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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
diciannove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli
psicologi, settore arruolamento e psicologia, della carriera dei
funzionari tecnici della Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 3/5/2019
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:19E05055
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:19
Scadenza:2/6/2019
Tags:Psicologi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica», e successive
modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina la riserva
di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di
Fermo;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento
della professione di psicologo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma 7, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 31, nel
quale e' previsto che l'accesso alla qualifica iniziale della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato avvenga
mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' morali e di condotta che devono possedere i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di
laurea magistrale», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, e successive
modificazioni, recante l'equiparazione tra diplomi di laurea di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la
partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in
particolare l'art. 8, e successive modificazioni, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, del 18
dicembre 2014, che individua, tra l'altro, le classi di laurea
richieste per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici della Polizia
di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia,
dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari
di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia
di Stato»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il proprio decreto del 19 febbraio 2019, recante
determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la
presente procedura;
Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione di diciannove commissari tecnici
psicologi da immettere nel ruolo degli psicologi della carriera dei
funzionari tecnici della Polizia di Stato;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione di diciannove posti di commissario tecnico psicologo del
ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della
Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Nell'ambito dei diciannove posti di cui al comma precedente,
due posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato e altri due posti sono riservati al
personale dei restanti ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita'
di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Il predetto
personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 3.

                               Art. 2 

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito dei posti, di cui al precedente art. 1, ai
candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
A. quattro posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici
superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 legge n. 1116/1966 e l'art. 9 decreto-legge n.
1/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/2010;
B. un posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo n.
66/2010, agli ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la
ferma biennale;
C. un posto, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n.
387/1987, convertito in legge n. 472/1987, a coloro che hanno
conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo.
2. I posti indicati nel comma precedente, qualora non fossero
coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.

                               Art. 3 

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al
concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
d) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver
compiuto il trentesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato,
fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio
militare prestato dai candidati. Per gli appartenenti ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la
partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni. Per il personale
appartenente alla Polizia di Stato che concorre per i posti riservati
di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, il limite massimo di
eta' e' di 40 anni;
e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari
tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto ministeriale n.
198/2003 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015.
Diversamente, per il personale appartenente alla Polizia di Stato che
concorre per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del
presente bando, e' richiesta la sola idoneita' attitudinale per
l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici sopra citata;
f) aver conseguito presso una Universita' della Repubblica
italiana, o un istituto di istruzione universitario equiparato, il
titolo di laurea rientrante nella classe delle lauree magistrali in
psicologia (LM-51), come stabilito dal decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione,
dell'Universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014.
Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una Universita' della
Repubblica italiana, o da un Istituto di istruzione universitario
equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma
di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e relative
disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato alla
suddetta classe delle lauree magistrali in psicologia (LM-51), ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e
della ricerca, datato 9 luglio 2009;
g) essere abilitato all'esercizio della professione di
psicologo;
h) essere iscritto all'albo degli psicologi; i candidati non
ancora iscritti sono ammessi, con riserva, purche' abbiano proposto
istanza di iscrizione entro la scadenza del termine fissato per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per la
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o
altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di
emanazione del presente bando;
l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per la
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957,
nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e
coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non
colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di
prevenzione. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la
partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di
formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari
della Polizia di Stato.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1, e
devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale,
ad eccezione di quello relativo al limite di eta', a pena di
esclusione dal concorso.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, verra' disposta in qualunque momento con decreto
motivato.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione - modalita' telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»).
A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) CIE (Carta di Identita' Elettronica) rilasciata dal Comune
di residenza.
Per utilizzare la carta di identita' elettronica e' necessario
installare il software disponibile all'indirizzo:
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie sul proprio pc
e dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader».
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il
candidato potra' scaricare e stampare copia della domanda inviata.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema
informatico non ricevera' piu' dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se intende concorrere ai posti riservati al personale della
Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando,
indicando la data di assunzione, la qualifica rivestita e la relativa
data di decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta
servizio;
g) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2,
comma 1, lettere A), B), C) del presente bando;
h) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso, con l'indicazione dell'Universita', o dell'Istituto
universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di
conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in
proposito, dalla procedura on line;
i) l'abilitazione all'esercizio della professione, indicando i
relativi estremi;
l) di essere iscritto all'albo degli psicologi, indicando la
data della relativa iscrizione, oppure di essere in attesa
dell'iscrizione al citato albo;
m) se e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
n) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, i procedimenti
penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione,
o comunque i precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
313/2002. In caso positivo, il candidato dovra' precisare la data di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o
presso la quale pende il procedimento;
o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici
uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957, o sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93
del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
p) l'eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione
finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari della
Polizia di Stato;
q) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio
civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di
obiettore;
r) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo
e il tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della
conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale;
s) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nella
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;
t) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
u) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la
data di emanazione del presente bando, qualora concorra per la
riserva dei posti spettante al personale della Polizia di Stato di
cui all'art. 1, comma 2, del presente bando;
v) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di
emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo», qualora concorra per la riserva dei posti spettante al
personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del
presente bando.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
6. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica
certificata con apposita comunicazione all'ufficio attivita'
concorsuali della direzione centrale per le risorse umane,
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando a tal fine copia
di un proprio documento d'identita' valido. Il personale della
Polizia di Stato dovra' comunicare ogni variazione di indirizzo di
posta elettronica istituzionale e/o sede di servizio al medesimo
ufficio, tramite l'ufficio/reparto di appartenenza.
7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso viene nominata con
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza ed e' presieduta da un consigliere di Stato, da un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data di emanazione del
presente bando, ed e' cosi' composta:
a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non
inferiore a primo dirigente tecnico;
b) due docenti o ricercatori universitari esperti in una o piu'
delle materie su cui vertono le prove d'esame.
Per la prova nella lingua straniera e per la prova di
informatica, la commissione esaminatrice, sara' integrata da un
esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della
Polizia di Stato, esperto in informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del
personale dell'amministrazione civile dell'interno.
4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari.
5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli
articoli 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

                               Art. 6 

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, se disposta;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato
almeno le prove scritte;
prova orale.
2. Qualora la prova preselettiva non sia stata disposta,
l'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova orale e
comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della
procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti commi,
comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».

                               Art. 7 

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sara' svolta una prova
preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla,
sulle materie d'esame di cui al successivo art. 14.
3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione
dei relativi punteggi, sono stabilite dall'art. 9 del decreto del
capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17
luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it il 5 giugno 2019.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per
elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata
almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della
medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

                               Art. 8 

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. La prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui al
precedente art. 7, comma 4.
2. Il questionario conterra' duecento quesiti sulle materie
d'esame indicate nel successivo art. 13, del presente bando. I
candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo
complessivo stabilito dalla commissione esaminatrice, che sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio
2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti del codice fiscale su supporto magnetico presente sulla
tessera sanitaria, nonche' di un valido documento di identita'.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova
preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it saranno pubblicate le
«Disposizioni per l'espletamento» della prova stessa.

                               Art. 9 

Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno
effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte
dei candidati.
3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it - mentre la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato
sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sara' dato
avviso sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli
effetti.

                               Art. 10 

Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva sara' convocata, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti dai successivi articoli 11 e 12, un'aliquota di
candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso,
nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un
punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
2. A tal fine, i candidati interessati riceveranno la
convocazione, almeno quindici giorni prima, all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dichiarato nella domanda di
partecipazione. Analoga notizia sara' pubblicata sul sito
www.poliziadistato.it
3. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, tutti i
candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6,
comma 2, del presente bando, saranno convocati agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalita' di cui al
comma precedente.
4. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che concorrono per la
riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando,
saranno sottoposti solo all'accertamento attitudinale prescritto e
convocati tramite l'ufficio di appartenenza, con preavviso di almeno
quindici giorni.

                               Art. 11 

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza sara' nominata una commissione per gli
accertamenti psico-fisici composta da:
a) un primo dirigente medico, che la presiede;
b) quattro funzionari della carriera dei medici di polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei
ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico,
a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di
laboratorio, secondo le modalita' e i tempi indicati nelle
«Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da
pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima
dell'inizio degli accertamenti.
4. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, i
candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento e
consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la documentazione
sanitaria, che non dovra' essere risalente ad oltre tre mesi rispetto
al giorno di consegna, di seguito elencata:
certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al
presente bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate
nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito il candidato
potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai
fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l'indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 anti HbsAg;
10 anti Hbc;
11 anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di altri certificati sanitari ritenuti utili.
6. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata
dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

                               Art. 12 

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
nonche' gli appartenenti alla Polizia di Stato che concorrono per la
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando,
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da:
a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di
polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a
direttore tecnico superiore, che la presiede;
b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a
direttore tecnico superiore.
2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta commissione e' integrata con due appartenenti alla
carriera dei funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in possesso della qualifica di perito in materia di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un
funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in
un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto,
altresi', ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un
funzionario di polizia, in possesso della qualifica di perito in
materia di selezione attitudinale, di cui al precedente comma 2,
finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo'
richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del
colloquio in sede collegiale.
5. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
7. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali
sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli
accertamenti.

                               Art. 13 

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una
prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
prima prova: psicologia generale;
seconda prova: psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto
trentesimi (18/30) per la singola prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su: psicologia sociale; teoria e tecnica dell'indagine
della personalita'; statistica psicosometrica; metodologie e tecniche
della ricerca psicologica e sociale; normativa vigente in materia
socio-assistenziale ed antinfortunistica; ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; norme in materia di
accesso ai ruoli della Polizia di Stato; elementi di diritto
pubblico; elementi di diritto penale; norme in materia di accesso
alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato giuridico
del personale della Polizia di Stato.
6. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza
della lingua straniera prescelta dal candidato tra l'inglese, il
francese, lo spagnolo e il tedesco, nonche' dell'informatica.
7. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un
testo, nonche' in una conversazione. La prova orale di informatica e'
diretta ad accertare il possesso di un livello elevato di conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una
dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di
supporto all'attivita' d'ufficio.
8. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30).

                               Art. 14 

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. Salva diversa determinazione adottata ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del presente bando, i candidati, che avranno superato gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno convocati alle
prove scritte, di cui al precedente art. 13, con avviso che sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 14 giugno
2019. Quest'ultima pubblicazione varra' come notifica, a tutti gli
effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi alle prove scritte, muniti del codice fiscale su
supporto magnetico presente sulla tessera sanitaria, nonche' di un
valido documento di identita'.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso.

                               Art. 15 

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi' portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di
un componente della commissione esaminatrice o del Comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra
o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della
prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.

                               Art. 16 

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa
vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino
a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed
equipollenti, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre,
rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in
conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di
frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di
qualificazione successive al conseguimento della laurea o master
rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo
Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a
punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa
vigente, fino a punti 3;
5) abilitazione all'insegnamento oppure all'esercizio di
professioni diverse da quella per cui si concorre, fino a punti 1;
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di
dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta
servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica,
amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione di particolari
responsabilita' e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a
punti 7;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle
prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8;
3) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio
risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o
istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o
riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio
attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare,
entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova
orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati
dovranno trasmettere i citati documenti mediante la propria posta
elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato, dovranno inviare la documentazione per il
tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma 1, la
commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri
di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del
verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
6. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale.

                               Art. 17 

Svolgimento della prova orale

1. La convocazione alla prova d'esame orale sara' comunicata al
candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova, nelle forme indicate nell'art. 10, commi
2 e 4, del presente bando.
2. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula
in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati
saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.

                               Art. 18 

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali saranno
invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal
senso, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno
diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di
preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al
concorso. A tal fine i candidati dovranno trasmettere la citata
documentazione mediante la propria posta elettronica certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

                               Art. 19 

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame scritte e orali la commissione
elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data
dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il
voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella
valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
terranno conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1 e 2
del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
3. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 20 

Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei
funzionari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto
legislativo n. 334/2000, e successive modificazioni.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare
saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge
n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno effettuati secondo le
modalita' di cui all'art. 32, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 334/2000.

                               Art. 21 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai
relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

                               Art. 22 

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 23 

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte
integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo n. 104/2010, o, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, e successive
modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di
centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del
presente provvedimento.
Roma, 2 maggio 2019

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli

 

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