Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLE FINANZE COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Conc...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLE FINANZE COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso per il reclutamento di duecentoquarantacinque allievi
finanzieri ausiliari nel Corpo della Guardia di finanza - Anno 2004.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 9/12/2003
Ente:MINISTERO DELLE FINANZE COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:03E07123
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/1/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l'art. 3, commi dal 212 al 220, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante norme sull'incorporamento di unita' di leva nel
Corpo della Guardia di finanza quali finanzieri ausiliari;
Visti gli articoli 1, commi 105 e 115, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che fissano la durata della ferma e il numero complessivo di giovani
da ammettere al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia,
tra l'altro, per il 2003;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni concernente la «Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;
Visto l'art. 3, comma settimo, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
il «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza», con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di
concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Vista la determinazione del comandante generale n. 167483 datata
1° giugno 2000 e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente il
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di «celibato, nubilato e vedovanza» previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Ritenuta l'inderogabile necessita' di immettere in servizio,
nell'anno 2004, contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze
di controllo del territorio in Italia meridionale;
Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili per l'arruolamento
E' indetto, per l'anno 2004, un concorso per il reclutamento di
duecentoquarantacinque allievi finanzieri ausiliari, che saranno
incorporati, secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei
successivi articoli, in due aliquote nei mesi di aprile e ottobre
2004.
Possono partecipare al concorso i giovani iscritti nelle liste di
leva:
a) di terra:
1) chiamati a visite di leva ed arruolati nel 4° trimestre
dell'anno 2003;
2) arruolati con la classe 1980 e precedenti, ammessi al
ritardo fino al 31 dicembre 2003;
b) di mare, previo nulla osta rilasciato dalle competenti
Capitanerie di porto, appartenenti alla classe 1985 e classi
precedenti.
Gli aspiranti iscritti nelle liste di leva di mare devono
allegare alla domanda, pena l'esclusione dal concorso, il prescritto
nulla osta all'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza,
rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, recante i
coefficienti relativi al profilo somato-funzionale dell'aspirante
cosi' come riscontrato in sede di visita di leva.
I giovani che avranno presentato domanda per l'espletamento del
servizio di leva nella Guardia di finanza saranno precettati, previo
superamento dei prescritti accertamenti definitivi, di cui al
successivo art. 9, entro il numero stabilito, dalle competenti
autorita' militari con le aliquote di chiamata di pertinenza, per
l'avvio ad un istituto di istruzione del Corpo.
La mancata presentazione ai suddetti accertamenti, ovvero
all'Istituto di istruzione della Guardia di finanza, non comporta la
denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi.

                               Art. 2.
R e q u i s i t i
Possono partecipare al concorso, in qualita' di ausiliari nel
Corpo della Guardia di finanza, i cittadini italiani di sesso
maschile, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica,
che:
a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) alla data del 10 gennaio 2004 abbiano compiuto il 18° anno
di eta' e non abbiano superato il 26° e, quindi, siano nati nel
periodo dal 10 gennaio 1978 al 10 gennaio 1986, estremi compresi;
d) abbiano l'idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
1° grado;
f) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
l) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati;
m) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ad
eccezione di quello di cui al precedente comma primo, lettera c),
conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere compilata, in triplice copia, presso il
Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede,
esclusivamente sull'apposito modulo ivi disponibile, che potra'
essere riprodotto anche in fotocopia.
Il concorrente, che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne, dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 1 che costituisce parte integrante della
presente determinazione, redatto dal sindaco o suo delegato e
sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo in caso di
impedimento dell'altro o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi
i genitori. Nel caso che l'assenso sia firmato da uno solo dei
genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca
l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche
se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
Limitatamente agli aspiranti iscritti nelle liste di leva di
terra, i comandi provinciali, dopo aver compilato la parte ad essi
riservata, invieranno due copie della suddetta domanda ai distretti
militari di appartenenza, i quali provvederanno, a loro volta, a
restituirne una, debitamente compilata per la parte di competenza.
Le domande, restituite dai distretti militari che non hanno
concesso la disponibilita' dell'aspirante all'arruolamento nel Corpo
della Guardia di finanza, vengono archiviate da parte dei comandi
provinciali. Di cio' e' data comunicazione all'interessato.
La domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia
di finanza fa decadere, irrevocabilmente, limitatamente agli iscritti
nelle liste di terra, qualsiasi forma di ritardo o rinvio della
chiamata alle armi precedentemente ottenuto.
Le domande di partecipazione al concorso, prodotte nei termini ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero
integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
gerarchico al comandante interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il comando provinciale che ha disposto
l'archiviazione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro
30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma primo
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore dichiara, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre il
10 gennaio 2004.

                               Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
L'aspirante deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
nonche' luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero di
codice postale nonche', ove possibile, del numero telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
d) di non essere imputato o condannato per delitti non colposi
ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
e) lo stato civile;
f) di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti
corsi della Guardia di finanza;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso;
h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
m) l'accettazione di qualsiasi destinazione di servizio;
n) l'iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare con
indicazione, rispettivamente, del distretto militare o della
Capitaneria di porto di appartenenza;
o) l'idoneita' al servizio militare con indicazione del
consiglio di leva;
p) precedente arte, professione o mestiere.
Gli aspiranti devono comunicare, anche mediante
autocertificazione, oltre che al distretto militare o Capitaneria di
porto di appartenenza, anche al Comando provinciale della Guardia di
finanza che ha ricevuto la domanda di partecipazione al concorso,
ogni eventuale variazione di residenza o domicilio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Il Corpo, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso di
ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza.
Deve, infine, essere tempestivamente notificata al Comando
provinciale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso
durante, nella posizione del candidato ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
Istruttoria delle domande
Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui al successivo art. 6, comma
primo, lettera a), del presente bando, dell'effettivo possesso dei
requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.
Con provvedimento motivato dell'autorita' delegata dal comandante
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma primo, lettera a).
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della
Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta dal Comandante
del Centro di reclutamento e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle informazioni, la valutazione dei titoli e la predisposizione
della graduatoria finale, costituita da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, costituita da sei ufficiali della Guardia di finanza,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo, dei
candidati ammessi alla frequenza del corso, composta da un ufficiale
della Guardia di finanza e da un ufficiale medico dell'Esercito,
membri.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 7.
Valutazione dei profili sanitari degli aspiranti
allievi finanzieri ausiliari da sottoporre
agli accertamenti definitivi
Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza verifichera'
la compatibilita' dei profili sanitari degli aspiranti, accertati in
sede di visita medica di leva, con quelli previsti, per il grado di
allievo finanziere, dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,
concernente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi
dell'art. 1, comma quinto, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e
dalla determinazione n. 167483, datata 1° giugno 2000, del comandante
generale della Guardia di finanza e successive modificazioni ed
integrazioni. Per quanto concerne gli aspiranti, i cui profili
somato-funzionali PS (condizioni psichiche) risultino mancanti,
perche' non pervenuti dal competente distretto militare, in quanto
non previsti al tempo dalla iniziale visita di leva, non si
applichera' l'automatica esclusione di cui al successivo comma. Nei
loro confronti, il predetto profilo sara' valutato ex novo in sede di
visita medica presso il Centro di reclutamento.
Gli aspiranti non in possesso dei requisiti minimi previsti dal
predetto decreto ministeriale saranno considerati esclusi dal
concorso e rimarranno a disposizione delle competenti autorita'
militari, per il normale avvio alle armi nelle Forze armate.
Agli stessi non sara' data comunicazione alcuna.

                               Art. 8.
Documento di identificazione
Ad ogni convocazione i candidati dovranno esibire la carta di
identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da una
amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

                               Art. 9.
Accertamenti definitivi
Gli aspiranti in possesso dei requisiti minimi, di cui al
precedente art. 7, saranno convocati, a cura del Centro di
reclutamento, per essere sottoposti agli accertamenti definitivi, che
comprendono:
a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) la visita medica preliminare comprensiva degli esami
specialistici;
c) eventuale visita medica di revisione.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera b), e tende
a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito. Detto accertamento si articola in:
test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento dei
candidati;
test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente dei candidati;
colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i
criteri di valutazione della stessa.
I candidati, idonei agli accertamenti attitudinali, saranno
ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera c), mediante
visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici,
presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 11, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 6, comma primo, lettera c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
La visita medica di revisione sara' effettuata, non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma primo, lettera d), e verte soltanto sulla
malattia che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica
del precedente giudizio esprimendosi per l'idoneita', deve anche
attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio
relativo.
Il candidato giudicato non idoneo a seguito della visita medica
preliminare e dell'eventuale visita di revisione e' escluso dal
concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 10.
Mancata presentazione del candidato
L'aspirante che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la
visita medica preliminare o per la visita medica di revisione, sara'
considerato rinunziatario ed escluso dal concorso.
I presidenti delle sottocommissioni competenti hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel
rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati.

                              Art. 11.
Requisiti fisici
Le sottocommissioni, incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati, hanno il compito di selezionare elementi che
rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155.
I concorrenti, convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso se non verra' presentato in
sede di visita medica di controllo.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a metri 1,65;
b) acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati sara'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
Gli aspiranti saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli
accertamenti di cui al punto 1., saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione.
Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'art. 9, ultimo comma.

                              Art. 12.
Documentazione da produrre
I candidati, giudicati idonei al termine degli accertamenti
definitivi, dovranno presentare o far pervenire al Comando
provinciale della Guardia di finanza competente, entro quindici
giorni dalla data di comunicazione di idoneita' al concorso, i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice,
o le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                              Art. 13.
Adempimenti delle sottocommissioni
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 6, comma primo,
lettera b), c) e d) compileranno, per ogni candidato un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                              Art. 14.
Graduatorie
Al termine degli accertamenti definitivi, la sottocommissione di
cui all'art. 6, comma primo, lettera a), procede, secondo il
punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della
graduatoria unica di merito.
Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
a) per l'idoneita' fisica, secondo le modalita' di cui alla
tabella A in allegato 2;
b) per il possesso dei titoli di cui alla tabella B in allegato
2;
c) per il possesso degli attestati professionali, d'arte e
mestiere effettivamente posseduti all'atto della presentazione delle
domande, di cui alla tabella C in allegato 2.
A parita' di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma nono, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

                              Art. 15.
Incorporamento dei prescelti
Sono ammessi ai corsi di formazione, della durata di quattro
mesi, in qualita' di allievi finanzieri ausiliari i candidati
iscritti nella graduatoria unica di merito di cui al precedente
art. 14, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna aliquota di
arruolamento e secondo l'ordine della graduatoria stessa, sempreche'
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di
controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma dell'atto
di arruolamento, a cura della sottocommissione di cui all'art. 6,
comma primo, lettera e).
Prima della visita medica di controllo, la citata
sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
La stessa potra', nell'espletamento dei propri lavori, disporre
l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
L'allievo riconosciuto non piu' in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e' escluso dal concorso e rinviato alla competente
autorita' militare a cura del Comando legione allievi.
Avverso tale esclusione, l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'art. 9, ultimo comma.
Gli aspiranti, in soprannumero nella graduatoria di cui al
precedente art. 14, saranno posti a disposizione delle competenti
autorita' militari, ad eccezione dei primi cinquanta, che saranno
tenuti disponibili per le eventuali sostituzioni di cui all'ultimo
comma del presente articolo, entro i venti giorni successivi
all'inizio del corso.
Il Comando centro di reclutamento, di concerto con le competenti
autorita' militari, provvede ad integrare le convocazioni, secondo
l'ordine di graduatoria, per i posti comunque resi disponibili.
L'aspirante che non si presenti, entro il giorno e l'ora fissati,
presso l'istituto di istruzione e' considerato rinunciatario.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a cause di
forza maggiore, comunicati entro 24 ore, sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del comandante dell'istituto di
istruzione che, sentito il presidente della sottocommissione della
visita medica di controllo, potra' differire la presentazione del
candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro
il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati
saranno computati ai fini della proposta di esonero dal corso. Le
decisioni saranno comunicate al candidato tramite il Comando
provinciale competente per il ruolo di residenza.

                              Art. 16.
Riduzione per i viaggi in ferrovia
Gli aspiranti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede dell'istituto di
istruzione, quando siano stati dichiarati vincitori del concorso,
avranno diritto al beneficio della tariffa ridotta di cui alla
convenzione stipulata in data 6 novembre 2001 dalla Guardia di
finanza con Trenitalia S.p.a. ed approvata con decreto dirigenziale
n. 384258 datato 2 dicembre 2001.
Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente al
foglio di via, a cura dei Comandi della Guardia di finanza competenti
per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle di
svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in
famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le varie fasi
concorsuali, sono a totale carico degli aspiranti.

                              Art. 17.
Trattamento economico ed immissione nel ruolo degli appuntati e
finanzieri
Durante la frequenza del corso ed al compimento del quarto mese
d'istruzione, gli allievi finanzieri ausiliari percepiranno il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Il servizio di finanziere ausiliario e', a tutti gli effetti,
servizio di leva ed ha durata pari a dodici mesi (art. 1, comma 105,
legge 23 dicembre 1996, n. 662).

                              Art. 18.
Rafferma annuale e/o quadriennale
All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano
richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio, possono essere
trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri
ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati
dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria
di anni quattro, previo completamento del corso di istruzione e di
addestramento, previsto per i finanzieri.
Il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento
e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora i
finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro.
Al termine del corso di istruzione, i finanzieri ausiliari
saranno destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiedano.

                              Art. 19.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per le
finalita' concorsuali e saranno trattati presso la banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla
posizione giuridica-economica del candidato, nonche', in caso
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento e' il Comandante generale della
Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 2 dicembre 2003
Gen. C.A.: Speciale

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!