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UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

Concorso per l'ammissione al XVII ciclo dei corsi di dottorato di
ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 31/7/2001
Ente:UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO
Località:-
Codice atto:001E6542
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/9/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativi all'istituzione del
dottorato di ricerca;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 224 del 30 aprile 1999 - regolamento in
materia di dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il regolamento interno in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Udine emanato con decreto rettorale
n. 574 del 15 luglio 1999;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, in materia di borse di
studio universitarie;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, in particolare l'art. 2,
in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle
Universita';
Considerato che il senato accademico nella seduta del 17 gennaio
2001 ha fatto proprio l'orientamento per cui la posizione di fruitore
di borsa di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca
e' incompatibile con redditi di rapporto di lavoro subordinato per
l'intera durata del rapporto stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390";
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 28 giugno
2001 e del senato accademico del 11 luglio 2001 relative
all'approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato
di ricerca per l'a.a. 2001/2002;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 7 maggio
2001 relativa alla verifica dei requisiti di idoneita' previsti dal
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e dal regolamento
interno in materia di dottorato di ricerca;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Udine, i cui
posti messi a concorso pubblico, vengono specificati di seguito, con
l'indicazione del numero delle borse disponibili, che sono
finanziate:
con fondi finalizzati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
con fondi dell'Ateneo;
con fondi stanziati dalla legge regionale 12 luglio 1999,
n. 22, art. 5 che ha previsto il sostegno ai corsi di dottorato di
ricerca e di corrispondenti borse di studio destinate a laureati
residenti nel Friuli-Venezia Giulia;
con fondi di soggetti esterni;
----> vedere tabella alle pagg. 18-19 della G.U. <----
 

l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e' disponibile
presso la Ripartizione ricerca dell'Universita' di Udine, via
Palladio, 8 e sul sito internet:
http://www.amm.uniud.it/rice/dottass/dottareescient.htm> Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato, a
seguito di finanziamenti reperiti successivamente all'emanazione del
presente bando; in tal caso l'assegnazione verra' effettuata seguendo
la graduatoria di merito. L'eventuale aumento del numero delle borse
di studio sara' reso noto anche utilizzando i consueti supporti
informatici.
L'aumento delle borse di studio determina l'incremento dei posti
globalmente messi a concorso.
Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di
dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
I cittadini extracomunitari concorrono al posto di dottorato di
ricerca in soprannumero nei limiti delle borse aggiuntive
esplicitamente istituite. Negli altri casi concorrono a parita' di
condizioni con i cittadini comunitari, salva la possibilita',
stabilita dalla commissione di concorso, di sostenere l'esame in
lingua inglese.
Tutti i corsi hanno durata triennale.

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di
laurea previsto per ogni singolo corso di dottorato o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non
sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del
dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza del titolo
accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai
corsi.
I candidati che conseguiranno il diploma di laurea entro la data
fissata per la prima prova di ammissione saranno ammessi con riserva.
La domanda di ammissione, indirizzata al rettore dell'Universita'
degli studi di Udine, redatta secondo lo schema allegato al presente
bando, dovra' pervenire (non sara' quindi considerata valida la data
del timbro postale) all'Universita' degli studi di Udine,
ripartizione ricerca via Palladio, 8 entro e non oltre il
10 settembre 2001 (compreso) con una delle seguenti modalita':
consegna all'ufficio protocollo dell'Ateneo, via Palladio n. 8
- Udine;
spedizione tramite servizio postale con raccomandata a/r;
Non si terra' conto delle domande pervenute dopo tale data e
pertanto i candidati non saranno ammessi alle prove concorsuali.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con precisione, sotto
la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso. Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
intende concorrere;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, o che si conseguira' entro la data fissata
per la prima prova di ammissione, con la data e l'Universita' presso
cui e' stata o verra' conseguita con relativa votazione, ovvero il
titolo accademico conseguito presso un'Universita' straniera;
di essere o non essere titolare di assegno per la
collaborazione ad attivita' di ricerca; in caso affermativo dovra'
essere indicata l'area scientifico-disciplinare della ricerca per la
quale e' destinatario dell'assegno.
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla
domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e
votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle Universita' italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un
colloquio.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una
lingua straniera.
Le prove sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
Il calendario delle prove e' quello specificato al successivo
articolo 5; non seguira' pertanto alcuna comunicazione diretta ai
candidati con le sole eccezioni specificate nella tabella contenuta
nel predetto articolo 5. Eventuali provvedimenti di esclusione per
carenza dei requisiti di ammissibilita' o per mancato rispetto dei
termini saranno comunicati agli interessati mediante telegramma
all'indirizzo indicato sulla domanda di ammissione prima della data
fissata per le prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.

                               Art. 4.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo,
cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.

                               Art. 5.
Il calendario delle prove per l'esame di ammissione al XVII ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca e' il seguente:
----> vedere tabella alle pagg. 21-22 della G.U. <----

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire alla ripartizione ricerca dell'Universita' degli studi di
Udine via Palladio, 8 - Udine, entro il termine perentorio di giorni
quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, la sotto elencata documentazione in
carta libera ove non diversamente specificato:
richiesta di ammissione al primo anno dei corsi di dottorato
(in carta bollata);
ricevuta del versamento della tassa regionale annua per il
diritto allo studio pari a L. 180.000, che potra' essere pagata con
una delle seguenti modalita':
a) versamento sul c/c postale n. 10457331 intestato
all'Universita' degli studi di Udine - servizio di tesoreria, via
Palladio n. 8 - Udine;
b) bonifico sul c/c bancario n. 10100 intestato
all'Universita' degli studi di Udine, presso la C.R.U.P. - Cassa di
risparmio di Udine e Pordenone - sede di Udine - ABI 06340 - CAB
12315;
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria
superiore posseduto ovvero, per i cittadini non italiani, diploma
(documento originale) che ha consentito la loro ammissione
all'Universita';
autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
Le predette autocertificazioni potranno essere contestuali quindi
redatte su un unico foglio.
Fotocopia del documento di identita' debitamente firmata.

                               Art. 8.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 (euro
10.561,55), assoggettabile al contributo previdenziale INPS a
gestione separata e all'IRAP - imposta regionale sulle attivita'
produttive.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito.
In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132
del 3 giugno 1997).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' mensile.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per
cento.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate
allo stesso titolo e sono incompatibili con redditi riferiti a
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per l'intera durata del
rapporto stesso. Ai dipendenti pubblici che fruiscano della borsa di
studio e' estesa la possibilita' di chiedere il collocamento in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista
per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e'
utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e previdenza.

                               Art. 9.
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
I dottorandi devono frequentare la struttura di ricerca sede del
dottorato, con regime d'impegno a tempo pieno ancorche' non
esclusivo. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta
motivata dell'interessato, dal collegio dei docenti.
Al termine di ogni anno di corso i dottorandi sono tenuti a
presentare una relazione sull'attivita' svolta, compresa l'eventuale
attivita' didattica, e sulla produzione scientifica che verra'
valutata dal collegio dei docenti ai fini dell'ammissione all'anno
successivo.
I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle
attivita' di ricerca cui partecipano. Deroghe possono essere
concesse, su richiesta dell'interessato, dal collegio dei docenti
sentito il Tutor.
Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata dall'Ateneo,
secondo quanto proposto dal collegio dei docenti, una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa secondo le modalita'
previste all'art. 5, comma 1, lettera g) del regolamento interno per
il dottorato di ricerca.
E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e
dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di maternita',
grave e documentata malattia e prestazione del servizio militare.

                              Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Udine, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti, un'apposita commissione composta da tre docenti
di ruolo qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede.

                              Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la ripartizione ricerca
dell'Universita' degli studi di Udine e trattati per la finalita' di
gestione della presente procedura concorsuale e degli adempimenti
successivi.

                              Art. 13.
Ai sensi della legge n. 241/1990 il funzionario responsabile del
procedimento e' la dr.ssa Manuela Croatto, vicedirigente, Capo della
ripartizione ricerca dell'Universita' degli studi di Udine, via
Palladio n. 8 - Udine, telefono 0432/556375, fax 0432/556299.
L'ufficio di riferimento presso l'Universita' degli studi di
Udine e' la Ripartizione ricerca, sezione ricerca pubblica, via
Palladio, 8, 33100 Udine, tel. 0432/556383 - 6370 - 6371 - 6384,
pagine web di riferimento:
http://www.amm.uniud.it/rice/dottass/dottorati.htm> Udine, 13 luglio 2001
Il rettore: Honsell

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