Bando di concorso 6 dirigenti amministrativi Giustizia amministrativa - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei
dirigenti amministrativi di seconda fascia nei ruoli della
giustizia amministrativa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.39 del 17/5/2022
Ente:SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Località:Nazionale
Codice atto:22E05996
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:16/6/2022
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL SEGRETARIO GENERALE
della giustizia amministrativa

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, contenente «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, contenente «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, contenente il «Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole
pubbliche di formazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, contenente «Regolamento recante l'individuazione,
ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione
che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
Vista la circolare n. 6 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
funzione pubblica, recante «Applicazione dell'art. 20 della legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate (legge n. 104/1992), portatori di handicap
candidati ai concorsi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con il decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020,
registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti l'11 aprile 2022 n. 844
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 21
aprile 2022, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e
ad assumere personale in favore di varie PA, con il quale la
Giustizia amministrativa e' stata autorizzata, tra l'altro, a bandire
una procedura concorsuale per sei dirigenti di II fascia;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 24461 del 13 aprile
2021, con la quale la Giustizia amministrativa e' stata autorizzata,
tra l'altro, a svolgere direttamente procedure concorsuali per il
reclutamento di dirigenti di II fascia;
Visto il decreto n. 117 del 2 maggio 2022 del Segretario generale
della giustizia amministrativa di determina a bandire il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei dirigenti
amministrativi di seconda fascia nei ruoli della Giustizia
amministrativa;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'accesso al profilo professionale di sei dirigenti amministrativi di
seconda fascia nei ruoli del personale della giustizia
amministrativa.
2. Il 30% dei posti a concorso e' riservato al personale di ruolo
della predetta amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di
cui al presente bando.
3. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva ne
devono fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso.
4. Il posto riservato, qualora non coperto, e' assegnato agli
altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.

                               Art. 2 

Requisiti minimi di ammissione

l. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero, secondo le condizioni e i
limiti stabiliti dalla legge, cittadinanza di altro Stato membro
dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) titolo di studio tra quelli di seguito indicati:
laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o
equiparate: scienze economiche (L 33); scienze dell'economia e
gestione aziendale (L 18); scienze dei servizi giuridici (L 14);
scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L 16); scienze
politiche e delle relazioni internazionali (L 36);
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: scienze dell'economia (LM 56); scienze economico-aziendali
(LM 77); giurisprudenza (LMG 01); scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM 63); relazioni internazionali (LM 52); scienza
della politica (LM 62); o altra laurea specialistica (LS) o
magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla
tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009, recante
«Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n.
5091_999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270,12004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al
decreto ministeriale 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto n. 509j1_999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270,12004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede), che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea;
2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede), che
abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede);
4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede);
e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire;
f) qualita' morali e condotta incensurabili;
g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
4. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

                               Art. 3 

Esclusione dal concorso

1. In caso di difetto dei requisiti minimi di ammissione -
conseguente anche alla non valutabilita' di un titolo autocertificato
e prodotto successivamente, dopo il superamento della prova scritta -
nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando, l'amministrazione puo' disporre in
qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del
contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove.

                               Art. 4 

Valutazione dei titoli

1. Nell'allegato 1 sono individuati i titoli oggetto di
valutazione e i punteggi ad essi attribuibili.
2. I titoli sono valutati limitatamente ai candidati che hanno
partecipato alla prova scritta e prima che la commissione proceda
alla correzione.
3. I titoli di cui si chiede la valutazione ai fini
dell'attribuzione del punteggio, ove autocertificati e non prodotti
contestualmente alla presentazione della domanda, devono essere
inviati entro dieci giorni decorrenti dal primo giorno successivo
all'ultimo giorno delle prove scritte, a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo concorsoseidirigenti@ga-cert.it
professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia». Il
mancato rispetto del termine comporta la non valutabilita' del
titolo.
4. Il punteggio attribuito ai titoli concorre al punteggio utile
ai fini della formazione della graduatoria.

                               Art. 5 

Termine e modalita'
per la presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Salvo i casi previsti dal successivo comma 3, la domanda di
partecipazione deve essere presentata a pena di esclusione, secondo
lo schema di cui all'allegato 2, a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo
concorsoseidirigenti@ga-cert.it recante l'oggetto «Concorso a sei
unita' di personale da inquadrare nel profilo professionale di
dirigente amministrativo di seconda fascia». Per la presentazione
della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo
di posta elettronica certificata personalmente intestato al
candidato. La data di presentazione della domanda e' attestata dalla
ricevuta elettronica di accettazione della PEC.
3. In alternativa, e soltanto per i candidati in condizioni di
disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura
sanitaria pubblica, la partecipazione al concorso puo' avvenire con
la seguente modalita': domanda redatta in formato cartaceo secondo lo
schema di cui all'allegato 2 ed inviata o consegnata a mano entro il
termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo:
Consiglio di Stato - Segretariato generale della giustizia
amministrativa - Ufficio per il personale amministrativo e
l'organizzazione, presso Ufficio spedizioni, piazza Capo di Ferro, 13
- 00186 Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura «Concorso a
sei unita' di personale da inquadrare nel profilo professionale di
dirigente amministrativo di seconda fascia».
4. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto
prescritto nel presente bando di concorso.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili
a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.

                               Art. 6 

Contenuto della domanda

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di altro Stato dell'UE;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale) e il domicilio (se diverso dalla residenza);
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
i) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o
l'istituzione che lo ha rilasciato, la votazione e la data del
conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero
il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale
il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente
titolo italiano;
j) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel
precedente art. 2, comma 1, lettera d) precisando:
se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di
appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio, l'eventuale
possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di
specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione 3) l'ufficio e l'amministrazione
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione 4) l'ente o l'organismo
internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative,
indicando il periodo di servizio, nonche' la posizione funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio;
k) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei
periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
l) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso
dei titoli di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando;
m) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame; e' fatto comunque salvo il requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del
presente bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di
handicap dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo pec concorsoseidirigenti@ga-cert.it
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e alla
specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato affetto da
invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa
presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi
termini di cui al presente comma, della documentazione comprovante la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine,
il candidato nella domanda dovra' dichiarare di volersi avvalere del
presente beneficio. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici
di apprendimento (DSA) deve indicare la propria condizione e fare
esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della
propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata e
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita'
individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa
dovra' essere allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza
richiesta;
n) il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica
certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni;
o) di aver versato il contributo di segreteria stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 15,00
(quindici) euro mediante versamento sul c/c postale n. 37142015
intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate
Consiglio di Stato e TAR - Ufficio bilancio, ovvero tramite bonifico
IBAN IT97L0760103200000037142015, con indicazione causale «contributo
concorso a sei 6 posti da dirigente»;
p) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
3. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 9, sara' verificata la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata
esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.

                               Art. 7 

Titoli di preferenza

1. In materia di titoli di preferenza si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto
di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
indicati nella domanda stessa.
3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva.

                               Art. 8 

Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione
esaminatrice, composta da tre componenti scelti tra: a) in qualita'
di Presidente, un consigliere di Stato; b) in qualita' di componenti,
un magistrato amministrativo, un dirigente di prima fascia o un
dirigente di seconda fascia esperto di comprovata qualificazione
nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono
svolte da personale appartenente alla terza area funzionale.

                               Art. 9 

Prova preselettiva

1. In relazione al numero delle domande pervenute
l'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova
preselettiva, che consiste in una serie di quesiti a risposta
multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53
del 5 luglio 2022 e' data notizia della pubblicazione sul sito
internet della Giustizia amministrativa, dell'avviso riguardante il
calendario e la sede di svolgimento dell'eventuale prova
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso.
4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in
condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80%
dichiarata e, successivamente attestata, secondo le modalita'
previste all'art. 6, comma 1, lettera m).
5. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 60
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da
risolvere nel tempo massimo di 60 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori
istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante
strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva.
Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte
fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
8. L'amministrazione puo' avvalersi, per la predisposizione e
formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel
settore della selezione delle risorse umane. La commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.
9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
10. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - viene
resa nota la pubblicazione sul sito internet della Giustizia
amministrativa dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte, delle modalita', del luogo, della data e dell'ora di
svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte e'
pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro
preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
11. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal
concorso.
12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alla
amministrazione l'adozione di provvedimenti di esclusione dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso.

                               Art. 10 

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto teorico
e pratico ed un colloquio interdisciplinare e sono dirette ad
accertare il possesso di una adeguata cultura
giuridico-amministrativa e processuale.

                               Art. 11 

Prove scritte

1. La prima prova scritta, della durata di sei ore, consiste
nella redazione di un elaborato su una delle seguenti materie:
diritto costituzionale, diritto amministrativo, pubblico impiego
privatizzato e non.
2. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, consiste
nella redazione di un elaborato su diritto processuale
amministrativo. La commissione puo' scegliere di chiedere al
candidato la redazione di un tema o la risoluzione di un caso
pratico.
3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
4. I candidati possono consultare soltanto i dizionari e i testi
di legge non commentati autorizzati dalla commissione esaminatrice.
E' fatto, pertanto, assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula
d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge
commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.
5. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che abbiano riportato non meno di 70/100 punti in ciascuna
prova scritta.
7. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via PEC,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova
stessa.

                               Art. 12 

Prova orale

1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con
particolare riferimento ai delitti contro la pubblica
amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile; c)
ordinamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali; d) elementi di informatica, utilizzo di internet e della
posta elettronica: conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse; e) lingua inglese.
2. Il colloquio orale e', altresi', diretto ad accertare nel
candidato le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale, verifica in
relazione alla quale la commissione assegna un punteggio compreso nel
totale riservato alla prova orale.
3. La prova orale si intende superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a 70/100 punti.
4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                               Art. 13 

Punteggio

1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti.
2. I punti sono cosi' ripartiti: a) fino a un massimo di 90 punti
per i titoli; b) fino a un massimo di 100 punti per la prima prova
scritta; c) fino a un massimo di 100 punti per la seconda prova
scritta; d) fino a un massimo di 100 punti per la prova orale.

                               Art. 14 

Graduatoria

1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in
ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale
ed il punteggio derivante dai titoli. Il punteggio ottenuto
nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della
votazione complessiva.
2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai
benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
concorsoseidirigenti@ga-cert.it
3. Non sono valutati titoli la cui documentazione non e' conforme
a quanto prescritto dal bando.
4. Il Segretario generale della giustizia amministrativa, al
termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove
concorsuali. Con lo stesso provvedimento, dichiara vincitori del
concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei
titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata nel sito internet della Giustizia
amministrativa. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - Dalla data di pubblicazione
dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori
del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite pubblicazione
sul sito istituzionale, le sedi da ricoprire.

                               Art. 15 

Assegnazione dei posti ai vincitori

1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare
l'ordine di preferenza delle sedi disponibili, tratte dall'elenco
pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 6.
2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli preferenza
nell'assegnazione della sede previsti dagli articoli 21, comma 1, e
33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono farne
espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al
comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del
titolo.

                               Art. 16 

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed
indeterminato, per l'assunzione nei ruoli dei dirigenti della
Giustizia amministrativa, ai sensi della normativa vigente.
3. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova
di sei mesi previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del personale con
qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto,
gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in
servizio.
4. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.

                               Art. 17 

Accesso agli atti del concorso

1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
2. L'amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

                               Art. 18 

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali e'
l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai
fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire
tali finalita'.
La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art. 6,
paragrafo 1, lettera c), nell' art. 9, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e
2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura.
4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il
Segretariato generale della giustizia amministrativa e presso gli
uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalita' di
gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte
alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione
nell'ambito della procedura medesima.
5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli
interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi
previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga
che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai
sensi dell'art. 79 del regolamento.
7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it. Gli interessati possono,
inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it
Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al
trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura
selettiva o la presentazione di istanze di autotutela.
8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura
concorsuale e' in capo all'ufficio presso il quale si svolge la
procedura.

                               Art. 19 

Norme di salvaguardia

1. La Giustizia amministrativa si riserva la facolta' di
annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di
personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono
le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Roma, 6 maggio 2022

Il segretario generale: De Felice

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