Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI LECCE Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di d...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI LECCE

Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
(ISUFI) - XVI ciclo - VI bando. (Decreto rettorale n. 568).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 26/1/2001
Ente:UNIVERSITA' DI LECCE
Località:-
Codice atto:001E0534
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/2/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce emanato
con decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e successive
modificazioni;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 2458 del 30 ottobre 1998;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998 "Determinazione
dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca";
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi di dottorato di ricerca approvato dal senato accademico in data
25 giugno 1999 e successive modificazioni;
Viste le delibere n. 178 del 24 luglio 2000 e n. 230 del 25
luglio 2000, con le quali rispettivamente il senato accademico e il
consiglio di amministrazione hanno, tra l'altro, approvato le borse
di dottorato ISUFI a carico del relativo finanziamento del progetto
ISUFI;
Visto il decreto rettorale n. 2618 del 10 ottobre 2000, di
istituzione del XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Lecce;
Visto l'accordo di programma per l'Istituto superiore
universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI);
Tenuto conto delle convenzioni sottoscritte da questo rettorato
per il finanziamento di alcune borse di studio relative ai dottorati
di ricerca previsti nel presente bando;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta presso l'Universita' degli studi di Lecce una
selezione pubblica per l'ammissione al XVI ciclo dei sottoriportati
corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Lecce:
a) Diritto dell'economia e del mercato:
settori di ricerca:
1) diritto amministrativo dell'economia:
posti n. 3;
borse di studio n. 3 a carico del Progetto ISUFI;
2) diritto pubblico comunitario:
posti n. 4;
borse di studio n. 4 a carico del Progetto ISUFI;
3) diritto del commercio internazionale:
posti n. 3;
borse di studio n. 2 a carico del Progetto ISUFI
borsa di studio n. 1 finanziata dalla societa' Gemana SA di
Lugano;
b) E-Business:
posti n. 6;
borse di studio n. 6 a carico del Progetto ISUFI.
c) Materiali e tecnologie innovative:
posti n. 13;
borse di studio n. 6 a carico del Progetto ISUFI;
borse di studio n. 5 finanziate dalla Agilent Technologies di
Whitehouse - Inghilterra;
borse di studio n. 2 finanziate dal Centro di ricerche per
l'erogazione di attivita' sanitarie - Istituto di fisiologia clinica
del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa.
Linee di formazione:
micro e nanotecnologie per dispositivi avanzati;
combustione e conversione dell'energia;
tecnologie di calcolo elettronico ad alte prestazioni;
reti di comunicazione via satellite.
Il 20% dei posti assegnati ai sopra citati corsi di dottorato di
ricerca e' riservato ai cittadini dei Paesi dell'area mediterranea
non facenti parte della Comunita' europea. In mancanza di candidati
vincitori provenienti dai Paesi dell'area mediterranea non facenti
parte della Comunita' europea, i posti riservati saranno assegnati
secondo la graduatoria generale di merito. Il numero effettivo dei
posti riservati ai cittadini dei Paesi dell'area mediterranea non
facenti parte della Comunita' europea sara' determinato per
arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che esso termini
con una frazione rispettivamente non superiore o superiore a 0,5
posti.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso ai corsi
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano
in possesso del diploma di laurea ovvero di analogo titolo accademico
conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca
a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito
all'estero, ai soli fini dell'ammissione al corso.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
La domanda di ammissione, indirizzata al rettore dell'Universita'
degli studi di Lecce, redatta in carta semplice e sottoscritta,
secondo gli schemi allegati al presente bando, di cui fanno parte
integrante, dovra' essere presentata o fatta pervenire
all'Universita' degli studi di Lecce, Servizio posta, viale Gallipoli
49 - 73100 Lecce, a pena di esclusione, entro il seguente termine
perentorio: le ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e
la seguente dicitura: Selezione per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in ............................ (riportare la
denominazione del corso di dottorato).
L'Universita' di Lecce non terra' conto delle domande pervenute
dopo la data e l'orario sopra citati, anche se spedite prima.
L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o
tecnici.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una
universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire alla commissione giudicatrice la
dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e
votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati con handicap, riconosciuti ai sensi della legge n.
104 del 5 febbraio 1992, nella domanda di partecipazione al concorso
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria
menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita'
di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

                               Art. 4.
 
Esclusioni
 
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di
cui al precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 5.
 
Prove di ammissione al corso di dottorato
 
Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio.
Dietro esplicita proposta del collegio dei docenti la prova
scritta puo' essere svolta anche in lingua straniera.
Su proposta del collegio dei docenti eventuali candidati
stranieri possono sostenere le prove di ammissione presso sedi
universitarie straniere con le quali l'Universita' di Lecce sia
convenzionata e sempreche' nell'ambito della convenzione siano
disciplinate le modalita' di svolgimento delle prove.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60. L'espletamento della prova scritta,
con l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui
la medesima avra' luogo, sara' comunicata ai candidati, ai quali non
sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento inviata quindici giorni prima della data
fissata per la prova o a mezzo telegramma.
La convocazione per l'orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata, a coloro che avranno superato la
prova scritta, venti giorni prima della data fissata per la prova
orale, o a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice, in caso di rinuncia, da parte di tutti
candidati presenti alla prova scritta, ai previsti termini di
preavviso.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento validi:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
 
Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla
normativa vigente.
La commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e' composta da tre membri scelti tra i professori e
ricercatori universitari di ruolo, scelti all'interno dei settori
disciplinari degli afferenti al dottorato, cui possono essere
aggiunti non piu' di due esperti. Tali esperti devono appartenere a
universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato, a
strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, e non
devono essere componenti del collegio dei docenti.
Al termine delle prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.

                               Art. 7.
 
Graduatoria dottorato in diritto dell'economia e del mercato
 
La commissione giudicatrice ha la facolta', nel caso di progetti
di ricerca dotati di carattere interdisciplinare, di destinare il
vincitore ad un settore di ricerca diverso da quello indicato nella
domanda.

                               Art. 8.
 
Modalita' di iscrizione al corso
 
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare o far
pervenire alla segreteria dottorati di ricerca dell'Universita' degli
studi di Lecce, entro il termine di giorni quindici, che decorre dal
giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito, i seguenti documenti:
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
domanda (in bollo) di ammissione al primo anno del corso di
dottorato;
certificato o autocertificazione di cittadinanza;
diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore;
certificato o autocertificazione relativa alla laurea
posseduta, con relativa votazione;
nel caso di iscrizione in atto a corso di laurea, o scuola di
specializzazione, dichiarazione di impegno a sospendere la frequenza
ed impegno a non iscriversi per la durata del dottorato;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato di ricerca.

                               Art. 9.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
 
Gli iscritti che rinuncino alla borsa di studio, sono tenuti al
pagamento del contributo annuo di L. 3.000.000, ridotto secondo i
criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                              Art. 10.
 
Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
 
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, viene conferita la
borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili.
L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a
quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della
legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La durata dell'erogazione della borsa e' pari all'intera durata
del corso (tre anni). La cadenza di pagamento della borsa e'
effettuato mensilmente.
L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
I titolari di borse di studio per periodi di stage o comunque per
periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia o
all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di
soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei
docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al
dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni. La conferma per gli anni successivi e' effettuata dal
collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
I titolari di borsa di studio hanno l'obbligo di frequentare i
corsi e svolgere le attivita' di studio e ricerca previste dal
collegio dei docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento
della borsa.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo'
richiedere al rettore la sospensione o l'esclusione dal corso con
motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti
salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di
servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a
trenta giorni la borsa non puo' essere erogata.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio tranne con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire
l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori
dalla sede del dottorato. Le borse di studio non danno in nessun caso
luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

                              Art. 11.
 
Documenti redatti in lingua straniera
 
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 12.
 
Incompatibilita'
 
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca, titolari di una
borsa di studio, non possono svolgere attivita' lavorative o di
formazione esterne al dottorato di ricerca.
L'iscrizione al corso di dottorato e' incompatibile, pena
l'esclusione dal corso, con la frequenza di altri corsi di dottorato
presso altre universita' italiane o straniere, fatti salvi gli
accordi espliciti di cotutela.
L'iscrizione al corso di dottorato e', altresi, incompatibile con
l'iscrizione ad altri corsi di studio o a scuole di specializzazione.

                              Art. 13.
 
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Lecce, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.

                              Art. 14.
 
Dipendente pubblico
 
Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso e puo' usufruire
dell'eventuale beneficio della borsa di studio.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.

                              Art. 15.
 
Tutela della privacy
 
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.
L'interessato puo' fare valere nei confronti dell'Universita' il
diritto di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.

                              Art. 16.
 
Responsabile del procedimento
 
L'ufficio studenti dell'Universita' di Lecce, viale Gallipoli n.
49 Lecce, e' responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale inerente al presente bando. Il
responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei
dati e' il dott. Ippazio Antonio Giannuzzi - tel. 0832-336570.

                              Art. 17.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e sara pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sara' inoltre reso pubblico per via telematica nel sito
http://www.unile.it/ricerca/dottorati> Lecce, 9 gennaio 2001
Il rettore: Rizzo

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