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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro - anno 2007.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.7 del 23/1/2007
Ente:MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Località:Nazionale
Codice atto:07E00274
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/7/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro
 
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 avente ad oggetto «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e int., che
detta «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e della
pubblica istruzione, a seguito della Conferenza dei servizi indetta -
con nota n. 15/V/8934/14.06 del 27 novembre 2006 - per il giorno
18 dicembre 2006 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della
legge 241/90 - ai fini dell'approvazione del presente decreto
interministeriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge 12/79,
le modalita' e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro, nonche'
l'indicazione particolareggiata dei diplomi di scuola secondaria
superiore validi per l'ammissione agli stessi;
Visti i risultati della predetta Conferenza nonche' le
osservazioni dei Ministeri concertanti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, contenente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli articoli 4 e 16 in
relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le
amministrazioni e gli enti interessati, il 10 dicembre 1999,
convocata, ex art. 14, legge 241/90 e succ. mod. e int., con nota
n. 5/28039/cons-99 del 23 novembre 1999, da cui risulta la decisione
assunta dai partecipanti di attuare il decentramento alle direzioni
regionali del lavoro della nomina delle commissioni di esame per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro;
Visto il decreto del direttoriale, del 13 dicembre 1999 con cui,
ai direttori delle direzioni regionali del lavoro, a decorrere dalla
sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina
dei componenti delle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta per l'anno 2007 la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro presso le Direzioni regionali del lavoro di: Ancona, Aosta,
Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila,
Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino,
Trieste, Venezia, nonche' presso la Regione Sicilia - Servizio
ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le Province autonome di
Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio
lavoro.

                               Art. 2.
L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un
tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una
prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla
commissione.
La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del
bilancio.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al
candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono
consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
commissione e i dizionari.

                               Art. 3.
Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30
antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di
cui all'art. 1 nei giorni seguenti:
diritto del lavoro e legislazione sociale: 14 novembre 2007;
prova teorico-pratica di diritto tributario: 15 novembre 2007.
Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
23 ottobre 2007, nonche' sul sito del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale www.lavoro.gov.it, sezione «avvisi e bandi» dal
23 ottobre 2007 fino alla data di inizio degli esami stessi.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo,
secondo il facsimile allegato al presente bando (allegato 1), e
debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine
perentorio del 31 luglio 2007 alle direzioni regionali del lavoro
territorialmente competenti, nonche' presso la Regione Sicilia -
Servizio ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le Province
autonome di Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento -
Servizio lavoro.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale accettante.
I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica.
Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare:
1): a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le
comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del
codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico. Il
candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione
della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
1): d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe
di cui all'art. 3, 2° comma, lettera a), della legge 12/79.
2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in:
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze politiche;
sociologia;
scienze economico-marittime;
economia marittima e dei trasporti;
commercio internazionale e mercati valutari;
scienza dell'amministrazione;
diplomi post-secondario di scuola diretta a fini speciali per
consulenti del lavoro e universitario triennale per consulenti del
lavoro;
diploma di maturita' e diploma di esame di Stato conclusivo
dei corsi di istruzione secondaria superiore di:
liceo classico;
liceo scientifico;
liceo linguistico;
liceo artistico I e II sezione;
istituto magistrale;
istituto d'arte (cui converge il titolo di studio
«Maturita' d'Arte applicata» - sezione Arti della grafica
pubblicitaria e della fotografia);
tecnico grafico pubblicitario;
istituto professionale industria artigianato indirizzo
tecnico industrie elettriche ed elettroniche;
tecnico delle industrie molitorie;
istituto tecnico per le attivita' sociali (gia' istituto
tecnico femminile cui converge il titolo di studio «Diploma di
istruzione secondaria superiore ad indirizzo attivita' sociali -
specializzazione Dirigenti di comunita»);
diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo
elettronica e telecomunicazioni;
istituto tecnico per ragioniere e perito commerciale,
perito per il commercio con l'estero, perito commerciale
programmatore e perito commerciale ad indirizzo mercantile;
istituto tecnico per geometra;
istituto tecnico nautico;
istituto tecnico aeronautico;
istituto tecnico per perito agrario;
istituto tecnico per perito aziendale e corrispondente in
lingue estere;
istituto tecnico per perito industriale capotecnico;
istituto tecnico per perito per il turismo;
istituto professionale per tecnico della gestione
aziendale;
istituto professionale per tecnico dei servizi turistici;
istituto professionale per tecnico dei servizi della
ristorazione;
istituto professionale per tecnico dei servizi sociali;
istituto professionale per tecnico delle attivita'
alberghiere;
istituto professionale per agrotecnico;
istituto professionale per analista contabile;
istituto professionale per operatore commerciale;
istituto professionale per operatore commerciale dei
prodotti alimentari;
istituto professionale per operatore turistico;
istituto professionale per segretario di amministrazione;
istituto professionale per i servizi indirizzo assistente
comunita' infantile;
istituto tecnico per odontotecnici;
diploma di maturita' «tecnico di laboratorio chimico
biologico»;
istituto professionale cinematografia e TV.
Possono essere, altresi', ritenuti validi i diplomi di istruzione
secondaria, ancorche' non inseriti nell'elenco di cui sopra, purche'
l'interessato dimostri di avere frequentato un corso di scuola
secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma
didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche
ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociologico e
persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le
«Humanae scientiae» (parere C.d.S., Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre
1998).
I candidati cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della
Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in
uno Stato diverso dall'Italia dovranno documentare ovvero produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
aver ottenuto in Italia, dagli organi competenti, un formale
provvedimento di equipollenza (ai sensi dell'art. 13 della legge
n. 29 del 25 gennaio 2006) con uno dei titoli sopra indicati. Il
provvedimento di equipollenza puo' essere autocertificato ai sensi
della normativa vigente.
I cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea, ivi
compresi i cittadini italiani, potranno richiedere un provvedimento
di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente
consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di
compimento del praticantato, che, nella seconda ipotesi, dovra'
essere comunque prodotto dal candidato entro e non oltre la data di
inizio delle prove scritte.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione agli esami.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
all'esame:
a) certificato di compimento del biennio di praticantato
rilasciato dal competente consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7
del decreto ministeriale 3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4,
del decreto ministeriale 2 dicembre 1997 e succ. mod., ovvero
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di Euro 49,58,
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto
legislativo 237/97, (codice tributo 729 T).
Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a
verita' (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 e art. 489 c.p).
I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla
ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5.
I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico
handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/92. Tale condizione
deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del
tipo di supporto richiesto.
Alla candidata che necessita di un periodo per allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovra' essere
tempestivamente rappresentata alla commissione.

                               Art. 6.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano,
sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, (Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi») e succ. mod. e int.

                               Art. 7.
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero
dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna
prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

                               Art. 8.
Con successivi decreti dei direttori delle direzioni regionali
del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

                               Art. 9.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2007
Il direttore generale: Battistoni

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