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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'avanzamento a scelta, per titoli ed esami, al grado di
maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 24/9/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E07242
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/10/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi per quanto applicabile;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, con
particolare riferimento all'art. 38, comma 4;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 maggio 1996
e successive modificazioni, che stabilisce le modalita' e le
procedure di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami al
grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
Decreta:
 
Art. 1.
All'avanzamento a scelta per esami per il conferimento del grado
di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri possono
partecipare, per l'anno 2001, coloro che rivestano il grado di
maresciallo capo in servizio permanente e con anzianita' di grado
antecedente al 1 gennaio 2001 che ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Ministro della difesa del 3 maggio 1996:
a) siano fisicamente idonei al servizio militare o siano stati
giudicati permanentemente non idonei in modo parziale ai servizi di
istituto;
b) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
c) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non siano incorsi
in sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti
alternativi per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego;
e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. I requisiti previsti alle lettere b), d) ed e),
accertati secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione,
dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della
commissione giudicatrice.

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del
3 maggio 1996, il numero delle promozioni da conferire per l'anno
2001 e' di 500 unita'.
Le promozioni, da conferire secondo l'ordine di iscrizione nel
ruolo d'appartenenza quale maresciallo capo, avranno decorrenza 1
gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministro
della difesa del 3 maggio 1996.

                               Art. 3.
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, devono
essere:
indirizzate al Ministero della difesa - direzione generale per
il personale militare;
presentate, al Comando di reparto o ente dal quale gli
interessati dipendono, entro il termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
trasmesse dai Comandi di corpo, entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione, al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, che provvedera' ad inoltrarle alla
commissione giudicatrice per il successivo esame.
Nel corpo della domanda il candidato deve precisare di essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del presente
decreto, specificando espressamente di non essere rinviato a giudizio
o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo.

                               Art. 4.
Le domande devono essere:
a) completate della data di effettiva presentazione, a cura del
Comandante di Reparto o Ente;
b) corredate da:
una attestazione, a firma del Comandante di corpo o ente di
appartenenza, dalla quale risulti che il valutando e' in possesso di
tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto;
documentazione caratteristica e matricolare, comprendente i
sottonotati atti:
valutazione caratteristica (scheda valutativa - rapporto
informativo o modello "L") redatta per "partecipazione
all'avanzamento a scelta per esami per il 2001" chiusa alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda;
dichiarazione di completezza sottoscritta dal valutando;
parere dell'Autorita' Giudiziaria per i marescialli capi
effettivi ai reparti di cui all'art. 15 delle norme di attuazione del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, devono essere chiusi gli specchi del foglio matricolare mod.
104 - compresi quelli privi di annotazione - mediante apposizione
della data, del bollo dell'ufficio e della firma dell'Ufficiale di
matricola comprovante il loro regolare aggiornamento.
Le annotazioni o variazioni matricolari devono riferirsi ad
eventi verificatesi entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

                               Art. 5.
La commissione giudicatrice dell'avanzamento a scelta per esami
di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale del 3 maggio 1996,
sara' nominata con successivo decreto nel quale, ove necessario ed in
base al numero dei partecipanti, potranno essere nominati uno o piu'
comitati di vigilanza che collaboreranno con la predetta Commissione.
La commissione potra' altresi' avvalersi, per l'assolvimento
delle proprie competenze, di ausili informatici e di personale
specializzato e/o tecnico.

                               Art. 6.
Il diario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno
stabiliti, anche in relazione al numero dei partecipanti alla
procedura valutativa, da questa Direzione generale e comunicati agli
interessati a cura del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 7.
La procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami
consistera':
a) nel superamento di:
una prova preliminare in forma di un test culturale -
professionale;
una prova scritta in forma di test su materie tecnico -
professionali formulata secondo il programma allegato al presente
decreto;
una prova orale basata sul medesimo programma;
b) nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati che
hanno superato le suddette prove ai sensi degli articoli 4 - 7 - 8 -
9 - 10 - 11 - 12 - 13 del decreto del Ministro della difesa del
3 maggio 1996.

                               Art. 8.
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.
Roma, 16 settembre 2002
Il Ten. gen.: Simeone

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