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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di centosessantotto allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno,
per l'anno accademico 2004/2005.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 2/1/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E07538
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 

di concerto con il
 

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Visti la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che a decorrere dal 1° gennaio
2004 abroghera' le disposizioni della legge precitata;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di
organizzazione dell'Accademia navale;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per
l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale, emanato in
applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al
sopraccitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2003, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopraccitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, che ha definito, tra l'altro, i Corpi dei
ruoli normali della Marina militare nei quali avverra' nell'anno 2004
il reclutamento del personale femminile, indicando al 20% l'aliquota
massima di detto personale che potra' accedere alla 1ª classe di
corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico
2004/2005;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della
sicurezza»;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 11
del sopracitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, nel testo
sostituito dall'articolo 2 del decreto interministeriale 2 maggio
2002, nel concorso per l'ammissione alla 1ª classe dei corsi normali
dell'Accademia navale indetto con il presente decreto l'effettuazione
di una prova di preselezione cui sottoporre tutti i concorrenti;
Ritenuto che l'ammissione alla successiva prova scritta di
concorrenti in misura non superiore a dieci volte quello dei posti a
concorso offra adeguata garanzia di selezione;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da ammettere alla 1ª classe dei corsi
normali dell'Accademia navale definita per l'anno 2004 dal
sopraccitato decreto ministeriale 9 maggio 2003, e' opportuno
prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle prove successive a
quella di preselezione nel numero sopraindicato quelli di sesso
femminile non superino detta aliquota massima;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta
modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa e competenze della direzione generale per il personale
militare ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, il quale prevede
che il vice direttore militare piu' anziano sostituisce il direttore
generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 10 ottobre
2002, concernente la nomina dell'Ammiraglio di Divisione in s.p.e.
Giuseppe Lertora a vice direttore generale della direzione generale
per il personale militare;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
centosessantotto allievi alla 1ª classe dei corsi normali
dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2004/2005. I
posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) centocinquantacinque per i sottonotati Corpi:
settanta per il Corpo di stato maggiore;
ventisei per il Corpo del genio navale;
quattordici per il Corpo delle armi navali;
quindici per il Corpo di commissariato militare marittimo;
trenta per il Corpo delle capitanerie di porto.
b) tredici per il Corpo sanitario militare marittimo.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1, possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, anche se
gia' alle armi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in
mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a
concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il personale femminile che potra' conseguire l'ammissione alla
1ª classe dei corsi normali, tuttavia, non potra' superare l'aliquota
percentuale del 20% dei posti messi a concorso indicata nel decreto
ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse. Pertanto, i posti
disponibili per detto personale sono:
trentuno per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a)
cosi' ripartiti:
quattordici per il Corpo di stato maggiore;
cinque per il Corpo del genio navale;
tre per il Corpo delle armi navali;
tre per il Corpo di commissariato militare marittimo;
sei per il Corpo delle capitanerie di porto;
tre per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b) per
il Corpo sanitario militare marittimo.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi alla 1ª classe dei corsi normali in numero superiore a
quello sopraindicato, anche se collocati in posizione utile nelle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
4. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in
alternativa, o per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), ovvero per quelli di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche
presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per
i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) nella domanda di
partecipazione al concorso potranno indicare solo l'ordine di
preferita assegnazione ai Corpi per i quali e' indetto il concorso
(stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare
marittimo e capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione
non sara' vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverra'
con i criteri indicati nel successivo art. 14.
5. I corsi avranno inizio nella seconda decade del mese
di settembre 2004. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali ed imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale.
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita':
gli ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento della laurea specialistica in scienze marittime e
navali;
gli ammessi al corso per il Corpo del genio navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
navale;
gli ammessi al corso per il Corpo delle armi navali
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
delle telecomunicazioni;
gli ammessi ai corsi per i Corpi di commissariato militare
marittimo e delle capitanerie di porto completeranno un ciclo di
studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere
professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico -
amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea
specialistica secondo il piano di studi dell'Accademia navale;
gli ammessi al corso per il Corpo sanitario militare marittimo
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a
carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento
della laurea specialistica in medicina e chirurgia.
7. Per quanto indicato al precedente comma 6:
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria
non potranno essere ammessi al corso per i Corpi del genio navale e
delle armi navali;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia non potranno partecipare per i posti del Corpo sanitario
militare marittimo;
gli allievi non potranno far valere gli esami universitari che
avessero sostenuto prima dell'ammissione ai corsi normali
dell'Accademia navale ai fini del conseguimento dello stesso titolo
di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.
8. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e
b), potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali
sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza
del ruolo normale del rispettivo Corpo.
9. Resta impregiudicata per la direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza della
1ª classe dei corsi normali, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, assunzioni di personale per l'anno 2004.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
Ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado presso la Scuola navale «Francesco
Morosini» e la sufficienza in idoneita' attitudinale al termine
dell'anno scolastico 2003/2004, che risulteranno idonei al termine
del concorso, sono riservati:
cinquanta posti per i Corpi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
quattro posti per il Corpo di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera b).
2. In ciascuna graduatoria i posti eventualmente non ricoperti da
detti concorrenti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei,
secondo l'ordine della graduatoria medesima.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
I concorrenti devono:
a) aver compiuto al 31 dicembre 2004 il diciassettesimo anno di
eta' e non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2004, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1982 al
31 dicembre 1987, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
sesso femminile.
Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o abbiano prestato servizio militare esclusivamente nelle Forze
armate;
b) essere cittadini italiani;
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2003/2004 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) avere, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o
del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre
l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi;
f) non essere stati dimessi d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato;
g) per i soli concorrenti di sesso maschile:
(1) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
(2) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza»
ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 8 e 9; tale idoneita' deve essere
mantenuta per tutta la durata dell'iter formativo fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione in Accademia navale, del possesso dei requisiti di
moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1,
salvo quelli previsti dalle lettere a), e c), devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e devono essere mantenuti sino
all'ammissione in Accademia navale e per tutta la durata dell'iter
formativo nell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 6.
5. L'ammissione dei concorrenti gia' alle armi e' subordinata,
nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza
armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo il modello riportato
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Copia della domanda dovra' essere conservata dal concorrente ed
essere esibita all'atto della presentazione alla prova di
preselezione, come previsto dal successivo art. 6, comma 2.
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - Viale Italia n. 72 - 57100
Livorno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Comando/Ente
di appartenenza.
I militari in servizio, impiegati presso Unita' dislocate «fuori
area», entro il medesimo termine, dovranno presentare la domanda al
Comando di appartenenza che provvedera' a vistarla apponendo sulla
stessa data di presentazione e numero di protocollo. Lo stesso
Comando provvedera' a comunicare telegraficamente al Comando
dell'Accademia navale l'avvenuta presentazione della domanda,
assicurandone il successivo inoltro alla prima favorevole occasione.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
sempre entro il termine sopraindicato anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza (solo per i concorrenti di sesso maschile);
c) i posti per i quali intenda concorrere (in alternativa, o
quelli di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), o quelli di
cui al precedente art. 1, comma, lettera b)). Qualora concorra per i
posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) potra'
indicare anche l'ordine di preferita assegnazione ai cinque Corpi
(stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare
marittimo e capitanerie di porto), contrassegnando con numerazione da
1 a 5 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al
gia' citato allegato A;
d) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
e) il proprio stato civile;
f) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali ascrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 686 del codice di
procedura penale.
In caso contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
dell'Accademia navale qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
h) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che
dovra' esserne comunque informato a cura dell'interessato. Qualora
gia' collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio,
nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento.
Se concorrente di sesso maschile, anche:
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
qualora sia ammesso o sia stato ammesso a prestare servizio
civile, la data di inizio e l'ente di servizio;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa;
j) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2003/2004.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto sara' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne
all'Accademia navale, Ufficio concorsi, a mezzo telegramma,
l'avvenuto conseguimento con il relativo punteggio. Il mancato
conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal
concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso.
k) di rinunciare, in caso di ammissione ai corsi, al grado
rivestito (se militare);
l) di essere a conoscenza che, qualora risultasse ammesso ai
corsi, dovra' sottoscrivere la ferma di cui al successivo art. 16;
m) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
n) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico. I cittadini italiani
residenti all'estero dovranno, altresi', indicare nella domanda
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma, all'Accademia navale, Ufficio Concorsi ogni
variazione del recapito indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
q) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare n. 2 fotografie, senza copricapo, formato tessera e
non autenticate, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data
di nascita.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore.
5. Il comando dell'Accademia navale potra' richiedere la
regolarizzazione delle domande che, spedite o presentate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al gia' citato
allegato A al presente decreto.
6. La domanda di partecipazione dovra' essere compilata
utilizzando esclusivamente copia del modello di cui al gia' citato
allegato A al presente decreto.

                               Art. 5.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) prova scritta di italiano;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in
corso di validita', rilasciato da una amministrazione dello Stato.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione alla prima
classe dei corsi normali dell'Accademia navale di cui al successivo
art. 14 del presente decreto (presumibilmente entro i primi
di settembre 2004), dovranno essere risultati idonei in tutte le
prove e negli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 6.
 
Prova di preselezione
 
1. La prova di preselezione avra' luogo presso il Comprensorio
Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in Ancona in via Della
Marina n. 1, presumibilmente nella prima meta' del mese di marzo
2004, nei giorni e all'ora che saranno resi noti ai concorrenti con
avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 17 febbraio 2004. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 17 febbraio 2004, tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
Prima dell'inizio della prova la commissione di cui al successivo
art. 13, comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti le
modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima.
2. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora
indicati nel suddetto avviso, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di copia della
domanda di partecipazione al concorso.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso,
salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della
prova a mezzo fax al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi
(n. 0586/238222), sara' valutato ai fini dell'eventuale ammissione a
sostenere la prova in sessione diversa da quella per essi prevista,
ricadente comunque tra quelle indicate nell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma 1.
Il Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi potra'
inoltre autorizzare la presentazione in sessione diversa da quella
indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui al
precedente comma 1 di concorrenti in servizio presso
Enti/Reparti/Scuole militari, motivata da esigenze
organizzative/addestrative dagli stessi rappresentate.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella suddetta prova, la commissione formera' due
distinte graduatorie provvisorie, l'una per i concorrenti per i posti
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), l'altra per i
concorrenti per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b). Quanto precede al solo scopo di individuare i concorrenti da
ammettere alle successive prove della procedura concorsuale.
6. Saranno ammessi alla prova scritta di cui al successivo
art. 7, secondo l'ordine delle graduatorie provvisorie di cui al
precedente comma 5:
a) millecinquecentocinquanta concorrenti, tra i quali quelli di
sesso femminile in numero non superiore a trecentodieci, per i posti
a concorso per i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle
armi navali, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie
di porto. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che occupino la
medesima posizione di graduatoria dell'ultimo concorrente ammesso;
b) centotrenta concorrenti, tra i quali quelli di sesso
femminile in numero non superiore a trenta, per i posti a concorso
per il Corpo sanitario militare marittimo. Saranno inoltre ammessi i
concorrenti che occupino la medesima posizione di graduatoria
dell'ultimo concorrente ammesso;
7. I concorrenti di cui al precedente comma 6, riceveranno
apposita comunicazione scritta da parte del Comando dell'Accademia
navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
8. I concorrenti che non saranno rientrati nei limiti numerici di
cui al precedente comma 6 non riceveranno alcuna comunicazione
scritta dell'esito di detta prova.
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento
della prova, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi
(tel. 0586/238531).

                               Art. 7.
 
Prova scritta di italiano
 
1. La prova scritta di italiano avra' luogo il giorno 15 aprile
2004, con inizio non prima delle ore 8,30, presso il Centro Ente
Fiera di Ancona - Largo Fiera della Pesca n. 11, con le modalita'
riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento di
detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 26 marzo 2004, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 26 marzo
2004 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. I concorrenti ammessi alla prova scritta per aver ricevuto
apposita comunicazione dall'Accademia navale - Ufficio concorsi, sono
tenuti a presentarsi presso la sede di cui al precedente comma 1, il
giorno della prova entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale, muniti di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore blu o nero e di
valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento della
prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30i. Tale punteggio
sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo
art. 14.
5. I concorrenti che avranno superato la prova scritta
riceveranno apposita comunicazione da parte del Comando
dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma
contenente indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno
presentarsi presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72
- per sostenere gli accertamenti psico-fisici, le prove attitudinali,
la prova orale di matematica e l'eventuale prova orale facoltativa di
lingua straniera di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
6. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta non
riceveranno alcuna comunicazione dell'esito di detta prova.
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento
della prova, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi
(tel. 0586/238531).

                               Art. 8.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta
d'italiano dovranno presentarsi presso l'Accademia navale, con le
modalita' indicate nella lettera o nel telegramma di convocazione,
per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici a cura della
Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera b).
L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo
conto dell'«Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di non idoneita' al servizio militare» approvato con decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e delle direttive della direzione
generale della sanita' militare in data 19 aprile 2000, citate nelle
premesse.
Gli accertamenti psico-fisici saranno volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti,
quali allievi della 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia
navale.
I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
dati somatici
statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95 per
i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a mt. 1,61 e non
superiore a mt. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
apparato visivo
Corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10i in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di
qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque
superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale accertato con tavole di Ishihara;
Corpi del genio navale, delle armi navali, del commissariato
militare marittimo, delle capitanerie di porto, e sanitario militare
marittimo: visus corretto non inferiore a 10/10i in ciascun occhio,
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
apparato uditivo
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una
perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz
e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB
pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista;
dentatura
La dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e
tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel
computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari;
gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi
fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i
denti cariati devono essere opportunamente curati.
2. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, solo qualora i
concorrenti non producano detto esame con il relativo referto da cui
risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate, come indicato dal successivo art. 11, comma 1.
Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detti esame e
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre il referto attestante
l'esito del test di gravidanza in data non anteriore a cinque giorni
dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto
stato. In assenza di detto referto la concorrente dovra' essere
sottoposta, al fine sopra indicato, al test di gravidanza. In caso di
positivita' del test di gravidanza la Commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del
gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
ecografia pelvica (solo se di sesso femminile);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
markers dell'epatite B e C;
G6PDH (metodo quantitativo).
La Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico legale.
3. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti fisici
suindicati.
4. La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«Idoneo all'ammissione all'Accademia navale», con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 5;
«Non idoneo all'ammissione all'Accademia navale», con
indicazione del motivo.
5. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti indicati al
precedente comma 1.
6. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito
dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva (fermi
restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente.
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la Commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine - che
non potra' superare la data prevista per il completamento della prova
orale di matematica da parte di tutti i concorrenti - entro il quale
sottoporra' detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia navale
Ufficio concorsi -, Viale Italia n. 72 - 57100 Livorno
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti psico-fisici effettuati in Accademia navale, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate
al Comando dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238222).
10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione, ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dal Comando dell'Accademia navale comunicazione telegrafica di
ammissione con riserva alle prove di cui ai successivi articoli 9 e
10.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando
dell'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane
confermato.
11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 9 in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alle prove di cui ai successivi articoli 9 e 10, sostenute
con riserva - sara' espresso dalla Commissione di cui all'articolo
13, comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero,
solo qualora ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
sanitari disposti. I concorrenti convocati per essere sottoposti ad
ulteriori accertamenti sanitari, qualora non si presentino nel giorno
e nell'ora stabiliti per qualsiasi motivo saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
12. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 8, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura della Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d),
agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza
armata. Tale valutazione si articola nelle seguenti aree d'indagine:
a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
c) Area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
d) Area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
2. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 7, e quelli di cui al
precedente art. 8, comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza.
Detti concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine delle
prove attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori
accertamenti sanitari eventualmente disposti di cui al gia' citato
art. 8.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la Commissione
preposta esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio
di idoneita' o non idoneita'. Il giudizio e' definitivo e verra'
comunicato ai candidati seduta stante.
4. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un
massimo di 4 punti, che sara' utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 14.

                              Art. 10.
 
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali saranno ammessi alla prova orale di matematica.
Inoltre, saranno ammessi con riserva a sostenere detta prova i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 7, e quelli di cui al
precedente art. 8, comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza,
qualora giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali.
2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato C al presente
decreto.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30i, utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 14.
3. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due scelte
fra inglese, francese, spagnolo e tedesco).
Le modalita' di svolgimento della suddetta prova, che avra' luogo
contestualmente alla prova orale, sono indicate nel gia' citato
allegato C al presente decreto.
I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
4. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua
straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo, in relazione al
voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte, cosi'
determinato:
a) fino a 20/30i: 0 punti;
b) 21/30: 0,05 punti;
c) 22/30: 0,10 punti;
d) 23/30; 0,15 punti;
e) 24/30: 0,20 punti;
f) 25/30: 0,25 punti;
g) 26/30: 0,30 punti;
h) 27/30: 0,35 punti;
i) 28/30: 0,40 punti;
l) 29/30: 0,45 punti;
m) 30/30: 0,50 punti.

                              Art. 11.
 
Documenti
 
1. I concorrenti convocati per sostenere gli accertamenti e le
prove di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 dovranno, all'atto
della presentazione in Accademia navale:
a) consegnare i seguenti documenti:
libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
della visita medica;
atto di assenso in carta semplice, conforme all'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, redatto dal
Sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore, qualora ancora minorenni all'atto della
presentazione. La mancata presentazione di detto documento
determinera' la non ammissione del minorenne a sostenere gli
accertamenti e le prove previste.
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
b) rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal precedente
art. 8, comma 2, secondo quanto riportato nell'allegato E, che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore
dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai
sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all'atto
dell'ammissione alla frequenza della 1ª classe e periodicamente, ad
intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione,
secondo quanto indicato nel medesimo allegato E al presente decreto.
c) sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, secondo il modello in allegato L, che costituisce parte
integrante del presente decreto, concernente il possesso del titolo
di studio prescritto per la partecipazione al concorso.
I concorrenti provenienti dalla Scuola navale «Francesco
Morosini» dovranno in particolare dichiarare di aver frequentato il
corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso detta
Scuola al termine dell'anno scolastico 2003/2004.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
2. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro
trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi normali - dovranno
produrre il certificato anamnestico, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3, il Comando dell'Accademia navale provvedera' a richiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive dal concorrente risultato vincitore del
concorso medesimo.
Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 3 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale.
Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente art. 3, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per
l'arruolamento nel Corpo degli Equipaggi Militari Marittimi, per gli
iscritti nelle liste della leva di terra e per coloro che siano in
servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato
verranno acquisiti d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi sono tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
Comando dell'Accademia navale, dovranno:
sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la non iscrizione per l'anno
accademico 2004/2005 presso alcuna Universita'.
I concorrenti che siano ancora minorenni, all'atto della
richiesta da parte dell'Accademia militare, dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.

                              Art. 12.
 
Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e
delle prove previste per lo svolgimento del concorso di cui al
precedente art. 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti
i quali, peraltro, muniti di copia della domanda, per la prova di
preselezione, della lettera o telegramma di convocazione, per la
prova scritta d'italiano ovvero per gli accertamenti sanitari,
potranno rivolgersi alla Capitaneria di porto o al Distretto militare
ovvero ad un Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello
scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria prevista
(riduzione del 10%).
2. I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente
per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi
intervento della Marina militare per i giovani che risultassero
sprovvisti di mezzi per il viaggio.
3. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5 del
presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci giorni, per la prova scritta. Qualora il concorrente non
sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua
volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 13.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la Commissione per la prova di preselezione;
b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
e) la Commissione esaminatrice per la prova scritta di
italiano, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie
finali.
2. La Commissione per la prova di preselezione di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
due ufficiali superiori della Marina militare, membri.
3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1 lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della Commissione
per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.
5. La Commissione per le prove attitudinali, di cui al precedente
comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
due ufficiali specialisti della Marina, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
6. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
due o piu' docenti o esperti per la prova scritta di italiano,
membri aggiunti;
due o piu' docenti o esperti per la prova orale di matematica,
membri aggiunti;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale della Marina di grado non inferiore a Sottotenente
di Vascello, ovvero un dipendente civile della Amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale «C», segretario senza
diritto al voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.
La Commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in
sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti dall'articolo 6
del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse.

                              Art. 14.
 
Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove
concorsuali saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al
precedente art. 13, comma 1, lettera e), in due distinte graduatorie
generali di merito, una per i posti di cui al precedente art. 1,
comma1, lettera a), una per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b).
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla media dei punti riportati nella prova scritta di
italiano e nella prova orale di matematica, alla quale andra'
aggiunto il punteggio assegnato negli accertamenti attitudinali e
l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova facoltativa
di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto dal precedente
art. 10, comma 4.
3. Nel formare ciascuna graduatoria la Commissione terra' conto
delle riserve di posti prevista dall'articolo 2, comma 1, del
presente decreto. Qualora i predetti posti riservati non dovessero
essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di
concorrenti idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al comma
2 del medesimo art. 2.
4. La Commissione dovra', inoltre, tenere conto del numero
massimo dei posti rispettivamente disponibili per i concorrenti di
sesso femminile, indicati nel precedente art. 1, comma 3.
A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 38, commi 6 e 7,
dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto
interdirigenziale.
Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel
Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo
informativo, nel sito internet «www.persomil.difesa.it
6. La Commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui
al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli idonei
ai Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, del
commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto fino
alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto dei
requisiti di idoneita' fisica, delle indicazioni attitudinali e delle
preferenze espresse dai concorrenti, ove compatibili con le
prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea
distribuzione degli idonei nei vari Corpi.
7. Saranno ammessi alla frequenza della 1ª classe dei corsi
normali i primi centocinquantacinque concorrenti idonei che saranno
assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al
precedente comma 6 ed i primi tredici concorrenti idonei che saranno
assegnati al Corpo sanitario militare marittimo inclusi nella
relativa graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I
vincitori del concorso saranno convocati a cura del Comando
dell'Accademia navale. Coloro che non dovessero presentarsi nella
data indicata nella comunicazione saranno considerati rinunciatari e,
quindi, non ammessi al corso. Il Comando dell'Accademia navale
potra', tuttavia, autorizzare il differimento della data di
presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la mancata
presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli
interessati dovranno inviare, entro il giorno di prevista
presentazione, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi a
mezzo telegramma o fax (n. 0586/238222) documentazione probatoria del
motivo della mancata presentazione.
8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si
verificassero entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei
corsi la gia' citata Commissione provvedera' al ripianamento delle
vacanze, ferma restando la limitazione indicata per i concorrenti di
sesso femminile di cui al precedente comma 4. La stessa Commissione,
per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
provvedera' altresi' all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i
criteri indicati al precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai
Corpi potra' comportare anche modificazioni della precedente
assegnazione provvisoria.
9. Le graduatorie definitive degli ammessi e la loro parimenti
definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con decreto
interdirigenziale.
Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina.
Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nel
sito internet «www.persomil.difesa.it

                              Art. 15.
 
Esclusioni
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente ritenuto non in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia navale, nonche' escludere
il medesimo dalla frequenza del corso normale, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato durante il corso stesso.

                              Art. 16.
 
Vincoli di servizio
 
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione alla
frequenza della 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale,
dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni ed assoggettarsi
alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro
che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi,
qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, dovranno assumere all'atto dell'ammissione al terzo anno di
corso.
Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo
di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella prevista dal
precedente comma 1.
3. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi i vincitori
gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a
seconda del proprio stato, una delle seguenti dichiarazioni:
se ufficiali: dichiarazione (modello in allegato F) di rinuncia
al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile
1954, n. 113 e dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
se sottufficiali o volontari in servizio permanente:
dichiarazione (modello in allegato G) di rinuncia al grado rivestito,
necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599,
dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e dall'articolo
30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma o graduati in servizio di leva:
dichiarazione di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta e
di rinuncia al grado rivestito (modello in allegato H).
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi normali dell'Accademia navale. Gli
allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
Guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in
Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
4. Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere dimessi:
a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se
minorenni);
b) d'autorita' per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine militare e negli altri casi previsti dalla
normativa vigente.

                              Art. 17.
 
Disposizioni amministrative
 
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, sono a carico
dell'amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dai ruoli del complemento degli
ufficiali, dal ruolo dei marescialli e dai volontari di truppa,
qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un
assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle categorie di personale di
cui al precedente comma 2, sono corrisposte le competenze mensili
nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti
disposizioni.
4. Sono a carico della amministrazione le spese concernenti il
mantenimento degli allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi
ed oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione.
5. Sono a carico degli allievi le spese di carattere
straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici e degli
oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli allievi
medesimi e al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e
al rinnovamento di capi di corredo divenuti inservibili per loro
incuria.
6. All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi maggiorenni
o un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare una
dichiarazione secondo il modello riportato in allegato «I» con la
quale si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in
generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare
debitori verso l'Amministrazione militare.
Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo che lasci passare due
mesi dalla scadenza dei versamenti richiesti dall'Accademia navale
senza effettuarli.
Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia stessa puo'
promuovere per il recupero dei suoi crediti.
7. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente
di far parte dell'Accademia dovranno:
soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione,
liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;
restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute
dall'Accademia navale, nonche' tutti gli effetti di corredo stabiliti
dal Comando dell'Istituto (il materiale non restituito verra'
addebitato al prezzo delle tariffe in vigore);
restituire gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro
effetto prelevato a pagamento, qualora il relativo acquisto non sia
stato gia' saldato.

                              Art. 18.
 
Nomina ad Aspirante guardiamarina e a Guardiamarina
 
1. Al termine del secondo anno del corso normale gli allievi
idonei conseguiranno la qualifica di «Aspirante guardiamarina» e,
superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio
permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di
acquisizione della qualifica di «Aspirante guardiamarina».

                              Art. 19.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale
di Livorno, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante dell'Accademia navale, o dell'Ufficiale dal medesimo
delegato, responsabile del trattamento. Titolare del trattamento e'
il direttore generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2003
Amm. Div.: Lertora
Amm. Isp. (CP):Sicurezza

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