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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto
sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale
dei corpi della Marina militare. Anno 2019.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.89 del 9/11/2018 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E11326 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/12/2018 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
direzione generale per il personale militare;
Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'Ordinamento militare», di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,
n. 244»;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno 2018
dello Stato maggiore della Difesa concernente il piano dei
reclutamenti per l'anno 2019;
Vista la lettera n. M_INF.CGCCP R. U.U.0102068 del 1° agosto 2018
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il
piano dei reclutamenti per l'anno 2019 relativo al Corpo delle
capitanerie di porto;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0055784 dell'11 luglio 2018,
integrata con lettere n. M_D MSTAT 0062042 del 3 agosto 2018, n. M_D
MSTAT 0072580 del 25 settembre 2018 e n. M_D MSTAT 0077461 del 9
ottobre 2018, con la quale lo Stato maggiore della Marina militare ha
chiesto di indire per l'anno 2019 tre concorsi, per titoli ed esami,
per la nomina di complessivi diciotto ufficiali in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare, di cui cinque nel
Corpo del genio della Marina - tre specialita' armi navali e due
specialita' infrastrutture-, quattro nel Corpo sanitario militare
marittimo e nove nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018 - in corso di
registrazione presso la Corte dei conti - concernente, tra l'altro,
requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita'
di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio
2018, concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore Giovanni
Pettorino a comandante generale delle Capitanerie di porto;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina a ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della
Marina militare:
a) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello
del Corpo del genio della Marina, cosi' suddivisi:
1) tre per la specialita' armi navali;
2) due per la specialita' infrastrutture;
b) concorso per la nomina di quattro sottotenenti di vascello
del Corpo sanitario militare marittimo - medici;
c) concorso per la nomina di nove sottotenenti di vascello del
Corpo delle capitanerie di porto.
2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali
ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) quattro posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
b) tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b);
c) sette posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c).
Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto
e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
3. In caso di mancata copertura dei posti per mancanza di
concorrenti idonei, in uno dei Corpi e/o specialita' di cui al
precedente comma 1, lettere a) e b), la direzione generale per il
personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze
della Forza armata, di portare gli stessi posti in aumento ad altro
Corpo e/o specialita', secondo la relativa graduatoria di merito.
Qualora il posto non ricoperto sia un posto riservato, esso sara' a
sua volta destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari,
sempreche' nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione
vi siano concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite
dell'80% previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, nonche' nel
sito www.difesa.it/concorsi
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta direzione generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi
online del Ministero della difesa e nel sito internet www.difesa.it
area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare, a uno solo dei concorsi di cui al
precedente art. 1, i candidati di entrambi i sessi che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata
dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare che
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se
ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art.
653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) 34° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata
dell'Arma dei carabinieri che abbiano completato un anno di servizio
o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell'Arma dei
carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
3) 35° anno di eta' se non appartenenti alle predette
categorie;
b) siano cittadini italiani;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a, numero 1): LM 32 (classe delle lauree magistrali in
ingegneria informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali in
informatica), LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza
informatica), LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica),
LM 17 (classe delle lauree magistrali in fisica), LM 29 (classe delle
lauree in ingegneria elettronica), LM 27 (classe delle lauree
magistrali in telecomunicazioni);
2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) numero 2): «LM-4» (classe delle lauree magistrali in
architettura e ingegneria edile-architettura), «LM-23» (classe delle
lauree magistrali in ingegneria civile), «LM-24» (classe delle lauree
magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (classe delle
lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), «LM-35» (classe
delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
e «LM-48» (classe delle lauree magistrali in pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono,
inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una
delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale».
3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b): «LM-41» (classe delle lauree magistrali in medicina e
chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c): «LMG/01» (classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modifiche e integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con
le modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del
presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina
a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del
previsto corso applicativo.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito
intranet https://intranet.sgd.difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla direzione generale per il personale militare o da ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi, i
concorrenti potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate
nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) da un
gestore riconosciuto e con le modalita' fissate dall'Agenzia per
l'Italia digitale (AgID) oppure svolgere le procedure guidate di
registrazione, descritte alla voce «istruzioni» del portale con una
delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di
riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in
possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali
credenziali, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione a uno solo dei
concorsi di cui al precedente art. 1, secondo le modalita' descritte
ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini
(unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del
titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche'
quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta
elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido
come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibito,
all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova
concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche
scaricare una copia della stessa.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
5. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche
telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e
il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.difesa.it area siti di interesse, link concorsi e scuole militari
e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal
caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per
la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari, circa le determinazioni
adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l'amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La direzione generale per il personale militare potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza,
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica
istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il
personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei
carabinieri, dovranno provvedere:
a) se in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente, apposito documento
caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale della
Marina militare - anno 2019»;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia conforme:
stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come
sopra;
attestazione e dichiarazione di completezza;
libretto personale o cartella personale.
La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di
trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che
costituisce parte integrante al presente bando) dovra' pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata
«persomil@postacert.difesa.it» della direzione generale per il
personale militare che provvedera' a consegnarla alla commissione
esaminatrice;
b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere
rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il
ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
all'indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it»
della direzione generale per il personale militare che provvedera' a
consegnarla alla commissione esaminatrice.
12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11ª
Divisione della direzione generale per il personale militare, le
pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla direzione generale per il
personale militare.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari e www.marina.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede
di servizio, dei recapiti ecc.), tramite messaggio di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE -
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC-
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it indicando il concorso al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla direzione generale per il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice «RN_MM_2019_3S».
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di
cui all'art. 585 dello stesso decreto - all'atto dell'approvazione
della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario
saranno esclusi dal concorso.
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per
le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le
prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per
tutti i Corpi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a), distinte per ciascun Corpo, saranno cosi' composte:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a capitano di
corvetta, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina
militare di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
La predetta commissione potra' essere integrata da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di
voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare
la commissione.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di
fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Amministrazione della Difesa o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di
fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a tenente
di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
abbiano fatto parte della commissione per gli accertamenti
psico-fisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
6. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un ufficiale superiore, presidente;
b) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina
militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore dell'Amministrazione della Difesa
ovvero di esperti di settore esterni.
7. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere
b), c), d) ed e) devono far pervenire alla direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.
Art. 8
Prove scritte
1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura
tecnico-professionale, con inizio non prima delle 8,30, secondo il
calendario e le sedi di seguito indicate:
a) per il concorso relativo al Corpo delle capitanerie di
porto, presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona
via della Marina n. 1:
1) 19 dicembre 2018 prima prova scritta;
2) 20 dicembre 2018 seconda prova scritta;
b) per il concorso relativo al Corpo sanitario militare
marittimo, presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona via della Marina n. 1:
1) 9 gennaio 2019 prima prova scritta;
2) 10 gennaio 2019 seconda prova scritta;
c) per il concorso relativo al Corpo del genio della Marina -
specialita' armi navali, presso l'Accademia navale di Livorno, viale
Italia n. 72:
1) 9 gennaio 2019 prima prova scritta;
2) 10 gennaio 2019 seconda prova scritta;
d) per il concorso relativo al Corpo del genio della Marina -
specialita' infrastrutture, presso l'Accademia navale di Livorno,
viale Italia n. 72:
1) 19 dicembre 2018 prima prova scritta;
2) 20 dicembre 2018 seconda prova scritta.
Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei
concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere
alcun preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei giorni suindicati,
muniti del documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1,
nonche' di copia del messaggio di posta elettronica della corretta
acquisizione e protocollazione della domanda di partecipazione al
concorso di cui all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito
una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara'
loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento
dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i
relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso,
negli allegati B, C, D, ed E che costituiscono parte integrante del
presente bando. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle
prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30.
5. La direzione generale per il personale militare,
presumibilmente a partire dal mese di febbraio 2019, pubblichera' nel
portale dei concorsi, l'esito delle prove scritte e per coloro che
abbiano superato le citate prove, nello stesso periodo, pubblichera'
anche il diario di convocazione per i successivi accertamenti di cui
agli articoli 10, 11 e 12. La predetta comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato F,
ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente
per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i
concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel
comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene
all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa
sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle
riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano
fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni
con una delle modalita' suindicate.
3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 15 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato
allegato F.
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo,
nonche' l'accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica
di cui ai successivi articoli 11 e 12 avranno luogo indicativamente
nel mese di febbraio 2019, secondo il calendario di convocazione di
cui al precedente art. 8, comma 5, presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3. I
concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere
muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il
periodo di permanenza presso il predetto Centro (durata presunta:
giorni quattro), non fruiranno di vitto e alloggio a carico
dell'amministrazione.
Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro
di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i
seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini
di legge, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, salvo diverse
indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico
verra' effettuato presso il Centro di selezione);
b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica;
c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche
certificato in originale attestante che trattasi di struttura
sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno:
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) bilirubinemia diretta e indiretta;
8) gamma GT;
9) transaminasemia (GOT e GPT);
10) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV;
11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
14) ricerca anticorpi per HIV;
15) azotemia;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato G,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera'
l'esclusione dal concorso;
e) originale o copia conforme del certificato medico in corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove
indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle
selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in
medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale
certificato comportera' l'esclusione dal concorso;
f) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con
modalita' sovrapubica, entro i sei mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
2) referto attestante l'esito del test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al
momento della presentazione al corso applicativo, dovranno produrre
inoltre, il certificato di cui al successivo art. 15, comma 5.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti
documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a), b),
c) numeri 11 e 12, f) numero 2 e g) del presente comma, comportera'
l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso.
Il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD
dovra' comunque essere prodotto dai concorrenti all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori.
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici
requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le
modalita' previste dalla direttiva tecnica edizione 2016
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare in ciascun occhio le 3 diottrie
per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 3 diottrie
per l'astigmatismo misto, le 1,5 diottrie per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti e misti, le 3 diottrie per
l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle lane;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla
frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive
tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La suddetta commissione disporra' per tutti i concorrenti,
tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale preliminare, propedeutica ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi commi 7 e
8; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il concorrente
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita odontoiatrica;
f) valutazione dell'apparato locomotore;
g) visita psichiatrica;
h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato H, che costituisce parte integrante del presente
bando.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente bando.
5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla direzione generale per il personale militare che, con
provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali della
Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di
mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della
vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) ritenuti altresi' in possesso di un profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente
direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato L
del bando.
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso sistematico di alcool;
b) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
c) malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso applicativo;
d) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare.
9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del genio della Marina o Sanitario militare
marittimo o delle Capitanerie di porto», con l'indicazione del
profilo sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del genio della Marina o sanitario militare
marittimo o delle capitanerie di porto», con l'indicazione della
causa di inidoneita'.
10. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti
psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera'
il termine, che non potra' superare la data prevista per il
completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici
per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non
avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso
lo stesso Centro di selezione della Marina militare di Ancona,
specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che
dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione
dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate al
precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - direzione
generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo
a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e
nella tempistica sopraindicata, nonche' le istanze di revisione per i
motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 8, lettera a) e b)
determineranno il mancato accoglimento dell'istanza medesima e il
giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici si intendera' confermato. In tal caso gli interessati
riceveranno apposita comunicazione da parte della direzione generale
per il personale militare. Sara' considerato nullo l'eventuale
giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti attitudinali
sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata direzione generale, la stessa sara' valutata dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) la
quale, solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli
interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il
giudizio definitivo.
I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al presente comma o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che
sono indicate nelle apposite «norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali della Marina militare», e nella direttiva tecnica «profili
attitudinali del personale della Marina militare», emanate,
rispettivamente, dal Comando (gia' Ispettorato) Scuole della Marina e
vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si
articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine:
a) area dello stile di pensiero;
b) area delle emozioni e relazioni;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali;
d) area motivazionale.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di
quelle degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra'
espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina» con l'indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 11. Tali
concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento
attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti
psico-fisici.
Art. 12
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei al termine dell'accertamento
attitudinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alle prove
di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona e/o idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori,
il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili
ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art.
14. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti:
a) esercizi obbligatori:
addominali
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
b) esercizi facoltativi:
corsa piana 2000 metri;
apnea dinamica.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento
degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di
precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli
esercizi.
4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica,
il concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso un giudizio di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno
comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta
commissione redigera' il relativo verbale.
Art. 13
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza
fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo
presso l'Accademia navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel
periodo maggio 2019). Il calendario di convocazione a tali prove
sara' reso noto almeno venti giorni prima dell'effettuazione delle
prove orali, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale concorsi, nonche' nel sito
www.difesa.it area siti di interesse, link concorsi e scuole
militari. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. Le modalita' di svolgimento e i programmi delle prove orali
sono riportati nei citati allegati B, C, D, ed E.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione
non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 14. Il punteggio della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano chiesto
nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di una lingua straniera scelta tra francese,
inglese, spagnola e tedesca, con le modalita' riportate nel paragrafo
3 dei citati allegati B, C, D, ed E.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al voto conseguito, cosi' determinato:
a) fino a 20/30: punti 0;
b) 21/30: punti 0,20;
c) 22/30: punti 0,40;
d) 23/30: punti 0,60;
e) 24/30: punti 0,80;
f) 25/30: punti 1,00;
g) 26/30: punti 1,20;
h) 27/30: punti 1,40;
i) 28/30: punti 1,60;
j) 29/30: punti 1,80;
k) 30/30: punti 2,00.
Art. 14
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno
dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle
commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) l'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di
efficienza fisica facoltative di cui all'allegato M del presente
decreto.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti per gli ufficiali ausiliari di cui all'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti
riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei,
saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Nel caso di impossibilita' di assegnare i posti a concorso per
carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione
prevista dal precedente art. 1, comma 3, del presente decreto, la
direzione generale si riserva la possibilita' di devolvere
ulteriormente i posti non assegnati ad altro concorso dei ruoli
speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle
esigenze della Forza armata.
5. Saranno dichiarati vincitori - se non sono sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo
informativo, nel sito web www.difesa.it area siti di interesse, link
concorsi e scuole militari.
Art. 15
Nomina
1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al
concorso a cui hanno partecipato, Sottotenenti di Vascello in
servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del
genio della Marina - specialita' armi navali o specialita'
infrastrutture -, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo
delle capitanerie di porto, con l'anzianita' assoluta nel grado
stabilita nel relativo decreto ministeriale di nomina, che sara'
immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
bando.
3. I decreti ministeriali di nomina saranno pubblicati nel
Giornale Ufficiale della Difesa.
4. I vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 5.
5. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dal Comando scuole della Marina militare.
All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la
ferma comportera' la revoca della nomina. Detti ufficiali saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il
mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale
sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti
psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante
l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato
entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture
sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di
merito.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
8. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo
di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio.
9. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, la direzione generale per il personale militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al
precedente comma 1 emergesse la mancata veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 17
Esclusioni
La direzione generale per il personale militare procedera' a
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente,
qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.
Art. 18
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi
quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere
computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti
suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata:
persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.i
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza di Monte Citorio n. 121 -
00186 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2018
Il direttore generale: Ricca
Il comandante generale: Pettorino
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