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UNIVERSITA' DI CATANIA
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XVIII ciclo, con sede amministrativa Catania.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.81 del 11/10/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI CATANIA |
Località: | Catania (CT) |
Codice atto: | 02E07641 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/11/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di Catania;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 che, in
attuazione della sopracitata legge n. 210/1998, regolamenta la
materia del dottorato di ricerca;
Visto il regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di
dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 4548 del
27 ottobre 1999;
Visto il Programma operativo nazionale (PON) 2000/2006 "Ricerca
scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" Misura III.4
"Formazione superiore e universitaria";
Vista la circolare MIUR, D.A.E., protocollo n. 3928 del 2 agosto
2002;
Viste le delibere del senato accademico (22 luglio
2002-23 settembre 2002) e del consiglio di amministrazione (26 luglio
2002-27 settembre 2002) relative all'istituzione del XVIII ciclo dei
dottorati di ricerca con sede amministrativa Catania;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XVIII ciclo dei dottorati di ricerca con sede
amministrativa, presso l'Universita' di Catania.
Sono indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca di cui all'allegata "Tabella dottorati di
ricerca - XVIII ciclo" (allegato 1) che fa parte integrante del
presente bando.
Per ciascun dottorato vengono indicati la durata, i posti
complessivi messi a concorso, il numero di borse di studio e le sedi
consociate.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca coloro i quali siano in possesso,
alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione, del diploma di laurea ovvero di titolo equipollente
conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno,
unitamente alla domanda di concorso ed unicamente ai fini della
ammissione al dottorato, fare espressa richiesta di equipollenza al
collegio dei docenti del corso di dottorato cui intendono concorrere,
corredando l'istanza stessa dei documenti utili a consentire al
collegio medesimo la dichiarazione di equipollenza. Detti documenti
vanno tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande di ammissione,
separate per ciascun concorso per il quale si intende partecipare,
secondo il fac-simile allegato facente parte integrante del presente
bando, con tutti gli elementi in esso richiesti.
Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Art. 4.
Le domande di ammissione, in carta libera, con firma autografa
del candidato, con indicato il domicilio eletto agli effetti del
concorso, indirizzate al rettore dell'Universita' degli studi di
Catania (non sono ammesse domande cumulative per la partecipazione a
piu' corsi di dottorato) e redatte secondo lo schema allegato al
presente bando di cui fa parte integrante (allegato 2), vanno spedite
a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: al rettore dell'Universita' degli studi di
Catania, Ufficio dottorato di ricerca, piazza Universita', 2 - 95124
Catania, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal
giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte oltre il
termine di scadenza del bando.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Se nella stessa domanda venissero indicati piu' dottorati, sara'
ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove del concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello), sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate) la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito
eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico). Per quanto
riguarda i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari, un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
d) la propria cittadinanza; in caso di doppia cittadinanza di
cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana;
e) la laurea posseduta, ovvero il titolo equipollente
conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data del
provvedimento con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare la/e lingua/e straniera/e conosciuta/e;
h) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche e in
caso affermativo di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 2
della legge n. 476/1984: "il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza"; e che, ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), "In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo";
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un
corso di dottorato;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
m) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso e del Regolamento dell'Universita' di Catania per gli
studi di dottorato di ricerca emanato dall'Ateneo con decreto
rettorale n. 4548 del 27 ottobre 1999;
I candidati sono tenuti a versare, entro e' non oltre il termine
di scadenza del presente bando, un contributo, quali spese
organizzative concorsuali, di Euro 78,00 (pari a lire 151.030) sul
c/c n. 10/74, Banca di Roma, filiale di Catania n. 1, ABI 3002, CAB
16900, indicando come causale del bonifico la seguente dicitura:
"Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in
(indicare denominazione corso) XVIII ciclo - cod. 8183".
Il candidato dovra' presentare, pena l'esclusione dalla
partecipazione al concorso, unitamente alla domanda, fotocopia della
ricevuta del bonifico effettuato.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 5.
I posti del dottorato sono determinati seguendo i seguenti
criteri:
a) posti con borse di studio da riservare ai cittadini
dell'Unione europea in possesso del diploma di laurea o titolo
equipollente, finanziati tramite:
fondi ministeriali (posti MIUR);
fondi del Fondo Sociale Europeo (posti aggiunti F.S.E.);
fondi provenienti da risorse di facolta' e dipartimenti;
convenzioni con atenei consociati (posti aggiunti Univ.
consoc.);
convenzioni, stipulate antecedentemente all'emanazione del
presente bando, con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee (posti aggiunti enti);
b) posti da destinare a laureati da ammettere al corso di
dottorato senza borsa e con pagamento di tasse e contributi per
l'accesso e la frequenza.
Art. 6.
a) I corsi di dottorato di ricerca in fisica, neurobiologia e
scienze farmaceutiche di cui all'allegata "Tabella dottorati di
ricerca - XVIII ciclo" (allegato 1) rientrano in progetti di
collaborazione interuniversitaria internazionale, secondo le seguenti
modalita':
per il corso triennale in fisica e' riservata ad uno dei
vincitori del concorso, in ogni caso seguendo l'ordine della
graduatoria generale di merito, la possibilita' di optare per il
percorso internazionale;
il corso quadriennale in neurobiologia rientra nei progetti
di collaborazione interuniversitaria internazionale, con le
Universita' straniere di Goteborg, (Svezia), e Los Angeles, (USA),
secondo le modalita' di cui all'accordo di collaborazione;
per il corso triennale in scienze farmaceutiche l'accordo
internazionale prevede che uno studente del XVIII ciclo, in ogni caso
seguendo l'ordine della graduatoria generale di merito del concorso,
abbia l'opportunita' di frequentare il relativo percorso
internazionale secondo le modalita' di cui all'accordo di
collaborazione con l'Universita' di Granada (Spagna).
b) Per i corsi di dottorato di ricerca in fisica e ingegneria
informatica e delle telecomunicazioni di cui all'allegata "Tabella
dottorati di ricerca - XVIII ciclo" (allegato 1) i seguenti posti
aggiunti sono rivolti ai temi di ricerca come sotto specificati:
per il corso triennale in fisica il posto con borsa di studio
finanziata dall'I.N.F.N. - Laboratori del Sud e' rivolta allo
svolgimento, su specifica domanda, del seguente tema di ricerca:
"Ricerche di fisica nucleare ed astroparticellare";
per il corso triennale in ingegneria informatica e delle
telecomunicazioni il posto con borsa di studio finanziata
dall'I.N.F.N. e' rivolto allo svolgimento, dal seguente tema di
ricerca: "Definizione e valutazione di strategie di allocazione per
la gestione di una griglia computazionale".
Art. 7.
Le prove di esame si svolgeranno presso i locali dell'Universita'
di Catania con le modalita' di cui ai commi successivi.
La prova scritta, per l'ammissione a ciascun concorso, si terra'
in data 20 o 21 gennaio 2003 nei luoghi e alle ore che saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
17 dicembre 2002.
La mancata presentazione alla prova scritta sara' considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la
prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinunzia scritta ai
termini di preavviso espressa da tutti i candidati presenti alla
prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento ritenuti idonei dalla vigente normativa.
Art. 8.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' al "Regolamento dell'Universita' di Catania
per gli studi di dottorato di ricerca".
Art. 9.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede
presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Nel caso in cui due o piu' candidati vengano graduati con uguale
punteggio, la commissione procedera' ad ulteriore colloquio per le
posizioni ex-aequo, al fine di formulare una graduatoria
differenziata.
Art. 10.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 11.
Ai primi posizionati in graduatoria cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea viene conferita la borsa di studio, fino alla
concorrenza del numero di borse disponibili, attribuite secondo
l'ordine di cui all'art. 5, c.a), e in ogni caso secondo l'ordine di
cui alla tabella allegato 1, dottorati di ricerca XVIII ciclo. I
rimanenti idonei, anche se cittadini extracomunitari, possono
partecipare al corso di dottorato senza borsa, fino al numero di
posti previsti, mediante il pagamento di tasse e dei contributi nella
misura pari al contributo massimo previsto per gli studenti iscritti
ai corsi universitari (art. 25, comma 6, Regolamento dell'Universita'
degli studi per gli studi di dottorato di ricerca).
I posti aggiunti F.S.E. devono essere destinati a dottorandi che
svolgono l'attivita' formativa di base presso le Universita' ubicate
nelle Regioni dell'Obiettivo 1, anche se sedi consociate.
Art. 12.
I candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso, in resa
legale;
b) fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
c) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
d) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
la laurea posseduta con l'indicazione della relativa
votazione, della data di conseguimento e dell'universita' presso la
quale e' stata conseguita;
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso
di altro dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, di perfezionamento all'estero o ad un
corso di altro dottorato di ricerca;
di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti;
di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al
presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
e) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche e in
caso affermativo di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 2
della legge n. 476/1984 "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza";
e che, ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), "In caso di ammissione a corsi
di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a
questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 13.
Ai cittadini comunitari, vincitori dei posti con borsa di studio,
aventi reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a
Euro 7746,85 (pari a lire 15.000.000), verra' conferita, ai sensi e
con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, la borsa di
studio di cui al successivo art. 14.
A tal fine, dovranno produrre:
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
fotocopia modello I.N.P.S. attestante l'avvenuta costituzione
della posizione contributiva;
dichiarazione di essere a conoscenza che le borse di studio di
cui al presente bando sono esenti dall'imposta locale sui redditi e
da quella sul reddito delle persone fisiche (art. 4 legge 13 agosto
1984, n. 476) e che comunque utilizzate non danno luogo a valutazioni
ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
Art. 14.
Le borse, della durata massima pari a quella prevista per
l'intero corso di dottorato, sono confermate con l'ammissione
all'anno di corso successivo del borsista e vengono assegnate ai
cittadini comunitari utilmente collocati in graduatoria, previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella
graduatoria stessa. L'importo della borsa di studio e' di
Euro 10.561,54 (pari a lire 20.450.000) annui, al lordo delle
ritenute a carico del borsista. Tale importo sara' adeguato agli
aumenti previsti dalla norma.
Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di corso successivo ovverosia ne propone al rettore l'esclusione dal
proseguimento del corso. L'importo della borsa di studio e' elevato
del 50% in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di
permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca.
L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984, "Il pubblico
dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a
domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza";
nonche', ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), "In caso di ammissione a corsi
di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a
questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
Art. 15.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (laurea,
DU/I, II livello, scuole di specializzazione, corsi di
perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca, ecc.).
A nessun titolo possono essere attribuiti agli iscritti ai
dottorati di ricerca, oltre all'importo dell'eventuale borsa di
studio di cui al presente bando, compensi che facciano carico a
contributi o assegnazioni erogati con fondi di bilancio
dell'Universita' di Catania.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
fissate dal collegio dei docenti.
Art. 16.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore
dell'Universita' a chi, avendo superato l'esame finale, ha ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico documentati da una
dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti
risultati vengono accertati da una commissione, costituita secondo
quanto stabilito dal regolamento dell'Universita' di Catania per gli
studi di dottorato di ricerca.
Art. 17.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo
regolamento di attuazione adottato dall'Universita', i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi di Catania e trattati per le finalita' connesse al conferimento
e alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate, in
conformita' alle previsioni normative.
Art. 18.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel regolamento
dell'Universita' di Catania per gli studi di dottorato di ricerca,
nonche' alle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla
normativa vigente.
Catania, 30 settembre 2002
Il rettore: Latteri
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