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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso per l'ammissione di trecentocinquanta giovani ai corsi
allievi ufficiali di complemento, laureati e diplomati, per il
conseguimento della nomina a sottotenente di complemento nei ruoli,
Arma, Corpi e specialita' dell'Aeronautica militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.17 del 29/2/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E1866 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/3/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive
modificazioni (legge 27 giugno 1942, n. 924, e legge 26 novembre
1969, n. 938), concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali
di complemento dell'Aeronautica militare;
Visto la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
Visti la legge 19 marzo 1973, n. 70, il decreto del Presidente
della Repubblica 20 luglio 1973 ed il decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 1983, concernenti i titoli di studio per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli
dell'Aeronautica militare ed i conseguenti provvedimenti di
esecuzione;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988,
n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le
modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche'
la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 aprile 1990,
concernente il nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono
causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, pubblicato
sul giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del
16 giugno 1990, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999,
n. 188, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 marzo 1999,
concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare;
Visto l'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 26 gennaio 1998,
registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro n. 1
Difesa, foglio n. 259, recante struttura ordinativa e competenze
della direzione generale per il personale militare del Ministero
della difesa;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso per l'ammissione di trecentocinquanta
giovani ai sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento
(A.U.C.), laureati e diplomati, per il conseguimento della nomina a
sottotenente di complemento nei ruoli, Arma, Corpi e specialita'
dell'Aeronautica militare, con il numero e la ripartizione di posti e
con i periodi di svolgimento di seguito indicati:
116o corso (centoventitre' posti - svolgimento dal 19 settembre
al 7 dicembre 2000).
Laureati:
ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.n.):
nove posti cosi' suddivisi:
specialita' elettronica: cinque posti;
specialita' chimici: due posti;
specialita' fisici: due posti;
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.r.n.):
trentasette posti.
Diplomati:
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
trenta posti;
ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.):
quarantasette posti cosi' suddivisi:
specialita' aeronautici: otto posti;
specialita' edili: otto posti;
specialita' elettronici: undici posti;
specialita' motorizzazione: sei posti;
specialita' armamento: quattro posti;
specialita' geofisici: dieci posti.
117o corso (centodiciassette posti - svolgimento dal 16 gennaio
al 5 aprile 2001).
Laureati:
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.r.n.):
trentasette posti.
Diplomati:
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
ottanta posti.
118o corso (centodieci posti - svolgimento dal 18 aprile al
6 luglio 2001).
Laureati:
ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico (C.C.r.n.):
quattro posti;
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.r.n.):
trentasei posti.
Diplomati:
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
cinquanta posti;
ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico (C.C.r.s.):
venti posti.
2. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, nonche' la
ripartizione per ruolo, Arma, Corpo e specialita' potranno subire
modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli
ufficiali di complemento.
3. Ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 11 febbraio
1988, n. 62, citato nelle premesse, il Ministero della difesa ha la
facolta' di sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente
decreto, di trasferire i giovani da un corso all'altro e di apportare
modifiche al numero dei posti messi a concorso.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione ad uno dei corsi
A.U.C. di cui al precedente art. 1, i giovani di sesso maschile che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) non abbiano riportato condanne penali per delitti non
colposi;
c) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano
superato il ventottesimo alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande ovvero il trentaduesimo qualora
dispensati dal presentarsi alle armi perche' cittadini italiani
residenti all'estero;
d) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica al
servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della
idoneita' psico-attitudinale al servizio in qualita' di ufficiali di
complemento, per il ruolo, Arma, Corpo e specialita' richiesti nella
domanda di partecipazione al concorso, nonche' dell'idoneita'
generica al volo, da accertarsi secondo le modalita' di cui al
successivo art. 5;
e) abbiano statura non inferiore a m. 1,65;
f) non abbiano assolto gli obblighi di leva anteriormente alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione e non siano stati riformati alla visita medica di leva
o successivamente ad essa;
g) non siano stati prosciolti d'autorita' per insufficiente
attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero
per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate
e Corpi armati dello Stato;
h) siano in possesso:
1) per ai corsi per laureati: di uno dei diplomi di laurea
previsti dall'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, conseguito anteriormente alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, nonche', per i concorrenti
al ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, dell'abilitazione
all'esercizio della professione. Questi ultimi dovranno essere in
possesso della suddetta abilitazione prima della nomina a
sottotenente di complemento, fatto salvo quanto previsto al
successivo articolo 8, comma 5, lettera g);
2) per ai corsi per diplomati: di uno dei diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado previsti dall'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, o siano in grado
di conseguirlo entro il termine dell'anno scolastico 1999-2000. In
tal caso i concorrenti dovranno attenersi a quanto disposto nel
successivo art. 3, comma 7.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione ai corsi, i diplomi
di laurea ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado,
anche se conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, a quelli riportati nel citato
allegato A. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente
alla domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi:
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o
titoli di istruzione secondaria superiore conseguiti all'estero: una
dichiarazione di equipollenza, rilasciata da un provveditore agli
studi di propria scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403;
per diplomi di laurea anche conseguiti all'estero: una
dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero
dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c),
e), f) e g) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione.
3. L'ammissione ai corsi e' subordinata all'accertamento, anche
postumo, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti
per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi
d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I concorrenti che si avvalgono del rinvio della chiamata
alle armi, partecipando al concorso in titolo, non perdono detto
beneficio.
Art. 3.
Compilazione ed inoltro della domanda di partecipazione
1. I concorrenti possono presentare domanda per l'ammissione ad
uno solo dei corsi indetti all'art. 1 del presente decreto, o per
laureati o per diplomati, e per un solo ruolo, Corpo, Arma e
specialita'.
I concorrenti all'ammissione ai corsi del Corpo sanitario
aeronautico potranno presentare nuova domanda per il corso successivo
nel caso di mancata ammissione a quello precedente: in tal caso essi
saranno nuovamente sottoposti alla selezione di cui al successivo
art. 5 ed ai medesimi non sara' applicato quanto previsto al
successivo art. 7, comma 6.
2. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
a) redatta in carta semplice utilizzando il modello di cui
all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso (copia di detto modello potra' essere reperita presso i
Distretti militari, gli Enti aeronautici e, per i concorrenti ai
corsi A.U.C. del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico,
presso le segreterie delle facolta' di medicina e chirurgia
dei maggiori Atenei italiani);
b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata
sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della
medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare
- I reparto - 1a divisione - 3a sezione - via XX settembre, 123/A -
00187 Roma, entro il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, fatta eccezione per i concorrenti ai corsi
A.U.C. del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, per i quali
vale quanto previsto al successivo comma 3.
Non saranno prese in considerazione le domande che risulteranno
spedite oltre il predetto termine. A tal fine fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale di spedizione.
I concorrenti in attesa di chiamata alle armi, oltre ad inviare
la domanda di partecipazione alla direzione generale per il personale
militare, devono inoltrare, "per conoscenza", fotocopia della domanda
al Distretto militare/Capitaneria di porto di appartenenza.
I concorrenti che sono militari in servizio hanno l'obbligo di
presentare "per conoscenza" fotocopia della domanda al Comando
militare dal quale dipendono.
I concorrenti residenti all'estero potranno trasmettere la
domanda, entro i termini sopra indicati, anche tramite l'autorita'
diplomatica o consolare.
3. I soli concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. del ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico dovranno presentare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente nei sottonotati
periodi:
per il 116o corso nel periodo compreso tra il 2 maggio ed il
1o giugno 2000;
per il 117o corso nel periodo compreso tra il 29 agosto ed il
28 settembre 2000;
per il 118o corso nel periodo compreso tra il 20 ottobre ed il
20 novembre 2000.
Non saranno accettate le domande inoltrate al di fuori di detti
periodi.
4. I concorrenti che non indichino nella domanda il ruolo, Corpo,
Arma e specialita' per cui intendono concorrere, o che indichino piu'
ruoli, Corpi, Arma e specialita', ovvero un ruolo, Corpo, Arma e
specialita' incompatibile con il titolo di studio posseduto saranno
assegnati d'ufficio ad un ruolo e specialita' compatibile con il
titolo di studio posseduto. Di tale assegnazione verra' data
comunicazione prima dell'inizio della prova di preselezione di cui al
successivo art. 5, comma 2.
5. Il concorrente ai posti riservati al ruolo speciale delle armi
dell'Arma aeronautica dovra' indicare il corso in cui desidererebbe
essere incorporato (116o, 117o o 118o) nel caso risultasse utilmente
collocato nella graduatoria finale. Tale indicazione non e'
vincolante, bensi' indicativa, per la direzione generale per il
personale militare che procedera' all'incorporazione dei concorrenti
risultati vincitori secondo i criteri di cui al successivo art. 8,
comma 2.
6. Nella domanda di ammissione ai corsi il concorrente dovra'
dichiarare, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art.
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di falsita' in atti
o dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti di cui
al precedente art. 2.
La direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione dei
concorrenti.
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
7. Il concorrente ad un corso per diplomati che all'atto
dell'inoltro della domanda non sia ancora in possesso del titolo di
studio previsto per l'ammissione, ammesso pertanto con riserva, ne
dovra' comunicare l'avvenuto conseguimento - con la votazione
riportata - con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, alla direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a divisione - 3a sezione - via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
previo invio via fax al numero 06/4827347, a pena di decadenza, entro
il termine del 24 luglio 2000.
La mancata comunicazione del conseguimento del titolo di studio
con la votazione riportata entro il suddetto termine comportera'
l'esclusione del concorrente dalla graduatoria di ammissione al corso
richiesto.
8. La direzione generale per il personale militare si riserva di
far regolarizzare le domande che, sottoscritte e spedite nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari o non conformi al modello
di domanda allegato al presente decreto.
9. Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un reparto/ente, di qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito,
via fax al numero 06/4827347, al Ministero della difesa - direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione -
3a sezione - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, il reparto/ente
presso il quale presta servizio ed il relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, via fax
al suddetto numero l, alla direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a divisione - 3a sezione - via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, ogni eventuale variazione del recapito
precedentemente indicato nella domanda che venga a verificarsi
durante l'espletamento del concorso.
10. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Art. 4.
Commissione
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata una
commissione incaricata di procedere alla formazione delle graduatorie
di merito, distinte per ruolo, Arma, Corpo e specialita', con le
modalita' indicate nel successivo art. 7.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, sara' composta
da:
un colonnello dell'Arma aeronautica, presidente;
un ufficiale superiore rappresentante del Corpo del genio
aeronautico, membro;
un ufficiale superiore rappresentante del Corpo di
commissariato aeronautico, membro;
un ufficiale superiore rappresentante del Corpo sanitario
aeronautico, membro;
un ufficiale superiore rappresentante dell'Arma aeronautica,
membro.
Il meno anziano tra i membri svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Art. 5.
Selezione psico-fisica e attitudinale
1. Generalita':
a) i concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. saranno
sottoposti alla preselezione di cui al successivo comma 2 ed a prove
ed accertamenti consistenti in test, visite mediche specialistiche ed
indagini psicologiche, tendenti ad accertare, valutare e graduare:
l'idoneita' e il grado di attitudine fisica;
il livello intellettuale, le qualita' attitudinali nonche'
quegli aspetti caratterologici della personalita' richiesti per lo
specifico impiego nella Forza armata;
b) i concorrenti dovranno presentarsi per la prova di
preselezione nel luogo, nel giorno ed all'ora rispettivamente
indicati al successivo comma 2. Qualora superino detta prova, i
concorrenti riceveranno per i successivi accertamenti apposita
convocazione. Essi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia. Qualora militari in servizio
dovranno indossare l'uniforme;
c) i concorrenti che non si presentino presso la sede fissata
nei predetti termini saranno esclusi dal concorso;
d) il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare, si riserva a suo giudizio insindacabile,
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento degli
accertamenti e di svolgimento del corso, la facolta' di riconvocare i
concorrenti esclusivamente per i seguenti motivi:
1) effettuazione di esami di Stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione ovvero esame finale di
laurea e di maturita';
2) esami universitari;
3) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione
presso istituti o strutture situate all'estero, da cui non e'
assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
4) concomitanza delle prove selettive, ovvero della data di
inizio del corso, con prove di concorsi pubblici;
5) ricovero, selezioni reclutamento durante, presso una
struttura sanitaria, ovvero avere in atto malattie infettive, oppure
non essere in condizione di potersi muovere dalla propria residenza,
per grave impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di
incidenti o delle suddette malattie.
Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi
adeguatamente documentati verranno valutate di volta in volta dalla
direzione generale per il personale militare.
Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare, anche via fax al numero 06/4827347, alla direzione generale
per il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento
ufficiali - apposita richiesta di riconvocazione, corredata da idonea
e completa documentazione probatoria, improrogabilmente entro il
giorno di prevista presentazione.
2. Preselezione:
a) i concorrenti che hanno prodotto valida domanda di
partecipazione al concorso saranno preliminarmente sottoposti ad una
prova attitudinale di preselezione della durata di un giorno, non
utile ai fini della formazione della graduatoria finale e consistente
nella somministrazione collettiva di appositi test. Detta prova avra'
luogo presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare -
aeroporto militare di Guidonia (Roma) - Via Sauro Rinaldi n. 3,
secondo il seguente calendario:
26 aprile 2000, presentazione alle ore 8 per i concorrenti il
cui cognome inizi con una lettera tra "A" e "C";
26 aprile 2000, presentazione alle ore 13 per i concorrenti
il cui cognome inizi con una lettera tra "D" e "G";
27 aprile 2000, presentazione alle ore 8 per i concorrenti il
cui cognome inizi con una lettera tra "H" e "M";
27 aprile 2000, presentazione alle ore 13 per i concorrenti
il cui cognome inizi con una lettera tra "N" e "P";
28 aprile 2000, presentazione alle ore 8 per i concorrenti il
cui cognome inizi con una lettera tra "Q" e "S";
28 aprile 2000, presentazione alle ore 13 per i concorrenti
il cui cognome inizi con una lettera tra "T" e "Z".
Gli orari sopraindicati sono quelli dell'orario ufficiale. Il
suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i concorrenti. Pertanto, pena
l'esclusione dal concorso, essi dovranno presentarsi, senza attendere
alcuna comunicazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno
fissati nel calendario sopra indicato. Eventuali modificazioni del
luogo o della data di svolgimento della prova di preselezione saranno
comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a serie speciale - del 18 aprile 2000 e sul sito Internet
http://www.aeronautica.difesa.it
> b) L'amministrazione della difesa si riserva la facolta' di non
far sottoporre alla predetta prova attitudinale i concorrenti per
l'ammissione a corsi con un numero di partecipanti inferiore a tre
volte i posti messi a concorso. In tal caso il relativo avviso verra'
pubblicato nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
del 18 aprile 2000;
c) i concorrenti potranno contattare, per eventuali
chiarimenti, l'Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) della
direzione generale per il personale militare, tel. 06/47355941;
d) al termine della fase di preselezione la commissione di cui
al precedente art. 4 formera' per ognuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1 graduatorie provvisorie di merito distinte per
ruoli, Arma, Corpi e specialita'. Un numero di concorrenti pari a tre
volte i posti messi a concorso per ciascun ruolo, Arma, Corpo e
specialita', sempreche' abbiano conseguito un punteggio di almeno
36/60, sara' ammesso a sostenere gli accertamenti sanitari di cui al
successivo comma 3. A detti accertamenti saranno altresi' ammessi i
concorrenti che abbiano riportato in ciascun ruolo, Arma, Corpo e
specialita' lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.
3. Accertamenti fisio-psico-attitudinali:
gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, che si terranno
presso il predetto centro di selezione dell'Aeronautica militare,
presumibilmente nel periodo maggio-giugno 2000, si svolgeranno
secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto ministeriale
11 febbraio 1988, n. 62, citato nelle premesse.
I concorrenti saranno convocati mediante lettera raccomandata
ovvero telegramma. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione
entro il 15 maggio 2000 dovranno ritenersi non ammessi agli
accertamenti di cui al presente comma 3 e potranno ottenere notizie
sull'esito della prova di preselezione, dopo la suindicata data,
contattando la direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico al numero telefonico 06/47355941, ovvero
consultando il sito internet http://www.aeronautica.difesa.it
> La durata di detti accertamenti e', per i concorrenti che
risulteranno idonei, di giorni tre.
Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione
delle prove concorsuali, essi fruiranno di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione militare, compatibilmente con le esigenze e/o
possibilita' dell'Ente ospitante.
a) Accertamenti sanitari:
1) i concorrenti saranno sottoposti, a cura del centro
aeromedico per la selezione psicofisiologica dell'istituto medico
legale di Roma, ad accertamenti sanitari tendenti ad accertare il
possesso dei requisiti somato-funzionali per il servizio militare
incondizionato quali allievi ufficiali di complemento, nonche'
dell'idoneita' generica al volo.
2) tali requisiti sono quelli previsti nel decreto ministeriale
26 marzo 1999 integrati da quelli particolari di Forza armata,
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 18 aprile 1990 e
successive modificazioni citati nelle premesse.
3) i concorrenti all'atto della presentazione al centro
aeromedico per l'effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno
consegnare i seguenti documenti:
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione (non oltre tre mesi)
dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite B e C, sia
antigenici sia anticorporali. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione del candidato agli
accertamenti sanitari;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
non anteriore a tre mesi attestante l'esito degli accertamenti
sierologici per la lue. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del candidato agli accertamenti
sanitari;
eventuali referti di esami radiografici del torace, per
coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tali esami
strumentali presso organi sanitari militari o strutture sanitarie
pubbliche entro i tre mesi precedenti la data della visita medica.
L'accertamento della idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che
durante la visita risultassero non in possesso anche di uno solo dei
requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal
concorso.
b) Accertamenti psico-attitudinali:
i concorrenti riconosciuti idonei agli accertamenti di cui alla
precedente lettera a. saranno sottoposti, a cura del reparto
attitudinale del predetto centro di selezione dell'Aeronautica
militare ad un insieme di prove tendenti ad accertare il possesso dei
requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualita' di ufficiali
di complemento nel ruolo, Arma, Corpo e specialita' richiesti nella
domanda di partecipazione al concorso.
c) Il giudizio riportato sia negli accertamenti sanitari sia in
quelli psico-attitudinali sara' immediatamente comunicato
all'interessato, al quale verra' sottoposto per la firma, a cura
dell'organo preposto all'accertamento, il relativo foglio di
notifica. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto ministeriale
11 febbraio 1988, n. 62, citato nelle premesse, i giudizi sono
definitivi. Pertanto i concorrenti dichiarati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
d) Tuttavia i concorrenti giudicati "non idonei" negli
accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera c) potranno far
pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione - 3a sezione - via
XX settembre 123/A - 00187 Roma, anche via fax al numero 06/4827347,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica specifica istanza, per essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di non idoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui alla
presente lettera d) - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso dalla commissione sanitaria d'appello presso l'istituto
medico legale di Roma a seguito di valutazione della documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso dalla commissione sanitaria d'appello e'
definitivo. Pertanto i concorrenti dichiarati inabili anche a seguito
della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte della direzione generale per il
personale militare.
4. Test finale: coloro che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente comma 3
saranno convocati presso il predetto centro di selezione
dell'Aeronautica militare per sostenere un ulteriore test
psico-attitudinale della durata di un giorno, utile ai fini della
formazione della graduatoria finale, presumibilmente nella seconda
meta' del mese di luglio 2000.
5. Per i soli concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. del
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico valgono le seguenti
disposizioni:
116o corso:
termine entro il quale riceveranno la lettera raccomandata o il
telegramma di convocazione per l'eventuale preselezione, per le
selezioni fisio-psico-attitudinali e per il test finale di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4: 12 giugno 2000;
termine entro il quale contattare l'ufficio relazioni con il
pubblico in caso di mancata ricezione della predetta convocazione:
13 giugno 2000;
periodo previsto per lo svolgimento delle suddette prove:
seconda meta' del mese di giugno 2000;
117o corso:
termine entro il quale riceveranno la lettera raccomandata o il
telegramma di convocazione per l'eventuale preselezione, per le
selezioni fisio-psico-attitudinali e per il test finale di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4: 9 ottobre 2000;
termine entro il quale contattare l'ufficio relazioni con il
pubblico in caso di mancata ricezione della predetta convocazione:
10 ottobre 2000;
periodo previsto per lo svolgimento delle suddette prove: meta'
del mese di ottobre 2000;
118o corso:
termine entro il quale riceveranno la lettera raccomandata o il
telegramma di convocazione per l'eventuale preselezione, per le
selezioni fisio-psico-attitudinali e per il test finale di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4: 4 dicembre 2000;
termine entro il quale contattare l'ufficio relazioni con il
pubblico in caso di mancata ricezione della predetta convocazione:
5 dicembre 2000;
periodo previsto per lo svolgimento delle suddette prove:
seconda meta' del mese di dicembre 2000.
Art. 6.
Titoli di merito
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di ciascun
corso sono valutati, secondo i criteri sottoriportati, i seguenti
titoli:
a) per i corsi per laureati:
0,50 punti ai candidati ai corsi del ruolo normale del Corpo
del genio e del Commissariato aeronautico in possesso di abilitazione
all'esercizio della professione, a seguito del superamento del
relativo esame di Stato;
0,25 punti ai candidati che dopo la laurea abbiano superato
uno o piu' corsi di specializzazione di durata semestrale/annuale
presso istituti universitari statali o equiparati, in Italia o
all'estero;
0,50 punti per il superamento di uno o piu' corsi dello
stesso tipo ma di durata biennale;
0,50 punti ai candidati ai corsi del ruolo normale del Corpo
di commissariato aeronautico per l'idoneita' in concorsi pubblici per
l'accesso ad una delle seguenti carriere: magistratura, avvocatura
dello Stato, notariato, universita';
0,25 punti ai candidati in possesso di attestati,
riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento
del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in
meteorologia;
b) per i corsi per diplomati:
0,25 punti ai candidati gia' allievi di scuole/collegi
militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le
suddette scuole/collegi;
0,25 punti ai candidati per il corso del ruolo speciale delle
armi dell'Arma aeronautica che siano in possesso del diploma di
perito aeronautico conseguito presso uno degli istituti tecnici
aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica
1o ottobre 1970, n. 1508, o presso analogo istituto legalmente
riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione; detto punteggio
aggiuntivo non e' cumulabile con quello attribuito per il possesso
dell'attestato di frequenza del corso di cultura aeronautica o di
cultura aeronautica in meteorologia;
0,25 punti ai candidati per il corso del ruolo speciale delle
armi dell'Arma aeronautica che siano in possesso del diploma di
educazione fisica conseguito presso l'istituto superiore di
educazione fisica, oppure del diploma di "maestro dello sport"
rilasciato dal C.O.N.I. dopo un corso triennale;
0,25 punti ai candidati in possesso di attestati,
riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento
del corso di cultura aeronautica o cultura aeronautica in
meteorologia; detto punteggio aggiuntivo non e' cumulabile con quello
attribuito per il possesso del diploma di perito aeronautico
conseguito presso uno degli istituti tecnici aeronautici istituiti
con decreto del Presidente della Repubblica 1o ottobre 1970, n. 1508;
0,50 punti ai candidati ai corsi del ruolo speciale del Corpo
di commissariato aeronautico in possesso di abilitazione
all'esercizio della professione a seguito del superamento del
relativo esame di Stato.
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di merito di cui
sopra non potra', in ogni caso, superare punti 1 (uno).
Non saranno presi in considerazione titoli di merito al di fuori
di quelli suelencati.
Art. 7.
Formazione delle graduatorie e ammissione ai corsi
1. Al termine delle prove di selezione, la commissione di cui al
precedente articolo 4 provvedera' alla formazione delle graduatorie
finali di merito dei concorrenti risultati idonei, distinte per i
vari ruoli, Arma, Corpi e specialita'. Tali graduatorie saranno
formate in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun
concorrente, calcolato quale somma di:
a) punteggi riportati nelle prove di selezione di cui al
precedente articolo 5 (visite mediche ed accertamenti attitudinali;
il test di preselezione non e' valutativo);
b) punteggio conseguito per i titoli di merito, secondo quanto
indicato nel precedente art. 6;
c) punteggio attribuito per il voto riportato all'esame per il
conseguimento del titolo di studio secondo i parametri di valutazione
appresso indicati:
laureati: 15% del voto di laurea (compreso tra 66/110 e
110/110) arrotondato alla seconda cifra decimale. La laurea con
"lode" comporta una maggiorazione del predetto punteggio pari a 0.50
punti.
I voti di laurea espressi su 100 punti saranno rapportati a
quelli espressi su 110 punti mediante proporzione matematica.
diplomati: 25% del voto del diploma riportato al conseguimento
del titolo di studio, arrotondato alla seconda cifra decimale. I voti
dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado non espressi in
centesimi saranno rapportati a questi mediante proporzione
matematica.
2. Indipendentemente dal punteggio finale ottenuto hanno la
precedenza assoluta:
nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica:
i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che,
ammessi ad una scuola di volo dell'A.M., siano stati riconosciuti
fisicamente non idonei al pilotaggio militare;
i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano,
conseguito presso le scuole dell'A.M., sempreche' non siano stati
dimessi per ragioni disciplinari dai relativi corsi;
nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico -
specialita' aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in
costruzioni aeronautiche;
nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico -
specialita' geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con
esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica
dell'atmosfera o meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia
aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.
3. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Qualora in ciascun ruolo, Arma, Corpo o specialita' alcuni dei
posti restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli
ammessi, la direzione generale per il personale militare si riserva
la facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei ai corsi
secondo l'ordine delle graduatorie di merito fino al quindicesimo
giorno dall'inizio del rispettivo corso.
5. Qualora in un corso dovesse verificarsi disponibilita' di
posti per insufficienza di concorrenti idonei per uno o piu' ruoli,
Corpi (escluso il Corpo sanitario aeronautico), Arma e specialita',
la direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta', secondo le esigenze della Forza armata, di devolvere in
tutto o in parte detti posti ad altri ruoli, Corpi, Arma e
specialita'.
6. Per i concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. del ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico, il criterio di
determinazione delle ammissioni e' il seguente:
a) i concorrenti all'ammissione al 116o corso, utilmente
collocati in graduatoria, saranno incorporati nel corso medesimo;
b) i concorrenti all'ammissione al 117o corso, utilmente
collocati in graduatoria, saranno incorporati nel corso medesimo;
qualora dovesse verificarsi la mancata copertura dei posti messi a
concorso in detto corso questi verranno assegnati, secondo l'ordine
di graduatoria, ai concorrenti idonei non utilmente classificati nel
116o corso;
c) i concorrenti all'ammissione al 118o corso, utilmente
collocati in graduatoria, saranno incorporati nel corso medesimo;
qualora dovesse verificarsi la mancata copertura dei posti messi a
concorso in detto corso questi verranno assegnati ai concorrenti
idonei non utilmente collocati nelle graduatorie relative ai due
precedenti corsi, che verranno ammessi secondo l'ordine di merito
derivante dall'integrazione delle due predette graduatorie;
d) qualora in un corso dovesse verificarsi la non integrale
copertura dei posti messi a concorso, e contemporaneamente nei corsi
precedenti non dovesse esservi disponibilita' di idonei non utilmente
collocati in graduatoria, i posti non ricoperti verranno portati in
aumento a quelli disponibili nel corso successivo;
e) i posti eventualmente non ricoperti nel 118o corso potranno
essere devoluti a quelli disponibili per gli altri ruoli, Arma,
Corpi, specialita', secondo le esigenze della Forza armata.
7. Le graduatorie di ammissione a ciascun concorso saranno
approvate dalla direzione generale per il personale militare.
8. Il decreto di approvazione delle graduatorie degli idonei
sara' pubblicato sul giornale ufficiale del Ministero della difesa e
sul bollettino ufficiale dell'Aeronautica militare. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Informazioni sugli esiti del predetto concorso possono essere
richieste alla direzione generale per il personale militare - ufficio
relazioni con il pubblico al seguente numero telefonico: 06/47355941,
trascorsi quindici giorni dalla data di svolgimento del test finale
di cui all'art. 5, comma 4.
Art. 8.
Ammissione ai corsi e svolgimento
1.a) I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie finali
di merito saranno ammessi al corso, subordinatamente
all'accertamento, anche postumo, del possesso del requisiti di
partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2;
b) gli ammessi riceveranno, all'indirizzo indicato nella
domanda, da parte della direzione generale per il personale militare,
comunicazione dell'ammissione ai corsi. Coloro che non riceveranno
alcuna comunicazione entro il 31 agosto 2000 dovranno ritenersi non
ammessi ai corsi di cui al precedente articolo 1, comma 1. Notizie
sull'esito del concorso, dopo la suindicata data, potranno essere
fornite dalla direzione generale per il personale militare - ufficio
relazioni con il pubblico al numero telefonico 06/47355941, ovvero
consultando il sito internet http://www.aeronautica.difesa.it;
> c) i concorrenti che, ai sensi del precedente articolo 7, commi
4 e 5, dovessero essere successivamente ammessi al corso riceveranno
comunicazione, all'indirizzo indicato nella domanda, da parte della
direzione generale per il personale militare;
d) e' fatto obbligo agli ammessi di presentarsi il giorno di
convocazione, pena l'esclusione dal corso. In caso di impossibilita'
ad ottemperare tempestivamente alla convocazione, per cause di forza
maggiore comprese tra quelle elencate al precedente art. 5, comma 1,
lettera d), e riconosciute valide dalla direzione generale per il
personale militare, potra' essere concessa una proroga della data di
presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni,
purche' ne sia data notizia prima della data di convocazione;
e) la rinuncia alla partecipazione ad un corso e' irrevocabile
e comportera' l'esclusione dalla graduatoria di merito e dalla
possibilita' di essere ammessi ad uno dei corsi successivi di cui al
presente decreto;
f) i concorrenti all'atto dell'incorporazione rinunciano:
alle dispense, ritardi, rinvii e qualsiasi altro beneficio
concessi dai consigli di leva o comunque maturati fino a tale
momento;
agli altri benefici di servizio connessi alla condizione di
ammogliati con prole che fosse gia' in atto o che si dovesse
verificare durante il servizio di leva;
alla facolta' di partecipare ai corsi A.U.C. di altre Forze
armate o all'espletamento del servizio militare sostitutivo nei Corpi
armati o militarmente organizzati dello Stato;
g) la divisione formazione superiore SGA/SAAM di Firenze
provvedera' ad informare i competenti distretti militari/capitanerie
di porto dell'avvenuta incorporazione dei concorrenti ammessi ai
corsi.
2. Relativamente ai concorrenti utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica la direzione generale per il personale militare
procedera' all'incorporazione dei medesimi nel 116o, 117o o 118o
corso, secondo le sottonotate priorita':
a) concorrenti gia' alle armi, inclusi coloro che sono stati
incorporati successivamente alla data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso;
b) concorrenti in attesa di chiamata o che hanno gia' ricevuto
la stessa (si ribadisce quanto disposto al precedente art. 3, comma 9
e comma 2, lettera c);
c) concorrenti che hanno indicato nella domanda di
partecipazione la preferenza di cui al precedente art. 3, comma 5;
d) ordine di graduatoria relativa al ruolo, Arma, Corpo e
specialita' di appartenenza.
3. I concorrenti ammessi ai corsi sono obbligati alla ferma di
leva di mesi quattordici decorrente dalla data di inizio del corso.
In detta ferma sono computabili, a domanda degli interessati,
eventuali periodi di servizio militare di leva prestato anteriormente
alla predetta data.
4. I concorrenti dovranno presentarsi al corso di formazione
muniti di valido documento di riconoscimento e del libretto sanitario
personale. Qualora militari in servizio dovranno indossare
l'uniforme. Essi dovranno esibire eventuali certificazioni sanitarie
attestanti numero e data delle inoculazioni di vaccino antitetanico
subite.
5.a) Il corso, tenuto presso la divisione formazione superiore
SGA/SAAM di Firenze, avra' la durata di circa tre mesi;
b) gli allievi che per qualsiasi motivo non frequenteranno
almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni previste e quelli che,
per deficienza di qualita' militari o per motivi disciplinari, non
saranno ritenuti meritevoli della nomina ad ufficiale verranno
dimessi dal corso;
c) gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di
allievo ufficiale ed espleteranno il servizio di leva in qualita' di
avieri nella categoria Governo dell'Arma aeronautica;
d) al termine del corso sara' compilata una graduatoria di
merito degli allievi idonei a rivestire il grado di ufficiale, che
saranno nominati sottotenenti di complemento nei rispettivi ruolo,
Arma, Corpo e specialita', ed inviati presso gli enti/reparti di
impiego. Le nomine saranno conferite con anzianita' assoluta
decorrente dalla data indicata dal decreto di nomina ed anzianita'
relativa determinata dalla suddetta graduatoria;
e) gli allievi ufficiali che pur avendo superato tutti gli
esami di fine corso in prima sessione saranno giudicati non idonei
alla nomina ad ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari,
verranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, qualora
giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento
insieme a quegli allievi che, non avendo superato gli esami in prima
sessione, li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di
servizio essendo giudicati idonei. Coloro che non supereranno gli
esami in seconda sessione o che, pur avendoli superati, saranno
giudicati non idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la
qualifica di allievi e termineranno il servizio di leva in qualita'
di avieri della categoria Governo dell'Arma aeronautica;
f) gli allievi che per motivi di salute, o per altra accertata
causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte
degli esami in prima e in seconda sessione potranno essere ammessi,
eccezionalmente, ad una terza sessione straordinaria per completare
gli stessi;
g) gli allievi ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico che al termine del corso non avranno ancora conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione potranno conseguire la
nomina a sottotenente di complemento, sempreche' conseguano detta
abilitazione nella sessione d'esame successiva alla data di fine
corso. I predetti allievi, qualora non conseguano l'abilitazione
neanche nella sessione d'esame successiva alla data di fine corso,
saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno
terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo
sergenti dell'Arma aeronautica, categoria aiutante di sanita'.
6. Durante la frequenza del corso A.U.C. e durante l'espletamento
del servizio di prima nomina saranno concessi "nulla osta" al
transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato solamente
ai vincitori ai concorsi per l'ammissione ad una Accademia militare o
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica
militare, nonche' agli ammessi all'arruolamento per l'assunzione in
servizio permanente, con qualsiasi grado, nella Forza armata di
appartenenza o in altra Forza armata, nel Corpo della guardia di
finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia
penitenziaria, nel Corpo della guardia forestale e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
7. Per esigenze di bilancio o di servizio, il Ministero della
difesa ha facolta' di disporre con provvedimento collettivo, il
collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma
assunta, dei sottotenenti appartenenti ai corsi di cui al presente
decreto.
Art. 9.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare saranno esclusi
dal reclutamento con provvedimento motivato della direzione generale
per il personale militare.
2. La direzione generale per il personale militare potra'
escludere i concorrenti in qualsiasi momento con provvedimento
motivato dal reclutamento, ovvero dal corso, nonche' potra'
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a sottotenente di
complemento, qualora il difetto dei prescritti requisiti venisse
accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la
predetta nomina.
3. Saranno infine esclusi i concorrenti che non si presenteranno
nel giorno stabilito dalla convocazione alle prove di selezione
ovvero alla data di inizio del corso di formazione (salvo quanto
previsto al precedente art. 5, comma 1, lettera e).
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
del concorrente, nonche' in caso di esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nel confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Art. 11.
Prospettive di carriera
1. Al termine del servizio di leva gli ufficiali di complemento
possono concorrere, a domanda, al concorso per titoli per
l'ammissione alla ferma volontaria non rinnovabile di anni due a
decorrere dal giorno successivo a quello di completamento del
servizio di prima nomina.
3. Gli ufficiali di complemento dopo almeno un anno di ferma
biennale e qualora in possesso dei requisiti richiesti potranno
partecipare a domanda, per il ruolo, Arma, Corpo e specialita' di
appartenenza, al concorso per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale dell'Aeronautica militare.
Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2000
Il vice direttore generale: Pagano
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