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BANCA D'ITALIA

Assunzione in esperimento di coadiutori tecnici per l'elaborazione
automatica dei dati

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 9/1/2009
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:9E000112
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/2/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Requisiti di partecipazione e di assunzione
 

La Banca d'Italia indice i seguenti due concorsi pubblici per
l'assunzione in esperimento di:
A. 7 Coadiutori tecnici esperti nel campo dello
sviluppo/manutenzione di applicazioni informatiche, riservato ad
elementi con esperienza professionale, documentabile e successiva
alla laurea, della durata di almeno 12 mesi, maturata successivamente
al 31.12.2005, nel campo dello sviluppo/manutenzione di applicazioni
informatiche;
ovvero
frequenza con profitto, documentabile e successiva alla laurea, per
almeno 1 anno accademico (di durata non inferiore a 9 mesi), di corsi
di specializzazione o di master nel campo dello sviluppo/manutenzione
di applicazioni informatiche presso universita', istituti accademici
o altri enti italiani o esteri. L'anno accademico relativo a corsi di
dottorato di ricerca e' considerato utile solo nel caso in cui il
candidato possa documentarne il profitto;
B. 9 Coadiutori tecnici esperti nel campo dello
sviluppo/manutenzione/gestione operativa di sistemi informatici e/o
reti di telecomunicazione, riservato ad elementi con esperienza
professionale, documentabile e successiva alla laurea, della durata
di almeno 12 mesi, maturata successivamente al 31.12.2005, nel campo
dello sviluppo/manutenzione/gestione operativa di sistemi informatici
e/o reti di telecomunicazione;
ovvero
frequenza con profitto, documentabile e successiva alla laurea, per
almeno 1 anno accademico (di durata non inferiore a 9 mesi), di corsi
di specializzazione o di master nel campo dello
sviluppo/manutenzione/gestione operativa di sistemi informatici e/o
reti di telecomunicazione presso universita', istituti accademici o
altri enti italiani o esteri. L'anno accademico relativo a corsi di
dottorato di ricerca e' considerato utile solo nel caso in cui il
candidato possa documentarne il profitto.
I periodi di esperienza professionale e di frequenza con profitto
di corsi di specializzazione o di master non sono tra loro cumulabili
ai fini del raggiungimento della durata minima rispettivamente
prevista.
La posizione professionale prevede la collaborazione, in contesti
lavorativi dinamici, ad attivita' di progettazione, realizzazione,
manutenzione e gestione, a supporto dell'azione svolta dalla Banca
d'Italia anche in ambito internazionale, con prima sede di lavoro
presso l'Amministrazione Centrale in Roma.
Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti.
1. Laurea specialistica/magistrale, conseguita con una votazione
non inferiore a 105/110, a 96/100 o votazione equivalente, in una
delle seguenti classi: ingegneria delle telecomunicazioni (S30/M27),
ingegneria elettronica (S32/M29), ingegneria della sicurezza (M26),
ingegneria informatica (S35/M32), ingegneria gestionale (S34/M31),
ingegneria dell'automazione (S29/M25), informatica (S23/M18),
tecniche e metodi per la societa' dell'informazione (S100/M91),
modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (S50/M44), sicurezza
informatica (M66), matematica (S45/M40), fisica (S20/M17);
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con una
votazione non inferiore a 105/110, a 96/100 o votazione equivalente,
equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del D.M. 5 maggio 2004
ovvero equipollente - secondo la vigente normativa ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi - ad un diploma di laurea
equiparato.
Sara' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di
titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti
in Italia con votazione non inferiore a 105/110, riconosciuti
equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopra
indicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla facolta'
di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge 127/1997 in tema di
limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il limite
massimo di 40 anni:
2.1 e' elevato di 1 anno per i coniugati e di 1 anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 e' elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di
dipendenti della Banca d'Italia deceduti in attivita' di servizio;
2.3 non e' operante per i dipendenti della Banca d'Italia
inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore tecnico che,
forniti degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all'elevazione del limite di eta'
ovvero all'esenzione da quest'ultimo deve essere prodotta secondo le
modalita' di legge.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie. Date le mansioni di
Coadiutore tecnico per l'elaborazione automatica dei dati le quali,
in relazione al continuativo utilizzo di apparati tecnologici,
comportano un'intensa attivita' di digitazione e di applicazione
visiva, e' richiesta l'integrita' e la piena funzionalita' degli arti
superiori nonche' dell'apparato oculo-visivo ancorche', limitatamente
a quest'ultimo, con correzione.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti.
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 - inclusa
l'equipollenza del titolo di studio - nonche' i requisiti di cui alle
lettere A e B devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita
per la presentazione della domanda; gli altri alla data di
assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto 7 viene
verificato durante le prove del concorso.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 2.
 
Domanda di partecipazione Termine per la presentazione della domanda
 

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del
16 febbraio 2009 utilizzando l'applicazione disponibile sul sito
internet della Banca d'Italia all'indirizzo
https://domande.concorsi.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi
specificate. In quella sede il candidato deve allegare,
esclusivamente in formato PDF, copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
In alternativa, la domanda puo' essere presentata, sempre entro il
suddetto termine:
a) per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data di
spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per
ritardi, disguidi o altri inconvenienti ad essa non imputabili;
ovvero
b) direttamente allo sportello di via Nazionale n. 91 - Roma.
Dell'avvenuta consegna a mani della domanda viene rilasciata
ricevuta.
Non e' consentita la spedizione o la presentazione della domanda
presso le Filiali della Banca d'Italia. Pertanto, tali domande non
saranno prese in considerazione.
Per esigenze di carattere organizzativo la domanda di
partecipazione presentata secondo le modalita' di cui alle lett. a) e
b) dovra' essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito
internet della Banca d'Italia all'indirizzo
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/lavorare/concorsi/bandi e
recare la firma autografa del candidato.
E consentita la partecipazione per un solo concorso. Se un
candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di un concorso
ovvero omette di indicare quello prescelto, viene invitato a
precisare, entro un termine perentorio fissato dalla Banca d'Italia a
pena di esclusione, per quale tipologia di concorso intenda optare.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
a) prive della copia del documento di riconoscimento ovvero della
firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 16 febbraio 2009;
c) inoltrate tramite fax, telegramma, posta elettronica o con
qualsiasi altro mezzo diverso da quelli sopra indicati;
d) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all'equivalenza delle votazioni;
e) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
I candidati che, nati anteriormente al 17 febbraio 1969, intendano
usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle esenzioni da
tale limite previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 1 devono farne
espressa menzione nella domanda, specificando la condizione di
coniugato/a e/o il numero dei figli (punto 2.1), lo stato di vedovo/a
di dipendente della Banca d'Italia deceduto in attivita' di servizio
(punto 2.2), la qualifica di dipendente della Banca d'Italia (punto
2.3). In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare e
comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso.
I candidati disabili che necessitino - ai sensi dell'art. 20 della
legge 104/1992 e dell'art. 16, comma 1 della legge 68/1999 - di tempi
aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione
alla specifica condizione di disabilita', devono compilare il «Quadro
A» del modulo di domanda, attestando di essere stati riconosciuti
disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge ovvero
allegando idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica
competente. Il «Quadro A», se utilizzato, deve recare la firma
autografa del candidato pena il mancato riconoscimento dei benefici
richiesti.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'.
Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procedera' all'annullamento delle
prove dallo stesso sostenute. Il candidato disabile puo', per ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione
Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 0647921).
I candidati devono indicare nella domanda, in modo chiaro e
inequivocabile, l'indirizzo al quale la Banca d'Italia deve inviare
tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di
quelle effettuate con le modalita' di cui all'art. 3 comma 1
(convocazione alla prova scritta) e all'art. 4 penultimo comma
(comunicazione esito prova scritta).
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il mancato
o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza di chiarezza
nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o tardiva
segnalazione da parte del candidato del cambiamento dell'indirizzo
medesimo.

                               Art. 3.
 
Convocazione alla prova scritta
 

Ai candidati viene data notizia del giorno e del luogo di
effettuazione della prova scritta tramite avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale (Concorsi ed
esami) di uno dei martedi' o venerdi' del mese di marzo 2009.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare giorno e luogo di
svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta
Ufficiale sulla quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la
pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito internet della
Banca d'Italia «www.bancaditalia.it».
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate.

                               Art. 4.
 
Commissioni di concorso - Prove d'esame
 

Il Governatore della Banca d'Italia nomina le Commissioni con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nel programma allegato.
La prova scritta consiste nello svolgimento, in forma sintetica,
di 3 elaborati scelti nell'ambito di una rosa di 6 tracce proposte
dalla Commissione, riguardanti le materie del programma d'esame, e in
una prova in lingua inglese.
Verranno valutate esclusivamente le prove scritte dei candidati
che abbiano svolto tutti e tre gli elaborati. Nella valutazione degli
elaborati la Commissione verifica le competenze tecniche nonche' le
capacita' di individuare e sintetizzare gli aspetti salienti delle
questioni proposte, di argomentare, collegare ed esporre.
La prova e' corretta in forma anonima ed e' valutata fino a un
massimo di 60 punti attribuendo a ognuno dei tre elaborati fino a un
massimo di 20 punti.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito
nei tre elaborati un punteggio complessivo - dato dalla somma delle
votazioni di ciascun elaborato - di almeno 36 punti e che in ciascun
elaborato abbiano raggiunto un punteggio non inferiore a 10 punti.
La prova scritta di lingua consiste nello svolgimento di un
sintetico commento in inglese di un brano nella stessa lingua. Alla
prova - che non e' utile ai fini dell'ammissione alla prova orale -
sara' attribuita una votazione fino a un massimo di 4 punti che
verranno computati nel punteggio complessivo di cui all'art. 6.
La Commissione procedera' alla valutazione in forma anonima della
prova scritta in lingua inglese solo dei candidati che abbiano
raggiunto nei tre elaborati un punteggio complessivo di almeno 36
punti.
La prova orale verte sulle materie indicate nel programma; possono
formare oggetto di colloquio l'argomento della tesi di laurea e le
esperienze professionali maturate. Il colloquio, nel quale possono
essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad
accertare la cultura universitaria nonche' la maturita' di pensiero,
la capacita' di giudizio e la capacita' di cogliere le interrelazioni
tra gli argomenti.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
In occasione della prova orale e' prevista anche una conversazione
in lingua inglese; questa - non utile ai fini del superamento della
prova orale - sara' valutata con l'attribuzione di una votazione fino
a un massimo di 4 punti che verranno computati nel punteggio
complessivo di cui all'art. 6.
La valutazione delle prove in lingua inglese e' volta a
verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della
stessa come strumento di lavoro.
In occasione dello svolgimento della prova scritta viene
comunicato il giorno in cui sara' pubblicato sul sito internet della
Banca d'Italia «www.bancaditalia.it» l'avviso relativo alla data in
cui saranno resi disponibili sullo stesso sito i risultati conseguiti
da ciascun candidato.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale ricevono anche
convocazione scritta con l'indicazione delle votazioni conseguite e
del calendario d'esame.

                               Art. 5.
 
Adempimenti per la partecipazione alle prove
 

Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea devono essere muniti di documento
equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 6.
 
Graduatorie
 

Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla
somma delle votazioni riportate nella prova scritta, nella prova
orale e nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese nel
corso della prova scritta e della prova orale di cui all'art. 4.
Le Commissioni di cui all'art. 4 compilano le rispettive
graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
relative graduatorie di merito e agli eventuali titoli di preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati dal candidato nella
domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in
posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,
seguendo l'ordine delle relative graduatorie finali.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare le
graduatorie finali entro 2 anni dalla data di approvazione delle
stesse.

                               Art. 7.
 
Adempimenti per l'assunzione
 

Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai
fini dell'assunzione devono documentare il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita'
previste nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 8.
 
Visita medica propedeutica all'assunzione
 

La Banca d'Italia fa sottoporre gli elementi in assunzione a
visita medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie
al fine di accertare l'idoneita' fisica alle mansioni.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli
accertamenti sono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo della
provincia di residenza italiana e ritorno secondo le tariffe
ferroviarie della lª classe ed e' corrisposto un contributo alle
altre spese nella misura forfetaria di € 80,00 per ogni giornata
di permanenza. Ai candidati residenti all'estero sono rimborsate le
spese di viaggio, idoneamente documentate, sostenute per l'utilizzo
di mezzi pubblici di linea dalla localita' di residenza e ritorno. Se
il viaggio avviene con l'aereo il rimborso viene commisurato alla
tariffa prevista per la classe economica.
Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si
trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.

                               Art. 9.
 
Nomina e assegnazione
 

La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in possesso
dei prescritti requisiti e che non abbiano tenuto comportamenti
incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto. Essi sono
nominati, in esperimento, nel grado di Coadiutore tecnico e, se
riconosciuti idonei al termine dell'esperimento, che ha la durata di
sei mesi, conseguono la conferma nel grado gia' ottenuto con la
medesima decorrenza del provvedimento di nomina. Nell'ipotesi di
esito sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, per un sola volta, di
altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994 n. 174, recante norme «sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro» presso gli enti
pubblici.
In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto
dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o
dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale
residenza all'estero.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia,
Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni,
per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli assunti,
prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 7, comma 2, del
presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del
requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da svolgere nell'Istituto, in base
a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 â?'
Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il
Capo del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile
del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano
i candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti
della Banca d'Italia addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del
Servizio Personale Gestione Risorse.

                              Art. 11.
 
Altre norme richiamate
 

Il presente bando di concorso tiene conto del Decreto Legislativo
n. 198/2006, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro.
Roma, 22 dicembre 2008
Il Governatore: Mario Draghi

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