca del Dottorato e, in particolare, ai seminari di formazione e
corsi di approfondimento su tematiche comuni organizzati dalla
Sezione di afferenza.
Il dottorando non puo' essere contemporaneamente iscritto ad altro
dottorato, corso di studio o corso di specializzazione, in Italia o
all'Estero, ne' puo' avere impegni professionali o lavorativi, a meno
che questi gli permettano di garantire la presenza e la
partecipazione alle attivita' del Dottorato nella misura richiesta;
il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa puo' usufruire
di borse su argomenti attinenti il tema del dottorato. Il Collegio
valuta che tutte le condizioni di cui sopra siano soddisfatte e, in
caso negativo, propone la decadenza dal Dottorato, con perdita e
restituzione della borsa relativa all'anno in corso, ove concessa.
Ai dottorandi possono essere attribuiti limitati compiti didattici
sussidiari o integrativi (quale seminari, esercitazioni, assistenza
di laboratorio e tutorato, comunque con esclusione di corsi
ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che non devono in ogni
caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e comunque
previa autorizzazione del coordinatore del Collegio.
La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di formazione/stage
del dottorando presso altri Atenei e Istituti di ricerca, italiani e
stranieri, previa autorizzazione del coordinatore del Collegio e
della Scuola.
Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare al Collegio una relazione sulle attivita' di ricerca
svolte, associata a una presentazione pubblica. E' prevista
l'esclusione dal Dottorato in caso di giudizio negativo del Collegio,
in rapporto alla qualita' dei risultati dell'attivita' di ricerca,
alla assiduita' nello svolgimento della suddetta attivita' o
all'evenienza di prestazioni di lavoro che non abbiano ottenuto la
preventiva autorizzazione del coordinatore del Collegio.
E' prevista la sospensione dai corsi ai dottorandi per maternita',
paternita' e malattia, previa autorizzazione del Collegio.

                              Art. 17.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara, si
consegue alla conclusione del ciclo di dottorato all'atto del
superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di una
tesi, sulla quale la commissione formula un articolato giudizio,
anche tenendo conto dei giudizi espressi dal Collegio dei docenti.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta, nella sessione
immediatamente successiva.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti, una apposita commissione giudicatrice, composta
da tre professori e ricercatori di ruolo specificamente qualificati
nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce
il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del Collegio
ne' appartenere a Universita' partecipanti al Dottorato. La
commissione comprende almeno un professore di prima fascia, che la
presiede, e puo' essere integrata con non piu' di due esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere e, nel caso di Dottorati articolati in piu' curricula, con
un numero di componenti non superiore al numero dei curricula.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede.

                              Art. 18.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi «G. d'Annunzio» Chieti- Pescara e trattati in conformita' alle
previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla
successiva gestione delle attivita' procedurali correlate.

                              Art. 19.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia ed al Regolamento dell'Universita' degli
studi «G. d'Annunzio»- Chieti-Pescara - concernente i dottorati di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara (http://www.unich.it). Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente alla Segreteria
tecnica Scuola superiore «G. d'Annunzio», via dei Vestini, 31- 66100
Chieti Scalo, tel. 0871/3556077 - e-mail: scuolasuperiore@unich.it
Chieti, 22 settembre 2008
Il rettore: Cuccurullo

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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