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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Speciale concorso pubblico per il reclutamento di cento unita' di
personale della terza area - fascia retributiva F1, con profilo
economico e profilo giuridico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.36 del 6/5/2011
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:1E002577
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:100
Scadenza:6/6/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana
sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso
pubblico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Visto l'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla
partecipazione dei portatori di handicap ai concorsi pubblici;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante il regolamento del Ministero dell'economia e delle
finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre
2000, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000,
con il quale e' stato approvato il decreto rettorale del 22 dicembre
2000, relativo alla disciplina di funzionamento ed organizzazione
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2002, con il quale e'
stato approvato il regolamento didattico e di ricerca della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che prevede l'assunzione, a
decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali previo
superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito
e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
agosto 2005 concernente la disciplina delle attivita' connesse allo
svolgimento dello speciale corso-concorso pubblico unitario di cui
all'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge finanziaria 2005), come modificato dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
novembre 2010, che, tra l'altro, autorizza il Ministero dell'economia
e delle finanze a bandire concorsi per 100 posti di funzionario;
Vista la nota n. 21890 del 16 febbraio 2011 del Capo del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, con cui si e'
richiesto alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze di
avviare le attivita' relative allo svolgimento della procedura di
reclutamento di 100 unita' di personale Terza area - Fascia
retributiva F1, sulla base della predetta autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010;
Vista la propria nota n. 5129 del 18 aprile 2011, con la quale e'
stato comunicato l'avvio delle attivita' connesse alla predetta
procedura;
Ravvisata pertanto la necessita' di indire lo speciale concorso
pubblico di cui all'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per il reclutamento
di 100 unita' di personale Terza area - Fascia retributiva F1, per le
esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto opportuno specificare che nel presente bando si intende
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di tre anni,
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS) il titolo
accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L),
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, ora denominato anche laurea magistrale (LM);
per laurea magistrale (LM) il titolo accademico, di durata normale di
due anni dopo la laurea (L) previsto dall'art. 3, comma 1, lettera
b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e altresi' il
titolo accademico, di durata normale di cinque o sei anni, previsto
dall'art. 6 comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze (d'ora in
poi SSEF) indice uno speciale concorso pubblico per il reclutamento
di 100 (cento) unita' di personale della Terza area - Fascia
retributiva F1, da destinare al Ministero dell'economia e delle
finanze, di cui:
a) 50 con profilo economico;
b) 50 con profilo giuridico;
2. In materia di riserva di posti, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma
1, della medesima legge.
3. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni e integrazioni, non puo', comunque,
superare la meta' dei posti messi a concorso.
4. Coloro che intendano avvalersi delle sopra citate riserve,
devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al
concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.

                               Art. 2 


Requisiti


1. Per essere ammesso al concorso e' necessario che il candidato
sia in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b. uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso
universita' o istituti di istruzione universitaria, con voto non
inferiore a 105/110:
i. laurea specialistica (LS), in una delle seguenti classi di
laurea: finanza (19/S), giurisprudenza (22/S), relazioni
internazionali (60/S), scienze dell'economia (64/S), scienze della
politica (70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S),
scienze economiche per l'ambiente e la cultura (83/S), scienze
economico-aziendali (84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo
(88/S), statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S), studi
europei (99/S);
ii. diploma di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, equiparato alle su citate classi di laurea
specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, o altro diploma di laurea
equipollente secondo la normativa vigente;
iii. laurea magistrale (LM), di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b) e all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, equiparato alle su citate classi di laurea
specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto
ministeriale del 9 luglio 2009;
c. idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla
normativa vigente;
d. godimento dei diritti politici.
2. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti, per aver conseguito l'impiego mediante
la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti.
3. Si ritengono equipollenti a quelli su indicati anche i titoli
di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti
disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alle prove concorsuali.
5. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta dalla SSEF, con decreto motivato.

                               Art. 3 


Presentazione della domanda. Termini e modalita'


1. Il candidato dovra' produrre la propria domanda di ammissione
al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la
data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una
specifica applicazione informatica all'indirizzo
http://www.concorsi.mef.gov.it. Dopo aver inserito i dati richiesti,
compreso il profilo, economico o giuridico, per il quale intende
concorrere, il candidato dovra' effettuare la stampa della ricevuta e
conservarla, per poterla esibire in caso di necessita'. In fase di
inoltro verra' automaticamente attribuito un numero di protocollo
necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero, unitamente al
codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovra' essere
indicato per qualsiasi comunicazione successiva. Ai fini della
partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della domanda
con data di protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme di
produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. La
data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al
concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in
giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda
di ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento delle
prove preselettive previste dall'art. 7 o della prima delle prove
scritte di cui all'art. 6 del presente bando, e avranno altresi'
valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del su citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b. di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio di
assistenza tecnica, di cui all'indirizzo Internet citato al punto 1,
provvedera', su richiesta, a fornire un codice alfanumerico
necessario al completamento della procedura telematica;
c. il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale);
d. il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal
presente bando, il voto conseguito e gli estremi relativi al suo
conseguimento;
e. l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
nell'impiego al quale il concorso di riferisce;
f. le eventuali condanne penali riportate, in Italia o
all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego
statale, ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, per aver
conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
h. il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori;
i. l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie
previste dalle disposizioni normative di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni;
j. di essere a conoscenza che dovra' permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ai
sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n 165;
k. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica ed
eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di
fax, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative
alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni;
l. per quale profilo, economico o giuridico, intende
concorrere;
m. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci.
6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c) del presente bando.
7. Non si tiene conto delle domande incomplete e irregolari. In
particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati
le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove
concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente
bando.
8. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e
limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata
esclusione dal test di preselezione non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
9. La SSEF non e' responsabile in caso di smarrimento delle
proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni.

                               Art. 4 


Esclusione dal concorso


1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. La SSEF puo'
disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della
procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti
di ammissione alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione.
2. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice sara' nominata in conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 3 agosto 2005, e successive modificazioni e
integrazioni.

                               Art. 6 


Prove di esame


1. Gli esami del concorso consisteranno:
a. per il profilo economico - in due prove scritte di
prevalente contenuto economico e statistico, una delle quali puo'
consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova
orale;
b. giuridico - in due prove scritte di prevalente contenuto
giuridico e organizzativo, una delle quali puo' consistere in una
serie di quesiti a risposta sintetica, e una prova orale.

                               Art. 7 


Prove preselettive


1. Se il numero delle domande risulta pari o superiore a sei
volte il numero dei posti messi a concorso, la SSEF effettuera' prove
preselettive per determinare l'ammissione dei candidati alle
successive prove scritte.
2. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 24
giugno 2011, e' reso noto il diario delle eventuali prove
preselettive comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
che non ricevono dalla SSEF comunicazione di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva,
secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel
giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
3. Le prove preselettive, differenziate per i due profili, della
durata di 60 minuti, consistono in una serie di domande a risposta
multipla, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi
computerizzati. Le domande, predisposte a cura della SSEF e che
saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet di cui al
successivo comma 5, saranno tese a verificare la conoscenza dei
seguenti gruppi di materie: a) diritto costituzionale e diritto
amministrativo; b) scienza delle finanze e contabilita' pubblica, c)
lingua inglese.
4. La Commissione esaminatrice compila le graduatorie secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno
ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio
riportato nella prova preselettiva, si siano collocati in graduatoria
entro il centocinquantesimo posto, per ciascuno dei profili,
economico e giuridico. Saranno altresi' ammessi coloro che si siano
classificati ex aequo all'ultimo posto utile delle rispettive
graduatorie.
5. Nel medesimo avviso di cui al comma 2, e' indicata la data
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - nella quale viene pubblicato l'elenco
dei candidati ammessi alle prove scritte; tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco sara'
consultabile nell'apposita sezione del sito Internet della SSEF,
http://www.ssef.it.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti
cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne'
comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si
svolge la prova. In caso di violazione la Commissione esaminatrice
delibera l'immediata esclusione dal concorso.
7. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8 


Prove scritte


1. Le due prove scritte saranno volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico, sia sotto
quello applicativo-operativo, e si svolgeranno in due diversi giorni.
2. Le due prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti
alle seguenti aree di materie:
a. per il profilo economico:
i. economia politica con lineamenti di storia economica;
ii. scienza delle finanze e contabilita' pubblica;
iii. statistica;
iv. scienza e tecnica dell'organizzazione pubblica
(strategia, organizzazione e sistema dei controlli);
b. per il profilo giuridico:
i. diritto costituzionale e diritto amministrativo;
ii. diritto civile e commerciale;
iii. diritto del lavoro;
iv. diritto internazionale e comunitario;
v. diritto tributario.
3. La prima prova scritta consistera' nello svolgimento di un
elaborato per verificare l'attitudine del candidato all'analisi e
alla riflessione critica di questioni inerenti alle materie sopra
indicate.
4. La seconda prova scritta accertera' l'attitudine del candidato
all'analisi e alla soluzione di problematiche inerenti alle funzioni
e puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica.
5. Per ciascuna delle due prove la Commissione predisporra' tre
casi e/o argomenti per ciascun profilo e ne fara' sorteggiare uno per
profilo da un candidato. Ciascuna delle due prove di cui al comma 2
dovra' essere svolta nel termine di cinque ore dalla dettatura. I
candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. Possono
essere consultati i testi di legge non commentati e il vocabolario
della lingua italiana. In caso di violazione la Commissione
esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
6. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - con il quale viene
comunicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova
preselettiva. Tale avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima
della data di inizio delle prove scritte, e ha valore di notifica a
tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'. La mancata
presentazione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel
giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, comporta
l'esclusione dal concorso.
7. Le prove scritte sono valutate in centesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una
votazione di almeno settanta centesimi.
8. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo raccomandata o telegramma, con l'indicazione delle votazioni
riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la
presentazione alla prova orale e' dato ai candidati almeno venti
giorni prima della data prestabilita.

                               Art. 9 


Prova orale


1. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte, con l'aggiunta di una conversazione in lingua inglese,
nonche' sulle seguenti materie:
a. ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e
delle finanze;
b. utilizzo del personal computer e dei software applicativi
piu' diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo e
navigazione in rete, da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi;
c. diritto costituzionale e diritto amministrativo, per il
profilo economico; scienza e tecnica dell'organizzazione pubblica
(strategia, organizzazione e sistema dei controlli), scienza delle
finanze e contabilita' pubblica, per il profilo giuridico.
2. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
3. Sara' previsto un giorno di recupero per i concorrenti che,
per causa di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova
orale alla data prestabilita. In tale ipotesi, entro il giorno
stabilito per la prova orale, il concorrente interessato dovra' far
pervenire all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, Rettorato, via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma, un
telegramma contenente l'indicazione della causa di forza maggiore che
giustifica l'assenza. Di tale causa dovra', comunque, essere data
adeguata dimostrazione prima che venga sostenuta la prova orale nel
giorno di recupero.
4. I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
5. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede d'esame.
6. I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno far
pervenire, prima dello svolgimento della stessa, il proprio
curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, all'indirizzo della
Scuola di cui al precedente comma 3.

                               Art. 10 


Termini per la presentazione dei titoli di riserva e di preferenza


1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
riserva e/o di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o
far pervenire, a mezzo raccomandata postale, all'indirizzo: Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, Rettorato, via Maresciallo
Caviglia, 24 - 00135 Roma, i relativi documenti in carta semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
stessa.

                               Art. 11 


Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito


1. Sulla base delle prove d'esame di cui agli articoli 8 e 9,
viene predisposta la graduatoria, articolata per i due profili
economico e giuridico.
2. La graduatoria di merito e' predisposta dalla Commissione
esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati,
costituito dalla media tra il voto della prova orale e il voto
risultante dalla media dei voti di ciascuna delle prove scritte.
3. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, la
SSEF provvedera' d'ufficio, in conformita' al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso
dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione al concorso, connessi ai titoli di riserva e/o di
preferenza indicati dagli stessi.
4. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione
complessiva, conseguita da ciascun candidato, sara' successivamente
riformulata tenendo conto dei titoli di riserva e/o di preferenza.
5. Saranno dichiarati vincitori della procedura selettiva, sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti indicati
dall'art. 2 del presente bando, i candidati utilmente collocati in
graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per i due profili,
economico e giuridico. Agli stessi verra' data comunicazione a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.
6. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto del
Rettore della SSEF e successivamente pubblicata nel sito Internet
della Scuola: http://www.ssef.it. Di tale pubblicazione sara' data
notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
7. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 12 


Presentazione dei documenti da parte dei vincitori


1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura selettiva,
salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni
pubbliche, dovranno, a pena di decadenza, far pervenire
all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle finanze,
Rettorato, via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione:
a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti
e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la SSEF ha facolta' di effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni
non veritiere o mendaci;
b. un certificato medico, rilasciato dall'Azienda Sanitaria
Locale competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i candidati di cui al comma 1.

                               Art. 13 


Assunzione in servizio e formazione


1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura selettiva,
che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti e in regola con
la documentazione, dovranno stipulare apposito contratto individuale
di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
2. I vincitori per i quali verra' disposta l'assunzione saranno
assunti a tempo indeterminato e inquadrati nella Terza area - Fascia
retributiva F1, del ruolo unico del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato,
saranno soggetti a un periodo di prova della durata prevista dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
comparto Ministeri.
4. Per i vincitori della procedura selettiva e' previsto,
successivamente all'assunzione, un periodo formativo di 5 mesi presso
una o piu' sedi stabilite dalla SSEF. La SSEF stabilisce, anche sulla
base delle esigenze emerse in fase di programmazione, le materie di
insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali e i piani di
studio in funzione degli obiettivi formativi e professionali di volta
in volta individuati per la formazione dei funzionari.

                               Art. 14 


Accesso agli atti del concorso


1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
Commissione esaminatrice.

                               Art. 15 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine
dalla SSEF e' finalizzato all'espletamento delle attivita'
concorsuali.
2. Il trattamento suddetto avverra' a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalita'.
3. I dati saranno raccolti presso la SSEF e potranno essere
comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo'
precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti
o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
all'indirizzo: Scuola superiore dell'economia e delle finanze,
Rettorato, via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma.

                               Art. 16 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento del personale, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 19 aprile 2011

Il rettore Pisauro

Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.

 

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