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UNIVERSITA' DI FOGGIA
Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in dottrine generali nel diritto amministrativo e privato
italiano, comunitario e comparato.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.80 del 13/10/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI FOGGIA |
Località: | Foggia (FG) |
Codice atto: | 000E9295 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 12/11/2000 |
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IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Foggia approvato dal senato
accademico nella seduta del 20 gennaio 2000;
Vista la delibera del senato accademico del 15 settembre 2000,
nella quale sono state apportate delle modifiche al regolamento di
ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca in dottrine generali nel diritto amministrativo e privato
italiano, comunitario e comparato con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Foggia, avanzata dalla facolta' di
giurisprudenza;
Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del
15 settembre 2000;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 26 settembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito per il XVI ciclo il dottorato di ricerca in dottrine
generali nel diritto amministrativo e privato italiano, comunitario e
comparato, avente sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi di Foggia.
Viene indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione
al corso del predetto dottorato di ricerca, di durata triennale, con
l'indicazione della struttura di afferenza, delle sedi consorziate,
del numero dei posti messi a concorso e del numero delle borse di
studio disponibili.
Il numero minimo degli ammessi al predetto corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre. Le borse assegnate potranno essere
aumentate a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di
ricerca, o da strutture produttive private, fermi restando in ogni
caso i termini di scadenza previsti dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.
Dottrine generali nel diritto amministrativo e privato italiano,
comunitario e comparato; posti: otto; borse di studio: quattro;
facolta' di giurisprudenza.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea
ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere.
I cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso di
titolo accademico straniero che non sia gia' stato dichiarato
equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato di che trattasi - farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Art. 3.
La domanda d'ammissione al concorso, redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere inoltrata
al rettore dell'Universita' degli studi di Foggia - Via IV Novembre,
1 - 71100 Foggia, direttamente o spedita a mezzo di raccomandata
postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso
di ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza
e precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza (specificando il codice di avviamento postale e
il numero telefonico) ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, nel caso in cui quest'ultimo sia diverso rispetto alla
residenza. Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari
e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
d) l'esatta denominazione del dottorato al cui concorso intende
partecipare;
e) la propria cittadinanza;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
j) per i portatori di handicap indicare gli ausili necessari in
relazione all'eventuale proprio handicap ed eventuali tempi
aggiuntivi per lo svolgimento della prova;
k) di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina
l'invalidita' della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati.
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Foggia nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta nei termini di preavviso, espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.
Art. 5.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio s'intende superato se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di merito, ai fini dell'assegnazione della
borsa di studio, prevale la valutazione della condizione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. Ulteriori
situazioni di parita' di merito, saranno regolate secondo i criteri
di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove di
esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in
soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 7.
I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti, in carta libera:
a) domanda di iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su
apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei
seguenti documenti:
b) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
c) una fotocopia del codice fiscale;
d) due fotografie debitamente firmate a tergo;
e) autocertificazione di cittadinanza;
f) autocertificazione relativa al possesso del diploma di
scuola secondaria superiore (allegando possibilmente fotocopia del
diploma stesso);
g) autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
h) dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione o ad un corso di laurea e nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospendere la frequenza prima dell'inizio del
corso;
i) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
l) i cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della
borsa di studio di cui al successivo art. 10 del presente bando
dovranno inoltre produrre autocertificazione sul reddito complessivo
annuo.
I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 8.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 9.
Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 10.
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito in base alle prove effettuate dalle commissioni
giudicatrici e secondo l'ordine della graduatoria. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1967 e successive modificazioni.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a L. 20.450.000
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
L'importo e' aumentato per eventuali periodi di permanenza
all'estero nella misura del 50%. Le borse di studio non sono
cumulabili.
Art. 11.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.220.000 per l'anno accademico 2000-2001, cosi'
suddiviso:
prima rata L. 520.000 (all'atto di iscrizione). Detto importo
e' comprensivo dell'imposta di bollo virtuale autorizz. int.
fin. n. 21674 del 16 dicembre 1992;
seconda rata L. 700.000 (se dovuta va versata entro il mese
di luglio).
L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui
condizione economica normalizzata (CEN) non rientri nella soglia
superiore stabilita (L. 65.000.000).
I dottorandi portatori di handicap, con invalidita' non inferiore
al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai
contributi.
In ogni caso e' dovuto l'importo di L. 100.000 quale costo
diploma.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle
Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998 sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
Art. 12.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Durante il corso, il dottorando puo' essere autorizzato, per
esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti a svolgere
eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti
pubblici e privati.
Art. 13.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' di studio e di ricerche svolte al collegio dei
docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione
dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso,
proporra' al rettore l'esclusione, fatti salvi i casi di maternita',
di grave e documentata malattia e di servizio militare, o il
proseguimento del corso di dottorato di ricerca.
Art. 14.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
d'ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Art. 15.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Foggia, 26 settembre 2000
Il rettore: Muscio
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