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UNIVERSITA' DI SALERNO

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in fisica
della gravitazione ed astrofisica

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 24/10/2000
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:000E9805
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/11/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli articoli 22 e 40 dello Statuto dell'Universita' degli
studi di Salerno, emanato con decreto rettorale del 2 ottobre 1996 n.
4649, e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie generale, del 15 ottobre 1996 n. 242;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, che demanda alle
Universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224, con il quale
e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato
di ricerca, che determina i criteri generali, i requisiti di
idoneita' delle sedi e le relative procedure di valutazione,
definisce gli obiettivi formativi e i programmi di studio e
disciplina le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di
studio e i contributi per l'istituzione e il funzionamento dei
dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999 n. 313 contenente
disposizioni sulla programmazione del sistema universitario per il
triennio 1998/2000 ed, in particolare, l'art. 7 sulla collaborazione
interuniversitaria internazionale;
Visto il decreto rettorale 24 giugno 1999 n. 3512, con il quale
e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative
contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e nel decreto
ministeriale 30 aprile 1999 n. 224, il regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale del 12 ottobre 1999 n. 4814, con il
quale sono state apportate al predetto regolamento alcune modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 giugno 1997, n. 116;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla
Corte dei Conti in data 19 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n.
171;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, registrato alla
Corte dei Conti in data 10 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n.
10;
Vista la nota M.U.R.S.T. prot. n. 243/INT del 13 luglio 2000, con
la quale e' stato ammesso a cofinanziamento il progetto coordinato
dal prof. Gaetano Scarpetta per l'istituzione del corso di dottorato
di ricerca in "fisica della gravitazione ed astrofisica";
Visti gli accordi bilaterali di Cooperazione Internazionale
sottoscritti tra l'Universita' degli studi di Salerno e,
rispettivamente, l'Universita' di Berlino, l'Universita' di
Portsmouth e l'Universita' di Zurigo, per l'istituzione di un corso
di dottorato di ricerca in "fisica della gravitazione ed
astrofisica", che conduca al conseguimento del titolo di dottorato di
ricerca (PhD) riconosciuto in Italia ed in uno dei Paesi
partecipanti;
Vista la nota assunta al protocollo generale in data 31 luglio
2000 con numero progressivo 38929 con la quale il direttore del
Dipartimento di fisica dell'Universita' degli studi di Salerno ha
comunicato la quota di cofinanziamento assicurata dal Dipartimento;
Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella
riunione del 19 settembre 2000, ha approvato l'istituzione del corso
di dottorato di ricerca in "fisica della gravitazione ed
astrofisica";
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella riunione del 20 settembre 2000, ha determinato la quota di
cofinanziamento destinata al summenzionato corso,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il corso di dottorato di ricerca in fisica della
gravitazione ed astrofisica, di durata triennale, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno,
organizzato in comune con l'Universita' di Berlino, con l'Universita'
di Portsmouth e con l'Universita' di Zurigo, in conformita' con gli
accordi bilaterali di Cooperazione Interuniversitaria sottoscritti.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti con borsa
di studio, per l'ammissione al summenzionato corso di dottorato di
ricerca.
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.

                               Art. 2.
 
Ammissione al corso di dottorato di ricerca
 
Al concorso per l'ammissione possono partecipare, senza
limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea in fisica, conseguito con votazione non inferiore a
106/110, o del diploma di "Bachelor of Science with a major in
Physics" o titolo equipollente, ottenuto all'estero con una votazione
media non inferiore a 9/10.
L'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero sara'
determinata dal collegio dei docenti.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti
utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla
richiesta di equipollenza.

                               Art. 3.
 
Termine di presentazione delle domande di ammissione
 
Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Universita'
degli studi di Salerno Ripartizione I "Didattica e ricerca", via
Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno), dovranno essere
consegnate personalmente o trasmesse a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando.
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere presentate
personalmente dai candidati entro il termine indicato presso gli
Uffici competenti della predetta ripartizione. La consegna dovra'
essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore
12.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il predetto termine. A tal fine, fara' fede il
timbro dell'Ufficio postale accettante.

                               Art. 4.
 
Requisiti di ammissione e dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca si richiede:
a) il possesso della cittadinanza (italiana o straniera);
b) l'elettorato attivo;
c) il non aver riportato condanne penali e/o il non avere
procedimenti penali in corso;
d) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 2
comma 1 del presente bando.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda presentata o spedita oltre il
termine stabilito o priva dell'esatta denominazione del concorso, con
provvedimento motivato del rettore.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, a pena di
esclusione e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'istituzione universitaria che lo ha rilasciato, dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito, del voto finale e dell'elenco
degli insegnamenti con relativo voto d'esame;
e) la propria cittadinanza;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
i) le lingue straniere conosciute;
j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
collegio dei docenti.
Alla domanda dovra' essere allegata, a pena di esclusione, almeno
una lettera di presentazione di un docente universitario
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 15 maggio 1997 n. 127,
non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104,
a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della
variazione del recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o
da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 5.
 
Prova d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in un colloquio che si
svolgera' in lingua inglese.
La prova d'esame e' intesa ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la conoscenza della
lingua inglese.
La data ed il luogo del colloquio saranno resi noti ai candidati
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice Valutazione delle prove e graduatorie di
merito
 
La commissione giudicatrice del concorso di ammissione e'
nominata con decreto del rettore, su proposta del collegio dei
docenti, ed e' composta da tre membri scelti tra professori e
ricercatori delle Universita' di Berlino, Portsmouth, Salerno e
Zurigo.
La commissione giudicatrice dispone, per la valutazione di
ciascun candidato, di sessanta punti.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
La commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletata la prova del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997.

                               Art. 7.
 
Ammissione al corso di dottorato di ricerca
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso.

                               Art. 8.
 
Iscrizione ai corsi di dottorato
 
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito devono presentare personalmente o far pervenire
all'amministrazione universitaria, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della ricezione dell'invito, i seguenti
documenti:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998 n. 403, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998 n. 403, che attesti:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso di dottorato di ricerca;
c) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne previa
comunicazione all'amministrazione universitaria e a non iniziare le
predette attivita' senza aver prima acquisito la prescritta
autorizzazione del collegio dei docenti.
Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato di ricerca in
Italia;
l'impegno a non cumulare la borsa di studio con altre borse a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
il reddito personale complessivo annuo lordo.
Ai fini della determinazione del reddito, che non deve superare
l'importo complessivo lordo annuo di L. 15.000.000, concorrono i
redditi di origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli
aventi natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio
militare di leva o del servizio civile sostitutivo.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, che
attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il predetto termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
L'importo della borsa di studio ammonta a L. 20.450.000 e deve
intendersi al lordo degli oneri previdenziali; la sua durata coincide
con quella del corso.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria.
Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della
durata dell'intero corso di dottorato di ricerca.
La richiesta di incremento dell'importo della borsa deve essere
trasmessa al rettore dal coordinatore del corso.
Il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita
dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
Il pagamento della borsa verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
coordinatore provvedera' a trasmettere al rettore, all'inizio di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al rettore ed al coordinatore del corso, con
almeno trenta giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Chi abbia fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato,
anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.

                              Art. 10.
 
Obbligo di frequenza
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
di ricerca e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti.
L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato di ricerca.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che dimostrino di dover ancora soddisfare gli obblighi di
leva militare;
b) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971 n. 1204;
c) che si assentino per malattia grave e prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso
il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

                              Art. 11.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
La difesa della tesi di dottorato e' sostenuta presso
l'Universita' estera cui afferisce il secondo supervisore assegnato
al dottorando dal collegio dei docenti, innanzi ad una commissione
giudicatrice integrata dal supervisore afferente all'Universita'
degli studi di Salerno.
Il giudizio della commissione giudicatrice e' trasmesso al
rettore dell'Universita' degli studi di Salerno.
In caso di giudizio positivo, il candidato riceve il diploma di
"dottore di ricerca" sia dall'Universita' degli studi di Salerno, sia
dall'Universita' presso cui ha difeso la tesi.

                              Art. 12.
 
Norme di rinvio
 
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge
3 luglio 1998 n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224,
nel Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e negli
Accordi bilaterali sottoscritti con le Universita' di Berlino,
Portsmouth e Zurigo.
Fisciano, 9 ottobre 2000
Il rettore: Donsi'

 

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