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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Concorso pubblico e concorso riservato per la copertura di
complessivi due posti, a tempo indeterminato, di funzionari
amministrativi ottava qualifica funzionale dell'area
amministrativo-contabile.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.51 del 30/6/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA |
Località: | Chieti (CH) |
Codice atto: | 000E5943 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/7/2000 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236 di conversione con
modificazione del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120 recante
disposizioni urgenti per il funzionamento delle Universita';
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' stipulato il 21 maggio 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 marzo
2000 con la quale e' stato stabilito di attivare le procedure
concorsuali per la copertura di due posti di funzionario
amministrativo, ottava qualifica funzionale dell'area
amministrativo-contabile, per le esigenze dell'amministrazione
centrale;
Considerato che la riserva in favore del personale dipendente del
comparto delle Universita' di cui all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, risulta
operante e che la stessa trova applicazione per uno dei predetti
posti;
Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, nei pubblici concorsi le
riserve di posti di cui al successivo terzo comma dello stesso
articolo gia' previste da leggi speciali in favore di particolari
categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso;
Accertata la disponibilita' dei posti e la relativa copertura
finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
Sono indetti un concorso pubblico e un concorso riservato per la
copertura di complessivi due posti, a tempo indeterminato, di
funzionario amministrativo - ottava qualifica funzionale - dell'area
amministrativo-contabile, per le esigenze dell'amministrazione
centrale presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.
Art. 2.
R i s e r v a
Uno dei due posti e' riservato al personale
tecnico-amministrativo del comparto Universita' appartenente alla
settima qualifica dell'area funzionale amministrativo-contabile in
possesso di una anzianita' di servizio di almeno sei anni maturata in
tale qualifica.
Nel caso in cui il suddetto posto non sara' ricoperto da un
candidato riservatario, lo stesso si intendera' libero e sara'
ricoperto utilizzando la graduatoria generale di merito del concorso
pubblico di cui al capo I del presente bando.
Capo I
CONCORSO PUBBLICO
Art. 3.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo
indeterminato di funzionario amministrativo - ottava qualifica
funzionale - dell'area amministrativo-contabile, presso questo
ateneo.
Art. 4.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 3, e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello
Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno Stato
membro dell'Unione europea;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso,
in base alla normativa vigente;
4) titolo di studio richiesto: diploma di laurea in
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze
statistiche demografiche ed attuariali, scienze economiche e sociali,
scienze economiche e bancarie, lettere e filosofia, magistero, lingue
e letterature straniere.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a uno di quelli suindicati, in base ad accordi
internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione
rilasciata dalle competenti autorita';
5) avere il godimento dei diritti politici;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 5.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice a macchina o
in stampatello utilizzando lo schema allegato (all. 1), debitamente
firmata dal candidato e indirizzata al dirigente amministrativo
dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" - via dei Vestini -
66013 Chieti Scalo (Chieti) deve essere presentata direttamente o a
mezzo di raccomandata a.r., con esclusione di qualunque altro mezzo,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di spedizione della
domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
L'omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non
e' richiesta l'autenticazione, comporta l'automatica esclusione dal
concorso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione dal concorso stesso:
a) nome e cognome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
o di quella di uno Stato membro dell'Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 4,
punto 4) del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di
merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazione,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso (allegato 4);
l) il domicilio o recapito completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le eventuali
comunicazioni.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua
italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza; dovranno altresi' specificare se il
titolo di studio, qualora conseguito all'estero, sia stato
riconosciuto equipollente al diploma italiano.
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' dell'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6.
Prove di esame
Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte e in
una prova orale, e verteranno su quanto riportato all'allegato 3 del
presente bando.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - del primo martedi o del primo venerdi'
successivo al sessantesimo giorno della pubblicazione del presente
bando verra' dato avviso della sede, del giorno e dell'ora in cui
avranno luogo le prove scritte.
Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti per cui
i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
sede, nel giorno e nell'ora indicati nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso quale ne sia la causa.
Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto
della data prevista, sara' cura di questa amministrazione comunicare
ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo
raccomandata a.r., eventuali variazioni al predetto calendario.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
L'avviso per la presentazione alla prova orale, sara' dato ai
singoli candidati ammessi almeno venti giorni prima dell'inizio della
prova stessa mediante raccomandata a.r. Contestualmente verra'
comunicato loro il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al temine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
Tale elenco verra' affisso all'albo della sede di esami.
La prova orale si intendera' superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le suddette prove di esame i
candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento validi a norma di legge:
1) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione
dello Stato, se il candidato e' dipendente statale;
2) porto d'armi o passaporto o carta d'identita'.
Art. 7.
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove di esame, la commissione giudicatrice formula
la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato la quale e' determinata
dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del
voto ottenuto nella prova orale.
La graduatoria di merito unitamente a quella del vincitore del
concorso e' approvata con provvedimento dell'amministrazione con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (allegato 4).
Pertanto, i concorrenti che abbiano superato la prova orale del
concorso dovranno far pervenire, per loro iniziativa, al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo (Chieti), entro il
termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i
documenti in carta semplice, in originale o in copia autenticata
ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorieta' di cui alla legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda,
dai quali risulti, altresi' il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
E' dichiarato vincitore del concorso, il candidato utilmente
collocato nella relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace.
La graduatoria del vincitore del concorso sara' affissa nell'albo
ufficiale di questo ateneo. Di tale affissione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione del predetto avviso decorrono i termini per le
eventuali impngnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione per
eventuale copertura del posto per il quale il concorso e' stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovesse renderi
disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al
concorso.
Capo II
CONCORSO RISERVATO
Art. 8.
E' indetto un concorso riservato ai dipendenti del comparto
universita', per titoli ed esami, ad un posto a tempo indeterminato,
di funzionario amministrativo - ottava qualifica funzionale dell'area
amministrativo-contabile, presso questo ateneo.
Art. 9.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 8, e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1) appartenere alla settima qualifica dell'area funzionale
amministrativo-contabile con una anzianita' di servizio di almeno sei
anni maturata in tale qualifica;
2) diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio, scienze statistiche demografiche ed attuariali,
scienze economiche e sociali, scienze economiche e bancarie, lettere
e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere,
oppure
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale integrato da certificazione che attesti che il candidato
possiede esperienza lavorativa corrispondente per almeno quattro anni
continuativi presso lo Stato o enti pubblici con mansioni di settimo
livello.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a uno di quelli suindicati, in base ad accordi
internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione
rilasciata dalle competenti autorita'.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 10.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice a macchina o
in stampatello utilizzando lo schema allegato (all. 2), debitamente
firmata dal candidato e indirizzata al dirigente amministrativo
dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" - via dei Vestini -
66013 Chieti Scalo (Chieti) deve essere presentata direttamente o a
mezzo di raccomandata a.r., con esclusione di qualunque altro mezzo,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di spedizione della
domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante. L'omissione della firma in calce alla domanda,
per la quale non e' richiesta l'autenticazione, comporta l'automatica
esclusione dal concorso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
a) nome e cognome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) la data e il luogo di nascita;
c) di essere inquadrato nella settima qualifica funzionale,
dell'area amministrativo-contabile con una anzianita' di servizio di
almeno sei anni maturata in tale qualifica, il profilo professionale
di appartenenza e l'universita' presso la quale presta servizio;
d) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 9,
punto 2), del presente bando, e la votazione riportata.
e) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di
merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso (allegato 4);
f) il domicilio o recapito completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le eventuali
comunicazioni;
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' dell'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i candidati devono
allegare in carta semplice in originale, in copia autenticata, ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998, i titoli di cui chiedono
la valutazione ai sensi del successivo art. 11. La sottoscrizione
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu'
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto, ovvero sia corredata da fotocopia non autenticata di un
documento di identita' del sottoscrittore.
Al sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, tali titoli sono altresi' comprovabili mediante
dichiarazioni sostitutive di certificazione che, per poter essere
valutate dalla commissione, dovranno contenere tutti gli elementi e
dati essenziali del certificato sostituito indispensabili per la
valutazione.
Per quanto riguarda l'anzianita' di servizio, la certificazione
prodotta (o l'eventuale dichiarazione sostitutiva) dovra' precisare
ogni eventuale periodo di interruzione dell'attivita' di servizio non
utile ai fini giuridici ed economici.
Si precisa che, con riguardo ai titoli relativi agli incarichi
svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso universita' e
pubbliche amministrazioni, verranno presi in considerazione solo gli
incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione.
Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a
qualsiasi titolo gia' presentati a questa universita'.
Agli eventuali atti e ai documenti redatti in lingua straniera
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire a questa
amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 11.
Valutazione titoli
Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 567/1987, il 40% per cento del punteggio complessivo, pari a 100
punti, e' attribuito ai titoli e sara' cosi' ripartito:
a) alla votazione conseguita nel diploma di laurea sara'
attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 6;
b) all'anzianita' di servizio prestato presso le universita' e
le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quella richiesta quale
requisito di ammissione, sara' attribuito un punteggio fino ad un
massimo di punti 12;
per anno o frazione d'anno superiore a 6 mesi punti 1;
c) agli incarichi svolti nell'ambito di rapporti di servizio
presso universita' e pubbliche amministrazioni, sara' attribuito un
punteggio fino ad un massimo di punti 12;
d) alle pubblicazioni scientifiche, sara' attribuito un
punteggio fino ad un massimo di punti 4;
e) agli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni, sara' attribuito un punteggio fino ad un
massimo di punti 6.
Il periodo di servizio militare di leva, di richiamo alle armi,
di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e
nell'Arma dei carabinieri, ai sensi della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, e' equiparato alla suddetta anzianita' di servizio di cui al
punto b) sopra richiamato.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
L'esito della valutazione dei titoli verra' reso noto ai
candidati prima dell'effettuazione della prova orale mediante
affissione all'albo della stessa sede di esame.
Art. 12.
Prove di esame
Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte e in
una prova orale, e verteranno su quanto riportato all'allegato 3 del
presente bando.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - del primo martedi' o del primo venerdi'
successivo al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente
bando verra' dato avviso della sede, del giorno e dell'ora in cui
avranno luogo le prove scritte.
Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti per cui
i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
sede, nel giorno e nell'ora indicati nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso quale ne sia la causa.
Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto
della data prevista, sara' cura di questa amministrazione comunicare
ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale a mezzo
raccomandata a.r., eventuali variazioni al predetto calendario.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
L'avviso per la presentazione alla prova orale, sara' dato ai
singoli candidati ammessi almeno venti giorni prima dell'inizio della
prova stessa mediante raccomandata a.r. Contestualmente verra'
comunicato loro il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si intendera' superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Al temine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
Tale elenco verra' affisso all'albo della sede di esami.
Per essere ammessi a sostenere le suddette prove di esame i
candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento validi a norma di legge:
1) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione
dello Stato, se il candidato e' dipendente statale;
2) porto d'armi o passaporto o carta d'identita'.
Art. 13.
Approvazione della graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la commissione formula la
graduatoria di merito secondo l'ordine del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato.
La votazione complessiva e' data dalla somma del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 12 e della
votazione conseguita nel colloquio.
La graduatoria di merito unitamente a quella del vincitore del
concorso e' approvata con provvedimento dell'amministrazione con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (allegato 4).
Pertanto, i concorrenti che abbiano superato la prova orale del
concorso dovranno far pervenire, per loro iniziativa, al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo (Chieti), entro il
termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i
documenti in carta semplice, in originale o in copia autenticata
ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorieta' di cui alla legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, attestanti il possesso dei titoli di
preferenza a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai
quali risulti, altresi' il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
E' dichiarato vincitore del concorso, il candidato utilmente
collocato nella relativa graduatoria di merito.
La graduatoria di merito e' immediatamente efficace.
La graduatoria del vincitore del concorso sara' affissa nell'albo
ufficiale di questo ateneo. Di tale affissione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione del predetto avviso decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione per
eventuale copertura del posto per il quale il concorso e' stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovesse rendersi
disponibile. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al
concorso.
NORME COMUNI AL CONCORSO PUBBLICO ED AL CONCORSO RISERVATO
Art. 14.
Commissione giudicatrice
Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione
giudicatrice nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 15.
Costituzione del rapporto di lavoro
Approvate le graduatorie come indicato nei precedenti articoli 7
e 13 l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti stipulera'
con i vincitori di ciascun concorso il contratto individuale di
lavoro.
I vincitori saranno assunti in prova con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato nell'ottava qualifica funzionale,
profilo di funzionario amministrativo, area amministrativo-contabile,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e con il diritto al trattamento
economico iniziale di cui al contratto collettivo nazionale dei
dipendenti del comparto universita'.
In tale contratto sono indicati la tipologia del rapporto di
lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica, il
profilo professionale e livello retributivo iniziale, la durata del
periodo di prova e la sede di destinazione.
Il contratto individule specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
con-dizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
Art. 16.
Presentazione dei documenti
Il vincitore del concorso pubblico entro trenta giorni dalla
stipula del contratto e' tenuto a presentare la seguente
documentazione:
1) certificato medico, in bollo, attestante la sana e robusta
costituzione e l'idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un medico
della azienda U.S.L. competente per territorio o da un ufficiale
medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario
del comune di residenza.
Nel suddetto certificato dovra' essere precisato che si e'
eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che
essa non menoma l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego
e al normale e regolare rendimento di lavoro.
Per i candidati portatori di handicap si prescinde dalla
presentazione del certificato di sana e robusta costituzione; la
capacita' lavorativa e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4
della legge n. 104/1992;
2) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di
scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico;
f) titolo di studio prescritto dall'art. 4, punto 4) del
presente bando;
g) l'esistenza o meno di altri rapporti d'impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e, in caso
affermativo relativa opzione per il nuovo impiego;
h) codice fiscale;
3) fotografia recente formato tessera.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono
presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo
copia integrale dello stato matricolare, certificato medico di cui al
precedente punto 1), dichiarazione sostitutiva di certificazione
relativa al possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4,
punto 4) del presente bando nonche' dichiarazione di opzione per il
nuovo impiego e sono esonerati dalla presentazione degli altri
documenti di rito.
Il vincitore del concorso riservato, deve presentare, nel termine
di cui al primo comma del presente articolo il certificato di cui al
punto 1) del presente articolo, copia integrale dello stato
matricolare e dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 9, punto 2).
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipula del
contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio
nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
I concorrenti vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare
in bollo i documenti gia' presentati per i quali la legge non prevede
l'esenzione.
Questa amministrazione procedera' ad idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in materia di sanzioni penali.
Art. 17
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675 si informa che
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed
alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 18.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, sempreche'
applicabili, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella
raccolta dei decreti di questa Universita'.
Chieti, 7 giugno 2000
Il dirigente amministrativo: Napoleone
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