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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulenti in proprieta' industriale in materia di brevetti per
invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta'
vegetali e topografie a semiconduttori, per l'anno 2019.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.9 del 31/1/2020
Ente:MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Località:Nazionale
Codice atto:20E01377
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/3/2020

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela della proprieta' industriale

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201
e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13
gennaio 2010, n. 33, recante «Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30», ed, in particolare, l'art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito nella legge 24 marzo
2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di
utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei
prodotti a semiconduttori per l'anno 2019;
Considerata l'opportunita' di fissare la sede delle prove
d'esame, come di prassi nelle sessioni fino alla penultima, bandita
nel 2015, a Milano, sede dell'Ordine dei consulenti in proprieta'
industriale, al fine di agevolare i lavori della commissione d'esame,
i cui componenti vengono di norma nominati tra i professionisti
operanti nella suddetta citta';

Decreta:

Art. 1

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'Albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti, ai
sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

                               Art. 2 

L'esame di abilitazione consiste in:
1. una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di
legislazione brevettuale;
2. una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della
concorrenza, di procedura civile; di chimica o meccanica o
elettricita';
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello nonche'
normativa sull'ordinamento professionale e sul codice deontologico;
c) diritto dell'Unione europea ed internazionale in materia
di proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
e) almeno una lingua scelta a cura del candidato fra
l'inglese, il tedesco o il francese.

                               Art. 3 

La prova scritta si terra' a Milano il 24 giugno 2020, presso la
sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in
proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di
almeno quindici giorni.

                               Art. 4 

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via
Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica
certificata (PEC) del candidato all'indirizzo Pec dell'Ordine:
ordine-brevetti@oec.it
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.

                               Art. 5 

I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l'ausilio necessario in relazione alla propria particolare
situazione, nonche' l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d'esame.
Per i predetti candidati, la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 6 

Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i
requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005;
ad esse dovranno essere allegati, pertanto, i seguenti documenti in
carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale
ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico -
professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta'
industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
industriali;
2) il certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine dei
consulenti in proprieta' industriale sul positivo completamento del
tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento dei
tirocinanti, come pubblicato sul sito dell'Ordine dei consulenti in
proprieta' industriale
(http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove
tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sara'
completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data
di svolgimento della prova scritta, ovvero il 24 giugno 2020, il
certificato e' sostituito da una dichiarazione relativa alla data in
cui avverra' il completamento del periodo di tirocinio. In tal caso,
il Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale,
dopo le verifiche del caso, potra' disporre l'ammissione all'esame
con riserva;
3) attestazione di bonifico di euro 120,00 per contributo esame
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'Ordine dei
consulenti in proprieta' industriale, presso Unicredit, agenzia 1,
Milano - IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare, come
causale, «contributo esame a nome...»).
In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) puo' essere
prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo
conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana - con
l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha
provveduto al rilascio del certificato di equipollenza.
I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con
documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato
l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
Il controllo della validita' dei titoli che vengono
autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento, anche
antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame.
In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il
candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene
escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione
inoltrata da parte del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in
proprieta' industriale tramite raccomandata A/R o altro mezzo
sufficiente a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme
restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il
candidato che abbia rilasciato dichiarazione false.
Ai sensi dei decreti legislativi nn. 196/2003 e 101/2018, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei
consulenti in proprieta' industriale e presso il Ministero dello
sviluppo economico per le finalita' inerenti alla gestione
dell'eventuale iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta'
industriale.

                               Art. 7 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30.

                               Art. 8 

La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per
iscritto a ciascun candidato almeno trenta giorni prima, a cura della
segreteria dell'Ordine, su indicazione della commissione
esaminatrice.

                               Art. 9 

Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione brevetti dell'Albo, dovranno presentare al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale
un'istanza in bollo, accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso dei requisiti previsti dal comma 1, dell'art. 203 del
decreto legislativo n. 30/2005, nonche' gli altri documenti che
saranno richiesti dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in
proprieta' industriale.

                               Art. 10 

Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
commissione esaminatrice e alla determinazione delle spese per il suo
funzionamento.

                               Art. 11 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

                               Art. 12 

Il responsabile del procedimento e' il dirigente pro tempore
della Divisione IX «Trascrizioni, annotazioni e registrazione dei
diritti e delle tasse sui titoli della proprieta' industriale».
Roma, 30 dicembre 2019

Il direttore generale: Lirosi

 

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