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POLITECNICO DI TORINO

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - (XIX
ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 19/8/2003
Ente:POLITECNICO DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:03E04634
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/9/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con decreto
rettorale n. 537 del 5 luglio 2001;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento
all'art. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999, relativo al
Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca del
Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale n. 547
dell'11 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio della Scuola di dottorato del
23 luglio 2003 con cui sono stati definiti i posti e le borse di
studio per il XIX Ciclo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino relativi al
XIX Ciclo, di durata triennale. Sono messi a concorso complessivi
duecentottantanove posti e centotrentaquattro borse di studio,
ripartiti secondo la seguente tabella.
 
----> vedere tabelle da pag. 171 a pag. 174 della G.U. <----
 
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo
l'emanazione del presente bando e prima dell'espletamento dei
relativi concorsi, fermi restando comunque i termini della data di
scadenza previsti al comma 2 del successivo art. 5 per la
presentazione delle domande d'ammissione.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio puo'
determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento di posti sara' data comunicazione esclusivamente
mediante affissione di appositi avvisi nelle sedi opportune e sul
sito Internet della Scuola di Dottorato al seguente indirizzo:
www.polito.it/offerta/post-lauream/scudo/bandi> Se a seguito dei concorsi o al termine delle iscrizioni dovessero
rendersi disponibili delle borse di studio di ateneo per mancata
assegnazione, queste potranno essere ridistribuite dalla Scuola di
Dottorato.
Le borse di studio finanziate da enti esterni non assegnate,
potranno essere ridistribuite salvo accordo specifico con l'ente
erogatore.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso ai corsi
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1,
coloro che, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza, siano in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o di
laurea specialistica (nuovo ordinamento) o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dal
Collegio dei docenti del corso interessato, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita', salvo quanto
previsto dal successivo comma 4.
2. I cittadini comunitari (non italiani) e quelli non
appartenenti all'Unione europea in possesso di titolo che non sia
gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare
espressa richiesta di equipollenza alla laurea del titolo presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere) nella domanda di partecipazione al concorso e corredare
la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei
docenti di dichiarare l'equipollenza. Tali documenti, qualora redatti
in una lingua diversa dall'italiano, inglese, francese, portoghese,
spagnolo, o tedesco dovranno essere presentati in forma tradotta in
una di queste lingue e certificata come conforme all'originale o
dalla universita' che li ha emessi o dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le disposizioni vigenti.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro e non oltre la data del
31 dicembre 2003. In tal caso, l'ammissione al concorso sara'
disposta con riserva ed il candidato sara' tenuto a presentare, non
appena conseguita la laurea e comunque prima dell'iscrizione al
corso, relativa autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
5. E' richiesta la conoscenza della lingua inglese da parte del
candidato. Tale conoscenza, che comporta l'acquisizione di 5 crediti
specifici, deve essere certificata con il titolo «PET-Cambridge» con
valutazione «pass with merit», oppure titolo dichiarato equivalente o
superiore dal C.L.A., che dovra' essere allegato ai documenti di
iscrizione. La predetta certificazione non e' richiesta per i
candidati di lingua madre inglese.
6. Ai cittadini stranieri e' richiesta l'inclusione nel
curriculum della frequenza ad un corso di lingua italiana o la
presentazione del certificato di conoscenza della lingua italiana
rilasciato dal C.L.A. del Politecnico, entro la fine del primo anno
di attivita'.
7. Non possono prendere parte agli esami di accesso ad un corso
di Dottorato coloro che sono gia' iscritti allo stesso Dottorato.
Coloro che risultano gia' iscritti ad un corso di Dottorato senza
borsa di studio possono accedere, a seguito di superamento del
relativo concorso, ad un corso diverso purche' rinuncino al Dottorato
precedente ed inizino dal primo anno. Coloro che risultano gia'
iscritti ad un corso di Dottorato con borsa di studio, possono
accedere, a seguito di superamento del relativo concorso, ad un corso
di Dottorato diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando al
Dottorato precedente ed iniziando dal primo anno. Coloro che abbiano
gia' conseguito il titolo di Dottore di ricerca, possono essere
ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione,
un nuovo corso di dottorato, non coperto da borsa.

                               Art. 3.
 
Titolari di assegni di ricerca
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge 449 del 27 dicembre 1997, e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di attribuzione di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. I posti
relativi non sono da ritenersi in soprannumero rispetto a quelli
indicati nella tabella all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
 
Dipendente pubblico
 
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, e
successivi aggiornamenti, il pubblico dipendente ammesso al Dottorato
di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa
di studio.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro, salvo l'eventuale ripetizione degli
importi in caso di cessazione volontaria nei due anni successivi al
conseguimento del dottorato.

                               Art. 5.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta
semplice e sottoscritte in calce, utilizzando il modello allegato al
presente bando.
2. Le domande, indirizzate al rettore del Politecnico di Torino,
corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino, devono essere
inoltrate entro il 26 settembre 2003.
3. Le domande di partecipazione possono essere presentate
direttamente presso l'Unita' formazione di III livello, tutti i
giorni escluso il sabato. Le domande di partecipazione si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma 2.
In questo caso fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi
postali.
4. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
dopo il termine di scadenza di cui sopra.
5. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero di
telefono, l'eventuale numero di fax e l'eventuale e-mail. Per quanto
riguarda i cittadini non italiani, e' necessario nella domanda
indicare un recapito in Italia o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta in tal caso quale domicilio ai fini
della partecipazione al concorso;
b) l'esatta denominazione dell'indirizzo di Dottorato cui
intende partecipare, specificando l'adesione o meno ad uno dei
progetti specifici;
c) la propria cittadinanza. Nel caso di doppia cittadinanza di
cui una sia quella italiana, il candidato dovra' optare per la
cittadinanza italiana;
d) la laurea posseduta o che conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso universita'
straniera, specificando se e' in possesso di provvedimento di
equipollenza;
e) di non rientrare nei casi di esclusione previsti
dall'art. 2, comma 7 del presente bando.

                               Art. 6.
 
Prove di ammissione agli indirizzi di dottorato
 
1. L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed
una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati, salvo quanto previsto negli allegati al presente bando.
2. La prova orale, su indicazione di ciascun collegio dei
docenti, puo' comprendere la verifica della conoscenza di una seconda
lingua straniera, oltre all'inglese, secondo quanto riportato
nell'allegata tabella in corrispondenza dell'indicazione del
dottorato di ricerca prescelto.
3. Le materie oggetto delle prove d'esame per ciascun dottorato
di ricerca di cui al precedente art. 1, sono riportate nella predetta
tabella.
4. La commissione giudicatrice dispone di 60 punti per ciascuna
prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella
prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 42/60.
5. Il consiglio della Scuola di dottorato puo' decidere, nella
selezione dei candidati per i corsi di dottorato di ricerca relativa
a posti coperti da finanziamento di origine non ministeriale e
specificamente non destinati a cittadini europei, ma afferenti ad
iniziative rivolte solo a cittadini extra comunitari, di operare la
selezione anche soltanto sulla base dei titoli presentati. Tali
titoli comprenderanno la documentazione del curriculum di studi del
candidato, oltre che ogni documento atto a testimoniarne la idoneita'
al perseguimento del dottorato di ricerca. Il collegio dei docenti
stabilira' l'equipollenza dei titoli istituzionali documentati con i
titoli richiesti ai candidati ordinari per adire all'esame di accesso
e valutera' le qualifiche scientifiche del candidato sulla base dei
documenti rimanenti.
6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di
documento di riconoscimento valido.
7. Il calendario delle prove, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del locale, in cui le prove avranno luogo, per
ciascun dottorato di ricerca, sara' reso noto, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse, mediante affissione di
appositi avvisi all'Albo ufficiale del Politecnico di Torino, nelle
bacheche dell'Unita' «Formazione di III Livello» della sede di corso
Duca degli Abruzzi n. 24, del Castello del Valentino e della Sede
della II facolta' di ingegneria a Vercelli e sul sito Internet al
seguente indirizzo:
www.polito.it/offerta/post-lauream/scudo/esami accesso

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria
 
1. La valutazione comparativa dei candidati viene effettuata da
una commissione giudicatrice, composta da tre membri, scelti tra i
professori e ricercatori universitari di ruolo nelle aree
scientifiche di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti di chiara fama, anche stranieri, scelti nell'ambito degli
enti e delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. Ciascuna commissione giudicatrice predispone la graduatoria di
merito sulla base della valutazione comparativa dei candidati, che
saranno ammessi al dottorato prescelto secondo l'ordine della
graduatoria fino a eventuale copertura dei posti disponibili, sia con
borsa sia senza borsa.
3. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso di dottorato, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
4. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato di
ricerca.

                               Art. 8.
 
Modalita' di iscrizione ai corsi
 
Il Rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati. Tali graduatorie saranno rese
pubbliche mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo (C.so
Duca degli Abruzzi, 24 - Torino) e saranno consultabili sul sito
Internet all'indirizzo
http://www.polito.it/offerta/post-lauream/scudo/, nonche' presso
l'Unita' «Formazione di III livello», entro una settimana
dall'espletamento del concorso.
I candidati, collocati in posizione utile nelle graduatorie
pubblicate, dovranno provvedere all'iscrizione, pena la perdita del
diritto all'ammissione al dottorato, entro il termine perentorio di
dieci giorni a decorrere dalla data di affissione del decreto
rettorale all'albo ufficiale.
Per l'iscrizione il vincitore dovra' presentare all'Unita'
«Formazione di III Livello» i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza e di godimento dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
c) autocertificazione attestante la laurea posseduta se e'
stata conseguita in Italia, ovvero documento originale del titolo
equipollente conseguito presso universita' straniera con traduzione
in una delle lingue di cui all'art. 2 comma 2 del presente bando;
d) nel caso di iscrizione in atto a corso di Laurea (secondo il
vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica (secondo il nuovo
ordinamento), o Scuola di specializzazione o corso di
perfezionamento, in Italia o all'Estero, dichiarazione di impegno a
sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato di ricerca.

                               Art. 9.
 
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua inglese o
altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

                              Art. 10.
 
Commissioni giudicatrici per gli esami finali
 
La valutazione finale per il conseguimento del titolo viene fatta
da apposita commissione giudicatrice composta da tre membri scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente
qualificati nei relativi settori di riferimento. Almeno due membri
devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato. Non possono fare parte della commissione i tutori dei
candidati alla valutazione. Un membro di dette commissioni e' interno
all'Ateneo. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti appartenenti a strutture universitarie o a strutture di
ricerca pubbliche e private, anche straniere.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca
e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di
terzo livello. Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un
totale di tre anni complessivi maturando entro tale periodo tutti i
crediti previsti. Il dottorando non puo' avere contemporanea
iscrizione ad altro dottorato, corso di studio o corso di
specializzazione, in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione.
2. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa
valutazione dei crediti acquisiti, se questa e' positiva dispone il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che
trattasi di dottorandi del primo e secondo o terzo anno. Un'eventuale
valutazione negativa da parte del collegio dei docenti comporta la
decadenza dal dottorato con perdita e restituzione della borsa di
studio relativa all'anno in corso, ove concessa. I dottorandi del
terzo anno, potranno accedere all'esame finale solo se avranno
maturato tutti i crediti previsti. In caso contrario il collegio dei
docenti puo' concedere un anno di proroga, senza estensione
dell'eventuale borsa di studio.
3. Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stage
presso altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori,
italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino ad un
massimo di diciotto mesi complessivi nel triennio e' richiesto il
consenso scritto del coordinatore del dottorato. Tale limite non si
applica in presenza di accordi con universita' straniere e con enti
pubblici che svolgano specifica e qualificata attivita' di ricerca,
eventualmente anche attraverso strutture da essi controllate.
4. Il dottorando titolare di borsa di studio e' esonerato
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
di cui al successivo art. 14. Il dottorando titolare di borsa di
studio puo' in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza
decadere dal dottorato ma deve rimborsare all'Ateneo la tassa di
iscrizione all'anno in corso e l'importo della borsa se iscritto al
primo anno.
5. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere
interrompere la frequenza per lunghi periodi di malattia e per
assenza obbligatoria per gestazione e puerperio ha diritto alla
sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta.
In caso d'interruzione di durata superiore a 4 mesi anche l'eventuale
erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso periodo, ma
con la concessione di un anno di proroga.
6. Il dottorando ammesso dopo la prova d'esame al primo anno che
sia impegnato a svolgere il servizio militare di leva o civile e che
si congedi entro il mese di marzo, puo' essere ammesso a frequentare
il primo anno di corso. Per gli anni successivi al primo il
dottorando e' sospeso con l'interruzione dell'eventuale borsa di
studio, ma con la concessione di un anno di proroga, nell'anno in cui
e' svolto il servizio militare o civile per la frazione piu' lunga
del servizio stesso.
7. Il dottorando titolare di borsa di studio che per motivi
personali o di lavoro abbandona il corso durante il primo anno di
frequenza, decade dal dottorato e deve restituire la borsa di studio
percepita fino a quel momento nell'anno in corso.
Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di
lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al
primo, decade dal dottorato e deve rimborsare l'Ateneo della tassa di
iscrizione all'anno in corso o le rate della borsa di studio
percepite in quell'anno.
8. Il dottorando puo' avere impegni professionali o lavorativi
solo se questi gli permettono di garantire la presenza e la
partecipazione alle attivita' del dottorato nella misura richiesta
dai programmi del corso e solo se tali impegni di lavoro non
inficiano la qualita' della sua attivita' scientifica. Il collegio
dei docenti valutera' che tali condizioni siano soddisfatte e, in
caso negativo, potra' proporre la decadenza dal dottorato, con
perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in
corso, ove concessa.
9. Puo' essere ammesso al dottorato di ricerca con borsa di
studio il dottorando che svolga attivita' professionale o lavorativa
subordinata a tempo determinato o indeterminato, o coordinata e
continuativa in misura non superiore a 3 mesi equivalenti nell'arco
dell'anno di percepimento della borsa.
Gli stessi vincoli si applicano ai dottorandi che svolgono
attivita' professionale in proprio, in modo continuativo.
10. Il dottorando straniero che entro la fine del primo anno di
attivita' non abbia frequentato il prescritto corso di lingua
italiana non potra' avere l'ammissione al secondo anno.

                              Art. 12.
 
Collaborazioni per attivita' di supporto alla didattica e di ricerca
dei dottorandi
 
Su autorizzazione del collegio dei docenti il dottorando puo'
svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, nei
limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione del Politecnico di
Torino. Tali collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le
attivita' di formazione alla ricerca del dottorando.

                              Art. 13.
 
Borse di studio
 
1. Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando sono
assegnate previa valutazione comparativa del merito in base alle
prove effettuate dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita'
di cui al precedente art. 6 e secondo l'ordine delle graduatorie di
cui al precedente art. 7. A parita' di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997. A tal fine
l'ufficio competente provvedera' a chiedere la documentazione
comprovante la situazione economica del candidato, qualora si
verifichino le condizioni di cui sopra.
2. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
al lordo degli oneri previdenziali.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
4. L'importo della borsa di studio e' aumentato proporzionalmente
per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%,
(vedi art. 11, comma 3).

                              Art. 14.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il dottorando e' tenuto al pagamento dei contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi, determinati dal consiglio di amministrazione
dell'Ateneo, nella misura di euro 1.553,00 per l'anno 2004. Sono
esonerati dal pagamento del suddetto contributo soltanto coloro i
quali usufruiscono della borsa di studio.

                              Art. 15.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 1° agosto 2003
Il rettore: Del Tin

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