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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso, per esami, a sette posti d'uditore giudiziario riservato
alla provincia autonoma di Bolzano
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.2 del 7/1/2003 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E10333 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 7 |
Scadenza: | 6/2/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368 recante le norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
n. 104, concernente le norme transitorie dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di
Bolzano;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente
norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche,
concernente azioni positive per la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 17 ottobre 1991, n. 335, concernente l'istituzione
in Bolzano di una sezione distaccata della Corte di Appello di
Trento;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di
esercizio della professione forense;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche,
recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in
materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia
di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
concernente la modifica della disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali;
Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230,
concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 13 febbraio 2001 n. 48, recante aumento del ruolo
organico e disciplina dell'accesso in Magistratura;
Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura in
data 20 novembre 2002, con la quale e' stato indetto un concorso a
sette posti di uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma
di Bolzano di cui cinque posti per il gruppo di lingua tedesca e due
per il gruppo di lingua ladina;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di uditore
giudiziario per gli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma
di Bolzano, di cui cinque riservati al gruppo di lingua tedesca e due
al gruppo di lingua ladina.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano ed appartenga ad uno dei due gruppi
linguistici tedesco e ladino (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) sia di condotta incensurabile;
d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) abbia compiuto l'eta' di ventuno anni e non superato quella
di quaranta, salvo i casi di elevazione di cui al successivo
articolo;
f) per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi
speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare,
anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di eta';
g) sia in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
h) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
i) sia in regola con le norme relative agli obblighi militari.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 20
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato
dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
Art. 3.
Elevazione del limite di eta'
Il limite di eta' di 40 anni e' elevato:
a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni in favore dei candidati che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato entro il
quarantesimo anno di eta'. Detta elevazione del limite di eta' non si
cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano
dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli
ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina o
dell'aeronautica cessati di autorita' o a domanda; per gli ufficiali,
ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri, in
servizio permanente, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli
altri Corpi di polizia.
Art. 4.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
compilando esclusivamente l'apposito modulo (modello A) predisposto
dall'amministrazione, reperibile presso tutte le Procure della
Repubblica.
La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita,
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario il candidato e'
residente.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
comma che, precede.
I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato
possono presentare la domanda all'autorita' consolare competente o al
Procuratore della Repubblica di Roma.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il numero di codice fiscale, allegando fotocopia della
tessera rilasciata dal Ministero delle finanze;
4) lo stato civile, la data di matrimonio, il numero di figli e
la loro data di nascita;
5) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
6) il possesso della cittadinanza italiana e l'indicazione del
gruppo linguistico di appartenenza;
7) il conseguimento dell'attestato previsto dall'art. 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
8) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; in caso
di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime
l'aspirante dovra' compilare la dichiarazione sostitutiva di
notorieta' (modello B), accompagnata dalla fotocopia del suo
documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
9) di non aver riportato condanne penali e di non avere in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; (in caso
positivo, l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita'
prevista al n. 8);
10) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.; (in caso
positivo l'aspirante dovra' compilare il modello B con le modalita'
previste al n. 8);
11) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali; (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare
il modello B con le modalita' previste al n. 8);
12) di non aver prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni; (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare il
modello B con le modalita' previste al n. 8);
13) di non essere stato destituito ovvero licenziato o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a
seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile; (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare il
modello B con le modalita' previste al n. 8);
14) il titolo o i titoli in base ai quali coloro che hanno
superato i quaranta anni di eta' hanno diritto all'elevazione del
predetto limite di eta';
15) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
16) l'idoneita' fisica ad esercitare l'impiego cui aspirano;
17) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di
partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente
struttura sanitaria;
18) il luogo di residenza (indirizzo, comune, c.a.p., telefono
e Procura della Repubblica di competenza);
19) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza.
In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate
al luogo di residenza;
20) la lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle
ufficiali dell'Unione europea.
Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, i candidati hanno facolta' di sostenere le
prove di esame previste sia nella lingua italiana, sia in quella
tedesca, secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di
ammissione.
In calce alle dichiarazioni l'aspirante deve apporre sul relativo
modulo la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le sottoscrizioni non richiedono l'autenticazione.
Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e
identiche del candidato (su fondo bianco, a mezzo busto, e con
formato di centimetri quattro per quattro), di cui una deve essere, a
cura del candidato, applicata su apposito cartoncino, da ritirare
presso la competente Procura della Repubblica.
Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto
e la firma del candidato, sul lato posteriore deve essere apposta
l'autenticazione.
Il candidato che presenti personalmente la domanda puo' far
autenticare il cartoncino con generalita', firma e fotografia, a cura
dell'Ufficio ricevente ai sensi dell'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, l'autentica posta a tergo del cartoncino,
relativa alle generalita', alla firma ed alla fotografia, puo' essere
apposta da un dipendente incaricato dal sindaco o da un notaio.
Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul
retro, il nome e cognome del candidato e il timbro dell'ufficio
ricevente o del pubblico funzionario incaricato dal Sindaco, e la
sigla di colui che ha provveduto all'autentica della foto sul
cartoncino.
Nel giorno previsto per l'identificazione, i candidati dovranno
presentare l'attestato di cui all'art. 2, lettera g), del presente
decreto;
I modelli A e B sono allegati al presente decreto.
Il modello B, unitamente alla fotocopia del documento di
riconoscimento, ove utilizzati, fanno parte integrante della domanda
di partecipazione.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati -
Ufficio III - via Arenula n. 70, 00186 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva
segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro le cui domande di partecipazione sono state
presentate o spedite oltre il termine indicato nell'art. 4, primo
comma, del presente decreto;
b) coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla
domanda di partecipazione;
c) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto;
d) coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto,
sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in
magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema,
durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce, inoltre,
gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di un lavoro da
parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro
stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro
candidato o da qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato
reso riconoscibile;
e) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino,
secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di
condotta incensurabile;
f) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati, ovvero
licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile.
Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che,
comunque, abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata
dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in
magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di
concorso.
Art. 6.
Prove concorsuali
L'esame consiste:
1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
diritto civile;
diritto penale;
diritto amministrativo;
Per ogni materia i candidati hanno a disposizione otto ore, dalla
dettatura della traccia, per lo svolgimento del tema.
2) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o
gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica
giuridica;
i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle
ufficiali dell'Unione europea.
Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener conto del
particolare ordinamento giuridico amministrativo della provincia di
Bolzano.
L'esame si svolgera' secondo quanto stabilito dagli articoli 123
e seguenti dell'ordinamento giudiziario, alla luce dell'art. 20
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato
dall'art. 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, nonche' secondo le
disposizioni vigenti del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, ed e' composta da sei membri che conoscano la lingua
italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua
italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un
elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura
di intesa con la provincia di Bolzano.
I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono
essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione
esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente
universitario.
Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato
nominato dal Consiglio superiore della magistratura.
Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del
Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale, ai sensi dell'art. 123-ter del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da
funzionari amministrativi dell'area C, gia' appartenenti al profilo
professionale di funzionario di cancelleria e direttore di
cancelleria, coordinati da un magistrato addetto al Ministero della
giustizia.
Art. 8.
Diario e disciplina delle prove scritte
Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei locali dell'Ergife
Palace Hotel, sito in via Aurelia n. 617/619, nei giorni 6, 7 ed
8 maggio 2003, con ingresso dei candidati alle ore 8.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in
magistratura.
Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi, senza alcun
preavviso, nella sede d'esame, il giorno 5 maggio 2003 alle ore 9 per
l'identificazione e, nei giorni indicati al 1o comma del presente
articolo, per lo svolgimento delle prove scritte.
Le procedure di identificazione comprenderanno le seguenti
operazioni preliminari:
a) identificazione personale (i candidati dovranno presentare
un documento di riconoscimento valido);
b) consegna dell'attestato di cui all'art. 2, lettera g), del
presente decreto. Gli aspiranti che non produrranno il predetto
attestato o che lo avranno conseguito successivamente alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, non potranno essere ammessi a sostenere
le prove di esame ai sensi degli articoli 2 e 5, comma 1, lettera c)
del presente decreto;
c) ritiro della tessera di riconoscimento;
d) consegna, da parte dei candidati, dei testi di
consultazione, per la preventiva verifica della commissione.
Ai candidati e' consentita la consultazione, in sede di esame,
soltanto dei testi dei codici e delle leggi.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti
testi, il candidato deve indicare, in modo chiaro (in stampatello),
il proprio cognome, il nome e la data di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti,
in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni, anche a
mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di
qualsiasi genere.
Il candidato e' pertanto tenuto ad effettuare un preventivo
controllo dei testi al fine di evitare:
1) l'esclusione del materiale, in sede di verifica, da parte
della Commissione con la conseguente impossibilita' di disporne
durante le prove scritte;
2) l'esclusione dal concorso qualora fosse, comunque, trovato
in possesso di testi non consentiti successivamente alla dettatura
delle tracce.
I candidati che non si presenteranno per le operazioni
preliminari nel giorno stabilito per l'identificazione, non potranno
effettuarle nei giorni delle prove scritte, a meno che non rinuncino
al materiale da consultare.
Pertanto non saranno accettati i testi consegnati direttamente
nei giorni delle prove d'esame.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte, i candidati
avranno a disposizione otto ore, dalla dettatura della traccia, per
lo svolgimento del tema.
E' fatto assoluto divieto di introdurre nell'aula di esame
appunti manoscritti, libri, pubblicazioni di qualunque specie, borse,
telefoni cellulari o altre apparecchiature radioelettriche.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli.
Art. 9.
Esclusione dal concorso
Saranno esclusi dal concorso coloro che saranno trovati in
possesso di testi non consentiti, o del materiale indicato dal
precedente articolo (penultimo comma), successivamente alla dettatura
delle tracce.
Art. 10.
Ammissione alle prove orali
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui dovranno sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna materia della prova orale, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di
cui alla lettera i) dell'art. 6 del presente decreto, non inferiore a
novantotto punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 11.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
e per comprovare il diritto all'elevazione del limite di eta'
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 12, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e le
relative autodichiarazioni, nei casi previsti dall'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta',
accompagnate dalla fotocopia del proprio documento di riconoscimento
(art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato),
devono essere rese, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, al Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione generale dei Magistrati - Ufficio III (concorsi in
magistratura) - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui
viene sostenuta la prova orale.
Dovranno, altresi', essere rese in carta semplice, entro il
suddetto termine ed al medesimo ufficio, le dichiarazioni sostitutive
previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
sopracitato, comprovanti il diritto, sussistente alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda, all'elevazione
del limite di eta' di cui al precedente art. 3.
Art. 12.
Preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a
parita' di merito, i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
c) dalla minore eta'.
Art. 13.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il
numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 12.
La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario,
terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente
trasmessa per l'approvazione al Consiglio superiore della
magistratura, con le osservazioni del Ministro della giustizia.
Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro
dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della
giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio
superiore della magistratura.
La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia
prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura
per la approvazione.
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il
quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso
termine, il Ministro della giustizia puo' formulare le proprie
osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore
della magistratura provvede sui reclami e sulle osservazioni ed
approva la graduatoria, anche modificandola.
Art. 14.
Nomina dei concorrenti vincitori
Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del
concorso per uditori giudiziari, il Ministro della giustizia richiede
al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti
risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti
disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dalla
approvazione della graduatoria medesima.
Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese
dalla richiesta.
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i
primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di
quelli aumentati ai sensi del comma che precede.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo di controllo.
I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo
la scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 15.
Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno presentare i documenti di rito, attestanti il
possesso dei requisiti stessi, che saranno richiesti, anche con
riferimento alle modalita', con l'invito ad assumere servizio.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione generale dei Magistrati - Ufficio III (concorsi in
Magistratura), per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
Magistrati - Ufficio III, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
Direttore generale dei Magistrati.
Art. 17.
Eventuali modifiche del calendario delle prove scritte
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 14 marzo 2003
si dara' comunicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti,
delle eventuali modificazioni del luogo e della data di svolgimento
delle prove, gia' fissate nel precedente art. 8, e di altre eventuali
variazioni al presente decreto.
In assenza di ulteriori disposizioni, pubblicate con le modalita'
predette, resta confermato quanto prescritto dal presente decreto.
Art. 18.
La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 28 dicembre 2002
Il Ministro: Castelli
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