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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
centottantaquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo
nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito e del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.102 del 24/12/1999
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:99E10460
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/1/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il
riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente
effettivo dell'Esercito;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti
urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il
riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7
e 58;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito,
emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del piu' volte
citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria.
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di centoquaranta sottotenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
con riserva di settantasette posti a favore degli appartenenti al
ruolo dei marescialli;
b) concorso per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di tredici posti
a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di amministrazione
e di commissariato dell'Esercito, con riserva di undici posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli
eventualmente non ricoperti per mancanza di sottufficiali idonei
saranno devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui
al successivo articolo 3, secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria.

                               Art. 2.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamenti psico-attitudinali;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.

                               Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1.a. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare:
a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito
appartenenti ad una delle Armi o corpi indicati nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi che siano in congedo per aver
completato, senza demerito, la ferma biennale di cui all'articolo 37
della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano
svolto almeno un anno di servizio in detta ferma.
Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al
precedente articolo 1, comma 1, gli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di
detto servizio.
b) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'Esercito, inquadrati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 34
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, aventi una delle
specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie riportate
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi;
c) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare
dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
d) gli idonei non vincitori in precedenti concorsi per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di
cui al precedente articolo 1, comma 1. Il personale giudicato idoneo
non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito (gia' Corpo tecnico dell'Esercito) puo'
partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
del precedente articolo 1. Il personale giudicato idoneo non
vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito (gia' Corpo di
amministrazione e Corpo di commissariato dell'Esercito) puo'
partecipare solo al concorso di cui alla lettera c) del comma 1 del
precedente articolo 1. Il personale giudicato idoneo non vincitore in
precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito (gia' Corpo automobilistico dell'Esercito) puo'
partecipare solo al concorso di cui alla lettera b) del comma 1 del
precedente articolo 1.
Detto personale, se in servizio, non deve avere conseguito un
giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno.
1.b. I candidati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il quarantesimo anno di eta', se appartenenti
al ruolo dei marescialli di cui al precedente comma 1, lettera b), il
trentaduesimo anno di eta', se appartenenti alle altre categorie di
cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', oppure di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed
integrazioni;
d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' fisica e
psico-attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi
con le modalita' prescritte dai successivi articoli 14 e 15;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
2. Gli ufficiali di complemento e gli appartenenti al ruolo dei
marescialli dell'Esercito possono partecipare ad uno solo dei
concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali
prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di cui al precedente comma 1.b, lettere a), d), ed
e) del presente articolo devono essere posseduti sino alla data di
nomina ad ufficiale in servizio permanente.

                               Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice
secondo lo schema riportato nell'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto, dovranno essere presentate o fatte
pervenire, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, al Comando del reparto od ente dal quale i
concorrenti dipendono, se in servizio, ovvero al Comando del
distretto militare di appartenenza, se in congedo, ed indirizzate al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma.
2. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai
comandi di cui al precedente comma 1 entro il termine predetto ed a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno, entro il termine predetto,
presentare domanda alla competente autorita' diplomatica o consolare.
4. Il candidato, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella
domanda:
a) grado, cognome e nome;
b) data, luogo di nascita, codice fiscale;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) stato civile;
e) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. Il
candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo;
g) titolo di studio conseguito, con relativo voto;
h) reparto o distretto militare di appartenenza;
i) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
j) l'indirizzo ed il recapito telefonico. Ogni variazione
dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del
concorso dovra' essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione
- Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma;
k) l'eventuale posizione, se ufficiale di complemento, di vincolato
alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, con indicazione della data di decorrenza della ferma, se in
servizio, e di termine della medesima, se in congedo;
l) l'eventuale possesso di titoli di merito - non risultanti dalla
documentazione matricolare che verra' acquisita d'ufficio - ritenuti
utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 12.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso;
m) la lingua straniera (una sola a scelta tra inglese, francese,
tedesco e spagnolo) nella quale desidera sostenere la prova orale
facoltativa;
n) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo
all'applicazione dei benefici previsti dal successivo articolo 18.
5. Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5.
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
1. I Comandi competenti a ricevere le domande dovranno indicare
sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo
d'ufficio, la data di presentazione (per quelle spedite con
raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante) e trasmetterle subito, al massimo
entro tre giorni dalla data di ricezione, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1
Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione, via XX Settembre n.
132/A - 00187 Roma.
2. I comandi medesimi dovranno provvedere a trasmettere al piu'
presto possibile, e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, all'indirizzo di cui sopra, i seguenti documenti
aggiornati a detta data:
a) copia del libretto personale o della cartella personale, copia
dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione e
dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio od in
congedo e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli);
b) copia del documento matricolare (per i partecipanti in qualita'
di idonei non vincitori ai concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito e per i
frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare dell'Esercito
che non abbiano completato il previsto ciclo formativo).
3. Il dirigente del Servizio sanitario del comando/ente presso cui
il candidato presta servizio dovra' rilasciare, a richiesta del
medesimo, la dichiarazione di assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza "operativa", necessaria
all'espletamento delle prove di efficienza fisica come previsto dal
successivo articolo 11, comma 5.

                               Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte:
A) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
Presidente;
b) cinque ufficiali superiori, rispettivamente delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
c) un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua
straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua
prescelta dai candidati, membro aggiunto;
d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente
all'area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario
senza diritto al voto;
B) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
b) tre ufficiali superiori dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre
anni, membri;
c) un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua
straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua
prescelta dai candidati, membro aggiunto;
d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente
all'area funzionale "C" posizione non inferiore a "C/2", segretario
senza diritto al voto;
C) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
b) tre ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre tre anni, membri;
c) un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua
straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua
prescelta dai candidati, membro aggiunto;
d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente
all'area funzionale "C" posizione non inferiore a "C/2": segretario
senza diritto al voto.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate, per ciascun
concorso, le commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli
accertamenti sanitari e psico-attitudinali, che saranno cosi'
composte:
A) per le prove di efficienza fisica:
a) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a capitano, segretario;
B) per gli accertamenti sanitari:
a) un colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri;
C) per gli accertamenti psico-attitudinali:
a) un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio permanente,
presidente;
b) due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito, specialisti in psichiatria o in psicologia clinica,
membri.
Detta commissione si avvarra' di consulenti laureati in psicologia
ed iscritti all'albo;
D) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
a) un Brigadier generale del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri;

                               Art. 7.
Documenti di riconoscimento
1. Alle prove d'esame, alle prove di efficienza fisica, agli
accertamenti sanitari e a quelli psico-attitudinali, i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' od altro documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

                               Art. 8.
Prova scritta di cultura generale
1. Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente articolo 1
dovranno sostenere una prova scritta di cultura generale consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di cultura generale (storia e
geografia) e di matematica.
2. Detta prova, della durata massima che sara' fissata dalla
commissione e comunicata ai candidati prima dell'inizio della prova
stessa, avra' luogo presso il centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodige", viale Mezzetti
n. 2, in Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 21 e 22 marzo 2000 per il concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, lettera a);
b) 23 marzo 2000 per il concorso di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera b);
c) 24 marzo 2000 per il concorso di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera c).
Ulteriori dettagliate comunicazioni circa le modalita' di
presentazione dei candidati alla prova scritta di cultura generale di
ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
nonche' eventuali modificazioni delle date di svolgimento di detta
prova verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- del 10 marzo 2000.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 10 marzo
2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede entro le
ore 7,30 dei giorni prescritti, muniti della carta d'identita' o di
altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della prova
sara' loro fornito sul posto.
5. I candidati assenti al momento dell'appello saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
7. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
8. Ai candidati verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale, di cui al successivo articolo 9, essi dovranno
aver risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In
tal caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30.
9. I candidati risultati idonei nella prova scritta di cultura
generale riceveranno, entro il quindicesimo giorno antecedente la
data di svolgimento della prova scritta di cultura
tecnico-professionale, comunicazione indicante l'esito di detta
prova.
I candidati, invece, che non avranno superato la prova scritta di
cultura generale non riceveranno comunicazione del mancato
superamento di detta prova, ma potranno chiedere informazioni
sull'esito della stessa, a partire dalla sopraindicata data, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma - tel. 06/47355941.

                               Art. 9.
Prova scritta di cultura tecnico - professionale
1. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
caserma "Gonzaga del Vodige", viale Mezzetti n. 2, in Foligno,
secondo il seguente calendario:
a) 20 giugno 2000 per il concorso di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a);
b) 21 giugno 2000 per il concorso di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera b);
c) 22 giugno 2000 per il concorso di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera c).
Eventuali modificazioni delle date di svolgimento della predetta
prova saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- del 9 giugno 2000.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 9 giugno
2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
2. I programmi delle prove scritte di cultura tecnico-professionale
sono riportati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso e che abbiano ricevuto la comunicazione di esito positivo
della prova scritta di cultura generale di cui al comma 9 del
precedente articolo 8, sono tenuti a presentarsi presso la suddetta
sede d'esame entro le ore 7,30 dei giorni previsti, muniti della
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato.
4. Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione
della carta che sara' loro fornita sul posto.
5. I candidati assenti al momento dell'appello saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
7. I candidati, per essere ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, dovranno riportare nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale un punteggio di almeno 18/30.
8. I candidati che non avranno superato la prova scritta di cultura
tecnico-professionale non riceveranno comunicazione del mancato
superamento di detta prova, ma potranno richiedere informazioni
sull'esito della stessa, a partire dal centoventesimo giorno
successivo alla data di svolgimento della prova al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre n.
123/A - 00187 Roma, tel. 06/47355941.

                              Art. 10.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati da parte delle Commissioni esaminatrici di cui
al precedente articolo 6, comma 1, i titoli dei soli candidati che si
siano presentati alla prova scritta di cultura tecnico-professionale
del concorso cui hanno chiesto di partecipare.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare nei
predetti concorsi e' pari a 30/30, cosi' ripartiti:
a) complesso delle qualita' militari e professionali: fino ad un
massimo di 15 punti;
b) partecipazioni ad operazioni fuori area: 0,50 punti per ogni
mese di servizio, o frazione superiore ai 15 giorni, effettivamente
prestato in operazioni fuori area, fino ad un massimo di 4 punti;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di 3
punti, cosi' ripartiti:
- diploma di laurea: fino a 3 punti;
- diploma universitario con corso di durata triennale: fino a 2
punti;
- diploma universitario con corso di durata biennale: fino ad 1
punto;
d) ricompense: fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
- Medaglia d'oro al Valor Militare o al Valore dell'Esercito: 2
punti;
- Medaglia d'argento al Valor Militare o al Valore dell'Esercito:
1,50 punti;
- Medaglia di bronzo al Valor Militare o al Valore dell'Esercito: 1
punto;
- encomio solenne: 0,75 punti;
- encomio semplice: 0,50 punti;
- elogio: 0,25 punti;
e) periodi di comando: punti 0,10 per ogni mese, o frazione
superiore a 15 giorni, di comando o attribuzioni specifiche ovvero
incarichi tecnici delle specializzazioni di appartenenza eccedenti un
anno, sino ad un massimo di 4 punti;
f) altri titoli: fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
- diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine di
un corso di durata triennale: 1,50 punti;
- qualifica di istruttore militare di educazione fisica: 0,50
punti;
- qualifica di aiuto istruttore militare di educazione fisica: 0,50
punti.

                              Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. I candidati che nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30
saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora
idonei, saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita' fisica e
psicoattitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, cui i candidati dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica, avranno luogo presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga
del Vodige", viale Mezzetti n. 2, in Foligno, nei giorni che saranno
resi noti con lettera raccomandata o telegramma.
3. La valutazione di tali prove sara' effettuata dalla Commissione
di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera a).
4. Le prove alle quali saranno sottoposti i candidati sono
riportate nell'allegato E, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
5. I candidati ammessi a tali prove dovranno esibire, prima della
effettuazione delle stesse, i seguenti documenti:
a) se in congedo o provenienti dalla vita civile: certificato di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
rilasciato da medici della federazione medico sportiva italiana
ovvero dal personale sanitario delle strutture pubbliche o private
convenzionate, normativamente previste;
b) se in servizio: dichiarazione rilasciata dal dirigente del
Servizio sanitario del Comando/Ente presso cui il candidato presta
servizio di assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove
di efficienza "operativa" previste dalla pubblicazione 12/A/1
"L'addestramento militare", ed. 1989, e successive modificazioni ed
integrazioni.
La mancata presentazione dei sopraindicati documenti determinera'
la non ammissione del candidato a sostenere le prove di efficienza
fisica.
6. L'esito di tali prove, che dovra' essere comunicato agli
interessati seduta stante, e' definitivo. Pertanto i candidati
riconosciuti non idonei non saranno ammessi a sostenere gli
accertamenti sanitari e psico-attitudinali e saranno esclusi dal
concorso.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che supereranno tutte le
prove di efficienza fisica. Il mancato superamento anche di una sola
delle prove previste comportera' l'esclusione dal concorso.
8. Il superamento delle prove di efficienza fisica dara' luogo alla
attribuzione di un punteggio incrementale, secondo i criteri
riportati nel gia' citato allegato E, utile per la formazione della
graduatoria.
9. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove,
la facolta' di riconvocare ad altra data i candidati che, per
documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle
prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno
della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi
dell'assenza.

                              Art. 12.
Accertamenti sanitari
1. I candidati che avranno conseguito giudizio di idoneita' nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti presso il Centro
predetto, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 6,
comma 2, lettera b), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento
del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali
ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del
Corpo al quale hanno chiesto di partecipare.
2. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei candidati dei seguenti requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m 1,65;
b) perimetro toracico non inferiore a cm 85;
c) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore
a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore a tre diottrie anche in un solo occhio. Per i candidati al
concorso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del presente
decreto, l'acutezza visiva dovra' essere uguale o superiore a
complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno.
Tale acutezza visiva potra' essere raggiunta con correzione non
superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie
per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per
l'astigmatismo misto (tali unita' di misura valgono anche per un solo
occhio).
Senso cromatico normale accertato con tavole pseudocromatiche.
3. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
muniti di:
a) un certificato attestante la recente effettuazione, da non oltre
tre mesi, dell'accertamento sierologico per la lue, in conformita' a
quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dalle
competenti autorita' sanitarie;
b) un certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione, da non oltre due mesi,
dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
c) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data della
visita medica presso organi sanitari militari o strutture sanitarie
pubbliche.
La mancata presentazione dei certificati di cui alle precedenti
lettere a) e b) del presente comma determinera' la non ammissione del
candidato agli accertamenti sanitari.
4. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui
i candidati non producano il relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche;
B. cardiologico con E.C.G.;
C. otorinolaringoiatrico;
D. psichiatrico;
E. analisi delle urine con esame del sedimento;
F. analisi del sangue concernente:
a) emocromo completo;
b) glicemia;
c) creatininemia;
d) transaminasemia (ALT-AST);
e) birilubinemia totale e frazionata;
f) G6PDH (metodo quantitativo).
5. Saranno giudicati non idonei dalla predetta Commissione i
candidati risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare incondizionato;
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o
disartria);
- stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso un
ospedale militare;
- tutte le imperfezioni ed infermita' non contemplate nei
precedenti alinea comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente dei
ruoli speciali dell'Esercito;
- malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso.
6. La Commissione medica, seduta stante, comunichera' al candidato
l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente";
"Non idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente", con indicazione della causa di non idoneita'.
I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento psico-attitudinale. I candidati che non avessero
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
saranno giudicati "non idonei" ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i candidati giudicati "non idonei" non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove.
8. I candidati giudicati "non idonei" potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, improrogabilmente entro il
quindicesimo giorno successivo a quello della visita medica,
specifica istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da
struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di non idoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
9. La documentazione sanitaria allegata dai candidati alla istanza
di cui sopra sara' valutata dalla Commissione di cui al precedente
articolo 6, comma 2, lettera d) che, qualora necessario, potra'
sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima
di emettere il giudizio definitivo.
10. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
11. In caso di accoglimento dell'istanza, i candidati riceveranno
formale comunicazione da parte dalla Direzione generale per il
personale militare.
12. I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato sono
esclusi dal concorso.

                              Art. 13.
Accertamenti psico-attitudinali
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i candidati giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 12, comma
6, saranno sottoposti agli accertamenti psico-attitudinali per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle
Armi o del Corpo al quale hanno chiesto di partecipare, da parte
della Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera
c).
2. Il giudizio espresso dalla Commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i candidati giudicati non idonei
saranno esclusi dal concorso.
3. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quelli psico-attitudinali dovranno essere inviati alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1
Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX Settembre n.
123/A - 00187 Roma, entro tre giorni dalla data di conclusione degli
stessi.

                              Art. 14.
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i candidati
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica
ed agli accertamenti sanitari e psico-attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del presente decreto, avra' luogo
nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con
lettera raccomandata o telegramma.
3. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova, la facolta'
di riconvocare ad altra data i candidati che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel
giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero
06/4827347), al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria dei motivi dell'assenza.
4. La prova orale si intendera' superata se i candidati avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I candidati idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia'
citato allegato D.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi da 1 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
- da 0 a 17,999/30: punti 0;
- da 18/30 a 20,999/30: punti 0,50;
- da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
- da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
- da 27/30 a 30/30: 2 punti.

                              Art. 15.
L i c e n z a
1. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
partecipazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi di
cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti
dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in
detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 16.
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nella formazione delle graduatorie di cui
al successivo articolo 17 si terra' conto dei titoli di preferenza di
cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sempreche' il candidato - che lo abbia gia' dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso - faccia pervenire al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro il quindicesimo giorno
successivo alla data di superamento della prova orale, idonea
dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, citato nelle
premesse, al fine di consentire all'Amministrazione di esperire
ricerche atte a verificare il possesso del titolo preferenziale
dichiarato.
2. La dichiarazione di cui sopra si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio indicato al precedente comma
ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

                              Art. 17.
Graduatorie
1. La graduatoria degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente articolo 1, comma 1, sara' formata dalla Commissione
esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai candidati
in ciascuna delle prove d'esame - compreso l'eventuale punteggio
incrementale attribuito nella prova facoltativa di lingua straniera -
nonche' dei punti riportati nella valutazione dei titoli e nelle
prove di efficienza fisica.
2. Nel formare la graduatoria, la Commissione esaminatrice terra'
conto della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo
dei marescialli.
3. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti al ruolo
dei marescialli saranno devoluti a favore delle altre categorie di
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
4. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al
precedente articolo 16.
5. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 18.
N o m i n a
1. Gli idonei in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente
articolo 17 che saranno compresi nel numero di posti a concorso
saranno dichiarati vincitori e nominati, dopo che sara' stata
all'uopo acquisita l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri prescritta dalla normativa vigente, sottotenenti in servizio
permanente effettivo rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o
del Corpo per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel
grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente
esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche postumo del possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali di cui all'articolo 3 del presente decreto.
3. Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle
Armi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a) del presente decreto.
4. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma 5.
5. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
scoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale
per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso
con i criteri indicati al precedente articolo 17, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo
l'ordine della rispettiva graduatoria.
6. I frequentatori che non supereranno il corso applicativo:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, completeranno la ferma
eventualmente contratta ovvero saranno ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma eventualmente contratta ovvero, qualora
prosciolti, verranno collocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo a
meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.
7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.

                              Art. 19.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 18, comma 4, l'Amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dal candidato, risultato vincitore del concorso, nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora
dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 20.
Esclusione dal concorso
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti.

                              Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche' in caso di esito
positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore della Direzione generale del personale militare - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, titolare del trattamento.
Responsabile del trattamento e' il direttore della 1 Divisione
reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo

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