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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XXVII ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 23/8/2011
Ente:UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Località:Chieti  (CH)
Codice atto:1E004672
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/10/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
(Decreto rettorale n. 805).

IL RETTORE

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4
relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 regolamento
recante «Norme in materia di dottorato di ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti il D.D. del MIUR n. 545 del 4 marzo 2011, la nota MIUR n.
640 del 14 marzo 2011 e la circolare ministeriale n. 15 del 22
febbraio 2011;
Visto il decreto rettorale n. 194 del 10 gennaio 2008, con il
quale e' stata istituita la Scuola superiore «G. D'Annunzio» e il
relativo statuto;
Visto il regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca emanato
con decreto rettorale n. 639 del 26 maggio 2010;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' «G. D'Annunzio»
di Chieti-Pescara avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di
ricerca;
Vista la proposta del Consiglio della Scuola superiore «G.
D'Annunzio» dell'11 luglio 2011;
Considerato il parere del nucleo di valutazione interna in merito
alle proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il
XXVII ciclo riunitosi in data 12 luglio 2011;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal
consiglio d'amministrazione, in data 19 luglio 2011 e 29 luglio 2011
relative all'approvazione dell'istituzione, attivazione, definizione
del numero e dell'importo delle borse di studio, contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca XXVII
ciclo;

Decreta:

Art. 1

Istituzione

Sono indetti i concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca istituiti dall'Universita' degli studi «G.
D'Annunzio» di Chieti-Pescara relativi al XXVII ciclo, con inizio il
1° gennaio 2012 e della durata di anni tre, di cui si indicano di
seguito nell'allegato 1, di cui fa parte integrante, la
denominazione, il dipartimento sede amministrativa del dottorato, il
coordinatore, le eventuali sedi consorziate, gli eventuali enti
convenzionati e dipartimenti concorrenti, gli eventuali curricula,
ambiti e temi vincolati del dottorato con i rispettivi responsabili,
i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili
e gli eventuali posti in soprannumero, le caratteristiche della prova
concorsuale nonche' data, ora e luogo di svolgimento. Sono, inoltre,
riportati i criteri per la formazione della graduatoria di merito e
modalita' per l'iscrizione e per il conseguimento del titolo, secondo
la legislazione vigente e gli indirizzi ministeriali.
Sono messi a concorso 163 posti, di cui 96 coperti da borse di
studio, 10 posti in soprannumero e 12 posti riservati per studenti
provenienti da Paesi extra europei:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

Il numero di borse di studio riportato e' indicativo e puo'
essere aumentato in seguito alla disponibilita' di nuovi
finanziamenti assicurati da strutture dell'Ateneo, ovvero
dall'esterno, purche' i necessari atti vengano formalizzati entro il
termine di scadenza del presente bando. Eventuali variazioni o
integrazioni a quanto contenuto nel presente bando saranno rese note
mediante pubblicazione sul sito web della Scuola superiore «G.
D'Annunzio» in www.unich.it

                               Art. 2 

Convocazione esame di ammissione

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
nel caso di prova scritta e/o orale, presso la sede, nel giorno e
nell'ora indicati nelle schede dei dottorati (allegato 1), L'assenza
del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia la causa; nel caso di esami per soli titoli non e' prevista la
presenza del candidato.

                               Art. 3 

Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in
possesso di diploma di laurea conseguito in Italia secondo
l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al decreto
ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea
specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al decreto
ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004) ovvero
analogo titolo accademico conseguito presso universita' estere,
riconosciuto equipollente ad un titolo accademico italiano dalle
competenti autorita' accademiche.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere
e farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso (vedi allegato 2).
Al fine di consentire al collegio docenti il rilascio delle
dichiarazioni di equipollenza, dovra' essere prodotto:
a) copia del titolo di studio straniero allegato alla domanda di
partecipazione inviando il tutto per posta a: Scuola superiore «G.
D'Annunzio» - Universita' degli studi Chieti-Pescara - via dei
Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti) - Italia, entro e non
oltre la data fissata della scadenza del presente bando (allegato 2);
b) gli atti e i documenti, di cui al punto a) ove redatti in
lingua straniera devono essere tradotti (ad esclusione di quelli
inglese o francese) e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le disposizioni
vigenti nello Stato stesso. Qualora non sia possibile presentare la
dichiarazione di valore, il candidato dovra' allegare, a pena di
esclusione, con le modalita' sopra descritte, una propria
dichiarazione debitamente sottoscritta, con la quale si impegna a
trasmettere detta documentazione non appena possibile.
A seguito dell'ammissione , la dichiarazione di valore dovra' in
ogni caso pervenire entro e non oltre l'inizio ufficiale del corso
(1° gennaio 2012), pena decadenza dal dottorato.
Gli esiti relativi al rilascio dell'equipollenza da parte del
collegio docenti verranno comunicati sull'indirizzo di posta
elettronica del candidato.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea (conseguita in Italia) entro e non
oltre la data della prova concorsuale, come indicato nell'allegato 1.
I candidati che conseguiranno il titolo di studio successivamente
alla data di scadenza del bando dovranno far pervenire via fax al n.
0871/3556185 una dichiarazione di avvenuto conseguimento titolo entro
la data della prima prova.

                               Art. 4 

Domande di ammissione

1. I candidati che sono in possesso del titolo accademico
italiano: per iscriversi alla selezione gli interessati dovranno
utilizzare esclusivamente la procedura on-line accedendo al sito
http://Scuolasuperiore.unich.it/it/corsi/dottorato/ciclo_27
improrogabilmente
entro il giorno 3 ottobre 2011 seguendo le
modalita' indicate nella pagina web.
Attenzione: non verra' accolta alcuna altra modalita' di
iscrizione alla selezione diversa da quella on-line.
La domanda compilata on-line, dovra' contenere le generalita' del
candidato, l'indicazione della residenza e dell'eventuale recapito
comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del concorso,
nonche' della cittadinanza.
Nella medesima domanda ciascun candidato dichiara, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000:
l'universita' presso la quale e' stata/sara' conseguita la
laurea;
il tipo di laurea conseguita/da conseguire;
l'anno accademico di conseguimento della laurea;
la votazione finale della laurea.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a
piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno compilare tante
domande on-line ed effettuare altrettanti versamenti, quanti sono i
corsi prescelti.
Nel caso uno specifico dottorato sia articolato in curricula, il
candidato deve indicare nella domanda il curriculum (e uno solo) per
il quale intende concorrere.
I candidati, al fine della partecipazione al concorso, sono
tenuti a versare un contributo di € 60,00, utilizzando una delle
seguenti modalita':
a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato all'Universita'
degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara - via dei Vestini -
66013 Chieti Scalo (Chieti), indicando nella causale di versamento:
«Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in
... (indicare il titolo del dottorato) XXVII ciclo»;
b) bonifico bancario:
beneficiario: Universita' «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara;
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti;
codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138;
causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso
di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato)
XXVII ciclo».
Importante: la stampa della domanda on-line, dovra' essere
debitamente firmata e inviata per fax al n. 0871/3556185, unitamente
all'attestazione di avvenuto pagamento (fotocopia della ricevuta o
bonifico bancario), entro e non oltre il 3 ottobre 2011.
2. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in
possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, per iscriversi alla
selezione dovranno: scaricare il modello di domanda (allegato 2)
completare, firmare e allegare copia del titolo straniero ed
eventuale documenti utili, ai fini dell'ammissione al dottorato di
ricerca al quale intendono concorrere, inviando il tutto per posta a:
Scuola superiore «G. D'Annunzio» - via dei Vestini n. 31 - 66013
Chieti Scalo (Chieti) - Italia, entro e non oltre la data del 3
ottobre 2011 (fara' fede il timbro postale).
I candidati, al fine della partecipazione al concorso, sono
tenuti a versare un contributo di € 60,00, utilizzando una delle
seguenti modalita':
a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato all'Universita'
degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara - via dei Vestini -
66013 Chieti Scalo (Chieti), specificando nella causale di
versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di
ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVII ciclo»;
b) bonifico bancario:
beneficiario: Universita' «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara;
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti;
codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138;
causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso
di dottorato di ricerca in (indicare il titolo del dottorato) XXVII
ciclo».
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a
piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno compilare tante
domande on-line ed effettuare altrettanti versamenti, quanti sono i
corsi prescelti.
Nel caso uno specifico dottorato sia articolato in curricula, il
candidato deve indicare nella domanda il curriculum (e uno solo) per
il quale intende concorrere.
Importante: la domanda (allegato 2) dovra' essere debitamente
firmata e inviata per posta all'indirizzo: Scuola superiore «G.
D'Annunzio» - Universita' degli studi Chieti-Pescara - via dei
Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti) - Italia, entro e non
oltre la data del 3 ottobre 2011, unitamente all'attestazione di
avvenuto pagamento (ricevuta del versamento o del bonifico bancario).
3. I cittadini extracomunitari in possesso di un titolo
accademico straniero, che concorrono ad uno dei posti in soprannumero
a loro riservati, per iscriversi alla selezione, che sara'
esclusivamente per titoli, dovranno: scaricare il modello di domanda
(allegato 3) completare, firmare e allegare un curriculum vitae in
italiano e inglese che comprenda la lista delle eventuali
pubblicazioni, per il dottorato a cui intendono concorrere, inviando
il tutto per posta a: Scuola superiore «G. D'Annunzio» - Universita'
degli studi Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti
Scalo (Chieti) - Italia, entro e non oltre la data del 3 ottobre 2011
(fara' fede il timbro postale).
I candidati, al fine della partecipazione al concorso, sono
tenuti a versare un contributo di € 60,00, utilizzando la seguente
modalita':
a) bonifico bancario:
beneficiario: Universita' «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara;
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti;
codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138;
causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso
di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato)
XXVII ciclo».
Importante: la domanda (allegato 3) che dovra' essere debitamente
firmata e inviata per posta all'indirizzo: Scuola superiore «G.
D'Annunzio» - Universita' di Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 -
66013 Chieti Scalo (Chieti) - Italia, entro e non oltre la data del 3
ottobre 2011, unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento
(ricevuta del bonifico bancario).
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a
piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno presentare tante
domande e tanti versamenti, quanti sono i corsi prescelti.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza, del recapito da parte dell'aspirante e
dell'indirizzo e-mail, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per errata
compilazione on-line, per mancata stampa della domanda e invio fax,
se questa e' priva di firma del candidato o per domanda spedita oltre
il termine stabilito o con modalita' difforme da quelle previste dal
presente articolo.

                               Art. 5 

Esame di ammissione

Per sostenere le prove (esame scritto e/o colloquio) i candidati
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) porto d'armi;
b) passaporto;
c) carta d'identita';
d) patente di guida.
L'esame di ammissione le cui caratteristiche sono indicate
dettagliatamente nelle schede dei singoli dottorati dell'allegato 1,
consiste in una prova attitudinale (scritta, scritta e colloquio,
colloquio e se richiesto invio di eventuale documentazione da far
pervenire nelle modalita' di cui all'allegato 1), finalizzata a
valutare le capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla
ricerca, la cultura e la motivazione dei candidati; tale prova potra'
essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei
medesimi, in lingua inglese o altra lingua indicata nell'allegato 1
del presente bando.
Per i candidati extracomunitari che concorrono ad uno dei posti
in soprannumero a loro riservati, dovranno invece attenersi a quanto
descritto e contenuto dell'allegato 3 e rispettandone le modalita',
l'esame avverra' esclusivamente per titoli.
Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in
cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha
conseguito una votazione di almeno 30/50. Il candidato dovra'
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
La commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando i
criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito. In caso di parita' di voti
prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. In caso di parita' di
posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del
conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal presidente e
dal segretario della commissione, e' affisso nell'albo del
dipartimento presso cui si e' svolta la prova e inserito nel sito
Internet di Ateneo.

                               Art. 6 

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa vigente. In ogni caso, ciascuna commissione giudicatrice
sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di ruolo
specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso; nel caso di dottorati
articolati in piu' curricula, la commissione puo' essere integrata
con un numero di componenti non superiore al doppio dei curricula;
possono essere aggiunti non piu' di due esperti scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono
obbligatori qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 14
del decreto ministeriale n. 593/2000 e all'art. 5 della legge n.
449/1997. In caso di impedimento di uno o piu' membri della
commissione, successivamente alla nomina, si provvede alla
sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del direttore
della Scuola. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di
cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e'
definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.

                               Art. 7 

Ammissione ai corsi

Le prove di ammissione si concludono inderogabilmente entro il 17
novembre 2011. I dottorati che non concludono entro il termine
indicato le procedure di selezione hanno inizio con l'anno accademico
successivo.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato. Nel caso un dottorato
preveda borse di studio vincolate a specifici temi, la commissione
giudicatrice generera', accanto alla graduatoria di dottorato,
graduatorie distinte per ogni tema vincolato, a seguito di specifiche
prove suppletive, a cui accedono solamente i candidati idonei, che ne
abbiano fatto richiesta. Qualora, esaurite le procedure di
assegnazione, residuino borse vincolate a un specifico tema, queste
non vengono assegnate.
Il numero minimo di ammessi al corso di dottorato non puo' essere
inferiore a tre. I titolari di assegni di collaborazione ad attivita'
di ricerca, nonche' i cittadini extra comunitari in possesso di una
borsa di studio assegnata dal Ministero degli affari esteri o dal
Governo del Paese di provenienza o da organismi internazionali, che
siano risultati idonei nel concorso di ammissione, sono ammessi al
dottorato in sovrannumero.
I candidati concorrenti ai posti in soprannumero saranno ammessi
al corso, secondo l'ordine di graduatoria concorsuale, distinta per i
candidati extracomunitari e assegnisti fino alla concorrenza del
numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
Il Rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati.
I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione alla segreteria
della Scuola superiore «G. D'Annunzio» dell'Universita' degli studi
di Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo
(Chieti), entro il 7 dicembre 2011 ore 12,00. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare
opzione per un solo corso di dottorato. La mancata regolarizzazione
dell'iscrizione entro il termine sopra indicato implica automatica
rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati ai candidati che
seguono nella graduatoria generale di merito, previa comunicazione
agli interessati. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio, ma
esclusivamente via e-mail.

                               Art. 8 

Borse di studio

Le borse di studio messe a concorso vengono assegnate secondo
l'ordine di graduatoria concorsuale. E' consentito che l'avente
titolo, all'atto dell'iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera durata del corso medesimo
perdendone quindi la titolarita'; in tal caso la borsa e' assegnata
al candidato successivo secondo l'ordine di graduatoria, purche' cio'
non comporti l'aumento del numero degli iscritti al suddetto corso di
studi, rispetto ai posti messi a concorso.
Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che non possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo
superiore a € 16.000,00 (escluso quello patrimoniale). Il superamento
del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di
studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di
restituire le mensilita' eventualmente percepite nell'anno accademico
di riferimento. L'importo annuale della borsa di studio e' di €
13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente, assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione
separata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Il
pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili
posticipate.
I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni
(comprese le borse di cui all'art. 1, allegato 1) sono tenuti a
informarsi, all'atto dell'accettazione della borsa, su eventuali
particolari condizioni previste dalla convenzione con l'ente
finanziatore.
Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio
di dottorato non puo' fruirne una seconda volta, salvo restituzione
di quanto gia' percepito. Possono, inoltre, fruire di borsa di studio
anche coloro che sono al momento iscritti e/o sono stati iscritti a
un corso di dottorato, solamente se in precedenza non ne fruivano.
Non possono fruire di borsa di studio i gia' dottori di ricerca,
anche se in precedenza non ne fruivano.
La fruizione della borsa per la frequenza al dottorato di ricerca
e' incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, e con la fruizione di un contratto di apprendistato ai sensi
dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003.
Il dottorando titolare di borsa di studio puo' in qualsiasi
momento rinunciare alla borsa stessa e rinunciare al dottorato
oppure, previa autorizzazione del collegio, proseguire il corso senza
decadere dal dottorato stesso: in questo caso, deve versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato.
Il dottorando titolare di borsa di studio che consegue una
valutazione negativa da parte del collegio, anche in corso d'anno,
decade immediatamente dal dottorato, con perdita contestuale della
borsa stessa.
Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di
reddito personale, indicato nell'art. 8, deve restituire le rate
della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato,
In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un dottorando titolare di borsa, la parte residua della borsa,
qualora pari o superiore a dodici mesi, puo' essere attribuita, su
delibera della Scuola e rispettando l'ordine della graduatoria, al
primo dei dottorandi non borsisti dello stesso dottorato.

                               Art. 9 

Indennita' di mobilita'

Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta un'indennita' di
mobilita', per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in misura
non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza
mensile posticipata dei pagamenti. Tale periodo, che non puo'
comunque essere superiore a 18 mesi complessivi nel triennio ne'
inferiore a 30 giorni continuativi, deve essere preventivamente
autorizzato dal coordinatore del collegio e comunicato alla Scuola. I
soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennita' di
mobilita', a carico dei dipartimenti proponente/concorrenti o di
soggetti terzi convenzionati.
Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla
data d'inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa puo' essere
elevato in misura non superiore al 50%, a carico della Scuola, dei
dipartimenti proponente/concorrenti o di soggetti terzi
convenzionati.
L'indennita' di mobilita', ove erogata, non concorre alla
determinazione del limite di reddito di cui al precedente art. 8.

                               Art. 10 

Modalita' per l'iscrizione

I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito devono presentare o far pervenire all'amministrazione
universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio del 7
dicembre 2011, ore 12,00, presso la segreteria tecnica della Scuola
superiore «G. D'Annunzio» dell'Universita' di Chieti-Pescara - via
dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti), domanda di
iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello
predisposto dall'amministrazione universitaria, contenente le
seguenti dichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, relative al possesso:
a) della cittadinanza;
b) del diploma di laurea, conseguito secondo l'ordinamento
precedente il riordinamento didattico ovvero laurea
specialistica/magistrale oppure del relativo titolo straniero
dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione.
Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese le seguenti
dichiarazioni:
1) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di ricerca, master,
scuola di specializzazione) per tutta la durata del dottorato;
2) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza
aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del coordinatore.
Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare:
di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno) di altre
borse di studio per corsi di dottorati di ricerca;
di non fruire presumibilmente di un reddito personale complessivo
annuo di cui all'art. 8;
di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando.
Alla domanda di iscrizione gli ammessi al corso di dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata;
una marca da bollo da € 14,62;
ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi (ad eccezione degli esonerati ai sensi del
successivo art. 12) del presente bando);
ricevuta del versamento del premio di assicurazione (ad eccezione
dei titolari di borsa di studio di cui al precedente art. 8);
quietanza del pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario (ad eccezione di degli esonerati ai sensi del
successivo art. 13) del presente bando);
per i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%, documento che attesti il loro status;
per gli studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del Rettore.

                               Art. 11 

Copertura assicurativa

Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione per infortuni e
responsabilita' civile, determinato per l'anno accademico 2012 in
€ 37,32. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio l'importo
verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita' provvedera'
alla stipula della suddetta polizza assicurativa.

                               Art. 12 

Contributo per l'accesso e la frequenza

All'inizio di ogni anno di corso, il dottorando deve presentare
domanda di iscrizione e provvedere all'eventuale pagamento delle
tasse.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente ed a tempo pieno attivita' di studio
e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
L'articolazione didattica e i contenuti formativi dei corsi di
dottorato sono determinati in conformita' con il regolamento
dell'Universita' «G. D'Annunzio» in materia di dottorato. Il
contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca ammonta
a € 874,68.
La prima rata di € 437,34 dovra' essere versata all'atto
dell'iscrizione contestualmente alla tassa regionale entro il 7
dicembre 2011; la seconda rata di € 437,34 dovra' essere versata
entro il 31 marzo 2012, con le seguenti modalita':
a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato all'Universita'
degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara - via dei Vestini -
66013 Chieti Scalo (Chieti), specificando nella causale di
versamento: «Iscrizione al corso di dottorato di ricerca in ...
(indicare il titolo del dottorato) XXVII ciclo»;
b) bonifico bancario:
beneficiario: Universita' «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara;
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti;
codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138;
causale di versamento: «Iscrizione al corso di dottorato di
ricerca in (indicare il titolo del dottorato) XXVII ciclo».
Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo:
a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente art. 8;
b) i portatori di handicap con grado di invalidita' pari o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea;
c) i beneficiari di borsa di studio concesse dall'Azienda
regionale per il diritto agli studi universitari.

                               Art. 13 

Tassa regionale per il diritto allo studio

Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono tenuti
al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio,
ammontante ad annui € 77,47, da versarsi in unica soluzione all'atto
dell'iscrizione con l'indicazione della causale: «Tassa Reg.le Az.da
DSU Chieti - Universita' G. D'Annunzio - Dottorato di ricerca in ...
XXVII ciclo a.a. 2012» e mediante la seguente modalita': intestato a:
Azienda al diritto agli studi universitari - Banca Popolare di
Lanciano e Sulmona - filiale di Chieti Scalo (Chieti) - codice IBAN:
IT39X0555015501000000567625.

                               Art. 14 

Pubblico dipendente

Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art.
52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere
l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale
e' instaurato il rapporto di lavoro.
In ogni caso, si applica la legge n. 448/2001, art. 52, comma 57,
come interpretata dalle circolari del Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca n. 120/2002 e n. 15/2011.

                               Art. 15 

Ammissioni in soprannumero

Sono ammessi al corso di dottorato in sovrannumero, purche'
idonei nel concorso di ammissione:
a) i titolari di assegno di ricerca di cui alla legge 27 dicembre
1997, n. 449, o di contratti di studio e/o ricerca assimilabili
all'assegno a qualsiasi titolo conferiti; i vincitori possono
chiedere l'iscrizione al corso di dottorato rinunciando all'assegno,
oppure chiedere l'iscrizione in sovrannumero senza rinunciare
all'assegno; l'opzione e' irrevocabile;
b) i candidati extracomunitari, che abbiano superato le prove
d'esame di ammissione e siano in possesso di una borsa di studio
assegnata per l'intera durata del corso dal Ministero degli affari
esteri o dal Governo del Paese di provenienza o da organismi
internazionali.
Saranno inoltre ammessi al dottorato in sovrannumero coloro che,
pur non avendo presentato domanda al concorso, alla data d'inizio
ufficiale del dottorato, siano stati selezionati nell'ambito delle
azioni del 7° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico
dell'Unione europea o di altri programmi di cooperazione
internazionale (es.: Erasmus Mundus) e siano risultati vincitori di
una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell'ambito
dell'area scientifico disciplinare di interesse del dottorato. La
procedura di selezione si intende superata in quanto gia' avvenuta
nell'ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare
apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d'inizio
del dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata alla preventiva
autorizzazione del collegio docenti del dottorato.

                               Art. 16 

Obblighi e diritti dei dottorandi

Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un corso
di formazione del terzo livello, comprensivo di eventuali periodi di
studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati,
finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il dottorando
deve maturare nel triennio 180 CFU, distribuiti come previsto dal
piano di studi predisposto da ogni dottorato, compresi
obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della
lingua inglese. Al dottorando e' garantita la possibilita' di
svolgere un percorso formativo e di ricerca personalizzato, previa
accordo con il coordinatore del collegio.
L'iscrizione a un corso di dottorato e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale e/o
specialistica, corsi di master universitari italiani, a scuole
universitarie di specializzazione o corsi di dottorato nonche' con
l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da istituti
privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, legge n. 127/1997
in Italia o all'estero.
All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno
dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua
posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza. E' consentita
la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del
corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera
c) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. In caso di frequenza
congiunta, la durata del corso e' ridotta ad un minimo di due anni.
Tale disposizione si applica ai laureati in medicina e chirurgia
titolari di contratti di formazione specialistica ai sensi del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che si trovano alla
frequenza dell'ultimo anno.
Ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli ammessi al
dottorato di ricerca presso le strutture della facolta' di medicina e
chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui
afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita'
assistenziale.
Il dottorando non puo' avere impegni professionali o lavorativi,
a meno che questi gli permettano di garantire la presenza e la
partecipazione alle attivita' del dottorato nella misura richiesta;
il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa puo' usufruire
di borse finanziate da terzi, su argomenti attinenti il tema del
dottorato. Il collegio valuta che tutte le condizioni di cui sopra
siano soddisfatte e, in caso negativo, propone la decadenza dal
dottorato, con perdita e restituzione della borsa relativa all'anno
in corso, ove concessa.
Ai dottorandi possono essere attribuiti limitati compiti
didattici sussidiari o integrativi (quale seminari, esercitazioni,
assistenza di laboratorio e tutorato, comunque con esclusione di
corsi ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che non devono in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e
comunque previa autorizzazione del coordinatore del collegio.
La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di formazione/stage
del dottorando presso altri atenei e istituti di ricerca, italiani e
stranieri, previa autorizzazione del coordinatore del collegio e
della Scuola.
Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare al collegio una relazione sulle attivita' di ricerca
svolte. E' prevista l'esclusione dal dottorato in caso di giudizio
negativo del collegio, in rapporto alla qualita' dei risultati
dell'attivita' di ricerca, alla assiduita' nello svolgimento della
suddetta attivita' o all'evenienza di prestazioni di lavoro che non
abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione del coordinatore del
collegio. Il collegio dispone, entro il 30 dicembre di ogni anno, il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale.
E' prevista la sospensione dai corsi ai dottorandi per
maternita', paternita' e malattia, previa autorizzazione del
collegio. I periodi di sospensione devono essere recuperati con le
modalita' stabilite dal collegio. In caso di sospensione di durata
superiore a trenta giorni, non puo' essere erogata la borsa di
studio.

                               Art. 17 

Conseguimento del titolo

Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore
dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara, si
consegue alla conclusione del ciclo di dottorato all'atto del
superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di una
tesi, sulla quale la commissione formula un articolato giudizio,
anche tenendo conto dei giudizi espressi dal collegio dei docenti.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta, nella sessione
immediatamente successiva. La tesi, firmata dal coordinatore del
collegio e dal tutore-relatore, puo' essere redatta anche in altra
lingua, previa autorizzazione del collegio.
Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento, che
includono, in particolare:
a) la maturazione di 180 CFU distribuiti come previsto dal piano
di studi, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti
la conoscenza della lingua inglese;
b) il giudizio del collegio dei docenti, che riguarda la
congruita' e qualita' della tesi e della produzione scientifica
complessiva del dottorando; la congruita' ed efficacia di eventuali
periodi di studio e ricerca all'estero e/o stage presso soggetti
pubblici e privati; l'attestazione della conoscenza della lingua
inglese, certificata da autorita' linguistica riconosciuta.
Coerentemente con il giudizio espresso, il collegio puo' ammettere il
dottorando a sostenere l'esame finale, oppure concedere un anno di
proroga per il completamento della tesi, oppure ancora dichiarare il
dottorando decaduto dal dottorato.
Per l'esame finale verra' nominata dal Rettore, sentito il
collegio dei docenti, una apposita commissione giudicatrice, composta
da tre professori e ricercatori di ruolo specificamente qualificati
nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce
il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del collegio
ne' appartenere a universita' partecipanti al dottorato. La
commissione comprende almeno un professore di prima fascia, che la
presiede, e puo' essere integrata con non piu' di due esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere e, nel caso di dottorati articolati in piu' curricula, con
un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui
almeno i due terzi non devono essere componenti del collegio ne'
appartenere a universita' partecipanti al dottorato. In caso di
impedimento, successivo alla nomina, di uno o piu' membri della
commissione, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale
urgente, su proposta del direttore della Scuola. Nel caso di
dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la
commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi.
I dottorandi sono tenuti a consegnare al coordinatore del
collegio copie della tesi, anche in formato elettronico, almeno 30
giorni prima della data fissata per l'esame finale dalla commissione
giudicatrice. Il coordinatore provvede, tramite la segreteria del
dipartimento proponente, ad inoltrare copie della tesi a ciascun
componente della commissione giudicatrice. Per comprovati motivi che
non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il
Rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il
candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di
mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio istituzionale d'Ateneo. Sara' cura dell'Universita'
effettuare il deposito a norma di legge presso le biblioteche
nazionali. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le
diciture : «Dott.Ric.» ovvero «Ph.D». La certificazione aggiuntiva di
Doctor Europaeus potra' essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera
del collegio, quando sussistano le condizioni elencate nell'art. 12,
comma 4 del regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca (decreto
rettorale n. 639 del 26 maggio 2010).

                               Art. 18 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi «G. D'annunzio» di Chieti-Pescara e trattati in conformita'
alle previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e
alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate.

                               Art. 19 

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita' degli
studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara, concemente i dottorati di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara (http://www.unich.it). Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente alla segreteria
tecnica Scuola superiore «G. D'Annunzio» - Universita' di
Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 - 66100 Chieti Scalo, tel.
0871/3556077 - e-mail: scuolasuperiore@unich.it
Chieti, 3 agosto 2011

Il Rettore: Cuccurullo

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