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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso per l'ammissione di duecentonovantaquattro allievi al primo
anno accademico del 182o corso dell'Accademia militare di Modena -
anno accademico 2000/2001.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 99E10674 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente
l'ordinamento degli Istituti militari;
Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme
sull'ammissione all'Accademia militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'articolo 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto l'articolo 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di Finanza;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1987, concernente il
regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di Applicazione e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 23 giugno 1990, n. 169, concernente norme per il
riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali
in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la
Scuola Ufficiali Carabinieri, la Scuola di Applicazione e la Scuola
Trasporti e Materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e
di laurea di talune facolta' universitarie;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente
l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento del predetto concorso e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, concernente disposizioni in
materia di imposta di bollo;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale
femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge, occorre consentire che detto personale possa
produrre domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al
182o corso dell'Accademia militare per l'anno accademico 2000-2001
nei medesimi termini previsti dal presente decreto per i candidati di
sesso maschile, con riserva di emanazione dei decreti previsti
dall'articolo 1, commi 2, 5 e 6 della succitata legge 20 ottobre
1999, n. 380;
Considerato, inoltre, che il calendario delle varie fasi della
procedura concorsuale indicato nel presente decreto e' fissato per
assicurare che il primo anno dei corsi normali dell'Accademia
militare abbia inizio, per esigenze didattiche ed addestrative, nei
primi giorni del mese di dicembre 200, per cui l'emanazione dei
succitati decreti non potra' determinare in nessun caso il rinvio
delle date di svolgimento delle predette fasi;
Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della
precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto ministeriale che definira' i requisiti di idonieta'
fisio-psicoattitudinali richiesti al personale femminile che
partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le relative modalita' di accertamento;
Tenuto conto che, in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della
gia' citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto ministeriale che, nel definire, tra l'altro, le Armi ed i
Corpi dei ruoli normali dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno
2000 il reclutamento del personale femminile, indichera' l'aliquota
massima di detto personale che potra' accedere ai corsi normali del
182o corso dell'Accademia militare;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali
successive a quella di preselezione venga ammesso per ciascun
Arma/Corpo un numero di concorrenti idonei via via decrescente,
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da ammettere ai corsi regolari
dell'Accademia militare che sara' definita per l'anno 2000 nel
decreto ministeriale da emanare in applicazione dell'articolo 1,
comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 e' opportuno prevedere
che tra i concorrenti da ammettere alle prove concorsuali successive
a quella di preselezione nel numero di volta in volta indicato nel
presente decreto quelli di sesso femminile non superino detta
aliquota massima;
Ravvisata pertanto l'esigenza di emanare successive disposizioni
integrative, concernenti il personale femminile che abbia prodotto
domanda di partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno
disciplinati dai decreti previsti dall'articolo 1, commi 2, 5 e 6
della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di
disporre la revoca del presente decreto, qualora le date di
emanazione dei medesimi risultassero incompatibili con quelle di
svolgimento delle fasi della procedura concorsuale;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli Atenei;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
duecentonovantaquattro allievi al primo anno del 182o corso
dell'Accademia militare di Modena, cosi' ripartiti:
centosettanta al corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni ed al corso dell'Arma dei trasporti
e dei materiali dell'Esercito, di cui:
centocinquanta a quello delle Armi;
venti a quello dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
cinquanta al corso dell'Arma dei carabinieri, di cui uno
riservato ai candidati in possesso, all'atto della presentazione
della domanda, dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni;
sedici al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
trentacinque al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
ventitre al corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile, anche se alle armi, che di sesso
femminile.
3. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare l'aliquota percentuale dei posti messi a concorso che sara'
indicata nel decreto ministeriale da emanare in applicazione
dell'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata
nelle premesse. Il numero massimo dei posti disponibili per detto
personale per ciascuna Arma/Corpo, calcolato in base alla suddetta
aliquota percentuale, sara' indicato nelle disposizioni integrative
del presente decreto che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - del 3 marzo 2000. Detta pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi al primo anno del 182o corso in numero superiore a
quello sopraindicato, anche se collocati in posizione utile nelle
graduatorie di merito di cui al successivo articolo 16.
4. I concorrenti di sesso femminile sono ammessi a presentare
domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto legislativo e dei decreti ministeriali previsti,
rispettivamente, dell'articolo 1, commi 2, 5 e 6, della legge
20 ottobre 1999, n. 380.
5. I concorrenti di entrambi i sessi possono presentare domanda
per uno solo dei predetti corsi e non e' ammesso presentare domande
per piu' corsi.
Per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e dei materiali,
quello non indicato dal candidato si intende scelto come seconda
preferenza.
I concorrenti aspiranti al corso del Corpo sanitario
dell'Esercito dovranno indicare la preferenza per l'eventuale
ammissione al corso di laurea in medicina, in chimica e tecnologia
farmaceutiche o in veterinaria.
Ai fini dell'assegnazione ai corsi si procedera' come indicato
nel successivo articolo 16, comma 7.
6. I corsi avranno inizio dal giorno in cui e' resa pubblica la
graduatoria di ammissione ed avranno la durata di due anni
accademici, al termine dei quali gli allievi giudicati idonei
conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente.
7. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli Allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito seguiranno il corso di laurea in Scienze strategiche,
negli indirizzi tecnico, politico-organizzativo o amministrativo, di
durata quadriennale;
gli ammessi al corso dell'Arma dei carabinieri seguiranno un
corso di studi di tipo universitario, ad indirizzo giuridico
amministrativo, con piano di studi in Giurisprudenza, di durata
quadriennale;
gli ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito
seguiranno un corso di laurea in Ingegneria, negli indirizzi
elettronica, delle telecomunicazioni, meccanica, informatica, civile
ed edile, secondo la ripartizione stabilita dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, di durata quinquennale;
gli ammessi ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno, cosi' ripartiti, i seguenti corsi di laurea:
30 medicina e chirurgia, di durata sessennale;
2 chimica e tecnologia farmaceutiche, di durata quinquennale;
3 medicina veterinaria, di durata quinquennale.
8. Per quanto indicato nel precedente comma 7:
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
Giurisprudenza non possono presentare domanda per l'ammissione al
corso dell'Arma dei carabinieri.
Inoltre:
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in Ingegneria,
qualora ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, non
potranno in ogni caso frequentare il corso per il conseguimento del
diploma di laurea nell'indirizzo gia' posseduto;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in Medicina e
chirurgia, del diploma di laurea in Chimica e tecnologia
farmaceutiche e del diploma di laurea in Medicina veterinaria,
qualora ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito, non
potranno in ogni caso frequentare il corso per il conseguimento del
diploma di laurea gia' posseduto.
Infine:
i concorrenti che all'atto dell'ammissione ai corsi avessero
sostenuto esami del corso di laurea che sono tenuti a frequentare,
una volta ammessi in Accademia, per conseguire il relativo diploma di
laurea, dovranno rinunciare agli esami universitari sostenuti.
Art. 2.
Riserve di posti
1. Per ciascuno dei corsi di cui al precedente articolo 1 le
categorie di concorrenti appresso indicate usufruiranno di riserve di
posti nella percentuale ed alle condizioni a fianco di ciascuna
indicate:
a) 20% a favore degli Allievi delle Scuole militari
dell'Esercito, sempreche' abbiano riportato giudizio di idoneita' in
attitudine militare presso dette Scuole e conseguano al termine
dell'anno scolastico 1999/2000 il diploma di maturita' classica o
scientifica;
b) 5% a favore dei provenienti dai ruoli dei marescialli e dei
sergenti dell'Esercito. Detta riserva non si applica se detto
personale concorre per l'ammissione al corso dell'Arma dei
carabinieri;
c) 20% a favore dei provenienti dai volontari in servizio
permanente dell'Esercito e dai volontari in ferma breve
dell'Esercito. Detta riserva non si applica se detto personale
concorre per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri.
2. Le riserve di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) non
operano a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri.
3. In ciascun corso i posti riservati agli Allievi delle Scuole
militari dell'Esercito che non fossero ricoperti per mancanza di
concorrenti idonei saranno devoluti, ai sensi dell'articolo 34 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai
concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fossero
alle armi nell'Esercito in qualita' di Ufficiali inferiori o di
sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di
militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma. Qualora, a
seguito di detta devoluzione, tali posti risultassero ancora non
ricoperti si applicheranno le disposizioni di cui al comma
successivo.
4. In ciascun corso i posti riservati di cui al precedente comma
1, lettere b) e c), che dovessero risultare non ricoperti per
mancanza di concorrenti idonei saranno devoluti, secondo l'ordine
della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti devono:
a) (1) aver compiuto al 31 dicembre 2000 il diciassettesimo
anno di eta' e non superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2000, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1978 al
31 dicembre 1983, estremi compresi, se di sesso maschile.
Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate.
Per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri:
non si applica la citata elevazione del limite massimo di eta';
i sottufficiali delle Forze armate non devono aver superato il
ventottesimo anno di eta' alla data del 31 ottobre 2000;
(2) aver compiuto al 31 dicembre 2000 il diciassettesimo anno di
eta' e non superato il venticinquesimo alla data del 31 ottobre 2000,
cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1975 al 31 dicembre
1983, estremi compresi, se di sesso femminile;
b) essere cittadini italiani;
c) essere celibi/nubili ovvero vedovi/vedove, e comunque senza
prole.
Detto requisito non e' richiesto ai sottufficiali ed ai volontari
in servizio permanente;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Esercito;
f) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
g) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 1999/2000 un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
h) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile"ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
se sottufficiali, non essere stati dichiarati non idonei
all'avanzamento o avervi rinunciato.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi, per i
concorrenti di sesso maschile, con le modalita' prescritte dai
successivi articoli 7, 8 e 9;
Per i concorrenti di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380,
saranno indicate nelle disposizioni integrative del presente decreto
che verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 3 marzo 2000. Detta pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 3 marzo
2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva, compatibilmente con le date di spedizione delle
convocazioni dei concorrenti agli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale da parte del Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
Qualora, a causa della mancata emanazione del decreto
ministeriale di cui al presente comma, non risultasse possibile
procedere a detti accertamenti nei confronti dei concorrenti di sesso
femminile, nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - alla quale
avesse rinviato la pubblicazione l'avviso inserito nella gia' citata
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 3 marzo 2000 verra'
pubblicato avviso di revoca del presente decreto limitatamente alla
partecipazione al concorso di detti concorrenti. Detta pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
3. L'ammissione ai corsi dei vincitori e' inoltre subordinata
all'accertamento anche postumo del possesso dei requisiti di
moralita' e condotta previsti dall'art. 26 della legge 1o febbraio
1989, n. 53, da accertarsi con le modalita' prescritte dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) e g), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato nel successivo articolo 4. I requisiti medesimi
devono essere mantenuti fino alla ammissione in Accademia e per tutta
la durata dell'iter formativo.
Art. 4.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
redatta in carta semplice, preferibilmente sull'apposito modulo
(fac-simile in Allegato "A", che costituisce parte integrante del
presente decreto), reperibile presso i Distretti militari e le
Stazioni carabinieri;
firmata per esteso dal candidato. La mancanza di sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso.
Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore.
Alla domanda dovra' allegare l'atto di assenso, in carta
semplice, conforme all'Allegato "B", che costituisce parte integrante
del presente decreto, redatto dal Sindaco o suo delegato e
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal
tutore;
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentata a mano, direttamente al Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito - Viale Mezzetti 2 - 06034 Foligno, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Pertanto, non potranno essere
accolte domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per le
domande spedite a mezzo raccomandata, il timbro a data del Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per quelle
presentate a mano.
I militari alle armi dovranno osservare le stesse modalita',
inoltrando la domanda al sopracitato indirizzo. Essi avranno altresi'
l'obbligo di consegnare, nel termine di cui sopra, copia della
domanda all'Ente/Comando di appartenenza. Gli allievi delle Scuole
militari dell'Esercito dovranno invece presentare la domanda al
Comando della Scuola militare che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al Comando del predetto Centro.
I candidati residenti all'estero potranno inoltrarla anche
tramite le Autorita' diplomatiche e consolari entro il medesimo
termine.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il numero di codice fiscale;
b) il corso (uno solo) per il quale intende concorrere.
Inoltre, per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e dei
materiali nonche' per quello del Corpo sanitario dell'Esercito,
potra' indicare l'ordine di preferenza e per il corso del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito l'indirizzo di laurea di preferita
assegnazione, utile ai fini di quanto previsto nel successivo
articolo 16.
Durante il tirocinio, comunque, i concorrenti saranno invitati a
sottoscrivere apposita dichiarazione allo scopo di confermare,
integrare o modificare:
per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, l'ordine di preferenza di assegnazione eventualmente
indicato nella domanda;
per i corsi del Corpo sanitario dell'Esercito, il corso di
laurea di preferita assegnazione;
per i corsi del Corpo degli ingegneri dell'Esercito,
l'indirizzo di laurea di preferita assegnazione.
Della preferenza espressa in tale dichiarazione si potra',
eventualmente, tener conto ai sensi del successivo articolo 16;
c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo). I concorrenti aspiranti al corso dell'Arma dei
carabinieri, in possesso dell'attestato di bilinguismo, che intendano
sostenere detta prova potranno scegliere solo fra inglese, francese e
spagnolo;
d) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico.
Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara' tenuto
a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, il Reparto/Ente
presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento
del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
e)il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 1999/2000.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto, ammesso
pertanto con riserva, ha l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Ministero della Difesa Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno l'avvenuto conseguimento con il relativo
voto.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva
(solo per il personale di sesso maschile). Se militare in servizio
dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e
l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le
comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che
tuttavia dovra' essere informato a cura dell'interessato.
Qualora il concorrente sia gia' stato collocato in congedo dovra'
indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado
rivestito all'atto del congedamento;
g) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo per il personale di sesso maschile);
h) se e' ammesso o e' stato ammesso a prestare servizio civile,
la data di inizio e l'Ente di servizio (solo per il personale di
sesso maschile);
i) il possesso della cittadinanza italiana;
j) il proprio stato civile e - solo per i sottufficiali ed i
volontari in servizio permanente - l'eventuale prole a carico;
k) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
l) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze Armate o delle Forze di polizia dello Stato;
m) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali o
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
ascrivibili nel casellario giudiziale al sensi dell'articolo 686 del
codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un
eventuale procedimento penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' da sottoscrivere all'inizio del tirocinio;
n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati
nell'Allegato "F", che costituisce parte integrante del presente
decreto;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento psico-attitudinale;
e) una prova scritta di cultura generale a risposta multipla
predeterminata o libera;
f) una prova orale di matematica;
g) una prova orale facoltativa di lingua;
h) un tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
Art. 6.
Prova di preselezione
1. Tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli provenienti dalle
Scuole militari dell'Esercito, saranno sottoposti - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova di
preselezione, di cui all'Allegato "G", che costituisce parte
integrante del presente decreto. Detta prova consistera' nella
somministrazione di un test comprendente almeno cinquanta domande di
cultura generale volte ad accertare il grado di conoscenza della
lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la
conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di
storia, di geografia e di logica matematica, nonche' ad evidenziare
le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
2. La prova avra' luogo presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga del Vodice" -
Viale Mezzetti, n. 2 - Foligno (Perugia), dal 13 al 17 marzo 2000,
nei seguenti dieci turni:
13 marzo 2000, ore 09,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
le lettere "A" e "B";
13 marzo 2000, ore 15,00 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "CA" e "CI", estremi compresi;
14 marzo 2000, ore 09,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "CL" e "CZ", estremi compresi e con le
lettere "E" ed "F";
14 marzo 2000, ore 15,00 - concorrenti il cui cognome inizi con
la lettera "D";
15 marzo 2000, ore 09,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
le lettere "G", "J", "K"ed "L";
15 marzo 2000, ore 15,00 - concorrenti il cui cognome inizi con
le lettere "H" ed "I" e con una lettera compresa tra "MA" e "ME",
estremi compresi ;
16 marzo 2000, ore 09,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "MI" e "MU", estremi compresi e con le
lettere "N", "O"ed "R";
16 marzo 2000, ore 15,00 - concorrenti il cui cognome inizi con
la lettera "P";
17 marzo 2000, ore 09,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
le lettere "Q" ed "S";
17 marzo 2000, ore 15,00 - concorrenti il cui cognome inizi con
le lettere "T", "U", "V", "W"e "Z".
3. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 2 i
concorrenti si dovranno presentare, per le prove che avranno inizio
alle ore 09,30, alle ore 08,30 e per quelle che avranno inizio alle
ore 15,00, alle ore 14,00 dell'orario ufficiale.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 3 marzo
1999, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
del 3 marzo 1999 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
6. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova di
preselezione, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero e
di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato
in corso di validita'.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella prova di preselezione verranno formate distinte
graduatorie per i vari corsi di cui al precedente articolo 1, comma
1, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere
le prove successive.
Art. 7.
Prove di efficienza fisica
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, oltre ai
concorrenti provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito,
esonerati dal sostenere la prova di preselezione, i concorrenti
collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 6, comma 8,
e secondo l'ordine delle medesime, entro i seguenti limiti numerici:
1360 (milletrecentosessanta) per i corsi delle Armi e dell'Arma
dei trasporti e dei materiali;
400 (quattrocento) per il corso dell'Arma dei carabinieri;
128 (centoventotto) per il corso del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito;
280 (duecentottanta) per il corso del Corpo sanitario
dell'Esercito;
184 (centottantaquattro) per il corso del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
Dei concorrenti nei numeri massimi sopraindicati per ciascun
Arma/Corpo quelli di sesso femminile non potranno superare l'aliquota
massima fissata nel decreto ministeriale emanato in applicazione
dell'articolo 1, comma 6, della piu' volte citata legge 20 ottobre
1999, n. 380. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano
risposto allo stesso numero di domande del concorrente classificatosi
all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito di ciascun corso.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli accertamenti sanitari ed a quelli psico-attitudinali di cui ai
successivi articoli 8 e 9, presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
3. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera
raccomandata o telegramma tramite il Comando del Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
4. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il
5 maggio 2000 dovranno ritenersi esclusi dal concorso e potranno
richiedere notizie sull'esito della prova di preselezione, dopo la
data suindicata, al Ministero della difesa - Direzione Generale per
il personale militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico
(tel. 06/47355941).
5. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati
dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti
indicati nel successivo articolo 12, comma 1.
La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita' determinera' la non ammissione del candidato a sostenere
dette prove.
6. Le prove di efficienza fisica cui saranno sottoposti i
concorrenti di sesso femminile e le relative modalita' di svolgimento
saranno indicate nelle disposizioni integrative del presente decreto
che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale -
del 3 marzo 2000, ovvero in quella alla quale la stessa avesse
rinviato. Resta comunque fermo quanto precisato al riguardo nel
precedente articolo 3, comma 2.
Pertanto, le disposizioni che seguono devono intendersi riferite
ai soli concorrenti di sesso maschile.
7. Le prove di efficienza fisica consisteranno nell'esecuzione,
in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di
ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni );
salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi);
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20 , massimo due
tentativi);
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05 ).
L'esecuzione degli esercizi successivi al primo e' in ogni caso
subordinata al superamento di quello precedente. Il concorrente che
non superi anche uno solo dei predetti esercizi sara' dichiarato non
idoneo e pertanto escluso dal concorso.
8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica, di
cui al successivo articolo 14, comma 1, lettera b), attribuira' a
ciascun concorrente che abbia superato tutti gli esercizi il
punteggio calcolato secondo i criteri indicati nell'Allegato "H", che
costituisce parte integrante del presente decreto. Tale punteggio,
che in ogni caso non potra' superare i 4 punti, sara' comunicato
seduta stante e concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui
ai successivi articoli 11, 15 e 16.
Art. 8.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della
Commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), ad
accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' psico-fisica al servizio permanente quali Ufficiali
nell'Arma/Corpo prescelto.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di sesso femminile
sara' accertata con le modalita' che saranno indicate nelle
disposizioni integrative del presente decreto che verranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale - del 3 marzo 2000, ovvero
in quella alla quale la stessa avesse rinviato. Resta comunque fermo
quanto precisato al riguardo nel precedente articolo 3, comma 2.
Pertanto, le disposizioni che seguono devono intendersi riferite
ai soli concorrenti di sesso maschile.
3. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
statura non inferiore a m. 1,70, per gli aspiranti al corso
dell'Arma dei carabinieri; m. 1,65, per gli aspiranti a tutti gli
altri corsi;
perimetro toracico non inferiore a cm. 85;
visus corretto non inferiore a 18/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito), raggiungibile con
correzione non superiore alle due diottrie anche in un solo occhio.
Senso cromatico normale accertato con tavole pseudocromatiche. Per
l'ammissione ai corsi dei Corpi dell'Esercito (degli ingegneri,
sanitario, di amministrazione e di commissariato) la predetta
correzione puo' raggiungere le tre diottrie anche in un solo occhio.
4. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni - solo qualora
i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che
tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture pubbliche, come indicato
al successivo articolo 12, comma 1;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
5. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' dei requisiti fisici indicati
nel precedente comma 3.
6. La Commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 7 e del punteggio
calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 8;
"non idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con
l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei
requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente
profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2 (fermo
restando il requisito del perimetro toracico non inferiore a cm. 85);
apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2;
apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2;
apparato osteo-artromuscolare inferiore LI 2; vista VS 2 (fermi
restando i particolari requisiti sopra indicati per tale
caratteristica somato-funzionale); udito AU 2.
8. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio inteso a tener conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del profilo stesso sara' attribuito un incremento di 0,5 punti.
9. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile negli accertamenti
sanitari non potra' essere superiore a punti 4,5 e sara' utile alla
formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 11, 15 e
16.
10. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva (fermi restando i requisiti
prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipedenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso.
11. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti e comunque entro i successivi
quarantacinque giorni, la Commissione medica non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario, ne' attribuira' il relativo
punteggio. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporre detti
concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento psico-attitudinale di cui al successivo articolo 9,
nonche', qualora idonei, anche la prova scritta di cultura generale
di cui al successivo articolo 10.
12. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
13. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali presso il Comando del Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti sanitari (entro il 26 maggio 2000 quelli visitati nelle
ultime quattro sedute), specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto
Centro a mezzo fax (n. 0742/342339).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale
Militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali tramite il
Comando del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno comunicazione telegrafica di ammissione con
riserva alla prova scritta di cultura generale di cui al successivo
articolo 10.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali, tramite il Comando
del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito,
comunichera' agli interessati che il giudizio di non idoneita'
riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane confermato.
14. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 13 in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alla prova scritta di cultura generale di cui al successivo
articolo 10, sostenuta con riserva - sara' espresso dalla Commissione
di cui all'articolo 14, comma 1, let. d), a seguito di valutazione
della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti,
ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
15. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo e
sara' comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, per i
concorrenti giudicati "idonei" la Commissione provvedera' a definire
il profilo sanitario e ad attribuire il relativo punteggio di cui ai
precedenti commi 7 e 8. I concorrenti dichiarati "non idonei" anche a
seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi
saranno esclusi dal concorso.
Art. 9.
Accertamento psico-attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura della
Commissione di cui al successivo articolo 14, comma 1, let. e) ad un
accertamento psico-attitudinale, consistente nello svolgimento di
prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualita'
attitudinali e caratterologiche della loro personalita'.
2. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 11.
3. I concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma 13,
invece, saranno sottoposti a detto accertamento solo se supereranno
la prova scritta di cultura generale, sostenuta con riserva, e
qualora vengano giudicati idonei in sede di valutazione della
documentazione allegata a corredo della istanza di ulteriori
accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti.
4. L'idoneita' dei concorrenti di sesso femminile sotto il
profilo psico-attitudinale sara' accertata con le modalita' definite
nel gia' citato decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che saranno indicate
nelle disposizioni integrative del presente decreto che verranno
pubblicate nella gia' citata Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale -
del 3 marzo 2000 ovvero in quella alla quale la stessa avesse
rinviato. Resta comunque fermo quanto precisato al riguardo nel
precedente articolo 3, comma 2.
Pertanto, le disposizioni che seguono devono intendersi riferite
ai soli concorrenti di sesso maschile.
5. Al termine dell'accertamento psico-attitudinale la Commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
6. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 (zero) fino
ad un massimo di 4 punti, che sara' utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 11, 15 e 16.
7. I concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di
cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere tale accertamento con
riserva - qualora giudicati non idonei, non saranno ammessi a
sostenere la prova scritta e non saranno sottoposti agli ulteriori
accertamenti sanitari previsti dal precedente articolo 8, comma 11.
8. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma e saranno forniti di vitto
e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
Art. 10.
Prova scritta di cultura generale
1. La prova scritta di cultura generale, cui saranno ammessi
tutti i concorrenti che siano stati giudicati idonei al termine delle
prove di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, avra' luogo il
30 maggio 2000, non prima delle ore 09,30 dell'orario ufficiale,
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito,
Caserma "Gonzaga del Vodice" - Viale Mezzetti n. 2, Foligno
(Perugia).
Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia'
citato Allegato "G"al presente decreto.
2. Alla prova scritta di cultura generale saranno ammessi, con
riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 8, comma
11, che - sottoposti con riserva all'accertamento psicoattitudinale
di cui al precedente articolo 9 - siano stati giudicati idonei al
termine dello stesso.
3. Alla prova scritta di cultura generale saranno parimenti
ammessi, con riserva, i concorrenti di cui al precedente articolo 8,
comma 13, in caso di accoglimento dell'istanza di ulteriori
accertamenti sanitari. A tale scopo essi riceveranno tramita il
Comando del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito apposita comunicazione a mezzo telegramma.
4. Eventuali variazioni del calendario della prova scritta o
della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del
19 maggio 2000, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4^ serie
speciale - del 19 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
5. I concorrenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi al citato
Centro il giorno della prova entro le ore 08,30 dell'orario
ufficiale, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero e di
documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato in
corso di validita'.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Tale punteggio
sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 11, 15 e 16.
9. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi
a sostenere le successive prove di concorso e non riceveranno
comunicazione scritta del mancato superamento di detta prova.
10. Notizie circa l'esito della prova scritta potranno essere
richieste, non prima del giorno 10 luglio 2000, al Ministero della
difesa - Direzione Generale per il personale militare - Ufficio
Relazioni con il Pubblico (tel. 06/47355941).
Art. 11.
Prova orale di matematica e
prova orale facoltativa di lingua straniera
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 saranno
iscritti, a cura della commissione di cui al successivo articolo 14,
comma 1, let. a), in distinte graduatorie formate ai fini
dell'ammissione alla prova orale, una per il corso delle Armi e
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, una per il corso dell'Arma
dei carabinieri, una per il corso del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito, una per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito,
una per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nelle prove di efficienza
fisica, negli accertamenti sanitari, nell'accertamento
psico-attitudinale e nella prova scritta di cultura generale.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna graduatoria
saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo presso il Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Caserma
"Gonzaga del Vodice" - Viale Mezzetti n. 2, Foligno (Perugia):
i primi 272 (duecentosettantadue) aspiranti al corso delle Armi
e dell'Arma dei trasporti e dei materiali, di cui almeno 54
(cinquantaquattro) Allievi delle Scuole militari dell'Esercito,
almeno 54 (cinquantaquattro) provenienti dai volontari in servizio
permanente e in ferma breve e almeno 14 (quattordici) provenienti dal
ruolo dei marescialli e dal ruolo dei sergenti dell'Esercito;
i primi 80 (ottanta) aspiranti al corso dell'Arma dei
carabinieri, di cui almeno 16 (sedici) Allievi delle Scuole militari
dell'Esercito ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di
bilinguismo;
i primi 26 (ventisei) aspiranti al corso del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito, di cui almeno 5 (cinque) Allievi delle
Scuole militari dell'Esercito, almeno 5 (cinque) provenienti dai
volontari in servizio permanente e in ferma breve e almeno 1 (uno)
proveniente dal ruolo marescialli e dal ruolo sergenti dell'Esercito;
i primi 56 (cinquantasei) aspiranti al corso del Corpo
sanitario dell'Esercito, di cui almeno 11 (undici) Allievi delle
Scuole militari dell'Esercito, almeno 11 (undici) provenienti dai
volontari in servizio permanente e in ferma breve e almeno 3 (tre)
provenienti dal ruolo marescialli e dal ruolo sergenti dell'Esercito;
i primi 37 (trentasette) aspiranti al corso del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito, di cui almeno 7
(sette) Allievi delle Scuole militari dell'Esercito, almeno 7 (sette)
provenienti dai volontari in servizio permanente e in ferma breve e
almeno 2 (due) provenienti dal ruolo dei marescialli e dal ruolo dei
sergenti dell'Esercito.
Dei concorrenti nei numeri massimi sopraindicati per ciascuna
Arma/Corpo quelli di sesso femminile non potranno superare l'aliquota
massima fissata nel decreto ministeriale emanato in applicazione
dell'articolo 1, comma 6, della piu' volte citata legge 20 ottobre
1999, n. 380.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a
parita' di merito, saranno preferiti in ciascuna graduatoria i
candidati in possesso dei titoli di preferenza indicati nel gia'
citato Allegato "F" al presente decreto.
5. In ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1 i
posti eventualmente non ricoperti dai candidati appartenenti alle
categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3
saranno devoluti agli altri candidati idonei di sesso maschile
secondo l'ordine della relativa graduatoria.
6. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato "G" al presente
decreto.
7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
senz'altro esclusi dal concorso.
8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16.
9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato "G" al presente decreto.
10. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata
una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
ai successivi articoli 15 e 16:
da 18 a 20,999 = 0,25;
da 21 a 23,999 = 0,50;
da 24 a 26,999 = 0,75;
da 27 a 30,000 = 1,00.
Art. 12.
Documenti
1. Tutti i concorrenti convocati presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposti
alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, all'atto della
presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza
fisica;
certificato attestante la recente effettuazione degli
accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dalle competenti
autorita' sanitarie. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione, non oltre i tre mesi,
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari;
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture
pubbliche entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
sanitari;
atto di assenso, in carta semplice, conforme al gia' citato
Allegato "B" al presente decreto, redatto dal Sindaco o suo delegato
e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal
tutore, qualora non gia' allegato alla domanda di partecipazione al
concorso. La mancata presentazione di detto documento determinera'
l'esclusione del concorrente.
2. Tutti i concorrenti, compresi gli allievi delle Scuole
militari dell'Esercito, risultati idonei negli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, qualora nella domanda di partecipazione
al concorso abbiano dichiarato il possesso di titoli di preferenza
che danno luogo, a parita' di merito, all'applicazione dei benefici
previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la formazione delle
graduatorie di cui agli articoli 11, 15 e 16, dovranno consegnare al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali presso il Comando
del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno, al termine degli accertamenti, apposita dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (modello in
allegato "I"), che avranno avuto cura di portare al seguito.
Detti titoli, il cui elenco e' riportato nel gia' citato Allegato
"F" al presente decreto, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
3. All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena
per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti
documenti:
fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in
basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione
antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente
stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti
militari).
4. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare i concorrenti di sesso maschile gia' alle armi e quelli
richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio
stato, una delle seguenti dichiarazioni:
se Ufficiali di complemento: dichiarazione (modello in Allegato
"C") di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione
dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della
legge 10 aprile 1954, n. 113 e dell'articolo 3 della legge
18 dicembre 1964, n. 1414;
se sottufficiali: dichiarazione (modello in Allegato "D") di
rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal
ruolo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 60, n. 3, della legge
31 luglio 1954, n. 599, e dell'articolo 3 della legge 18 dicembre
1964, n. 1414;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione (modello in
Allegato "D") di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la
cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 30
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
(modello in Allegato "E") di rinuncia al grado rivestito e di
proscioglimento dalla ferma volontaria contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di Allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli
Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
riiscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in
Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
5. Entro il primo mese a decorrere dalla ammissione alla
frequenza dei corsi regolari i vincitori, compresi i provenienti
dalle Scuole militari dell'Esercito, dovranno sottoscrivere e
presentare al Comando dell'Accademia militare la seguente
dichiarazione sostitutiva, secondo il modello in Allegato "L", che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciata ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, concernente:
a) il possesso del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso;
b) i dati contenuti:
nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
nel certificato di cittadinanza italiana;
nel certificato di godimento dei diritti politici;
nel certificato di stato libero (o nello stato di famiglia se
sottufficiali o volontari in servizio permanente).
I concorrenti che siano ancora minorenni all'atto dell'ammissione
all'Accademia militare dovranno far vistare la loro firma apposta in
calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore.
6. Ai fini dell'iscrizione al di laurea che gli allievi sono
tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del Comando
dell'Accademia militare, dovranno:
produrre il diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
in originale.
Le firme dei capi delle Scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali dovranno essere autenticate dal
Provveditore agli studi. In caso di smarrimento o di distruzione del
diploma originale gli Allievi dovranno presentare il relativo
duplicato, ai sensi della legge 17 febbraio 1969, n. 15, oppure un
certificato dal quale risulti che e' in corso la procedura per il
rilascio del duplicato medesimo. Il diploma originale sara'
restituito all'interessato al termine del ciclo di studi o all'atto
in cui cessera' di appartenere all'Istituto;
sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dalla quale risulti
che non sono iscritti presso alcuna Universita'.
I concorrenti che siano ancora minorenni all'atto della richiesta
da parte dell'Accademia militare dovranno far vistare la loro firma
apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi
i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva
potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
Art. 13.
Spese di viaggio
Licenza straordinaria per esami
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'articolo 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i
quali, peraltro, muniti di copia della domanda per la prova di
preselezione e per la prova scritta, ovvero di lettera o telegramma
di convocazione per le prove di efficienza fisica, per le prove orali
e per il tirocinio, potranno rivolgersi al Distretto militare, alla
Capitaneria di porto o al Comando carabinieri, per ottenere il
rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria
derivante dalla applicazione della tariffa 4.
2. I concorrenti militari potranno fruire, compatibilmente con le
esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami fino ad
un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, per coloro per i quali
detto tetto e' applicabile.
In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa, di norma, nell'intera misura per
la preparazione alla prova orale, oppure frazionata in due periodi,
di cui uno non superiore a dieci giorni, per la prova scritta di
cultura generale.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause
dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
Art. 14.
Commissioni giudicatrici
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice unica per la valutazione della
prova di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per
le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) la Commissione per l'accertamento psico-attitudinale;
f) la Commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un Ufficiale Generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
un Ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
un Ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di
preselezione;
un docente di materie letterarie, membro;
due docenti di matematica, membri;
un docente per la prova orale facoltativa di lingua straniera,
che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai
concorrenti, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua
straniera;
un Ufficiale dell'Esercito, di grado non inferiore a capitano,
ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa,
appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a
"C/2", segretario senza diritto a voto.
3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
due Ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito,
istruttori militari di educazione fisica, membri;
un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
segretario.
La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito.
4. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un Colonnello medico in servizio permanente dell'Esercito,
presidente;
due Ufficiali superiori medici in servizio permanente
dell'Esercito, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un Brigadier Generale medico in servizio permanente
dell'Esercito, presidente;
due Ufficiali superiori medici in servizio permanente
dell'Esercito, membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per
gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4;
6. La Commissione per l'accertamento psico-attitudinale, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un Ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito;
due Ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito, specialisti in psichiatria o in psicologia clinica,
con formazione in tecniche psicodiagnostiche orientate alla
valutazione attitudinale.
Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'Ufficiale piu'
elevato in grado, ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Per l'accertamento del possesso dei requisiti indicati
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 1993,
n. 117 da parte dei concorrenti per il corso dell'Arma dei
carabinieri uno degli Ufficiali sopraindicati sara' sostituito da un
Ufficiale dell'Arma stessa.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di personale laureato
in psicologia ed iscritto all'Albo professionale convenzionato,
nonche', per l'accertamento psico-attitudinale dei concorrenti per il
corso dell'Arma dei carabinieri, di ufficiali dell'Arma, qualificati
periti selettori, oppure laureati in psicologia ed iscritti all'Albo
professionale.
7. La Commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del tirocinio, di cui al precedente comma 1, lettera f), operera'
nella composizione prevista dal Regolamento per l'Accademia militare
e la Scuola di Applicazione per la valutazione degli Allievi
frequentatori dei corsi regolari.
Art. 15.
Tirocinio
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita'
nella prova orale di cui al precedente articolo 11 saranno iscritti,
a cura della Commissione di cui al precedente articolo 14, comma 1,
lettera a), in distinte graduatorie di ammissione al tirocinio, una
per il corso delle Armi e dell'Arma dei trasporti e dei materiali,
una per il corso dell'Arma dei carabinieri, una per il corso del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito, una per il corso del Corpo
sanitario dell'Esercito, una per il corso del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nelle prove di efficienza
fisica, negli accertamenti sanitari, nell'accertamento
psico-attitudinale, nella prova scritta di cultura generale, nella
prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale
assegnato per la prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a
parita' di voto complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 38,
commi 6 e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna graduatoria
saranno convocati al tirocinio:
i primi 187 (centottantasette) aspiranti al corso delle Armi e
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, di cui almeno 37
(trentasette) Allievi delle Scuole militari dell'Esercito, almeno 37
(trentasette) provenienti dai volontari in servizio permanente e in
ferma breve e almeno 9 (nove) provenienti dal ruolo dei marescialli e
dal ruolo dei sergenti dell'Esercito;
i primi 55 (cinquantacinque) aspiranti al corso dell'Arma dei
carabinieri, di cui almeno 11 (undici) Allievi delle Scuole militari
dell'Esercito ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di
bilinguismo;
i primi 18 (diciotto) aspiranti al corso del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito, di cui almeno 4 (quattro) Allievi delle
Scuole militari dell'Esercito, almeno 4 (quattro) provenienti dai
volontari in servizio permanente e in ferma breve ed almeno 1 (uno)
proveniente dal ruolo dei marescialli e dal ruolo dei sergenti
dell'Esercito;
i primi 38 (trentotto) aspiranti al corso del Corpo sanitario
dell'Esercito, di cui almeno 8 (otto) Allievi delle Scuole militari
dell'Esercito, almeno 8 (otto) provenienti dai volontari in servizio
permanente e in ferma breve ed almeno 2 (due) provenienti dal ruolo
dei marescialli e dal ruolo dei sergenti dell'Esercito;
i primi 25 (venticinque) aspiranti al corso del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito, di cui almeno 5
(cinque) Allievi delle Scuole militari dell'Esercito, almeno 5
(cinque) provenienti dai volontari in servizio permanente e in ferma
breve ed almeno 1 (uno) proveniente dal ruolo dei marescialli e dal
ruolo dei sergenti dell'Esercito.
Dei concorrenti nei numeri massimi sopraindicati per ciascuna
Arma/Corpo quelli di sesso femminile non potranno superare l'aliquota
massima fissata nel decreto ministeriale emanato in applicazione
dell'articolo 1, comma 6, della piu' volte citata legge 20 ottobre
1999, n. 380.
5. In ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1 i
posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti appartenenti alle
categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 4
saranno devoluti agli altri concorrenti di sesso maschile idonei
secondo l'ordine della relativa graduatoria.
6. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio, per
ciascun corso, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti
all'appello del primo giorno -- che saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei
giorni di frequenza, rispettando, ove possibile, la ripartizione
indicata nel precedente comma 4 e ferma restando la limitazione
indicata nel comma medesimo per i concorrenti di sesso femminile. In
caso contrario, si seguira' l'ordine della relativa graduatoria.
7. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni candidati dubbi sulla persistenza della
idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
dell'Accademia militare inviare detti candidati all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti
fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento
medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio.
8. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
in qualita' di militari di truppa, se in congedo illimitato e
non rivestono il grado di Ufficiale o sottufficiale di complemento in
congedo;
con il grado gia' rivestito, se Ufficiali o sottufficiali di
complemento gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si
provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
9. Gli Ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio
permanente ed in ferma breve durante il tirocinio continueranno a
percepire gli assegni spettanti dagli Enti di appartenenza.
10. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
Allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari.
11. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del
tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non
continuative, che superino complessivamente la meta' della durata del
tirocinio medesimo.
12. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori per i quali sia stato individuato
durante il tirocinio l'eventuale stato di tossicodipendenza o
tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria
militare.
13. Entro il primo mese dall'inizio del tirocinio sara'
effettuata una ripartizione provvisoria nei piani di studio e negli
indirizzi, laddove previsti. L'assegnazione definitiva sara'
stabilita con la graduatoria finale di ammissione ai corsi. In tale
sede l'iniziale ripartizione potra' essere eventualmente modificata,
fino alla concorrenza dei posti, sulla base delle percentuali e dei
criteri stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le
esigenze della Forza armata.
14. Il concorrente che non accetti l'assegnazione definitiva al
piano di studio o all'indirizzo assegnato sara' considerato
rinunciatario all'ammissione.
15. Il tirocinio avra' una durata non superiore a sessanta
giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
militari e scolastiche.
16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di
cui al precedente articolo 14, comma 1, lettera f), la quale
formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo
conto del rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza
fisica, al rilevamento comportamentale ed alla idoneita' ad
affrontare gli studi universitari.
17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
Art. 16.
Graduatorie finali di ammissione ai corsi
1. I candidati giudicati idonei al termine del tirocinio saranno
iscritti dalla Commissione di cui al precedente articolo 14, comma 1,
lettera a) in distinte graduatorie di ammissione ai corsi: una per il
corso delle Armi; una per il corso dell'Arma dei trasporti e dei
materiali; una per il corso dell'Arma dei carabinieri; una per il
corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; una per il corso del
Corpo sanitario dell'Esercito; una per il corso del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nelle prove di efficienza
fisica, negli accertamenti sanitari, nell'accertamento
psico-attitudinale, nella prova scritta di cultura generale, nella
prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale
assegnato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, dalla
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Le graduatorie generali di merito formate dalla Commissione
esaminatrice, trasmesse dal Comando dell'Accademia militare al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare,
saranno approvate con decreto dirigenziale.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza dei corsi regolari, secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti di
cui all'articolo 1 del presente decreto, tenuto conto delle riserve
di posti previste dall'articolo 2 del decreto medesimo e del numero
massimo dei posti disponibili per ciascun Arma/Corpo per i
concorrenti di sesso femminile.
Stante l'autonomia di ciascuna graduatoria, la mancata ammissione
al corso prescelto esclude il transito agli altri corsi.
6. Qualora taluno dei posti riservato alle categorie di
riservatari non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti idonei,
si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 2,
commi 3 e 4.
7. Per il corso delle Armi e per quello dell'Arma dei trasporti e
dei materiali, ferma restando la precedenza determinata dalla
graduatoria di merito, l'assegnazione sara' effettuata, fino a
concorrenza dei posti disponibili, tenuto conto, ove possibile, delle
preferenze indicate da ciascun concorrente. Analogo criterio sara'
seguito per determinare l'assegnazione ai corsi di laurea previsti
per il Corpo sanitario dell'Esercito ed agli indirizzi di laurea
previsti per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 3 del presente decreto, il Comando dell'Accademia militare
provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora
dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
Per i candidati di sesso maschile l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, utile all'elevazione del
limite di eta' previsto dal precedente articolo 3, comma 1, lettera
a) (1), nonche' il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito, per
gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in
servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato
verranno acquisiti d'ufficio.
Art. 18.
Esclusione dal concorso
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato
che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per
essere ammesso all'Accademia militare.
Art. 19.
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
1. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari
dell'Esercito, dovranno contrarre all'atto della presentazione in
Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi due
quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora
rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non
vengano comunque ammessi ai corsi. Ai sensi dell'articolo 18 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non
sara' computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di
leva.
2. I concorrenti che siano Ufficiali o sottufficiali di
complemento in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di
ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno ricollocati
in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del
tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi
all'Accademia.
3. I concorrenti che all'atto della presentazione in Accademia
per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale
ammissione all'Accademia, nella posizione di comandati o aggregati
presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza
qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non
lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai corsi.
4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi all'Accademia acquisiranno la
qualifica di Allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre
anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari
come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo
di ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Istituto.
6. Tutti gli Allievi, all'atto della ammissione ai corsi,
qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di otto, nove, dieci oppure
undici anni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovranno
assumere all'atto della nomina a Sottotenente in servizio permanente
effettivo, come prescritto dal successivo articolo 20.
7. Il tempo trascorso presso l'Accademia non e' computabile nella
ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma
volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato
determinato da lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 6, della legge
24 dicembre 1986, n. 958.
Art. 20.
Trattamento economico degli allievi
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli Allievi provenienti dai sottufficiali in servizio
permanente o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado
rivestito all'atto dell'ammissione.
3. Agli Allievi non provenienti dai sottufficiali sono
corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 21.
Nomina a Sottotenente
1. Gli Allievi giudicati idonei al termine dei corsi delle Armi,
dell'Arma dei carabinieri, dell'Arma dei trasporti e dei materiali,
del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, del
Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di
appartenenza, sempreche' i frequentatori:
del corso carabinieri non abbiano superato i limiti d'eta'
fissati dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 (30
anni se provenienti dai sottufficiali, 25 per tutti gli altri) e
assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto
anni;
dei corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito
assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di nove
anni;
del corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e del corso
del Corpo sanitario dell'Esercito assumano l'obbligo di rimanere in
servizio per un periodo di dieci anni se la durata del corso legale
di laurea e' di cinque anni, ovvero di undici anni se tale durata e'
di sei anni.
2. Gli Allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione
assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno e successivamente trasferiti al Comando
dell'Accademia Militare per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore Generale
della Direzione Generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo
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