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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
dieci borse di studio, da fruire in Italia, finalizzate alla lotta
all'A.I.D.S.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.34 del 30/4/2002 |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 02E03350 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/5/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE
Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore di sanita' a norma delll'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 419/1999;
Visto il decreto direttoriale in data 11 luglio 2001 con il quale
e' stato approvato il finanziamento al fine di poter procedere al
rinnovo delle borse di studio, finalizzate alla lotta all'A.I.D.S.,
da fruire in Italia assegnate con il decreto direttoriale in data 8
maggio 2000;
Considerato che a seguito di rinuncia al suddetto rinnovo da
parte di alcuni borsisti sussiste la copertura finanziaria utile ad
indire un nuovo concorso per l'assegnazione di borse di studio,
finalizzate alla lotta all'A.I.D.S., da fruire in Italia;
Vista la deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2002, con la quale il
consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha approvato
l'indizione di un pubblico concorso per l'assegnazione di borse di
studio da fruire in Italia finalizzate alla lotta all'A.I.D.S.;
Visto il decreto direttoriale in data 28 marzo 2002 con il quale
e' stata determinata la somma di Euro 154.937,1 per il conferimento
di nuove borse di studio finalizzate alla lotta all'A.I.D.S., da
fruire in Italia.
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
l'assegnazione di dieci borse di studio, per frequentare, in Italia,
per la durata di dodici mesi, istituzioni scientifiche qualificate al
fine di condurre studi e ricerche nel campo dell'A.I.D.S.
2. Dette borse di studio ammonteranno a Euro 15.493,71 lordi
cadauna.
3. L'importo della borsa e' comprensivo di tutte le spese, ivi
comprese le spese di assicurazione assistenziale, previdenziale e
contro gli infortuni.
4. Le borse, comunque utilizzate, non configurano un rapporto di
lavoro e pertanto il godimento delle stesse non da' luogo a
trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere
giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici a fini
previdenziali.
5. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici o
privati, ne' con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti
di lavoro pubblico o privato.
6. Le borse di studio in questione, qualora sia ravvisata
l'esigenza di proseguire il progetto di ricerca, intrapreso nel primo
anno, che le borse medesime si pongono come obiettivo, sussistendo la
disponibilita' finanziaria, potranno essere rinnovate per ulteriori
dodici mesi.
Art. 2.
1. Per la partecipazione al concorso e' necessario il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana - sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica - o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea;
b) diploma di laurea conseguito presso una universita' o presso
un istituto di istruzione universitaria equiparato;
c) idoneita' fisica all'attivita' di borsista;
d) attivita' di studio e ricerca svolta, dopo il conseguimento
della laurea, per non meno di un anno nel campo dell'A.I.D.S. o
quanto ad esso correlato, presso un istituto di ricerca. Detta
attivita' deve essere attestata dal responsabile scientifico
dell'Istituto presso cui e' stata svolta;
e) eta' non superiore ai 35 anni in ragione della natura
giuridica propria delle borse di studio;
f) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici.
2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato.
Art. 3.
1. Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano comunque
usufruito, anche parzialmente di due annualita' di borse di studio,
conferite dall'Istituto superiore di sanita', finalizzate alla lotta
all'A.I.D.S., in Italia e all'estero.
2. Sono altresi' esclusi dal concorso coloro che, in precedenza,
siano stati dichiarati decaduti dalle borse medesime.
3. Sono infine esclusi dal concorso i dipendenti dell'Istituto
superiore di sanita'.
Art. 4.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita, unitamente ai titoli da presentare a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, indirizzata all'Istituto superiore di sanita'
- Divisione IV - Concorsi del servizio del personale - Viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni
trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
3. Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.
4. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a
manifestare la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare
sotto la propria responsabilita' quanto segue:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
6) il titolo di studio di cui e' in possesso indicandone la
data del conseguimento e l'universita' presso la quale il titolo e'
stato conseguito;
7) il periodo di attivita' di studio e di ricerca, di cui alla
lettera d) del precedente art. 2, indicandone l'istituto presso il
quale il medesimo e' stato svolto;
8) il programma di ricerca che intende svolgere e l'istituto
presso il quale intende fruire della borsa di studio. Il programma
deve essere approvato e firmato dal competente responsabile
scientifico e dal direttore della struttura presso la quale si
intende usufruire della borsa di studio, se non coincidente. Il
programma di ricerca per chi intende fruire della borsa di studio
presso l'Istituto superiore di sanita' deve essere approvato e
firmato dal competente responsabile scientifico e dal direttore del
laboratorio dell'Istituto medesimo, se non coincidente;
9) indirizzo al quale desidera che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed il
numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare
tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di
sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
5. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
Art. 5.
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto
superiore di sanita' - Servizio del personale, Divisione IV - Ufficio
concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
3. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
Art. 6.
1. Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere
allegati, in carta libera, i seguenti documenti:
a) certificato di laurea, rilasciato dalla competente autorita'
accademica con l'indicazione del voto di laurea, nonche' la data di
conseguimento della stessa;
b) certificato attestante il periodo di attivita' di studio e
ricerca svolto di cui all'art. 2, lettera d), con l'indicazione della
data di inizio e la data di eventuale fine del periodo di almeno un
anno di svolgimento dell'attivita' predetta;
c) gradimento di frequenza del responsabile scientifico
controfirmato dal direttore della struttura presso la quale si
intende fruire della borsa di studio con l'approvazione del relativo
programma di ricerca, se non coincidente. Il gradimento di frequenza
del responsabile scientifico, per chi intende fruire della borsa di
studio presso l'Istituto superiore di sanita', dovra' essere
controfirmato dal direttore del laboratorio dell'Istituto medesimo,
se non coincidente;
d) pubblicazioni scientifiche;
e) altri titoli culturali, professionali e accademici che
l'aspirante ritenga utile presentare, concernenti l'attivita' di
ricerca;
f) programma di ricerca, dettagliato, che il candidato intende
svolgere e l'Istituto presso il quale intende fruire della borsa di
studio. Il programma deve essere firmato dal candidato.
2. Il candidato cittadino di uno degli altri Stati membri
dell'Unio-ne europea che presenti i documenti di cui alle lettere a)
e b) redatti in lingua straniera dovra' allegare agli stessi una
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
3. I documenti di cui alle lettere a), b), ed e) dovranno essere
prodotti in originale o in copia autenticata ovvero, a seconda dei
casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', secondo quanto
stabilito dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovranno essere sottoscritte
dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale della documentazione eventualmente prodotta in
fotocopia non autenticata.
4. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
5. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
6. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
7. Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche di cui alla
lettera d), del presente articolo potranno essere prodotte in
originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice
fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del
dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. I
lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se
accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale
o in copia autenticata nei modi di legge o in luogo di tale lettera,
da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il
candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la
pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il
titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di
accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il
lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione
lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
8. I documenti di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
9. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
10. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti a parte, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al
relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da
un'apposita lettera di trasmissione.
11. Per informazioni relative al concorso la Divisione IV -
Concorsi dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperto al pubblico
dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi escluso il sabato,
nonche' dalle ore 14 alle ore 15 del martedi' e del giovedi'.
Art. 7.
1. Sono esclusi dal concorso con le modalita' di cui al comma 3
del precedente art. 2:
1) coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2;
2) coloro che si trovino nelle condizioni previste dal
precedente art. 3;
3) i candidati che abbiano spedito la domanda e i titoli oltre
il termine perentorio indicato nel comma 1 del precedente art. 4;
4) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni
richieste nel precedente art. 4;
5) coloro che non abbiano allegato alla domanda i documenti
richiesti alle lettere a), b), del precedente art. 6, o che
presentino i documenti stessi in fotocopia non autenticata nei modi
di legge o non corredati dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' che attesti la conformita' di detta copia all'originale, o
che per gli stessi non ne abbiano dichiarato il possesso mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione cosi' come specificato
nell'art. 6, terzo e quarto comma, del presente bando;
6) coloro che non abbiano allegato alla domanda il gradimento
di frequenza richiesto alla lettera c) del precedente art. 6;
7) coloro che non abbiano allegato alla domanda il programma di
ricerca richiesto alla lettera f) del precedente art. 6.
2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 8.
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento.
2. La commissione esaminatrice nella prima seduta dovra'
individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui
al successivo art. 9 e dovra' stabilire, altresi', i criteri e le
modalita' di valutazione del colloquio da formalizzare nei relativi
verbali al fine di assegnare il punteggio attribuito al colloquio
medesimo.
Art. 9.
1. La valutazione dei titoli precede l'espletamento del colloquio
e sara' resa nota agli interessati.
2. La commissione esaminatrice disporra', per la valutazione dei
titoli di ciascun candidato, di complessivi punti trenta, ed
attribuira' un punteggio ad ogni singolo titolo.
3. Detto punteggio sara' cosi' ripartito:
Cat. I - Pubblicazioni, rapporti, comunicazioni a congresso;
Programma di ricerca;
fino a punti 25.00.
Cat. II - Incarichi speciali conferiti con provvedimento formale:
corsi di perfezionamento, di specializ- |
zazione di qualificazione e di aggiornamento |
tenuti in qualità di docente; |
corsi di perfezionamento, di specializ- | fino a punti 5.00.
zazione, di qualificazione e di aggiornamento |
seguiti in qualità di discente; |
dottorato di ricerca; |
4. Non saranno presi in considerazione dattiloscritti, le tesi
non pubblicate, le abilitazioni professionali e i titoli di cui alla
Cat. II sopra indicata prodotti in fotocopia semplice.
5. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno
ventuno trentesimi.
6. Il colloquio non potra' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose
valdesi.
7. Ai candidati ammessi al colloquio sara' data comunicazione
almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso
con l'indicazione della sede, del luogo e dell'ora in cui avra'
luogo.
8. Il colloquio che si terra' in lingua italiana, consistera' in
una discussione sugli argomenti relativi all'attivita' scientifica
svolta, titoli scientifici prodotti, nonche' sul programma di ricerca
presentato.
9. I candidati cittadini di uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea dovranno dimostrare la conoscenza della lingua
italiana.
10. Il colloquio non si intende superato se' il candidato non
otterra' una votazione di almeno ventuno trentesimi.
11. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto
riportato nel colloquio.
12. In base alla votazione complessiva di cui sopra la
commissione formera' la graduatoria di merito.
13. A parita' di punteggio complessivo la preferenza sara'
determinata dall'eta' del candidato. E' preferito il candidato piu'
giovane d'eta'.
14. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti
di un valido documento di riconoscimento.
Art. 10.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento sara' approvata
la graduatoria di merito, saranno dichiarati i vincitori e gli idonei
del concorso ed assegnate le borse di studio.
2. La graduatoria verra' successivamente pubblicata nel
bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale
pubblicazione si dara' notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
4. Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere
restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al
concorso.
5. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i titoli di
merito dagli stessi presentati per la partecipazione al concorso in
questione anche in assenza di espressa richiesta del candidato.
Art. 11.
1. I candidati dichiarati vincitori, dovranno presentare o far
pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla
Divisione IV - Concorsi, del servizio del personale dell'Istituto
superiore di sanita' - viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro
il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di
ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il non aver riportato condanne penali e non aver
procedimenti penali in corso;
2) il certificato medico, rilasciato da un medico militare
ovvero da un medico legale dell'azienda sanitaria locale o
dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita' fisica a
svolgere l'attivita' di borsista.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, i corrispondenti documenti dei quali e' data
comunque ai vincitori facolta' di presentazione.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del presente
bando in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli
effettuati emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il vincitore decadra' dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. La dichiarazione ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
Art. 12.
1. I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa
di studio verranno invitati ad iniziare la frequenza, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dalla ricezione dell'apposita comunicazione raccomandata a.r. Con
detta comunicazione saranno altresi' invitati a comunicare il codice
fiscale, il domicilio fiscale e le detrazioni d'imposta cui si ha
diritto, nonche' a presentare il modello relativo alle modalita' di
pagamento dei ratei della borsa di studio.
2. I borsisti sono tenuti, entro il termine di giorni venti
dall'inizio della borsa di studio, ad inviare all'ufficio indicato
nell'art. 10, una dichiarazione, redatta su carta intestata
dell'Istituto, firmata dal responsabile scientifico, attestante
l'avvenuto inizio della frequenza stessa, nonche' a far pervenire la
documentazione attestante l'avvenuta assicurazione contro gli
infortuni e sanitaria che deve coprire il borsista dall'inizio della
fruizione della borsa stessa, e la dichiarazione con la quale i
borsisti medesimi si impegnano a rispettare il divieto di cumulo di
cui al precedente art. 1, comma 5, durante la fruizione della borsa.
3. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio
loro assegnata, dovranno far pervenire a questa amministrazione,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
ricevimento della lettera di assegnazione, e sempre a mezzo
raccomandata a.r., la rinuncia alla borsa medesima.
4. Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili
per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai
candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
5. Tali assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei
mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse.
Art. 13.
1. Qualora sussistano giustificati motivi l'inizio della
fruizione della borsa puo' essere rinviato, per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data di comunicazione del conferimento
della borsa di studio, dall'amministrazione dell'Istituto superiore
di sanita' previa istanza del borsista, debitamente motivata, sulla
quale il responsabile scientifico e il direttore della struttura di
assegnazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), dovranno
esprimere il proprio parere favorevole al rinvio.
2. Per cause di forza maggiore e per giustificati motivi,
l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' puo' autorizzare
la sospensione della fruizione della borsa di studio, per un periodo
non superiore a sei mesi, previa istanza debitamente motivata del
borsista, vistata dal responsabile scientifico e dal direttore della
struttura di assegnazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).
3. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, dovranno
sospendere l'attivita' di borsista previa esibizione di apposito
certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di
astensione ai sensi della citata legge.
4. Nel corso della fruizione della borsa di studio, previa
autorizzazione del responsabile scientifico dell'istituto di
assegnazione, il borsista puo' partecipare a corsi, convegni,
congressi ecc., che si rilevino di notevole importanza scientifica.
Art. 14.
1. Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che diano
luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento
indisciplinato.
2. Verranno altresi' dichiarati decaduti dal godimento della
borsa di studio coloro che non inizino la frequenza della borsa entro
il termine previsto dal predetto art. 12, comma 1, del bando, e
coloro che non ottemperino al divieto di cumulo di cui all'art. l,
del bando medesimo, o che non abbiano iniziato o ripreso l'attivita'
di borsista al termine dei periodi di rinvio, sospensione o
astensione dell'attivita' stessa previsti dal precedente art. 13, o
che si assentino ingiustificatamente.
3. La decadenza e' dichiarata con provvedimento motivato su
proposta del responsabile scientifico, controfirmata dal direttore
della struttura presso cui il borsista medesimo svolge la propria
attivita'.
Art. 15.
1. L'importo della borsa verra' corrisposto in misura del 50%
all'inizio del godimento della borsa, su presentazione di relativo
modello con l'indicazione del codice fiscale, del domicilio fiscale e
delle detrazioni d'imposta spettanti, nonche' della documentazione
attestante l'inizio di fruizione della borsa e dell'avvenuta
assicurazione contro gli infortuni e sanitaria di cui al sopracitato
art. 12.
2. Il 30% verra' corrisposto al termine del sesto mese di
frequenza, previa presentazione di una dichiarazione redatta e
firmata dal responsabile scientifico dell'istituto di assegnazione,
su carta intestata dell'istituto stesso, attestante il periodo di
frequenza, unitamente ad una relazione del borsista firmata dal
medesimo e controfirmata dal responsabile scientifico, da inviare nel
termine di trenta giorni successivi al compimento del sesto mese di
frequenza della borsa medesima.
3. Il rimanente 20% verra' corrisposto successivamente alla
presentazione della relazione e del certificato di cui al successivo
art. 16.
4. In caso di rinuncia o decadenza, l'importo della borsa verra'
ridotto proporzionalmente.
Art. 16.
1. Entro il termine di giorni trenta successivi al compimento del
periodo di frequenza l'interessato dovra' far pervenire all'Istituto
superiore di sanita', una relazione, firmata in calce dal borsista e
dal responsabile scientifico attestante gli studi e le ricerche
effettuate.
2. A detta relazione dovra' essere unito un certificato, su carta
intestata dell'istituto, del responsabile scientifico attestante la
regolare frequenza per l'intero periodo della borsa (con indicazione
del giorno di inizio e di termine della stessa), nonche' la specifica
attivita' svolta dal borsista ed i risultati ottenuti dal medesimo.
Art. 17.
La spesa complessiva di Euro 154.937,1 gravera' sull'art. 506 del
bilancio dell'Istituto superiore di sanita'.
Roma, 12 aprile 2002
Il direttore del servizio del personale
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