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UNIVERSITA' DI ANCONA

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in metodi quantitativi per mercati e servizi finanziari" con cinque
posti e tre borse.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.51 del 30/6/2000
Ente:UNIVERSITA' DI ANCONA
Località:-
Codice atto:000E5947
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:30/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto rettorale n. 905 del 30 giugno 1999 con cui e'
stato emanato il "Regolamento dottorato di ricerca", in attuazione
delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e
dal decreto ministeriale 30 aprile 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 385 del
20 luglio 1999, con cui e' stato determinato l'importo sia delle
borse di studio, sia dei contributi per l'accesso e la frequenza del
1o ciclo (nuova serie) dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1026 del 23 luglio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 - 4a serie speciale - del 7 settembre
1999, con cui e' stato istituito il 1o ciclo - nuova serie, dei
dottorati di ricerca ed e' stato indetto il pubblico concorso per
l'ammissione, tra l'altro, al corso di dottorato in "Metodi
quantitativi per mercati e servizi finanziari", con cinque posti e
tre borse;
Visto il verbale, in data 14 aprile 2000, da cui risulta che i
candidati presenti alla prova scritta del suddetto concorso hanno
rinunciato al proseguimento della prova e si sono ritirati dal
concorso stesso;
Vista la nota con cui il prof. GianMario Raggetti, coordinatore
del corso di dottorato suddetto, chiede di ribandire il concorso per
il dottorato stesso;
Vista la delibera del senato accademico in data 23 maggio 2000,
con cui e' stata accolta la richiesta del prof. Raggetti;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Bando di concorso
 
Viene ribandito il pubblico concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in "Metodi quantitativi per mercati e servizi
finanziari", con cinque posti e tre borse.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere -
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane. Per i cittadini italiani in possesso di un
titolo accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato
equipollente ad una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni
di cui al comma precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione coloro i quali
hanno conseguito il diploma di laurea entro la sessione autunnale
dell'anno accademico 1998/1999.

                               Art. 3.
 
Cittadini stranieri extracomunitari
 
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per difetto.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (All. n. 1) al presente bando,
devono essere dirette al rettore dell'Universita' degli studi di
Ancona e presentate o inviate alla Ripartizione ricerca e dottorato
di ricerca - piazza Roma, 22 - 60100 Ancona - entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari, che
non intendono partecipare alle prove concorsuali);
d) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
e) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita
straniera, noncha' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare le lingue straniere conosciute;
h) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
i) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio
militare;
l) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
m) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
n) di aver preso visione del bando di concorso;
o) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico)
con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i
cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo
conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto
dal precedente art. 2, comma 2, allegando alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini stranieri
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia
scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati
presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'esame di
ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Metodi quantitativi
per mercati e servizi finanziari" sara' formata e nominata in
conformita' al regolamento di ateneo.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate le
prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di
merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato
nelle singole prove. In caso di parita di voti prevale la valutazione
della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine della
graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso.

                               Art. 8.
 
Domanda di iscrizione
 
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione al corso di dottorato, in carta legale, da
compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione
universitaria, corredata dei seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta del versamento del contributo per la polizza
assicurativa infortuni pari a Lire 7.550 effettuato presso la
Ripartizione economato e patrimonio dell'Universita' in via Oberdan,
8 - oppure assegno circolare non trasferibile per lo stesso importo
intestato all'economo dell'Universita' degli studi di Ancona;
due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
ricevuta del versamento della 1o rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a L. 500.000, da effettuarsi
sul conto corrente bancario n. 01036.8.64 intestato all'Universita'
degli studi di Ancona presso la Cariverona banca S.p.a. - Codice ente
103/00 - Codice banca 6355 Cab 02600 - Dip. 401 - Ancona (solo da
parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio), con la
seguente causale: "Iscrizione al dottorato di ricerca";
e comprensiva delle seguenti autocertificazioni relative al
possesso:
della cittadinanza;
del diploma di laurea.
La suddetta domanda dovra' inoltre contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione
e, in caso affermativo di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
h) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
del contributo.
Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese
in considerazione anche se spedite prima della scadenza.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 9.
 
Rinunce e decadenze
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
Qualora a seguito di rinuncia o decadenza degli aventi diritto
alla borsa di studio subentrino altri candidati al beneficio della
borsa stessa, secondo l'ordine della graduatoria, purche' non sia
trascorso un mese dall'inizio del corso, l'amministrazione
universitaria provvedera' alla restituzione, ai nuovi beneficiari
della borsa, della prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi gia' versata.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di merito formulata dalla commissione giudicatrice, per un importo
pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera a)
della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini
dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del
corso al rettore e deve essere corredata da attestazione che
l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando
rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di
ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso, da far pervenire all'amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 11.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.000.000 annue cosi' suddiviso:
prima rata: L. 500.000 (all'atto dell'iscrizione a ciascun anno
di corso);
seconda rata: L. 500.000 (entro il 30 aprile di ciascun anno di
corso).

                              Art. 12.
 
Obblighi dei dottorandi
 
1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per
infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
3. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni
possono essere iscritti a condizione che siano collocati in
aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso.
4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
7. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita' di Ancona e a quelli di cui
quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita'
didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o di diploma,
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti,
d'intesa con la facolta' interessata dell'Universita' di Ancona,
secondo le modalita' fissate dal regolamento di ateneo.

                              Art. 13.
 
Conseguimento titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di ateneo.

                              Art. 14.
 
Norme di riferimento
 
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 e al "Regolamento dottorato di
ricerca" emanato con decreto rettorale n. 905 del 30 giugno 1999.
Ancona, 5 giugno 2000
Il rettore: Pacetti

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