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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione presso la Scuola per
il restauro del mosaico di Ravenna quale sezione distaccata della
Scuola di restauro operante presso l'Opificio delle pietre dure di
Firenze, di sei allievi, al corso quadriennale per l'insegnamento
nella materia «Restauro e conservazione del mosaico», anno scolastico
2005, gestito dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio di Ravenna.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/2004
Ente:MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Località:Nazionale
Codice atto:04E04959
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/9/2004
Tags:Architetti

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il patrimonio storico
artistico e demoetnoantropologico
Visto il regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, di approvazione
del regolamento dell'Opificio delle pietre dure di Firenze;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 3/2004, per il quale
permangono in vigore le norme attualmente vigenti relative
all'Opificio delle pietre dure;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di ammissione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57, riguardante l'istituzione
delle Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di
Firenze;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
concernente la normativa sulla sicurezza;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997,
n. 294, concernente l'approvazione del regolamento recante norme
sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di
Firenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 368/1998, e relativo
regolamento decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del
29 dicembre 2000, recante norme di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
Viste le proposte del direttore dell'Opificio delle pietre dure
n. 3531/255 del 29 aprile 2004 e del soprintendente per i beni
architettonici ed il paesaggio di Ravenna n. 7921 del 16 giugno 2004;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
del 27 febbraio 2004, registrato alla Corte dei conti in data
24 maggio 2004, con il quale la Scuola per il restauro del mosaico di
Ravenna e' istituita quale sezione distaccata della Scuola di
restauro operante presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di
sei allievi, al corso quadriennale presso la Scuola del restauro del
mosaico gestita dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per
il paesaggio di Ravenna (di seguito denominata Soprintendenza) nel
seguente settore:
a) restauro e conservazione del mosaico, allievi sei;

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso si richiede:
1) eta' non inferiore ai diciotto e non superiore ai trenta
anni;
2) godimento dei diritti politici;
3) idoneita' fisica all'attivita' che il settore di studio
comporta;
4) diploma quinquennale (o quadriennale piu' anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore;
5) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi alle
stesse condizioni anche i cittadini di altri Stati, purche' in
possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello
richiesto ai cittadini italiani.
6) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.
I limiti d'eta' di cui al punto 1) del presente articolo non
tengono conto di quanto stabilito dalla legge 15 maggio 1997, n. 127
in quanto trattasi di concorso per l'accesso in un corso scolastico,
regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997,
n. 214 e non ad un pubblico impiego.
I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti dal candidato
alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di
ammissione;
I candidati privi di uno di tali requisiti sono esclusi dal
concorso con provvedimento motivato. Tale esclusione, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 puo' avvenire in qualunque momento.

                               Art. 3.
Presentazione delle domande - termini e modalita'
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato, devono essere fatte pervenire esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Soprintendenza per i
beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna - via S. Vitale
n. 17 - 48100 Ravenna, entro il termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La validita' delle domande, ai fini della scadenza, sara'
stabilita unicamente dal timbro dell'ufficio postale accettante.
Per i cittadini non comunitari la domanda va integrata secondo le
modalita' di cui al successivo art. 4.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita', consapevoli delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni mendaci:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) residenza;
4) di quale cittadinanza sono in possesso;
5) di godere dei diritti politici;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonche'
procedimenti penali eventualmente pendenti;
7) il conseguimento del diploma quinquennale (o quadriennale
piu' anno integrativo) di istruzione secondaria superiore (o titolo
equipollente per i cittadini comunitari e non);
8) di possedere l'idoneita' fisica al tipo di attivita' pratica
prevista dai corsi;
9) l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003 al trattamento dei dati forniti;
10) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il
quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno
valore di autocertificazione; nel caso di falsi atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida. La mancata apposizione della
firma autografa in calce alla domanda comporta l'esclusione dal
concorso.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 41
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicita' del contenuto della dichiarazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati
esclusivamente:
documenti che comprovino il possesso di eventuali requisiti che
conferiscano diritti preferenziali, a parita' di merito, per
l'ammissione al corso. Tali diritti preferenziali derivano unicamente
dal possesso dei seguenti titoli: idoneita' conseguita al concorso di
ammissione presso le Scuole dell'opificio delle pietre dure e/o
dell'Istituto centrale per il restauro, come da art. 11, comma 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 294/1997 relativo al
regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio
delle pietre dure di Firenze.
Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i termini
di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme a quanto stabilito
al comma 1, oppure incomplete di una qualunque fra le dichiarazioni
richieste al comma 3 di questo stesso articolo.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e
successive integrazioni e modificazioni, in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali si dichiara che i dati forniti verranno utilizzati
esclusivamente ai fini concorsuali.
La Soprintendenza di Ravenna non assume alcuna responsabilita'
per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o
incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati o
da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo
menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali
disguidi postali non imputabili alla sopracitata Soprintendenza.

                               Art. 4.
Pratiche per l'ammissione al concorso
dei cittadini non comunitari
Per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal
bando, secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2.
Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel Paese di residenza del candidato dovranno:
a) tradurre il titolo di studio, di cui al punto 4) del comma 1
dell'art. 2, conseguito all'estero, legalizzarlo e dichiararne il
valore in loco, indicando gli anni complessivi di scolarita'
necessari per il suo conseguimento;
b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia, all'inoltro della suddetta documentazione di cui al punto a)
direttamente alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio di Ravenna entro il giorno 15 del mese di settembre 2004,
fara' fede la data di protocollo di partenza delle citate
rappresentanze diplomatiche.

                               Art. 5.
Prove d'esame
L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:
1) un colloquio preliminare in lingua italiana, riservato ai
candidati cittadini non italiani;
2) una prova attitudinale di disegno;
3) una prova pratica;
4) una prova orale.
Prova attitudinale di disegno:
il candidato dovra' eseguire, in sei ore di tempo, la
riproduzione di un manufatto artistico, a tratto lineare e continuo,
senza chiaroscuro, secondo una scala predeterminata che verra'
comunicata ai concorrenti al momento della prova. A ciascun candidato
verra' fornita una fotografia, che dovra' essere restituita allegata
ed integra alla prova stessa. Per tale prova i candidati dovranno
portare con se' soltanto il seguente materiale: matite in grafite,
gomme, temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili. I fogli
da disegno saranno forniti dalla Soprintendenza di Ravenna. E vietato
tassativamente l'utilizzo di qualsiasi altro materiale da parte dei
candidati.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che
avranno riportato nella prova di disegno la votazione di almeno 7/10.
Prova pratica:
la prova consiste nell'esecuzione di un saggio di mosaico a
tessere lapidee sulla base di un modello fornito. I materiali e gli
strumenti necessari saranno interamente forniti dalla Soprintendenza.
Tale prova va effettuata in tre giorni consecutivi per sei ore al
giorno.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che
avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno 7/10.
Prova orale:
nella prova orale i candidati devono dimostrare, la conoscenza
di elementi di storia dell'arte romana, medievale e moderna e la
cognizione delle tecniche di produzione artistica relative al
settore.
La prova si intende superata se il candidato raggiunge il
punteggio di almeno 7/10 (sette decimi).

                               Art. 6.
Data di svolgimento prove
La prova di conversazione di lingua italiana (riservata ai
candidati cittadini non italiani) di cui all'art. 2, punto 6, avra'
luogo il giorno 5 ottobre 2004 presso la Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio - via San Vitale, 17 - 48100
Ravenna - tel.0544/34424.
Per quanto riguarda la prova attitudinale di disegno (che
interessa tutti i concorrenti) essa avra' la durata di sei ore. Data
e luogo di svolgimento della prova saranno comunicati ai concorrenti
aventi titolo mediante lettera raccomandata in data utile.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, dovranno presentarsi nei luoghi, nei giorni e nelle ore
indicati, muniti di documento di riconoscimento valido.
I candidati che abbiano superato la prova attitudinale di disegno
e che siano ammessi alla prova pratica riceveranno comunicazione con
lettera raccomandata recante l'indicazione del punteggio ottenuto e
la data e il luogo della prova pratica.
I candidati che saranno ammessi alla prova orale riceveranno
analoga comunicazione con indicazione del punteggio ottenuto nella
prova pratica e data e luogo di svolgimento dell'orale.

                               Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del presente concorso sara' composta
ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1997 n. 294.

                               Art. 8.
Graduatoria
La graduatoria e' formata in base alla votazione risultante dalla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono
considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva
non inferiore a 21/30. Se uno o piu' candidati vincitori rinunciano
all'ammissione, questa puo' essere consentita agli idonei secondo
l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.

                               Art. 9.
Ammissione al corso - Autocertificazione
I candidati che saranno dichiarati vincitori ed avranno ottenuto
l'ammissione al corso dovranno, entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena
di decadenza, far pervenire alla Soprintendenza di Ravenna conferma
scritta di accettazione accompagnata, in conformita' con il decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da un'autocertificazione
in cui dovra' essere dichiarato, sotto la propria responsabilita', il
possesso di tutti i documenti citati dal presente bando nell'art. 3
con eventuali variazioni intercorse dalla data della presentazione
della domanda di ammissione al presente concorso alla data di
presentazione della stessa autocertificazione.
A tutti i vincitori sono inoltre richieste tre fotografie formato
tessera.

                              Art. 10.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni di cui
all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2004
Il direttore generale: Serio

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