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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di undici
posti di orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali della
banda musicale della Polizia di Stato, indetto con decreto del 12
ottobre 2016.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 25/10/2016
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Località:Nazionale
Codice atto:16E05493
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:11
Scadenza:24/11/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo
ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,
n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della
Polizia di Stato, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 1 ° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra
l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione nella Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante, tra l'altro,
le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale che devono possedere i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Visto l'art. 2-quater, lettera a), del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha
apportato una modifica all'art. 31, comma 1 del decreto legislativo
n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell'ordinamento militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 concernente la modifica
all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Ritenuto necessario provvedere alla copertura di undici posti di
orchestrale, vacanti nell'organico della banda musicale della Polizia
di Stato;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove
d'esame;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di undici posti di orchestrale in prova del ruolo degli
orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, cosi'
suddivisi:
I parte - B:
n. 1 posto di 1° fagotto;
n. 1 posto di timpano con l'obbligo del tamburo e di altri
strumenti a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli,
etc.);
n. 1 posto di strumenti a percussione e grancassa (xilofono,
vibrafono, marimba, campanelli, etc.) con l'obbligo dei timpani;
II parte - A:
un posto di 2° corno;
II parte - B:
un posto di 1° clarinetto soprano Sib n. 8;
III parte - A:
un posto di 2° saxofono tenore;
un posto di 3° saxofono contralto Mib;
III parte - B:
un posto di 2° clarinetto soprano Sib n. 11;
un posto di 2° tamburo con l'obbligo di ogni altro strumento a
percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba,
campanelli;
un posto di 4° trombone tenore;
un posto di 4° saxofono contralto Mib.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere,
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di eta';
d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Al personale
della Polizia di Stato e a quello appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'Interno, si applicano le
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115;
e) aver conseguito il diploma di conservatorio nello strumento
relativo al posto per cui si concorre, secondo la corrispondenza di
cui alla «Tabella» sottoelencata, e, qualora il suddetto titolo di
studio non abbia valenza di diploma di scuola secondaria di secondo
grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, aver
conseguito altresi' un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
con l'esatta indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della
data in cui e' stato conseguito e del voto riportato:

Tabella dei diplomi di strumento o affini



=================================================
| |  Diploma relativo o |
|  Strumento | affine |
+=======================+=======================+
|Fagotto |Fagotto |
+-----------------------+-----------------------+
|Corno |Corno |
+-----------------------+-----------------------+
|Clarinetto |Clarinetto |
+-----------------------+-----------------------+
|Sax |Sax o clarinetto |
+-----------------------+-----------------------+
|Trombone |Tromba o trombone |
+-----------------------+-----------------------+
|Timpano |Percussioni |
+-----------------------+-----------------------+
|Strumenti a percussione| |
|e grancassa |Percussioni |
+-----------------------+-----------------------+
|Tamburo |Percussioni |
+-----------------------+-----------------------+

f) possedere l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale
all'espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli
della Polizia di Stato, cosi' come previsto dal decreto ministeriale
30 giugno 2003, n. 198, dalle allegate tabelle e dal decreto del
Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207 che
prevedono, tra l'altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per
cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso
femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica
presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con
una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o
l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e
di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per
l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto;
g) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) per i candidati di sesso maschile, non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e per tale motivo essere stati ammessi a
prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo
civile, ai sensi dell'art. 636, primo comma, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi
di legge allo status di obiettore di coscienza;
i) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati ovvero destituiti da pubblici uffici o
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera D), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, ne' aver riportato condanna a pena detentiva per
delitto non colposo od essere stati sottoposti a misura di sicurezza
o di prevenzione.
2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i
requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei predetti requisiti sara' disposta l'esclusione
dal concorso con decreto motivato.

                               Art. 3 

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della
Polizia di Stato https://concorsips.interno.it/ seguendo le
istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta
iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova
d'esame per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le
risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali - Via del Castro
Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.
3. I candidati dovranno dichiarare nella domanda, sotto la
propria responsabilita' e consapevoli delle conseguenze di carattere
penale a cui vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome di nascita;
b) la data ed il comune di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero
il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. A tale ultimo fine i candidati dovranno utilizzare lo
spazio riservato alle annotazioni integrative del modulo della
domanda;
e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate ed i procedimenti pendenti a loro carico; a
tale ultimo fine i candidati dovranno utilizzare lo spazio riservato
alle annotazioni integrative del modulo della domanda;
f) il posto o i posti per cui intendono concorrere, barrando la
relativa casella;
g) di essere in possesso del diploma di conservatorio nello
strumento relativo al posto per cui si concorre, con l'esatta
indicazione dell'Istituto presso cui e' stato conseguito, della data
di conseguimento e del voto riportato e, qualora non abbia almeno
valenza di diploma di scuola secondaria di secondo grado, di essere
in possesso altresi' di un diploma di scuola secondaria di secondo
grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, con l'esatta
indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data in cui e'
stato conseguito e del voto riportato;
h) per i candidati di sesso maschile, di non essere stati
dichiarati obiettori di coscienza e per tale motivo essere stati
ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio
sostitutivo civile, ai sensi dell'art. 636, primo comma, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero di aver presentato apposita
istanza di rinuncia allo status di obiettore;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego; a tal fine il candidato
dovra' utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative
del modulo della domanda;
l) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Le successive
variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate
tempestivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le
risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali - Via del Castro
Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che
s'intendano far valere. Qualora non espressamente dichiarati nella
domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione
in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
6. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi
postali ad essa non imputabili.

                               Art. 4 

Titoli di merito ammessi a valutazione

1. Le categorie di titoli di merito ammessi a valutazione ed il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti
come segue:
a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio
statale o presso un istituto parificato): sino ad un massimo di punti
8;
b) titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori
o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
c) titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti): sino ad
un massimo di punti 8.
2. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i
titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. La documentazione che comprova il possesso dei titoli di cui
al presente articolo alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso - in
originale o in copia autenticata o, fatte salve le pubblicazioni,
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atti
di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - dovra' essere
prodotta perentoriamente entro venti giorni dalla richiesta
dell'amministrazione.
4. Non saranno presi in considerazione titoli redatti in lingua
straniera se non corredati della traduzione in lingua italiana
certificata dalle competenti autorita'.
5. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli
46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, da costituirsi con
decreto del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica
Sicurezza, e' costituita da un dirigente della Polizia di Stato in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con
funzioni di presidente; da un funzionario direttivo con qualifica di
vice Questore Aggiunto, o equiparata, in servizio presso lo stesso
Dipartimento; da due esperti musicali esterni all'amministrazione di
cui uno esperto per lo strumento per il quale si effettua la prova;
da un funzionario direttivo in servizio presso lo stesso Dipartimento
con funzioni di segretario.
Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da
un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della
Polizia di Stato esperto in informatica.

                               Art. 6 

Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed alle prove attitudinali
previste per l'accesso al ruolo dei periti tecnici della Polizia di
Stato.
2. Il candidato che non si presentasse nel luogo, nel giorno ed
all'ora notificatigli - direttamente o, se irreperibile, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento - per l'effettuazione dei
predetti accertamenti verra' considerato rinunciatario al concorso.
3. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una
commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di
Stato, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia
di Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o dell'Amministrazione
civile dell'Interno con qualifica equivalente. Ai fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre ad
essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali
e di laboratorio, dovra' presentare la seguente documentazione
sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, pubblicato all'atto delle
convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato
nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia
di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita'
pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti
clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una
struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario
nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con
l'indicazione del codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia; 4) gamma GT; 5) glicemia; 6) GOT (AST); 7) GPT
(ALT); 8) HbsAg;
9) Anti HbsAg; 10) Anti Hbc; 11) Anti HCV
3. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi della Polizia
di Stato e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori
tecnici psicologi o del ruolo dei commissari della Polizia di Stato,
in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale, sottoporra' alla verifica del possesso delle qualita'
attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei
requisiti psico-fisici. Tale verifica consistera' nello svolgimento
di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un
componente della commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso
in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato
negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale.
4. I candidati che fanno gia' parte dei ruoli del personale della
Polizia di Stato saranno sottoposti esclusivamente agli accertamenti
attitudinali tesi a verificare la specifica idoneita' all'esercizio
delle funzioni proprie del posto per cui concorrono.
5. I giudizi espressi dalle suddette commissioni sono definitivi
e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso,
che sara' disposta con decreto motivato.

                               Art. 7 

Tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al
precedente articolo, nonche' i dati personali forniti dai candidati
nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso
il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita'
concorsuali per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove possibile, dei diritti di cui al
citato decreto-legislativo n. 196/03. Tali diritti potranno esser
fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio attivita' concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Ufficio
attivita' concorsuali.

                               Art. 8 

Prove d'esame

1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo
documento di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame nel
luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La
mancata presentazione sara' considerata rinuncia al concorso a tutti
gli effetti.
2. I candidati sostengono nell'ordine le seguenti prove:
a) esecuzione, con lo strumento per il quale e' stato bandito il
concorso, di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno
studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione
giudicatrice fra tre proposti dal candidato. Nell'esecuzione del
brano da concerto il candidato puo' farsi accompagnare al pianoforte
da persona di sua fiducia;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti
dalla commissione;
c) per i candidati ai posti di prima e seconda parte, esecuzione,
nell'insieme della banda musicale della Polizia di Stato, di uno o
piu' brani a scelta della commissione tratti dal repertorio lirico o
sinfonico riguardante lo strumento suonato;
d) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura
fisico-acustica ed alla storia dello strumento.
3. Nel corso del colloquio verra', altresi', accertato il grado
di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse nonche' della lingua straniera indicata
all'atto della domanda di partecipazione al concorso.
4. L'esame s'intende superato se il candidato abbia riportato una
votazione non inferiore a 35/50 in ciascuna delle prove di cui alle
lettere del precedente comma 2 e, comunque, una votazione media non
inferiore a 40/50. I candidati che non superino una prova non sono
ammessi a sostenere quelle successive.

                               Art. 9 

Formazione delle graduatorie

1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione dei titoli,
la commissione esaminatrice formera', per ciascun posto messo a
concorso, la graduatoria di merito.
2. Il punteggio di merito per la formazione della predetta
graduatoria e' dato dalla somma tra la media dei punteggi riportati
nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito in sede di valutazione
dei titoli.
3. Ai fini della formazione della graduatoria finale del
concorso, i candidati saranno invitati a far pervenire al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le
risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, entro il termine
perentorio dei venti giorni successivi a quello in cui avranno
ricevuto la relativa richiesta, i documenti idonei a dimostrare il
possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina a parita' di
punteggio, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle
altre disposizioni speciali di legge vigenti in materia.
4. I predetti documenti possono essere costituiti da
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Per motivi di efficienza e tempestivita' dell'attivita'
amministrativa relativa alla pubblicazione delle graduatorie ed alla
dichiarazione dei vincitori, i documenti che saranno presentati o
perverranno dopo il termine stabilito dal comma 3 del presente
articolo non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta
o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
6. Ai fini della compilazione delle graduatorie del concorso
costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito,
l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.
7. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, verranno approvate le graduatorie e dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

                               Art. 10 

Nomina dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
orchestrali in prova della banda musicale della Polizia di Stato e
verranno destinati a prestare servizio in Roma, sede della banda.
2. Durante il periodo di prova, i vincitori frequenteranno un
corso informativo sui servizi e sulle attivita' della Polizia di
Stato, della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art. 14,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240.
3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
presso la sede e nel termine loro assegnato per assumere servizio
saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

                               Art. 11 

Pubblicazione della graduatoria

1. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Di tale
pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i
termini, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali
impugnative al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Roma, 12 ottobre 2016

Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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