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MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Avviso pubblico per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina
di Direttore Generale in attuazione del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171 e s.m., recante «Attuazione della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di dirigenza sanitaria».

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 3/10/2017
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Località:Nazionale
Codice atto:17E07145
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/10/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
delle professioni sanitarie e delle risorse umane
del Servizio sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.,
recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed
in particolare l'art. 11, comma 1, lettera p);
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante
«Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p)
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria»;
Visto il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'art. 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, che prevede che «E' istituito, presso il
Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, aggiornato con cadenza biennale»;
Visti altresi' i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che dispongono rispettivamente,
che «La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione
dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni
dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli» e che «La
Commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e
professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando
un punteggio secondo parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e
criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma
4...»;
Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 2016 con il quale
e' stata nominata la Commissione per la valutazione dei soggetti
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale;
Considerato l'insediamento della citata Commissione in data 4
settembre 2017;
Acquisiti dalla predetta Commissione i criteri per la valutazione
dei candidati alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale;

Decreta:


Art. 1


Formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei


1. E' indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli, ai
fini della formazione dell'elenco nazionale di idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.
171 e s.m..

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano
compiuto il 65° anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
a. diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica
(LS) o magistrale (LM). I titoli di studio conseguiti all'estero sono
considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o
equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente
normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione
devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio
italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di
riconoscimento;
b. comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori,
pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie;
l'esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed
in parte in altro settore e' cumulabile per il raggiungimento dei 7
anni;
c. attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in
materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Ai fini della presente selezione sono validi solo gli attestati
rilasciati all'esito di corsi di formazione attivati e organizzati
dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
502 e s.m..
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione alla presente selezione.
3. L'Amministrazione, con provvedimento motivato, puo' disporre,
in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione medesima per
difetto dei requisiti prescritti. Qualora il difetto dei requisiti
venga accertato successivamente alla formazione dell'elenco, la
decadenza dallo stesso sara' disposta previa delibera dalla
Commissione.

                               Art. 3 


Valutazione dei candidati


1. La Commissione procede, per ciascun candidato, alla
valutazione dell'esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e
professionali secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del
presente avviso.
2. In particolare, la Commissione dispone complessivamente di 100
punti cosi' ripartiti:
a. 60 punti per l'esperienza dirigenziale;
b. 40 punti per i titoli formativi e professionali.
3. Sono inseriti nell'elenco nazionale i soli candidati che
all'esito della selezione di cui al presente avviso abbiano
conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti.

                               Art. 4 


Valutazione esperienza dirigenziale


1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, ai
fini della selezione, e' esclusivamente l'attivita' di direzione
dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di
una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a
seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia
organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di
risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore
pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale
valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito
di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e
ricerca.
2. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale
maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), nonche' al comma 3 del presente articolo, la
Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture
autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore
farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere
regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.
3. La Commissione valuta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera
a) e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e
s.m., esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal
candidato negli ultimi 7 anni, con incarichi di durata non inferiore
all'anno, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore
a 60 punti, tenendo conto, per ciascun incarico:
a. della dimensione della struttura in cui e' stata maturata
l'esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie
gestite a seguito di provvedimento formale di assegnazione secondo il
seguente schema:
a.1 con riferimento alle risorse umane gestite,
indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di
lavoro:
- da 1 a 4 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2;
- da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2,50;
- da 11 a 50 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 2,75;
- da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 3;
- da 101 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno
si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25;
- oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50;
a.2 con riferimento alle risorse finanziarie:
- fino a € 100.000 di risorse finanziarie mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2;
- da € 100.001 a € 500.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il
valore: 2,50;
- da € 500.001 a € 1.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il
valore: 2,75;
- da € 1.000.001 a € 10.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il
valore: 3;
- da € 10.000.001 a € 100.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno, si attribuisce per ciascun anno il
valore: 3,25;
- oltre € 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,50.
a.3 Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai
punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per
ciascun incarico;
b. della tipologia della struttura applicando, per ciascun
incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto 3 lettera
a), nei limiti del punteggio complessivo massimo, il seguente
coefficiente di maggiorazione, in particolare:
b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del
settore sanitario: 1,1;
b.2 per incarico nell'ambito di una struttura sanitaria
pubblica che ha raggiunto gli obiettivi economico-finanziario e di
salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome, per tutta
la durata dell'incarico: 1,2;
b.3 Per incarico dirigenziale in enti regolatori sanitari
(assessorati alla Sanita' di regioni e province autonome, Ministero
della salute, enti vigilati): 1,3.
c. dell'incarico che ha comportato il coordinamento e la
responsabilita' di piu' strutture dirigenziali, applicando il
coefficiente 1,1 al punteggio base di cui alla lettera a) punto a.3
ottenuto dal candidato, nei limiti del punteggio complessivo massimo.
4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o
provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi 7 anni, sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8
punti, tenendo conto del periodo intercorso tra il conferimento
dell'incarico ed il provvedimento di decadenza, nonche' della
motivazione del provvedimento.
5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata,
per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per
ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio
annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale,
comprensivo di eventuali maggiorazioni di cui al comma 3, lettera b)
e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi
ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una sola
esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere
attribuito il maggior punteggio.

                               Art. 5 


Valutazione titoli formativi e professionali


1. La Commissione valuta i seguenti titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato, che devono comunque avere
attinenza con le materie del management e della direzione aziendale,
attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 40
punti, cosi' ripartito in relazione ai seguenti titoli:
a. Attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post
universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza, fino a un massimo di 15 punti:
- Per ogni attivita' di docenza di durata inferiore alle 10
ore: punti 3;
- Per ogni attivita' di docenza di durata pari o superiore
alle 10 ore: punti 5.
b. Pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque
anni, fino a un massimo di 15 punti:
- Pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate: punti
2;
- Pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o capitolo
di libro: punti 3;
- Pubblicazione di libro, anche in qualita' di editor: punti
5.
c. Possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata
almeno annuale, fino a 30 punti:
- Specializzazioni: punti 20;
- Dottorati di ricerca: punti 20;
- Master universitari di I livello: punti 5;
- Master universitari di II livello: punti 10;
- Corsi di perfezionamento universitari di durata almeno
annuale: punti 4.
d. Ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e
organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di
riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione
dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso, fino a 15 punti:
- Da 50 a 100 ore: punti 5;
- Oltre 100 ore: punti 10.
e. Abilitazione professionale: punti 5. Per ciascun candidato
verra' valutata una sola abilitazione professionale.

                               Art. 6 


Domanda di ammissione alla selezione


1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dalla
selezione, con le modalita' indicate all'art. 7:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di
partecipazione alla presente procedura selettiva, indicando
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la data del
conseguimento;
f) il possesso dell'esperienza dirigenziale utile quale
requisito d'accesso alla selezione specificando la durata
dell'incarico e la struttura presso la quale e' stato svolto;
g) il possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), specificando la regione e l'Istituto
presso il quale e' stato conseguito.
2. Il candidato dovra' altresi' indicare nella domanda, con le
modalita' previste nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale
di cui all'art. 7, l'esperienza dirigenziale maturata, utile ai fini
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 4, nonche' i
titoli formativi e professionali valutabili ai sensi del presente
avviso.
3. Dovranno, altresi', essere indicati eventuali provvedimenti di
decadenza dall'incarico dirigenziale o provvedimenti assimilabili
riportati negli ultimi 7 anni indicando le motivazioni e gli estremi
di riferimento del provvedimento stesso, specificando il periodo
intercorso tra il conferimento dell'incarico ed il provvedimento di
decadenza.
4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di
partecipazione, utili ai fini della valutazione e le dichiarazioni
rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art. 7, comma
1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive non autocertificabili rese dal candidato ai sensi
dell'art. 78 del citato decreto.
5. Le attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali di cui
all'art. 4 e i titoli formativi e professionali di cui all'art. 5,
che non potranno essere autocertificati dai candidati secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, dovranno essere inseriti secondo le modalita' digitali
previste dalla piattaforma di cui all'art. 7, comma 1. Nelle
attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali nel settore privato
e/o presso Istituzioni estere, non autocertificabili, dovra' essere
espressamente dichiarato che l'incarico dirigenziale e' stato
attribuito a seguito di atto formale, con autonomia organizzativa e
gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane,
tecniche e/o finanziarie.
6. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui all'art.
5, comma 1, lettera b) devono essere allegate, in formato digitale,
secondo le modalita' illustrate sul portale di cui all'art. 7, comma
1.
7. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum formativo
e professionale, sottoscritto dal candidato ed inserito secondo le
modalita' previste nella piattaforma e l'elenco dei titoli valutabili
ai sensi dell'art. 5 specificando, per le pubblicazioni e le
produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il numero di
pagine di ciascuna.
8. Sono valutati soltano i titoli documentati nei modi prescritti
dal presente avviso e inseriti nella domanda.
9. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalita'
digitalizzate indicate sul portale del Ministero della salute di cui
all'art. 7, comma 1:
a. copia della ricevuta di versamento di Euro trenta/00 (€
30,00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento della selezione da effettuarsi a mezzo bonifico
bancario sul conto unico di tesoreria intestato al Ministero della
salute IBAN: IT 07A 01000 03245 348 0 20 2582 26 (Sezione di
tesoreria: 348 ROMA SUCCURSALE), specificando nella causale
«selezione elenco idonei nomina D.G. decreto legislativo 4 agosto
2016 n. 171 e s.m.»;
b. copia del documento di identita' del candidato in corso di
validita'.
10. I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in
quanto strettamente funzionali all'espletamento della procedura
selettiva di cui al presente avviso e nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

                               Art. 7 


Termini, adempimenti e modalita' di presentazione della domanda


1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
presentata esclusivamente per via telematica attraverso la
piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo:
www.alboidonei.sanita.it
2. Per la presentazione della domanda i candidati devono
registrarsi alla piattafoma informatica www.alboidonei.sanita.it
indicando
, oltre ai dati anagrafici, il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC). La registrazione e' finalizzata a
rilasciare le credenziali di accesso alla piattaforma per la
compilazione della domanda, credenziali inviate all'indirizzo PEC
dichiarato. Il candidato che rilevi un'errata indicazione circa la
PEC inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio di
assistenza tecnica nelle modalita' e orari disponibili sito web
www.alboidonei.sanita.it
3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione
prevede piu' sezioni per l'acquisizione dei dati e dei documenti
riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma di
cui al comma 1. La compilazione puo' essere interrotta e riavviata in
piu' riprese. I dati inseriti per la compilazione della domanda di
partecipazione alla selezione potranno essere liberamente modificati
e rivisti fino al momento dell'invio telematico, previsto a chiusura
della procedura di compilazione con l'apposito tasto: invia domanda.
4. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione e'
generata automaticamente dal sistema all'invio della domanda ed e'
possibile salvarla e stamparla. La ricevuta e' comunque trasmessa via
PEC.
5. Una volta effettuato l'invio telematico, la domanda non potra'
essere piu' modificata. Tuttavia sara' possibile annullarla e
compilarla nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 6.
La domanda presentata puo' essere consultata fino alla pubblicazione
dell'elenco.
6. Le domande per la partecipazione alla selezione potranno
essere inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e fino alle ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione dell'avviso stesso; pertanto l'accesso alla
piattaforma informatica per la registrazione e la presentazione della
domanda stessa sara' possibile esclusivamente entro i predetti
termini.
7. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' della
piattaforma informatica l'amministrazione si riserva, al ripristino
delle attivita', di informare i candidati circa le eventuali
determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato
sul sito web www.alboidonei.sanita.it
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del candidato.
9. Non si terra' conto delle domande di partecipazione presentate
con modalita' diverse da quelle stabilite nel presente articolo.
10. Ulteriori eventuali infomazioni verranno tempestivamente
fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si
invita a consultare periodicamente.

                               Art. 8 


Accesso agli atti della selezione


1. L'accesso alla documentazione attinente alla procedura
selettiva e' differito fino alla conclusione della medesima
procedura.

                               Art. 9 


Elenco nazionale


1. L'elenco nazionale dei candidati risultati idonei all'esito
della selezione e' pubblicato sul portale del Ministero della salute
secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio
conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa.
2. Durante il biennio di validita' dell'elenco, ogni possibile
caso di decadenza dall'elenco dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale, sara' valutato dalla Commissione che adottera' al
riguardo apposita delibera.

                               Art. 10 


Norme di salvaguardia


1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare in ogni
momento la presente procedura di selezione anche in relazione a
sopravvenute norme di legge.
2. Avverso il presente bando di selezione e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Roma, 21 settembre 2017

Il direttore generale: Ugenti

 

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