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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
biennale di 78 allievi marescialli dell'Esercito, 61 allievi
marescialli della Marina militare - di cui 50 per il Corpo
equipaggi militari marittimi e 11 per il Corpo delle capitanerie di
porto - e 59 allievi marescialli dell'Aeronautica militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.16 del 28/2/2012 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 2E001033 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 29/3/2012 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti
«modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli
allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 marzo 1998,
concernente «modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il
reclutamento degli allievi marescialli della Marina militare» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «modifiche al
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni
e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, i titoli II e
III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la
formazione del personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della
difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori
di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», come modificato e integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, e,
in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per
il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Visto il decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale
della sanita' militare il 9 agosto 2010 con il quale sono state
apportate modifiche alla «direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita' al servizio militare» e alla «direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare» del 5 dicembre 2005, sopracitate;
Vista la direttiva applicativa del sopracitato decreto
dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della
sanita' militare il 10 agosto 2010, e il relativo comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visti i fogli n. M_D SSMD 0103410 del 18 novembre 2011 e n. M_D
SSMD 0103667 del 21 novembre 2011 con il quale lo Stato maggiore
della difesa ha comunicato rispettivamente le entita' massime dei
reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2012 e la
percentuale dei posti da riservare al reclutamento dei marescialli
delle Forze armate attraverso il concorso interno per l'anno 2012, ai
sensi dell'articolo 2197 del citato decreto legislativo n. 66/2010;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2012);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2012-2014;
Visto il foglio n. 6574 Cod. id. RESTAV2 - Ind. Cl. 05.02.11/03
del 28 dicembre 2011 dello Stato maggiore dell'Esercito concernente
gli elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi
marescialli dell'Esercito per il 2012;
Visti i fogli n. M_D MISCLRO 0010615 del 3 novembre 2011 e n. M_D
MISCLRO 0011537 del 28 novembre 2011 dell'Ispettorato delle scuole
della Marina militare concernente gli elementi di programmazione per
il reclutamento degli allievi marescialli della Marina militare per
il 2012;
Visto il foglio SMA123/P.13.02 M_DARM001/0008735 del 3 febbraio
2012 dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare concernente gli
elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi
marescialli dell'Aeronautica militare per il 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore capo (CP) Marco
BRUSCO a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,
Decreta:
Titolo I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI PUBBLICI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE AI CORSI BIENNALI (2012 - 2014) PER ALLIEVI
MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA
MILITARE
Art. 1.
Generalita'
1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento del
personale da avviare ai corsi per allievi marescialli delle Forze
armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
15° corso biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli
dell'Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
15° corso biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli della Marina
militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi e il
Corpo delle capitanerie di porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
15° corso biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli
dell'Aeronautica militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio nonche' dei diplomati delle Scuole militari e degli
assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea
Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli
aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei
prescritti requisiti.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
dei corsi in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare
formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2.
Requisiti generali di partecipazione
1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, fatte salve eventuali eccezioni che saranno indicate nei
successivi articoli, i candidati devono possedere i seguenti
requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2011 - 2012 un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modificazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno
conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia'
prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono;
e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica
ed attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego
negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e
specialita' di assegnazione previste nel ruolo marescialli delle
Forze armate. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita'
indicate nei successivi articoli;
f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nelle Forze armate;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) aver tenuto condotta incensurabile;
m) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
n) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari;
o) se candidati di sesso maschile:
1) non aver prestato servizio sostitutivo civile a meno che
abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza secondo le
modalita' riportate al comma 3 dell'articolo 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) avere la statura non inferiore a m. 1,65 e, per i soli
candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non
superiore a m. 1,95;
p) se candidati di sesso femminile: avere la statura non
inferiore a m. 1,61 e, per i soli candidati al concorso di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in
servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al
comma 1, lettere b) ed o), numero 2) per i candidati di sesso
maschile e lettere b) e p) per i candidati di sesso femminile,
devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di
eta';
b) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna
di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
c) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi per allievi
marescialli sara' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio,
anche successivo all'ammissione presso gli istituti di formazione,
del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti generali prescritti per i concorsi dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo articolo 3 e dovranno essere
mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione ai corsi e
per tutta la durata del ciclo formativo, pena l'esclusione dal
concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento motivato del
Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui
delegata. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della
mancanza di uno dei predetti requisiti, anche per condotta
incolpevole dell'interessato, comportera' la decadenza di diritto
dall'arruolamento volontario.
5. I candidati di sesso femminile in stato di gravidanza non
potranno essere sottoposti all'accertamento dei requisiti di
idoneita' previsti dai successivi articoli 12, comma 1, lettera b),
21, comma 1, lettera b) e 30, comma 1, lettera b), in quanto, ai
sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato
di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal
presente bando, la Direzione generale per il personale militare
procedera' ad una nuova convocazione agli accertamenti sanitari in
data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di
merito. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, le preposte commissioni o la sottocommissione
per gli accertamenti sanitari di cui al successivo articolo 5 ne
daranno notizia alla citata Direzione generale che escludera' il
candidato dal concorso per impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
6. I candidati in servizio, nominati vincitori dei concorsi di
cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza.
7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso prescelto di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando,
deve essere:
a) compilata e inviata con modalita' on-line - fatti salvi i
casi previsti dalla successiva lettera b), nonche' dai successivi
commi 2 e 3 - attraverso il sito internet www.difesa.it, area
concorsi on-line difesa, ovvero il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale, seguendo le
istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema
automatizzato. Al termine della compilazione della domanda e subito
dopo l'invio on-line della stessa, il candidato ricevera'
automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato:
1) la «notifica di acquisizione» della domanda al sistema
informatico del Ministero della difesa, recante in allegato il
relativo format contenente i dati inseriti (da stampare e
conservare);
2) la «conferma di partecipazione» (da stampare e portare al
seguito il giorno dello svolgimento della prova scritta).
La predetta documentazione non deve essere spedita.
All'atto della presentazione per lo svolgimento della prova
scritta di cui ai successivi articoli 13, 22 e 31, i candidati devono
consegnare la «conferma di partecipazione» precedentemente citata,
sottoscrivendola in presenza del personale preposto. Inoltre, i
candidati che alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande sono minorenni dovranno compilare on-line (seguendo le
relative istruzioni), unitamente alla domanda di partecipazione,
l'atto di assenso, conforme all'allegato B che costituisce parte
integrante del presente bando, che dovra' essere stampato,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' (o, in mancanza di essi, dal
tutore), e consegnato il giorno della prova, unitamente alla copia di
un documento di identita' dei sottoscrittori in corso di validita'.
L'amministrazione procedera' al controllo dei dati dichiarati.
Nel caso in cui non sia possibile accedere alla procedura
on-line, il sistema automatizzato provvedera' ad informare il
candidato della temporanea indisponibilita' del servizio con l'invito
a riprovare in un secondo momento;
b) compilata sul modulo di cui al citato allegato A, in caso di
indisponibilita' di sistemi informatici ovvero qualora il sistema
automatizzato dia informazione di un'avaria permanente della
procedura on-line. La domanda deve essere firmata per esteso dal
candidato che, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alleghera' la
copia di un documento di identita' in corso di validita' e, se
minorenne, l'atto di assenso, conforme al citato allegato B,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore, unitamente alla copia di un documento di identita' dei
sottoscrittori in corso di validita'. La domanda, cosi' perfezionata,
deve essere spedita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale (a tal fine fa
fede la data apposta dall'ufficio postale accettante), esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
2^ Divisione - 1^ Sezione, casella postale n. 15318 - Ufficio poste
italiane - 00143 Roma Laurentino. Sulla busta di spedizione dovra'
essere riportata la seguente dicitura «15° concorso allievi
marescialli (seguita dall'indicazione della Forza armata prescelta)».
Se il trentesimo giorno e' festivo, il termine di scadenza e'
prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto
disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile. All'atto
della presentazione alla prova scritta di cui ai successivi articoli
13, 22 e 31, i candidati dovranno portare al seguito ed esibire al
personale preposto la ricevuta di accettazione della raccomandata e,
se posseduto, l'avviso di ricevimento.
2. I candidati residenti all'estero o che si trovano all'estero
per motivi diversi possono presentare la domanda, entro il termine
indicato al precedente comma 1, all'Autorita' diplomatica o consolare
che ne curera' l'inoltro alla Direzione generale per il personale
militare con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di
presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare.
3. I militari impiegati fuori dal territorio nazionale presso
unita' dislocate in operazioni, se impossibilitati ad inviare la
domanda con procedura on-line di cui al precedente comma 1, lettera
a), devono presentare, entro il termine precedentemente indicato, la
domanda di partecipazione al comando di appartenenza che provvedera'
all'inoltro della stessa alla Direzione generale per il personale
militare entro il terzo giorno successivo con il mezzo piu' celere,
dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso
per la data di presentazione fa fede quella di assunzione a
protocollo del comando ricevente.
4. I candidati militari in servizio hanno, comunque, l'obbligo di
consegnare al comando di appartenenza, entro tre giorni dall'invio
della domanda di partecipazione al concorso, copia del modello
inoltrato on-line e stampato, ovvero copia della domanda spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla copia
della relativa ricevuta postale di accettazione. Il comando
provvedera' agli adempimenti previsti al successivo articolo 4.
5. Con la trasmissione on-line della domanda, o con la
sottoscrizione e l'invio della stessa in caso di spedizione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla
trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati
e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le variazioni e/o le integrazioni riguardanti i dati
anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda
di partecipazione al concorso saranno ritenute valide solo se
effettuate non oltre la data di scadenza del termine di presentazione
della stessa e, ferme restando le procedure previste dal sistema di
presentazione on-line (seguire le istruzioni indicate dal sistema
automatizzato), dovranno essere tempestivamente comunicate alla
Direzione generale per il personale militare all'indirizzo sopra
indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a
mezzo fax al numero 06517052766, con dichiarazione sottoscritta
dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di
identita' in corso di validita'. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate
ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a
disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie
inadempienze o a cause di forza maggiore.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
8. L'Amministrazione non prendera' in considerazione le domande:
a) non conformi al citato allegato A;
b) inviate con modalita' diverse da quelle stabilite ai
precedenti commi 1, 2 e 3;
c) prive di firma autografa o non in originale, se spedite a
mezzo raccomandata secondo le modalita' di cui al precedente comma 1,
lettera b);
d) spedite per il tramite dei comandi militari quando non
previsto, ovvero fatte pervenire dal candidato a mezzo posta
militare.
Non saranno, altresi', prese in considerazione le variazioni e/o
le integrazioni riguardanti i titoli di merito e di preferenza
compilate, documentate ed inoltrate con modalita' diverse da quelle
stabilite dal precedente comma 6.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari in servizio
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da
parte dei militari in servizio, devono:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente
articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere a), b) e c). Se il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi
comandi devono spedire il modello in allegato C, che costituisce
parte integrante del presente bando, debitamente compilato e
corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui
trattasi, alla Direzione generale per il personale militare
all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 1, lettera b),
a mezzo posta assicurata, entro il 3° giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Una copia del
citato allegato C deve essere inviata anche via e-mail all'indirizzo
r1d2s1@persomil.difesa.it;
b) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso.
L'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del
trasferimento dovra' essere contestualmente informata la Direzione
generale per il personale militare;
c) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del
candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali,
collocamento in congedo, ecc.);
d) redigere, per i soli militari in servizio nell'Esercito,
candidati al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), a cura delle competenti autorita' gerarchiche, il
previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della
compilazione: «partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 15° corso biennale (2012 - 2014) per
allievi marescialli dell'Esercito».
2. Per i candidati di cui al precedente comma 1 che risulteranno
idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova scritta di
cui ai successivi articoli 13, 22 e 31, i rispettivi comandi dovranno
predisporre un plico sigillato contenente:
a) copia della documentazione matricolare aggiornata alla data
di scadenza del bando;
b) copia della documentazione valutativa raccolta in ordine
cronologico riferita al periodo di servizio prestato, relativo agli
ultimi due anni o a tutto il periodo di servizio prestato, se
inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e dalla
dichiarazione di completezza.
Il plico sigillato dovra' essere consegnato dal candidato, al
personale preposto, all'atto della convocazione per sostenere la
prova ginnica ovvero gli accertamenti sanitari e attitudinali
previsti dal presente bando di concorso.
Art. 5.
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, con decreti del Direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti
commissioni e sottocommissioni, i cui componenti sono designati a
cura delle rispettive Forze armate:
a) per il concorso di cui al precedente articolo 1 comma 1,
lettera a):
1) commissione esaminatrice;
2) sottocommissione tecnica per la prova ginnica;
3) sottocommissione medica per l'accertamento sanitario;
4) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b):
1) commissione esaminatrice;
2) commissione per l'accertamento sanitario;
3) commissione per l'accertamento attitudinale;
4) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c):
1) commissione esaminatrice;
2) commissione per l'accertamento sanitario;
3) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), numero 1) sara' composta da:
a) un dirigente ovvero un ufficiale dell'Esercito di grado
equiparato, presidente;
b) quattro ufficiali superiori in servizio permanente
dell'Esercito, di cui uno medico, membri;
c) un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa,
appartenente alla terza area funzionale, fascia retributiva non
inferiore a F3, membro;
d) un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa,
appartenente alla terza area funzionale, fascia retributiva F1 o F2,
ovvero un ufficiale inferiore in servizio permanente di grado
equiparato, segretario.
3. Le sottocommissioni di cui al precedente comma 1, lettera a),
numeri 2), 3) e 4), presiedute ognuna da un ufficiale superiore
scelto tra i quattro membri della commissione esaminatrice di cui al
precedente comma 2, lettera b), saranno composte come di seguito
indicato:
a) sottocommissione tecnica per la prova ginnica:
1) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
capitano, membro;
2) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
capitano qualificato istruttore militare di educazione fisica,
membro;
3) un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario;
b) sottocommissione medica per l'accertamento sanitario: due
ufficiali dell'Esercito medici di grado non inferiore a capitano,
membri;
c) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale dell'Esercito perito selettore attitudinale,
membro;
2) un ufficiale dell'Esercito psicologo, membro;
3) un ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario.
4. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera b), numero 1) sara' composta da:
a) un ufficiale con il grado di contrammiraglio o di capitano
di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori della Marina militare, di cui uno
del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b),
numeri 2), 3) e 4) saranno composte come di seguito indicato:
a) commissione per l'accertamento sanitario:
1) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
del Corpo sanitario, presidente;
2) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello
del Corpo sanitario, membri;
3) un sottufficiale della Marina militare del ruolo
marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici della
Marina militare o di medici specialisti esterni;
b) commissione per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di
vascello, presidente;
2) due ufficiali della Marina militare specialisti in
selezione attitudinale, membri;
3) un sottufficiale della Marina militare del ruolo
marescialli, segretario.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti
in selezione attitudinale;
c) commissione per le prove di efficienza fisica:
1) un ufficiale superiore della Marina militare, presidente;
2) un ufficiale della Marina militare, membro;
3) un sottufficiale della Marina militare del ruolo
marescialli, segretario.
La commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali della Marina militare esperti di settore.
6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera c), numero 1) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado pari o
superiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri;
c) un ufficiale inferiore, segretario.
7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c),
numeri 2) e 3) saranno composte come di seguito indicato:
a) commissione per l'accertamento sanitario:
1) un ufficiale medico dell'Aeronautica militare di grado
pari o superiore a colonnello in servizio permanente, presidente;
2) due ufficiali superiori medici dell'Aeronautica militare
in servizio permanente, membri;
3) un sottufficiale dell'Aeronautica militare senza diritto
di voto, segretario;
b) commissione per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado pari o
superiore a colonnello, presidente;
2) due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri;
3) un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare,
segretario.
Art. 6.
Documentazione da produrre per l'ammissione alla prova
ginnica/efficienza fisica ed agli accertamenti sanitario e
attitudinale
1. I candidati ammessi alla prova ginnica ed agli accertamenti
sanitario e attitudinale, dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora
stabilita in conformita' a quanto indicato ai successivi articoli,
presso i Centri di selezione dell'Esercito e della Marina militare
ovvero presso la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare per
essere sottoposti agli accertamenti previsti dal presente bando. Gli
assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo articolo 9. All'atto
della presentazione presso i predetti enti, i candidati dovranno
sottoscrivere la dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando
di concorso, e consegnare la seguente documentazione:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate presso il servizio sanitario nazionale (SSN) e
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport; tale certificazione per essere ritenuta valida
deve essere stata rilasciata in data non anteriore ad un anno dal
giorno stabilito per l'effettuazione delle prove fisiche/ginniche;
b) certificato conforme all'allegato E, che costituisce parte
integrante del presente bando di concorso, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti; tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato
in data non anteriore a sei mesi dal giorno stabilito per
l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
c) referto attestante l'esito negativo del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato
in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per
l'effettuazione degli accertamenti sanitari;
d) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato per
essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari;
e) se posseduto, esame radiografico del torace in due
proiezioni, con relativo referto. Se privo di tale esame e/o referto,
il candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso
per l'eventuale effettuazione degli esami radiologici.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
a) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data
non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione
degli accertamenti sanitari;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante
analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a cinque
giorni lavorativi dal giorno stabilito per l'effettuazione delle
prove fisiche. Il candidato che non esibira' tale referto sara'
sottoposto al test di gravidanza ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal precedente articolo 2, comma 5.
Oltre alla predetta documentazione, i candidati al concorso di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) devono consegnare il referto
delle analisi eseguito sulle urine, effettuato in data non anteriore
a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario, per la ricerca dei
seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi (THC).
2. I candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b) devono inoltre consegnare il referto degli esami di
seguito elencati, effettuati in data non anteriore a tre mesi
precedenti l'accertamento sanitario:
a) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
b) referto delle analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT.
3. I candidati di minore eta' dovranno consegnare anche il
modello di dichiarazione di consenso informato al trattamento
sanitario - firmato dal minore e da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento
di identita' dei sottoscrittori - di cui al citato allegato B,
compilato in occasione dell'invio della domanda di partecipazione al
concorso in conformita' alle procedure previste dal precedente
articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
4. I certificati/referti di cui alle precedenti lettere c) e d),
nonche' dell'ecografia pelvica e del test di gravidanza dovranno
essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso
dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che
trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il SSN).
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale
ovvero in copia con attestazione di conformita' nei termini di legge.
Se gli originali sono gia' in possesso dell'Amministrazione e ancora
in corso di validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al
precedente comma 1, il candidato dovra' indicare per iscritto la
data, il luogo e l'amministrazione che detiene la documentazione in
originale, utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato F che
costituisce parte integrante del presente bando. La mancata
presentazione anche di uno soltanto dei suddetti certificati/referti,
ovvero la non conformita' degli stessi, determinera' la non
ammissione all'accertamento sanitario e la conseguente esclusione dal
concorso.
6. I candidati in possesso di titoli di merito di cui ai seguenti
allegati, che costituiscono parte integrante del bando di concorso:
- G, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a);
- H, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b);
- I, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c),
o di titoli di preferenza di cui all'allegato L, che costituisce
parte integrante del presente bando di concorso, dovranno consegnare
copia della relativa documentazione probante unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di cui al citato allegato F e alla
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
I predetti titoli, ad eccezione del titolo di studio, saranno
ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione
presso le sedi stabilite per sostenere le prove e gli accertamenti di
cui ai successivi articoli 14, 23 e 33.
7. I candidati dovranno, altresi', consegnare una copia non
autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere
corredati da apposita documentazione o dichiarazione attestante il
superamento dell'anno integrativo. I candidati che, alla data di
convocazione per sostenere la prova ginnica, l'accertamento sanitario
e l'accertamento attitudinale, non hanno ancora sostenuto gli esami
di maturita' o concluso l'anno integrativo, dovranno sottoscrivere
un'apposita dichiarazione, da consegnare al personale incaricato,
riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio. I medesimi
candidati, se giudicati idonei ai citati accertamenti, dopo aver
sostenuto l'esame di maturita' dovranno produrre, entro il settimo
giorno successivo, una copia del diploma o certificato sostitutivo o
dichiarazione sostitutiva del medesimo con l'indicazione del voto
conseguito ed inviarla all'indirizzo citato al precedente articolo 3,
comma 1, lettera b) (fax numero 06517052766) corredata da copia
fotostatica di un documento di identita' in corso di validita'.
8. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 7.
Documentazione amministrativa
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito relative ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1
riceveranno comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare e dovranno produrre, all'atto della presentazione
presso le Scuole per la frequenza del corso biennale, la seguente
documentazione:
a) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso -
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se
militari);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale risulti:
1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non
si e' incorsi in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni
vigenti ne impediscano il possesso;
4) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica;
d) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
enzimatico del glugosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con
metodo quantitativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso.
2. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 8.
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
1. La Direzione generale per il personale militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base
alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le Scuole
sottufficiali dell'Esercito e della Marina militare e la Scuola
marescialli dell'Aeronautica militare per la frequenza del corso di
formazione e specializzazione.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le
citate scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione
generale per il personale militare nella lettera di convocazione.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di impedimento che dovranno essere
comunicate dagli interessati alla predetta Direzione generale entro i
due giorni successivi dalla citata data all'indirizzo indicato al
precedente articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero a mezzo fax al n.
06517052766. La Direzione generale potra' differire la data della
convocazione a seguito di valutazione insindacabile dei motivi
dell'impedimento, fino al settimo giorno successivo all'inizio del
corso.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente
del servizio sanitario delle citate scuole. I candidati riscontrati
«inidonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu'
requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno
immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi marescialli. Sia
nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea
inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso
femminile saranno sottoposti preliminarmente al test di gravidanza
mediante analisi delle urine; in caso di positivita' del predetto
test la sopracitata visita medica di incorporamento sara' sospesa ai
sensi del citato articolo 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e gli interessati saranno rinviati
d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
4. L'Amministrazione della difesa, compatibilmente con le
esigenze di Forza armata, si riserva la facolta' di ricoprire i posti
che si renderanno disponibili in seguito alla mancata presentazione,
alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita
medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i
candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito
qualora il numero dei candidati dichiarati idonei sia superiore al
numero dei posti stabilito dal presente bando. In caso di
insufficiente numero di candidati idonei per ripianare i posti
scoperti, l'Amministrazione si riserva la facolta' di devolvere tali
posti in aumento a quelli previsti dal bando di concorso interno per
allievi marescialli.
5. Agli allievi marescialli, una volta incorporati, potra' essere
chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
6. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
ed assumere la qualifica di allievo maresciallo previa rinuncia al
grado ed alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso
stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di
provenienza. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi
dal corso per allievi marescialli, possono essere reintegrati, a
domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli sergenti e
volontari di truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica
di allievo maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado.
Il personale di truppa in ferma prefissata o rafferma se dimesso
dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso,
nei reparti/enti di provenienza, nei limiti delle consistenze
organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della
ferma prefissata originariamente contratta. Gli stessi sono
reintegrati nel grado precedentemente rivestito ed i periodi
trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma o
rafferma. In mancanza di assenso il predetto personale sara' inviato
al proprio domicilio. Durante la frequenza del corso agli allievi
competono, se piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito
all'atto dell'ammissione ai corsi.
Art. 9.
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle
prove e degli accertamenti concorsuali sono a carico dei candidati.
Ai candidati in servizio militare deve essere concessa la licenza
straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione
delle prove e degli accertamenti piu' il tempo necessario per il
raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede di
servizio. Non puo' essere rilasciato il certificato di viaggio. Se
tali candidati non si presentano a sostenere le prove per motivi
dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria dovra'
essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. I candidati incorporati in qualita' di volontari
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno:
a) comunicare alla Direzione generale per il personale
militare, a mezzo fax al n. 06517052766, la denominazione e
l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio;
b) informare per iscritto il reparto/ente d'incorporamento
circa l'inoltro della domanda di partecipazione.
3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove
concorsuali di cui ai successivi articoli, la Direzione generale per
il personale militare, compatibilmente con i relativi tempi di
svolgimento, potra' fissare una nuova ed ultima data di presentazione
non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento
dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare;
b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di
svolgimento degli esami di maturita';
c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e
tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i
militari in servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio il comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro 24
ore dalla data in cui e' prevista la convocazione, l'istanza di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e la copia
di un documento di identita' in corso di validita' a mezzo fax al
numero 06517052766. Le istanze incomplete non verranno prese in
considerazione.
La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi,
nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it e nel sito della Forza
armata interessata (www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it,
www.aeronautica.difesa.it), definendone le modalita'. Il citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
4. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra' essere contattata la sezione relazioni con
il pubblico della Direzione generale per il personale militare al
numero 06517051012.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 2^ Divisione reclutamento sottufficiali per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabile dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente articolo 4;
b) i presidenti di commissione e sottocommissioni di cui al
precedente articolo 5;
c) il direttore della 2^ Divisione della Direzione generale per
il personale militare.
Titolo II
DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI PUBBLICI RELATIVI
ALL'AMMISSIONE AI CORSI BIENNALI (2012 - 2014) PER ALLIEVI
MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA
MILITARE
Capo I
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli dell'Esercito
Art. 11.
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 15° corso biennale per allievi marescialli
dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a),
sono 78.
2. Dei 78 posti a concorso, 16 sono riservati al personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di
merito.
Art. 12.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al
corso per allievi marescialli dell'Esercito mediante:
1) prova ginnica;
2) accertamento sanitario;
3) accertamento attitudinale;
c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter
concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE) sito in via
Mezzetti, 2 - Foligno (PG) ed esibire un documento di identita' in
corso di validita'.
Ai sensi del precedente articolo 3, in occasione dello
svolgimento della prova di cui al precedente comma 1, lettera a) il
candidato dovra' consegnare la citata conferma di partecipazione,
sottoscrivendola alla presenza del personale preposto al ritiro di
tale documento.
I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei
termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa non
puo' essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette
prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
Art. 13.
Accertamento delle qualita' culturali
1. Il candidato dovra' sostenere la prova scritta di cui al
precedente articolo 12, comma 1, lettera a) consistente nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua
italiana (50% dei quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione
civica, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica,
algebra e geometria). La prova avra' luogo presso il citato CSRNE.
2. L'ordine di convocazione, la data e l'ora di svolgimento della
prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- del 3 aprile 2012. La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere
l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed
anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati. La mancata presentazione presso la sede di
esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo,
ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al
precedente articolo 9.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate
nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente bando
di concorso. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e
di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici (compresi
orologi con software per visualizzazione di file word, pdf e altro).
L'inosservanza di tali prescrizioni nonche' delle disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo
5, comma 1, lettera a), numero 1) comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potra' assegnare ad
ogni candidato e' di 70 punti; il candidato che conseguira' un
punteggio inferiore a 30 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine
di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a),
numero 1) sara' formata la graduatoria generale di merito con
l'ausilio dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica
degli elaborati. Detta graduatoria sara' consegnata dal presidente
della citata commissione alla Direzione generale per il personale
militare su supporto cartaceo ed informatico non riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
5. I primi 390 candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 390° candidato saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente
articolo 12, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati, nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it, ovvero nel sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno
essere chieste al Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale militare, sezione relazioni con il pubblico, viale
dell'Esercito, 186 - 00143 Roma (tel. 06517051012).
Art. 14.
Prova ginnica
1. I candidati convocati per sostenere la prova ginnica, che
compatibilmente con le disponibilita' logistiche del momento potranno
usufruire di vitto e di alloggio a carico del citato CSRNE, saranno
sottoposti, da parte della sottocommissione tecnica di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2, agli esercizi
ginnici previsti dall'allegato N, che costituisce parte integrante
del presente bando di concorso.
2. L'accertato stato di gravidanza comporta l'adozione dei
provvedimenti previsti dal precedente articolo 2, comma 5.
3. La prova ginnica prevede quattro esercizi, di cui due
obbligatori, e si svolgera' con le modalita' ed i criteri indicati
nel citato allegato N.
4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e
quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante
l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli
esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento
anche se con esito negativo.
5. Il mancato superamento, nonche' il superamento degli esercizi
obbligatori (corsa piana e piegamenti sulle braccia) oltre il tempo
massimo stabilito comporteranno la non ammissione all'esercizio
successivo e l'esclusione dal concorso. Il superamento di uno o di
entrambi gli esercizi facoltativi comportera' unicamente un
incremento del punteggio da attribuire alla prova ginnica in
conformita' a quanto indicato nel citato allegato N.
6. Al termine della citata prova la predetta sottocommissione
tecnica emettera' un giudizio di idoneita' con l'attribuzione di un
punteggio massimo di 20 punti ovvero un giudizio di inidoneita'.
7. Il candidato che prima dell'inizio o durante lo svolgimento
degli esercizi ginnici o, comunque, nel periodo di permanenza presso
il citato CSRNE, incorrera' in infortunio/indisposizione, dovra'
farlo immediatamente presente alla competente sottocommissione
tecnica che provvedera' agli adempimenti indicati al successivo
comma.
8. A cura della competente sottocommissione tecnica, sentito il
parere del dirigente del servizio sanitario del CSRNE o suo
sostituto, i candidati di cui al precedente comma 7, nonche' quelli
che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti - per i
quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della
prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata da strutture
sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio
sanitario dell'ente d'appartenenza - saranno inviati presso la
sottocommissione medica di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera a), numero 3) che adottera' i provvedimenti del caso. Se i
candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la prova, la
predetta sottocommissione medica proporra' alla Direzione generale
per il personale militare di convocare i candidati in altra data solo
nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia
riscontrata e' compatibile con le date di svolgimento della prova. In
caso contrario la sottocommissione tecnica per la valutazione della
prova ginnica attribuira' il giudizio di inidoneita'.
Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno
assenti il giorno della nuova convocazione.
Art. 15.
Accertamento sanitario
1. I candidati risultati idonei alla prova ginnica, previa
sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto sull'apposito
modello di cui al citato allegato D, saranno sottoposti, da parte
della sottocommissione medica di cui al precedente articolo 5, comma
1, lettera a), numero 3), all'accertamento sanitario al fine di
constatare il possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento
del corso e al servizio permanente quale maresciallo dell'Esercito.
2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile;
b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali
ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale.
3. La citata sottocommissione medica sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica (ed eventuale visita psichiatrica);
e) analisi complete delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT-GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
g) visita per il controllo dell'abuso sistematico dell'alcool;
h) visita medica generale. In tale sede la sottocommissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi quando, per
la loro:
1) sede, siano visibili (con tutte le tipologie di uniformi
in aderenza a quanto stabilito dai rispettivi regolamenti di Forza
armata);
2) natura, ancorche' posti nelle zone coperte dell'uniforme,
risultino osceni, discriminatori, di riferimento sessuale o comunque
deturpanti e/o di discredito delle istituzioni;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
4. La citata sottocommissione medica definira' il profilo
sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle
normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle
risultanze degli accertamenti effettuati.
Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti
sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (con riferimento a quando stabilito nel
precedente comma 2, lettera b);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata
del corso.
5. La citata sottocommissione medica per l'accertamento
sanitario, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che
dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica,
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale allievo maresciallo dell'Esercito», con
l'indicazione del profilo sanitario;
- «inidoneo quale allievo maresciallo dell'Esercito», con
l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di
punteggio.
6. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento
sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'
provvedendo successivamente a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa sottocommissione medica, per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati
potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento
attitudinale di cui al successivo articolo 16. Se i candidati non
hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista
idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei» e l'esito
dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara'
considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta
stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno
assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso.
Art. 16.
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo
15, comma 7, saranno sottoposti a cura della sottocommissione tecnica
di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), numero 4)
all'accertamento attitudinale.
Tale accertamento, inteso a valutare le qualita' attitudinali e
caratterologiche necessarie all'arruolamento quali allievi
marescialli, prevede lo svolgimento di una serie di prove (test e
questionario informativo) ed un'intervista di selezione individuale
condotta da ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il citato CSRNE. In particolare,
attraverso tale accertamento saranno valutate le potenzialita'
adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali
del candidato.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
sottocommissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di
inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
Art. 17.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera a), numero 1) ai fini della formazione della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 12, comma 1,
lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato G con
l'assegnazione massima di 10 punti, in conformita' con quanto
stabilito nel suddetto allegato.
2. Per i militari in congedo dell'Esercito che risulteranno
idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova scritta di
accertamento delle qualita' culturali prevista al precedente articolo
13 e che, precedentemente alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, hanno prestato servizio nell'Esercito in
qualita' di ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiale in
ferma prefissata ovvero in qualita' di volontario in ferma breve,
ferma prefissata di un anno o quadriennale, la Direzione generale per
il personale militare, al fine di verificare il possesso di eventuali
titoli di merito, chiedera' al Centro documentale (ex distretto
militare) dell'Esercito o Dipartimento militare marittimo/Capitaneria
di porto o Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione la
documentazione matricolare e valutativa relativa al periodo di
servizio prestato, raccolta in ordine cronologico.
Art. 18.
Graduatoria finale di merito
1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di
accertamento delle qualita' culturali, nella prova ginnica e nella
valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria
finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve di
posti di cui al precedente articolo 11, comma 2. Fermo restando
quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza al
candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato
allegato L. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
documentati all'atto della presentazione presso il citato CSRNE in
occasione della convocazione per la prova ginnica secondo le
modalita' stabilite dal precedente articolo 6. In caso di ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'.
Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla
Direzione generale per il personale militare la graduatoria
definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina
dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale
per il personale militare o di autorita' da lui delegata. La
graduatoria finale di merito del concorso sara' pubblicata nel
giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale
del concorso nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.esercito.difesa.it, ovvero nel sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.
Art. 19.
Corso di formazione e specializzazione
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno quanto
sopra specificato saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal
corso ai sensi dell'articolo 599 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. All'atto dell'arruolamento presso la Scuola sottufficiali
dell'Esercito gli allievi marescialli saranno assegnati ad una delle
specializzazioni previste, «comando» ovvero «sanita'», in relazione
alle prioritarie esigenze della Forza armata, secondo le modalita'
stabilite dallo Stato maggiore dell'Esercito, tenuto conto anche
della preferenza espressa dal candidato, ferma restando la
possibilita' per l'Amministrazione della difesa di
confermare/modificare tale assegnazione in funzione delle attitudini
manifestate nel corso del primo anno di formazione. Successivamente,
all'atto della nomina al grado di maresciallo, gli stessi allievi
dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si vincolano ad
una ulteriore ferma di cinque anni, ai sensi dell'articolo 972 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse,
decorrente dal termine di quella iniziale di due anni. Gli allievi
che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno espulsi dal corso
ai sensi del citato articolo 599 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Gli allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione
della difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica e agli
altri indirizzi dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli studi
di Tor Vergata di Roma. In particolare, gli allievi che saranno
assegnati alla specializzazione sanita', tenuto conto della
necessita' di un periodo di formazione comune presso la Scuola
sottufficiali dell'Esercito, potranno essere iscritti, nel primo anno
di corso, al corso di studi in Scienze organizzative e gestionali
presso l'Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo per poi
transitare, nel secondo anno, agli indirizzi di studio universitari
dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli studi di Tor Vergata
di Roma, ovvero direttamente a quest'ultimo corso di laurea in
funzione delle vigenti convenzioni tra i citati Istituti e
l'Amministrazione della difesa.
4. Gli ammessi alla Scuola sottufficiali dell'Esercito che hanno
gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare
non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto
dell'iscrizione all'Universita', apposita rinuncia. Il corso di
formazione e specializzazione prevede lo svolgimento di attivita'
didattiche a livello universitario ed istruzioni militari
teorico-pratiche, in particolare, come previsto dalla normativa
vigente, con studi ed attivita' pratiche (corso di formazione e di
specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli
esami intermedi e finali) e con l'acquisizione della conoscenza di
una lingua straniera.
5. Il predetto corso di formazione e specializzazione avra' la
durata di due anni e sara' articolato in tre fasi, la prima delle
quali finalizzata alla formazione etico-militare ed alla istruzione
tecnico-professionale di base degli allievi; la seconda al
completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione
alla specializzazione di assegnazione; la terza allo svolgimento
delle attivita' connesse all'effettuazione dell'esame finale. Al
termine di ciascuna fase per essere ammessi alla successiva gli
allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni
pratiche previste dal regolamento unico degli istituti di formazione
degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito.
6. Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare
negli allievi il possesso delle capacita' di base per compiere
interventi di natura tecnico-operativa, delle necessarie conoscenze
per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale
subordinato, della piena corrispondenza dei doveri e delle
responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al
personale appartenente al ruolo marescialli. Dopo il superamento
degli esami finali del corso, gli allievi saranno nominati, sulla
base della relativa graduatoria di merito, marescialli in servizio
permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data
in cui hanno avuto termine gli esami finali e saranno ammessi alla
frequenza del corso di perfezionamento.
Capo II
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli della Marina
militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi e il
Corpo delle capitanerie di porto
Art. 20.
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 15° corso biennale per allievi marescialli
della Marina militare, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b), sono 61, di cui 50 del Corpo equipaggi militari marittimi
e 11 del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Dei 61 posti a concorso, 9 sono riservati al personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di
merito.
Art. 21.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al
corso per allievi marescialli della Marina militare mediante:
1) accertamento sanitario;
2) accertamento attitudinale;
3) prove di efficienza fisica;
c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter
concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso il Centro di
selezione della Marina militare sito in via delle Palombare, 1 -
Ancona ovvero presso una diversa sede che verra' resa nota con le
comunicazioni previste al successivo articolo 22, comma 1, ed esibire
un documento di identita' in corso di validita'. Ai sensi del
precedente articolo 3, in occasione dello svolgimento della prova di
cui al precedente comma 1, lettera a) il candidato dovra' consegnare
la citata conferma di partecipazione, sottoscrivendola alla presenza
del personale preposto al ritiro di tale documento. I candidati che
non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per
cause di cui l'Amministrazione della difesa non puo' essere ritenuta
responsabile non saranno ammessi alle predette prove e quindi
verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 22.
Accertamento delle qualita' culturali ed intellettive
1. Il candidato dovra' sostenere la prova scritta di cui al
precedente articolo 21, comma 1, lettera a) consistente nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla di cui 50 volti ad accertare il livello di conoscenza della
lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, 25 di
matematica (aritmetica, algebra e geometria) - per entrambe le
materie si dovra' fare riferimento ai programmi ministeriali previsti
per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - e 25 di
tipo: percettivo-spaziale; analitico-verbale e critico-verbale;
logico-meccanico, analitico-numerico e critico-numerico; fattore
logico. Sara' disponibile un sistema di training relativo ai quesiti
attinenti alla conoscenza della lingua italiana e alla matematica,
predisposto dalla Marina militare sul proprio sito istituzionale,
indicativamente dalla meta' del mese di marzo 2012. Comunicazioni
riguardanti lo svolgimento della prova ed il bando di concorso
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
30 marzo 2012. La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso
di rinvio ad altra data delle comunicazioni suddette. La
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
2. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e
nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a
cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal
concorso, salvo quanto previsto al precedente articolo 9.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate nel
citato allegato M. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e
di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici (compresi
orologi con software per visualizzazione di file word, pdf e altro).
L'inosservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo
5, comma 1, lettera b), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio che la commissione potra' assegnare ad ogni
candidato e' di 30 punti; il candidato che conseguira' un punteggio
inferiore a 21 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le
sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1) sara' formata
la graduatoria generale di merito con l'ausilio dei sistemi
informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati. Detta
graduatoria sara' consegnata dal presidente della citata commissione
alla Direzione generale per il personale militare su supporto
cartaceo ed informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file
dovra' essere protetto da password.
5. I primi 190 candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 190° candidato saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente
articolo 21, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati, nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
Informazioni in merito potranno essere chieste al Ministero della
difesa, Direzione generale per il personale militare, sezione
relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma
(tel. 06517051012).
Art. 23.
Accertamento sanitario
1. I candidati di cui al precedente articolo 22, comma 5,
convocati presso il citato Centro di selezione, non potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione presso il
Centro stesso.
2. Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le
prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno
rimborsate dall'Amministrazione. Gli stessi candidati, previa
sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto sull'apposito
modello di cui al citato allegato D, saranno sottoposti, da parte
della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera
b), numero 2), all'accertamento sanitario al fine di constatare il
possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e al
servizio permanente quale maresciallo della Marina militare.
3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e a m. 1,61 rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile e non superiore, per
entrambi i sessi, a m. 1,95;
b) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza,
purche' non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di
otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli
elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi
fissa, che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i
denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La citata commissione medica, presa visione della
documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 6 prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) visita ortopedica;
g) analisi complete delle urine con esame del sedimento,
nonche' per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul
medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi se, per la
loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal
caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative
vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze
degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati
in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il
seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (fermo restando quanto stabilito al successivo
comma 7);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata
del corso.
6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma
sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale allievo maresciallo della Marina militare», con
l'indicazione del profilo sanitario;
- «inidoneo quale allievo maresciallo della Marina militare»,
con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di
punteggio.
7. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento
sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'
provvedendo successivamente a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
8. Per l'attribuzione della categoria/specialita', che avverra'
secondo quanto specificato ai successivi articoli, occorre tener
presente che:
a) per la categoria nocchieri, nella parte del profilo
somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus
naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1;
b) per la categoria nocchieri di porto, nella parte del profilo
somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede il
coefficiente VS 1;
c) per la categoria specialisti del sistema di
combattimento/telecomunicatori, nella parte del profilo
somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus
corretto 10/10 in ciascun occhio con correzione non superiore a
quella prevista per il VS 2 nonche' senso cromatico normale accertato
alle lane.
9. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo articolo 24. Se i candidati non hanno recuperato, al
momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica saranno
giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale
eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di
inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo
e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I
candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova
convocazione, saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso.
Art. 24.
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo
23, comma 8, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), ad una serie
di prove (test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza
armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta
con le modalita' indicate nelle apposite norme emanate
dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle
seguenti aree di indagine a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera' un punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale
punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media
aritmetica).
3. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato
riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o
uguale a 38/90 oppure, in assenza di tale condizione, laddove il solo
punteggio dell'area stile di pensiero sia insufficiente (ossia
inferiore o uguale a 7/90). Tale giudizio, comunicato seduta stante
agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
Art. 25.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine dell'accertamento attitudinale i candidati
giudicati idonei saranno sottoposti, da parte della commissione di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), numero 4), alle
prove di efficienza fisica previste dall'allegato O, che costituisce
parte integrante del presente bando, che si svolgeranno presso il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee
strutture sportive nella sede di Ancona. Per l'esecuzione delle
singole prove la commissione si potra' avvalere del supporto di
ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare
o esterni alla Forza armata.
2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e
quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante
l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli
esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento
anche se con esito negativo.
3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture
precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di
efficienza fisica incorrera' in infortunio/indisposizione, dovra'
farlo immediatamente presente alla competente commissione che
provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma.
4. A cura della predetta commissione per le prove di efficienza
fisica, sentito il parere del dirigente del servizio sanitario del
citato Centro di selezione o suo sostituto, i candidati di cui al
precedente comma 3, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti -per i quali dovranno portare al seguito ed
esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione
medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari,
dal dirigente del servizio sanitario dell'ente d'appartenenza -
saranno inviati presso la commissione medica di cui al precedente
articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2) che adottera' i
provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado
di sostenere la prova, la predetta commissione medica proporra' alla
Direzione generale per il personale militare di convocare i candidati
in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla
patologia riscontrata sia compatibile con le date di svolgimento
della prova.
In caso contrario la commissione per le prove di efficienza
fisica attribuira' il giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che e'
definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi
dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della
nuova convocazione.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
candidato dovra' risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e
alla prova a scelta fra le due indicate nel citato allegato O. Il
candidato che non superera' le prove previste sara' giudicato
inidoneo.
La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun candidato
l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale allievo maresciallo della Marina militare»;
- «inidoneo quale allievo maresciallo della Marina militare»
con indicazione del motivo.
Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio.
Art. 26.
Titoli di merito
La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera b), numero 1) ai fini della formazione della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 21, comma 1,
lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato H con
l'assegnazione massima di 5 punti, in conformita' con quanto
stabilito nel suddetto allegato.
Art. 27.
Graduatoria finale di merito
1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di
accertamento delle qualita' culturali ed intellettive di cui al
precedente articolo 22 e nella valutazione dei titoli di merito.
Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata
commissione terra' conto delle riserve di posti di cui all'articolo
20, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio
sara' data la precedenza al candidato in possesso di titoli di
preferenza di cui al citato allegato L. I titoli di preferenza
saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione
presso il citato Centro di selezione in occasione della convocazione
agli accertamenti secondo le modalita' stabilite dal precedente
articolo 6. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane di eta'. Il presidente della commissione
esaminatrice consegnera' alla Direzione generale per il personale
militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico
non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da
password.
2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina
dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale
per il personale militare o di autorita' da lui delegata. La
graduatoria finale di merito del concorso sara' pubblicata nel
giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il
termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre,
verificare l'esito finale del concorso nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
Art. 28.
Corso di formazione e specializzazione
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno quanto
sopra specificato saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal
corso ai sensi dell'articolo 599 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Il corso di formazione e specializzazione e' articolato in
moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini
complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami
intermedi e finali. Il corso e' finalizzato alla formazione etica,
militare e marinaresca degli allievi ed alla istruzione
tecnico-professionale di base, in relazione alle
categorie/specialita' previste nel ruolo marescialli. Gli allievi
saranno iscritti al corso di laurea in Scienze e gestione delle
attivita' marittime o in Infermieristica presso l'universita' di Bari
o ad altro corso di laurea che potra' essere attivato
dall'Amministrazione della difesa con altra universita'. Ai fini
dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a frequentare,
i candidati vincitori, ai sensi della normativa vigente, dovranno
sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento, una dichiarazione
sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non
sussistono situazioni di incompatibilita' con l'iscrizione ai
predetti corsi di laurea.
3. Gli allievi saranno assegnati alle categorie/specialita' della
Marina militare a cura di un'apposita commissione nominata con
provvedimento del Direttore generale per il personale militare o di
autorita' da lui delegata, su proposta dello Stato maggiore della
Marina - Ispettorato delle scuole della Marina militare. La
commissione operera' secondo i criteri e le modalita' stabilite dal
predetto Ispettorato.
Gli allievi interessati all'assegnazione alla
categoria/specialita' Servizio sanitario/infermieri (SS/I) saranno
sottoposti, a cura dell'Amministrazione, ad un nuovo test per
l'accertamento:
a) dei markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
b) della positivita' per gli anticorpi HIV.
4. Gli allievi gia' in possesso della laurea in Infermieristica
non potranno essere assegnati alla categoria/specialita' Servizio
sanitario/infermieri (SS/I). Gli allievi iscritti ma non ancora
laureati nella predetta facolta' che saranno assegnati alla
categoria/specialita' SS/I non potranno far valere gli eventuali
esami universitari gia' sostenuti all'atto dell'ammissione alla
Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto, ai fini del
conseguimento dello stesso titolo di laurea che verra' rilasciato al
termine del ciclo formativo. Ai sensi dell'articolo 972 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto dell'assegnazione alla
categoria/specialita' suddetta, gli allievi marescialli dovranno
sottoscrivere - a pena del proscioglimento dal corso - un'ulteriore
ferma quinquennale decorrente dal termine di quella iniziale di due
anni.
5. Durante la frequenza del corso gli allievi dovranno superare
le prove intermedie di valutazione del profitto e dell'attitudine
professionale prevista nel piano degli studi, predisposte ed
approvate annualmente dai competenti organi di Forza armata. Al
termine del corso gli allievi dovranno sostenere gli esami finali
consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle qualita' di
base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, della
capacita' di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei
doveri e delle responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni
attribuite al personale appartenente al ruolo dei marescialli e delle
necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di
indirizzo del personale subordinato.
6. Dopo il superamento degli esami finali del corso gli allievi,
sulla base della relativa graduatoria di merito, saranno immessi nel
ruolo dei marescialli in servizio permanente del Corpo equipaggi
militari marittimi e in quello del Corpo delle capitanerie di porto,
nominati capo di 3^ classe del rispettivo ruolo, con decorrenza
giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine
gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno,
al termine del quale conseguiranno il previsto titolo di laurea di
primo livello, con la frequenza di un corso applicativo e dei
tirocini stabiliti dalla Forza armata per il completamento della
preparazione professionale specialistica.
Capo III
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso
biennale (2012 - 2014) per allievi marescialli dell'Aeronautica
militare
Art. 29.
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 15° corso biennale per allievi marescialli
dell'Aeronautica militare, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c), sono 59.
2. Dei 59 posti a concorso, 12 sono riservati al personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di
merito.
Art. 30.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) accertamento dei requisiti di idoneita' per l'ammissione al
corso per allievi marescialli dell'Aeronautica militare mediante:
1) accertamento sanitario;
2) accertamento attitudinale;
c) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive;
d) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter
concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso gli enti indicati
ai successivi articoli 31, 32 e 33 ed esibire, all'atto della
presentazione, un documento di identita' in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Ai sensi del precedente
articolo 3, in occasione dello svolgimento della prova di cui al
precedente comma 1, lettera a), il candidato dovra' consegnare la
citata conferma di partecipazione, sottoscrivendola alla presenza del
personale preposto al ritiro di tale documento. I candidati che non
si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per
cause di cui l'Amministrazione della difesa non puo' essere ritenuta
responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi
verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 31.
Prova di preselezione
1. Il candidato dovra' sostenere la prova di preselezione di cui
al precedente articolo 30, comma 1, lettera a) consistente nella
somministrazione di un questionario contenente 60 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare il livello di cultura generale. Il test,
basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado,
comprendera' domande di geografia, storia (dall'anno 1000 d. C. ai
giorni nostri), educazione civica, lingua italiana (sinonimi e
contrari) e inglese. La prova avra' luogo presso il Centro di
selezione dell'Aeronautica militare.
2. L'ordine di convocazione, la data e l'ora di svolgimento
della prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 3 aprile 2012. La stessa Gazzetta Ufficiale potra'
contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione
suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di
concorso. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati. La mancata presentazione presso
la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione
in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al
precedente articolo 9.
3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riportate nel
citato allegato M. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e
di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici (compresi
orologi con software per visualizzazione di file word, pdf e altro).
L'inosservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo
5, comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potra' assegnare ad
ogni candidato e' di 60 punti; il candidato che conseguira' un
punteggio inferiore a 36 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine
di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della
commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera c), numero 1), sara' formata la graduatoria generale di
merito con l'ausilio di sistemi informatici. Detta graduatoria sara'
consegnata dal presidente della citata commissione alla Direzione
generale per il personale militare su supporto cartaceo ed
informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovra' essere
protetto da password.
5. I primi 280 candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 280° candidato saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente
articolo 30, comma 1, lettera b).
6. L'esito della prova di cui al precedente comma 4 e il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati, nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno
essere chieste al Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale militare, sezione relazioni con il pubblico, viale
dell'Esercito, 186 - 00143 Roma (tel. 06517051012).
Art. 32.
Accertamento sanitario
1. I candidati di cui al precedente articolo 31, comma 5,
convocati presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare
«Aldo di Loreto» sito in via Piero Gobetti, 2 - Roma, previa
sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto sull'apposito
modello di cui al citato allegato D, saranno sottoposti, da parte
della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera
c), numero 2), all'accertamento sanitario al fine di constatare il
possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e al
servizio permanente quale maresciallo dell'Aeronautica militare.
2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile;
b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali
ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale.
3. La citata commissione medica sottoporra' i candidati a:
a) visita cardiologia con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica;
e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT-GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool
mediante ricerca della CDT;
i) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi se, per la
loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal
caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
4. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti
ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli
accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati ai
quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (con riferimento a quando stabilito nel
precedente comma 2, lettera b);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata
del corso.
5. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma
sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare»,
con l'indicazione del profilo sanitario;
- «inidoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica
militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'.
Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di
punteggio.
6. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento
sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'
provvedendo successivamente a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo articolo 33. Se i candidati non avranno recuperato, al
momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno
giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale
eventualmente disposto sara' considerato nullo.
Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il
giorno della nuova convocazione, saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso.
Art. 33.
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo
32, comma 7, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3),
all'accertamento attitudinale di cui al precedente articolo 30, comma
1, lettera b), numero 2) inteso ad accertare il possesso del
requisito attitudinale necessario per l'espletamento delle funzioni e
degli incarichi previsti nelle categorie/specialita' del ruolo
marescialli dell'Aeronautica militare. L'accertamento sara' condotto
con i criteri stabiliti dalla direttiva n. 80 - edizione 2006 e
successive modificazioni, impartita dal Comando scuole
dell'Aeronautica militare, concernente «norme per la selezione
psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi per
l'Aeronautica militare». Tale accertamento, i cui elementi di
dettaglio sono indicati nell'allegato P, che costituisce parte
integrante del presente bando, si svolgera' presso la citata Scuola
marescialli dell'Aeronautica militare di Viterbo ed avranno una
durata presumibile di 6 giorni lavorativi.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il
giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati,
e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
3. Tutti i candidati potranno usufruire di vitto e di alloggio
presso la predetta Scuola, compatibilmente con le disponibilita'
logistiche del momento.
4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici e
quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante
l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli
esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento
anche se con esito negativo.
5. Coloro i quali durante la permanenza presso il predetto
istituto, o comunque prima dell'inizio delle prove di efficienza
fisica incorreranno in infortunio/indisposizione, dovranno farlo
immediatamente presente alla competente commissione che provvedera'
agli adempimenti indicati al successivo comma.
6. I candidati di cui al precedente comma 5, nonche' coloro che
lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti - per i quali
dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della
prova, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie
pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario
dell'ente d'appartenenza - saranno inviati a cura della competente
commissione presso il dirigente del servizio sanitario, o suo
sostituto, della predetta Scuola che adottera' i provvedimenti del
caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere le
prove, la predetta commissione proporra' alla Direzione generale per
il personale militare di convocare i candidati in altra data solo nel
caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata e'
compatibile con le date di svolgimento degli accertamenti. In caso
contrario la predetta commissione attribuira' il giudizio di
inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione
dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che
risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.
Art. 34.
Prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitario e
attitudinale di cui ai precedenti articoli 32 e 33, saranno ammessi a
sostenere la prova scritta per l'accertamento delle qualita'
culturali ed intellettive. Il luogo, la data, l'ora e le modalita' di
svolgimento di tale prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - del 15 giugno 2012.
La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso di rinvio
ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali
comunicazioni riguardanti il bando di concorso. Le stesse
informazioni saranno rese note nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario
composto da 100 quesiti a risposta multipla, dei quali 60 di cultura
generale -comprendenti domande di aritmetica, algebra, geometria,
anatomia, chimica, scienze naturali e lingua inglese - e 40 di tipo
analitico -deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale.
3. I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio
inferiore a 36/60 saranno dichiarati inidonei.
Art. 35.
Titoli di merito
La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera c), numero 1), ai fini della formazione della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 30, comma 1,
lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato I con
l'assegnazione massima di 16 punti, in conformita' con quanto
stabilito nel suddetto allegato.
Art. 36.
Graduatoria finale di merito
1. La citata commissione esaminatrice formera' la graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di
accertamento delle qualita' culturali ed intellettive di cui al
precedente articolo 34 e nella valutazione dei titoli di merito.
Nella redazione della graduatoria finale di merito la citata
commissione terra' conto delle riserve di posti di cui all'articolo
29, comma 2. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio
sara' data la precedenza al candidato in possesso di titoli di
preferenza di cui al citato allegato L. I titoli di preferenza
saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione
presso la citata Scuola marescialli dell' Aeronautica militare in
occasione della convocazione all'accertamento attitudinale secondo le
modalita' stabilite dal precedente articolo 6. In caso di ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'.
Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla
Direzione generale per il personale militare la graduatoria
definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password.
2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina
dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale
per il personale militare o di autorita' da lui delegata. La
graduatoria finale di merito del concorso sara' pubblicata nel
giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il
termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre,
verificare l'esito finale del concorso nei siti internet
www.difesa.it/concorsi e www.aeronautica.difesa.it, ovvero nel sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
Art. 37.
Corso di formazione e specializzazione
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno quanto
sopra specificato saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal
corso ai sensi dell'articolo 599 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei
tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, ha durata
biennale e sara' articolato in due fasi di cui la prima e'
finalizzata alla formazione etico-militare degli allievi e alle
istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento
della preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie
e specialita' di assegnazione.
3. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami
finali previsti al termine del periodo di formazione e
specializzazione, gli allievi dovranno superare gli esami intermedi e
le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
4. Gli allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione
della difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica presso
la sede distaccata di Viterbo dell'Universita' degli studi «La
Sapienza» di Roma.
5. Gli ammessi alla Scuola marescialli dell'Aeronautica militare
che hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno
sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'Universita', apposita
rinuncia. I vincitori in possesso di laurea in Scienze organizzative
e gestionali o di laurea in Infermieristica potranno comunque essere
assegnati alle categorie per le quali e' previsto il conseguimento
del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti
nella relativa facolta' universitaria, ma frequenteranno un corso di
formazione definito dallo Stato maggiore dell'Aeronautica.
6. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego
dell'Aeronautica militare gli allievi saranno assegnati ad una delle
categorie/specialita' previste per il ruolo dei marescialli dalle
direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con
provvedimento del Direttore generale per il personale militare o di
autorita' da lui delegata. Gli allievi che aspirano all'assegnazione
della categoria «controllo spazio aereo», qualora prevista tra quelle
disponibili, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti al fine di
determinare il possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali
stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
7. Dopo il superamento degli esami finali del corso gli allievi
saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito,
maresciallo di 3^ classe in servizio permanente con decorrenza
giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine
gli esami finali e dovranno sottoscrivere una ulteriore ferma
quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2012
Gen. C.A.: Tarricone
Amm. Isp. capo (CP): Brusco
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