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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 20° corso
biennale (2017 - 2019) di 109 Allievi Marescialli dell'Esercito, 34
Allievi Marescialli della Marina Militare (28 C.E.M.M. e 6 C.P.) e
96 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.18 del 7/3/2017 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 17E01532 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 6/4/2017 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze
della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata
dall'Ispettorato Generale della Sanita' Militare il 9 febbraio 2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Vista la legge del 23 dicembre 2015, n. 209, recante il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visti i decreti ministeriali del 3 agosto 2016, concernenti le
disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei
Marescialli dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare»;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0054544 del 12 agosto 2016 con il
quale lo Stato Maggiore della Marina Militare ha inviato i prospetti
relativi alla programmazione nel settore personale per l'anno 2017
della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0117167 del 22 agosto 2016 con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle
assunzioni per l'anno 2017 dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio
2017-2019, modificato e integrato con il foglio n. M_D SSMD 0017251
del 6 febbraio 2017;
Visto il decreto interministeriale del 29 agosto 2016,
concernente le disposizioni applicate «ai concorsi per il
reclutamento dei Marescialli della Marina Militare»;
Vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante «Disposizioni per
l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016»;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0077946 del 16 novembre 2016 dello
Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento dei Marescialli della Marina
Militare per il 2017;
Vista la legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, concernente il
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0018771 del 31 gennaio
2017 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernenti gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli
dell'Esercito per l'anno 2017;
Visto il foglio n. M_D ARM001 0019391 del 21 febbraio 2017 dello
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare per il 2017;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n.
2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale Militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo
Melone a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il
reclutamento del personale da avviare ai corsi per Allievi
Marescialli delle Forze Armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
20° corso biennale (2017 - 2019) per Allievi Marescialli
dell'Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
20° corso biennale (2017 - 2019) per Allievi Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il
Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
20° corso biennale (2017 - 2019) per Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati
delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per
i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli
orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali Allievi Marescialli alla frequenza dei corsi con
riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei
requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a
effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
4. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del
corrispondente concorso interno della rispettiva Forza Armata (ai
sensi dell'art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 2010,
n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 5.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale e sul
portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo
art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato
secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2.
6. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2016 - 2017 un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di
studio prescritto e' subordinata alla documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli
sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia'
prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono;
e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego
negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e
specialita' di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle
Forze Armate. Tale idoneita' sara' verificata nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e delle
prove di verifica dell'efficienza fisica;
f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nelle Forze Armate;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
l) aver tenuto condotta incensurabile;
m) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
n) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
2. I militari in servizio o in congedo per partecipare al
concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma
1, devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di
eta';
b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato
nell'ultimo quinquennio o nel periodo nel periodo di servizio
prestato se inferiore a cinque anni;
d) essere in possesso della qualifica non inferiore a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al
corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto
dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi e scuole militari.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura
pubblicazione - e' possibile presentare le domande di partecipazione
ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati
alla gestione dei concorsi.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
«istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero
utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o
utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la
potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie
speciale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sara'
prorogato al giorno successivo.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
3. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione
della domanda di partecipazione prima dell'inoltro della domanda
medesima, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti
che devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a pena
di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione l'atto di
assenso per l'arruolamento volontario, rinvenibile tra gli allegati
al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal
tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena di esclusione,
copia di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l
sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in
corso di validita'.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione, che dovra' essere esibito e consegnato, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della
domanda, sara' disponibile una copia della stessa nell'area privata
del proprio profilo.
5. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le
modalita' indicate nel successivo art. 5.
Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si
conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono
acquisiti i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito e/o preferenziali.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, nonche' il recapito presso il quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto
salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del
successivo art. 5.
10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre,
stampare la ricevuta dell'invio della domanda inviata on-line,
rinvenibile nell'area privata del portale, e presentarla al Comando
del Reparto/Ente di appartenenza per le azioni di competenza di cui
al successivo art. 6.
12. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati
contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza
di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al
concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo
di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile,
variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono
essere inviate oltre il termine di scadenza previsto per la
presentazione della domanda utilizzando esclusivamente il modello
rinvenibile tra gli allegati al bando, secondo le modalita' nello
stesso indicate e trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta
elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero
all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e
per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno, altresi', prese in
considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta
indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal
presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di
cui al precedente art. 4, comma 1.
A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il
competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al
successivo art. 6.
3. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da
parte dei candidati.
Art. 6
Adempimenti degli Enti/Reparti militari
1. Il sistema provvedera' a informare i Comandi/Reparti/Enti di
appartenenza per i concorrenti militari in servizio ovvero i
competenti Centri documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari
Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto territoriale del Comando
Scuole / 3ª Regione Aerea ovvero il Reparto personale del Comando
della 1ª Regione Aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in
congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri, tramite messaggio all'indirizzo
di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente
in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti Enti, in base alle rispettive competenze, devono:
a) per il personale in servizio:
1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art.
2, comma 2, lettere a), b), c) e d). Se il candidato non risulta in
possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono inviare
agli indirizzi di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it, e per
conoscenza a r1d1s4@persomil.difesa.it il modello rinvenibile tra gli
allegati al bando, debitamente compilato e corredato dal documento
comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione
generale per il personale militare, entro il 3° giorno successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione delle domande. Non
saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo
indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it;
2) compilare, per i soli militari in servizio nell'Esercito
che partecipano al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), a cura delle competenti autorita' gerarchiche, il
previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della
compilazione: «partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'ammissione al 20° corso biennale (2017 - 2019) per
Allievi Marescialli dell'Esercito»;
3) nominare, con Ordine del giorno del Comandante dell'ente,
un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni militare partecipante al/ai
concorso/i, la scheda di sintesi il cui modello e' rinvenibile tra
gli Allegati al bando avendo cura di riportare, tra l'altro, gli
estremi della documentazione valutativa in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato
antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande (per i militari candidati al concorso per l'Aeronautica
Militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni). Per i candidati che prima di essere
incorporati per l'attuale servizio hanno ultimato una ferma
volontaria e, successivamente, sono stati posti in congedo, dovra'
essere inserito il giudizio riportato sull'estratto della
documentazione di servizio rilasciato al termine della ferma. Tale
scheda di sintesi deve essere firmata dalla Commissione interna e
controfirmata dal Comandante dell'ente o suo delegato e dal
candidato.
4) trasmettere, esclusivamente per i candidati ammessi agli
accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 12, 13 e 14 e i
cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per
il personale militare, la rispettiva scheda di sintesi all'indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in alternativa a
quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza a
r1d1s4@persomil.difesa.it utilizzando la lettera di trasmissione il
cui modello e' rinvenibile tra gli allegati al bando. Non saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it. Una stampa di entrambi i documenti -
scheda di sintesi con relativa lettera di trasmissione - con gli
estremi della trasmissione (numero di protocollo, data di
trasmissione e firma digitale), dovra' essere affidata, in plico
chiuso sigillato, al militare convocato presso i Centri di selezione
per i concorsi di cui all'art. 1 comma 1, lettere a) e b) e presso la
Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per il concorso di cui
alla lettera c) del predetto articolo, che avra' cura di consegnarla
al personale preposto;
5) informare, in caso di trasferimento del candidato, il
nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al
concorso. L'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
6) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.);
b) per il personale in congedo:
1) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell'ente,
un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva
competenza partecipante al/ai concorso/i, l'estratto della
documentazione caratteristica e matricolare il cui modello e'
rinvenibile tra gli allegati al bando avendo cura di riportare, tra
l'altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine
cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal
candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande nonche' ogni altro dato matricolare
rilevante ai fini del concorso in relazione a quanto stabilito nelle
appendici al presente bando. Tale scheda di sintesi deve essere
firmata dalla Commissione interna e controfirmata dal Comandante
dell'Ente o suo delegato;
2) trasmettere, esclusivamente per i candidati ammessi agli
accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 12, 13 e 14 e i
cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per
il personale militare, il suddetto estratto agli indirizzi di posta
elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in alternativa a
quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza a
r1d1s4@persomil.difesa.it, con lettera di trasmissione redatta
secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando, nei termini
che saranno indicati. Non saranno prese in considerazione le
comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it
3. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il
personale militare, l'oggetto delle comunicazioni inviate ai sensi
del precedente comma 2 dovra' essere preceduto:
a) per i militari in servizio dalla stringa «20° CAM EI» per il
concorso dell'Esercito, «20° CAM MM» per il concorso della Marina
Militare e «20° CAM AM» per il concorso dell'Aeronautica Militare;
b) per i militari in congedo dalla stringa «20° CAM EI. C» per
il concorso dell'Esercito, «20° CAM MM. C» per il concorso della
Marina Militare e «20° CAM AM. C» per il concorso dell'Aeronautica
Militare.
Art. 7
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
c) prove di verifica dell'efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) tirocinio;
g) valutazione dei titoli di merito.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) prove di verifica dell'efficienza fisica;
e) prova scritta di selezione per il reclutamento delle
professioni sanitarie;
f) valutazione dei titoli di merito.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) prova scritta di selezione per il reclutamento delle
professioni sanitarie;
d) tirocinio;
e) valutazione dei titoli di merito.
4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle
indicate nelle appendici al bando.
5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate, ad eccezione della prova scritta
di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, i soli
concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi
specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nelle
Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i
candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di
concorso.
I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7.
Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando ai
quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, per contestuale
convocazione alle prove dell'esame di Stato e, per i militari, per
inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati -
per i militari in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno far
pervenire un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del
quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di
prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in
formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. In
particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove
dell'esame di Stato, dovranno allegare apposita documentazione
rilasciata dall'amministrazione scolastica dalla quale risulti la
convocazione del predetto esame di Stato. La riconvocazione, che
potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di
svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche
disposizioni di cui agli articoli successivi e quelle contenute nelle
appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Le istanze
dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli indirizzi di
posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 1.
6. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonche'
eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Mediante
avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le
altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti
delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito
186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
7. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli
accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella
della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle appendici al bando.
8. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
9. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a
carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
10. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalita' previste
dalla specifica normativa di settore ovvero nelle rispettive
appendici al bando.
11. I candidati incorporati in qualita' di volontari
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di
partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), n. 1).
12. L'amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
13. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
Art. 8
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali
saranno nominate le seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a):
1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualita' culturali e intellettive, per la prova di verifica della
conoscenza della lingua inglese e per il tirocinio;
2) commissione esaminatrice per le prove di verifica
dell'efficienza fisica;
3) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
4) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualita' culturali e intellettive e per la prova scritta di selezione
per il reclutamento delle professioni sanitarie;
2) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
3) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
4) commissione esaminatrice per le prove di verifica
dell'efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
1) commissione esaminatrice per la prova di verifica delle
qualita' culturali e intellettive, per la prova scritta di selezione
per il reclutamento delle professioni sanitarie e per il tirocinio;
2) commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica.
Art. 9
Prova per la verifica delle qualita' culturali e intellettive
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel
calendario consultabile nell'area pubblica del portale, e nei siti
www.difesa.it, www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it, e
www.aeronautica.difesa.it, esibendo il messaggio di avvenuta
acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le
modalita' di cui al precedente art. 4 del presente bando, ovvero
copia della stessa.
2. La prova si svolgera', a cura della competente commissione,
con le modalita' e sui programmi di cui alle appendici al bando.
3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta, le commissioni competenti provvederanno a formare le
graduatorie utili per individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alle
rispettive appendici al bando.
4. Il punteggio riportato nella suddetta prova sara' utile ai
fini della formazione della graduatoria finale del concorso.
Art. 10
Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese
1. I partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a) che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle
qualita' culturali e intellettive saranno sottoposti all'accertamento
della conoscenza della lingua inglese secondo le modalita' indicate
nella relativa appendice.
Art. 11
Prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni
sanitarie
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) e c), i concorrenti saranno sottoposti alla prova scritta di
selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata
all'ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie. La
prova sara' presieduta dalle commissioni esaminatrici di cui all'art.
8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle materie e sui programmi
rinvenibili negli allegati al bando, elaborati in coerenza con quelli
previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per l'accesso programmato ai corsi di laurea a numero
programmato.
2. La sede, le date e l'ora di svolgimento della prova scritta di
selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie saranno
rese note mediante avviso che sara' pubblicato nell'area pubblica
della sezione comunicazioni del portale, nonche' nel sito
www.persomil.difesa.it
3. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera'
nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta
multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibilita' di risposta
alternativa di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di
conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti:
biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I
concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5.
4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni
risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella
prova di cui al presente articolo, le commissioni esaminatrici di cui
all'art. 8, comma 1, a) e b) provvederanno a formare distinte
graduatorie utili al solo fine del conseguimento dell'idoneita', ai
sensi della vigente normativa, per l'accesso alle facolta'
universitarie per le professioni sanitarie.
5. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei
criteri indicati nelle appendici al bando. Saranno comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ognuna delle
graduatorie di cui sopra. Tale punteggio non sara' utile ai fini
della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione alle
successive prove concorsuali ne' ai fini della formazione delle
graduatorie finali dei concorsi di interesse.
6. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per
piu' concorsi di cui al presente bando, sosterranno una sola volta la
prova di cui al presente articolo; l'esito sara' ritenuto valido per
tutti i concorsi indetti con il presente bando.
7. Nel caso in cui siano state presentate domande di
partecipazione anche per i concorsi per l'ammissione alle Accademie
Militari (Corpi Sanitari), i concorrenti sosterranno la prova a cura
della Commissione interforze di cui all'art 14, comma 1, del decreto
interdirigenziale 271/1D del 28 dicembre 2016; l'esito sara' ritenuto
valido anche per i concorsi indetti con il presente bando.
Art. 12
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando,
saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica al
servizio militare incondizionato quale Maresciallo in servizio
permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla Forza
Armata prescelta. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, delle
direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4
giugno 2014, nonche' tenendo conto dei parametri fisici correlati
alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, cosi' come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati
secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare di cui in premessa,
fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate
nelle appendici al bando. La facolta' di proporre istanza di
riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a) in quanto l'accertamento psico-fisico
avra' luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica.
Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le
modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica.
2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
all'atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresi'
prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del conseguimento
dell'idoneita', nonche' i profili sanitari minimi. A pena di
esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche
l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti
concorrenti al previsto l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'.
Tale termine non potra' superare:
a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1ª visita;
b) Marina: 30 giorni dalla data della 1ª visita;
c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1ª visita;
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste
ulteriori riconvocazioni.
4. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il test
di gravidanza e l'ecografia pelvica; in caso di positivita' del test
di gravidanza, la commissione competente non procedera'
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e/o prove di verifica
dell'efficienza fisica e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a
mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la
Direzione generale per il personale militare procedera' a convocare
gli stessi in altra data compatibile con il completamento della
procedura concorsuale, entro il termine fissato per la definizione
delle graduatorie finali di ammissione ai corsi. Se in occasione
della nuova convocazione il temporaneo impedimento perdura, la
preposta commissione ne dara' notizia alla citata Direzione generale
che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di
procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
5. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo
e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati idonei
la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario.
Art. 13
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a) e b) saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, a cura delle competenti commissioni. Le modalita' di
espletamento dell'accertamento, la documentazione da portare al
seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi
enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i
candidati sono indicati nelle appendici al bando.
I partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)
saranno sottoposti ad accertamento dell'idoneita' attitudinale
nell'ambito del tirocinio di cui all'art. 15 del presente bando e
secondo le previsioni dell'appendice Aeronautica.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali nonche' rispetto alle distinte
caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze
Armate. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le
modalita' indicati nelle appendici al bando.
3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al
precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
all'atto della convocazione alle prove di verifica dell'efficienza
fisica ovvero prima della data di inizio del tirocinio secondo quanto
indicato nell'appendice Esercito;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
all'atto della convocazione dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica.
4. Al termine dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la
commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un
giudizio, senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso dalla
suddetta commissione e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.
Art. 14
Prove di verifica dell'efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a), b) saranno sottoposti, a cura delle competenti
commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica.
2. L'efficienza fisica dei candidati al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del
tirocinio.
3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione
dal concorso.
4. Le modalita' di espletamento delle prove sono indicate nelle
appendici al bando.
5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
appendici del bando.
6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla commissione per le prove di verifica dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio sanitario o il suo
sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una
indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla predetta
commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni.
Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica.
7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6,
otterranno dalla competente commissione l'autorizzazione al
differimento dell'effettuazione delle prove di verifica
dell'efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove
possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere
tali prove in altra data. La data di riconvocazione dovra', in ogni
caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento delle prove
di verifica dell'efficienza fisica o, nel caso del concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento del
tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di verifica
dell'efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a
sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7.
Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza fisica sara'
comunicato seduta stante.
Art. 15
Tirocinio
1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e c), i concorrenti, risultati idonei alle precedenti fasi
concorsuali, saranno convocati per essere sottoposti al tirocinio che
si svolgera' a cura dalle competenti commissioni di cui all'art. 8,
comma 1, lettere a) e c).
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni
antecedenti alla data di presentazione al tirocinio. La mancata
presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del
concorrente dal tirocinio.
Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi
sulla persistenza della idoneita' psico-fisica precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta' delle
rispettive Scuole e/o della commissione esaminatrice inviare detti
concorrenti all'osservazione della commissione per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica per un supplemento di indagini e
conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza
dell'idoneita' medesima.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste rispettivamente per gli allievi Marescialli
dell'Esercito e dell'Aeronautica;
b) effettueranno il programma di attivita', di cui alle
appendici al bando, per la futura nomina a Marescialli in servizio
permanente effettivo rispettivamente dell'Esercito Italiano e
dell'Aeronautica Militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati
nella citata appendice;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive
obbligatorie indicate nella predetta appendice;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria,
a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei
concorrenti.
6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
7. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla
valutazione dei titoli di merito.
Art. 16
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice ai fini della formazione della
graduatoria finale valutera' i titoli di merito secondo le modalita'
di cui alle appendici al bando.
Art. 17
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive Commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali o
interdirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti
previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si
applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al
precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito
saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it
Art. 18
Documentazione amministrativa
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
riceveranno da parte della Direzione generale per il personale
militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica
del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5,
consultabile anche nel sito www.difesa.it, e dovranno presentare la
seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale risulti:
1) il godimento dei diritti civili e politici;
2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
2. I medesimi candidati saranno, inoltre, sottoposti alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero e, pertanto,
dovranno presentare:
a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Art. 19
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
competente ente incaricato dalla Direzione generale per il personale
militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare
la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione
sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi,
dal tutore;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2016-2017 presso
le Universita'.
I predetti allievi non potranno far valere gli esami universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo.
4. Terminate le fasi concorsuali, i Comandi delle scuole dovranno
inviare alla Direzione generale per il personale militare gli elenchi
nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualita' di allievi,
distinguendo quelli che hanno o non hanno superato l'esame di
maturita', con il relativo voto e i verbali di valutazione in
attitudine militare espressa dall'apposita commissione.
5. Il certificato generale del casellario giudiziale sara'
acquisito d'ufficio.
Art. 20
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
1. La Direzione generale per il personale militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base
alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le Scuole
Sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e presso la
Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per la frequenza del
corso di formazione e specializzazione, con apposita lettera inserita
tra le comunicazioni nell'area privata del portale della difesa.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le
citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione
generale per il personale militare nella suddetta comunicazione.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di impedimento comunicate dagli
interessati alla predetta Direzione generale entro le 24 ore
successive alla data di convocazione secondo le modalita' stabilite
al precedente art. 5.
La Direzione generale si riserva la facolta', a seguito di
valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire
la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al
successivo comma 5.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente
del Servizio sanitario delle citate scuole. I candidati riscontrati
«inidonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu'
requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno
immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi Marescialli. Sia
nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea
inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno
sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi
delle urine; in caso di positivita' del predetto test non si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del
citato art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Al termine dell'impedimento, l'interessata sara' convocata al
primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica di
incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso.
4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la
suddetta visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale
ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi
dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
5. L'Amministrazione della Difesa, entro i trenta giorni
successivi dalla data di inizio del corso di formazione,
compatibilmente con le esigenze della Forza Armata e dopo opportuna
valutazione delle esigenze legate alle attivita' didattiche previste
dall'iter formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti che
si rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
6. Agli allievi Marescialli, nonche' agli idonei non vincitori
potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
7. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
e assumere la qualifica di Allievo Maresciallo previa rinuncia al
grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso
stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di
provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi
dal corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati, a
domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli Sergenti e
Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica
di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e il tempo trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado.
Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso
dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso,
nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze
organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della
ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso e' reintegrato
nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita'
di Allievo sono computati nella ferma o rafferma.
Durante la frequenza del corso agli Allievi competono, se piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione
ai corsi.
8. Gli allievi Marescialli saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in ordine agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal
personale sanitario di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008
della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi».
Art. 21
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata,
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in
possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di
formazione.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei
titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o
di impiego del candidato, agli enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale per il personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile dei dati personali, ognuno per
la parte di propria competenza:
a) i Comandanti degli Istituti/Centri di selezione delegati
dalla Direzione generale per il personale militare;
b) i Presidenti delle Commissioni di concorso;
c) il direttore della 1ª Divisione della Direzione generale per
il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2017
Gen. D.c.(li.) Paolo Gerometta
Amm. Isp. (CP) Vincenzo Melone
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