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AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Concorsi pubblici a complessivi centosei posti nell'area B, posizione
economica B1, per personale da assumere con contratto a tempo
parziale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 4/2/2000
Ente:AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:00E10246
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:106
Scadenza:6/3/2000
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Il  Comitato esecutivo dell'ente nella seduta del 20 gennaio 2000
ha deliberato:
 
Art. 1.
 
Sono indetti sei concorsi pubblici, per esami, a complessivi
centosei posti nell'area B, posizione economica B1, ripartiti tra le
regioni di seguito indicate, per personale da assumere con contratto
a tempo parziale (orizzontale o verticale settimanale) pari al 50%
della prestazione lavorativa a tempo pieno:
=====================================================================
Regioni | Posti a concorso
=====================================================================
Lombardia |25
Piemonte |11
Lazio |50
Sardegna | 6
Campania | 8
Calabria | 6
 
Art. 2.
 

Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione ai concorsi e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
2) cittadinanza italiana (tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 1994, n. 61);
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneita' fisica all'impiego (l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente);
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
 
Art. 3.
 

Presentazione delle domande
 
I candidati possono presentare domanda per una sola regione tra
quelle indicate nell'art. 1.
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice,
secondo l'allegato A, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata
a.r. o presentate direttamente alla sede centrale dell'Automobile
Club d'Italia - Direzione del personale, ufficio gestione risorse
umane - via Marsala n. 8 - 00185 Roma, (tel.06/49982360) entro e non
oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. La data di spedizione delle domande e' stabilita e
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o dal
timbro apposto dall'ente sulle domande pervenute a mano.
Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengano all'Automobile club d'Italia
oltre il ventesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine
di presentazione delle domande.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva notifica
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che l'A.C.I. si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare con nota
scritta, distinta, da allegare alla domanda di partecipazione,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove.
L'ammissione ai concorsi viene disposta sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione.
 
Art. 4.
 

Possesso dei titoli di preferenza e precedenza e termine per la
relativa presentazione
 
Ai sensi dell'art. 2, comma 7, e dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i requisiti
prescritti per l'ammissione ai concorsi - nonche' i titoli indicati
dai candidati per fruire dei benefici di "preferenza" e "precedenza"
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
487/1994 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
693/1996, dalla legge 482/1968 e successive modificazioni ed
integrazioni - devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi.
I concorrenti che avranno superato la prova orale, potranno
avvalersi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 presentando in sede di prova orale la
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta'
attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e
precedenza, gia' indicati in domanda.
Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni
attestanti il possesso di titoli che non siano stati dichiarati in
domanda.
Ai fini della "precedenza" il requisito della disoccupazione
dovra' essere posseduto al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle domande di concorso e sussistere anche all'atto
della stipula del contratto individuale di lavoro. Detto requisito
non e' richiesto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge
23 novembre 1998 n. 407.
I concorrenti dichiarati vincitori dovranno inviare alla sede
centrale dell'ente (direzione centrale del personale - ufficio
gestione risorse umane, via Marsala n. 8 - 00185 Roma), entro e non
oltre trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza dai diritti derivanti dall'inclusione nella
graduatoria del concorso, il certificato medico attestante
l'idoneita' fisica all'impiego. Per la rimanente documentazione
potranno avvalersi delle disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 403/1998 recante disposizioni in materia
di dichiarazioni sostitutive utilizzando la modulistica che verra'
appositamente predisposta.
 
Art. 5.
 

Esclusione dai concorsi
 
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 693/1996, l'esclusione
dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti sara' comunicata
con atto motivato.
 
Art. 6.
 

Prove d'esame
 
Le prove d'esame si articolano in due prove scritte ed in una
prova orale.
La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un tema
inteso ad accertare la conoscenza di base dell'utilizzo delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
La seconda prova scritta consistera' nello svolgimento di un tema
inteso ad accertare la conoscenza di base del diritto pubblico con
particolare riferimento alle leggi di riforma della Pubblica
Amministrazione.
La prova orale, oltre che sulle materie di cui alle prove
scritte, vertera' su:
contabilita' pubblica;
statuto A.C.I. (che sara' inviato, a cura dei competenti
uffici, ai candidati annessi alla prova orale);
conversazione su argomenti di cultura generale e di attualita'
in lingua inglese o francese.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, le prove di esame potranno
essere precedute da forme di preselezione, previa determinazione del
segretario generale.
 
Art. 7.
 

Svolgimento delle prove d'esame
 
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami"
- dell'11 aprile 2000 sara' data comunicazione del luogo, della sede,
dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le eventuali preselezioni
o le prove d'esame di cui al precedente art. 6. Tale pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti
i candidati, i quali, fermo rimanendo la condizione di cui all'ultimo
comma dell'art. 3, dovranno presentarsi alle eventuali preselezioni e
alle prove d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita'.
 
Art. 8.
 

Valutazione delle prove
 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte la votazione di almeno
21/30.
La prova orale si intende superata se il candidato avra' ottenuto
la votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e del voto conseguito nella
prova orale.
 
Art. 9.
 

Commissioni esaminatrici
 
La commissione esaminatrice di ciascun concorso sara' costituita,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 693/1996, con deliberazione del presidente dell'ente.
 
Art. 10.
 

Graduatorie
 
Le commissioni esaminatrici formeranno le graduatorie di merito,
secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva,
di cui all'art. 8 del presente bando.
Tali graduatorie saranno sottoposte all'approvazione del Comitato
esecutivo dell'ente che, tenute presenti le disposizioni in materia
di "preferenza" e "precedenza" formera' le graduatorie definitive e
procedera' alla dichiarazione dei vincitori, nei limiti dei posti
messi a concorso per le singole regioni, avuto riguardo anche alle
disposizioni relative alla riserva dei posti.
Dette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino degli atti
ufficiali dell'ente; di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.
 
Art. 11.
 

Assunzione in servizio
 
Il rapporto di impiego a tempo parziale si costituisce con il
contratto individuale di lavoro che verra' stipulato secondo le
modalita' previste dalla normativa contrattuale di comparto.
L'impiego a tempo parziale e' pari al 50% della prestazione
lavorativa a tempo pieno; la tipologia e l'articolazione oraria
saranno regolamentate in sede di stipula del contratto, tenuto conto
delle esigenze funzionali degli uffici cui saranno assegnati i
vincitori.
I concorrenti dichiarati vincitori, risultati in possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione, saranno immessi in servizio
con decorrenza fissata nel predetto contratto. Da tale data decorre
l'inizio del periodo di prova della durata di sei mesi.
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del secondo CCNL, il trattamento
economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa
l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno con la stessa posizione di' inquadramento
professionale.

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