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UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" DI ROMA
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in fisica
tecnica ambientale (XXII ciclo anno accademico 2006/2007).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.63 del 22/8/2006 |
Ente: | UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" DI ROMA |
Località: | - |
Codice atto: | 06E05795 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/9/2006 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' Telematica Guglielmo Marconi
pubblicato nel s.o. n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 65 del 18 marzo 2004 e successive modificazioni;
Visto il regolamento didattico di Ateneo ed in particolare
l'art. 6 relativo ai dottorati di ricerca;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
in materia di dottorati di ricerca»;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato con decreto rettorale n. 2 del 12 marzo 2005 in attuazione
dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive
modificazioni;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' Telematica
Guglielmo Marconi avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di
ricerca;
Viste la delibera del comitato tecnico organizzatore espressa in
data 24 maggio 2006 relativa all'approvazione delle proposte di
attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXII ciclo per l'anno
accademico 2006/2007;
Accertata la copertura finanziaria risultante da specifiche
lettere di impegno sottoscritte dal legale rappresentante degli enti
finanziatori, da cui risultino gli estremi delle delibere adottate
dai rispettivi organi deliberanti per la sottoscrizione dell'accordo
e il versamento dell'intero importo finanziato o il rilascio di
apposita fideiussione bancaria o assicurativa;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca,
anno accademico 2006/2007, aventi sede amministrativa presso
l'Universita' telematica Guglielmo Marconi.
E' indetto presso l'Universita' Telematica Guglielmo Marconi
pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corso di
dottorato di ricerca di seguito elencato:
nome dottorato: fisica tecnica ambientale;
durata: tre (anni);
posti disponibili: quattro;
borse disponibili: due.
Ripartizione didattica: via F. De Sanctis, 11 - 00195 Roma.
Titoli di studio richiesti per l'ammissione: lauree
specialistiche - Magistrali nelle seguenti classi: 3S; 4S; 20S; 25S;
27S; 28S; 31S; 32S; 33S; 36S; 38S; 50S; 54S o equivalenti
nell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara'
determinato con decreto rettorale, prima dell'espletamento delle
prove di ammissione, e pubblicato all'albo dell'Ateneo e nel sito web
dell'Universita'.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al corso di
dottorato coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio
indicati nell'articolo precedente, ovvero di analogo titolo
accademico conseguito presso universita' straniere, riconosciuto
equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini
dell'ammissione al corso.
I candidati con titolo di studio conseguito presso universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
e dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia
autenticata corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzato (ove necessario) e dichiarato di valore a cura della
rappresentanza diplomatica consolare italiana competente per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati
mod. A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi
richiesti.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, intestata al rettore
dell'Universita' Telematica Guglielmo Marconi, dovra' pervenire
tramite il servizio postale oppure potra' essere presentata
all'ufficio - Dottorato di ricerca, l'Universita' Telematica
Guglielmo Marconi, via F. De Sanctis, 11 - 00195 Roma, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
in Gazzetta Ufficiale.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno
oltre tale termine.
In caso di spedizione fara' fede il timbro di ricevimento
dell'Ufficio - Dottorato di ricerca e non la data di spedizione della
domanda.
Non verranno inoltre accettate domande presentate tramite fax
o copie fotostatiche.
L'omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione
della domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza
e precisione sotto la propria responsabilita':
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i cittadini comunitari e extracomunitari, si richiede l'indicazione
di un recapito italiano o della propria ambasciata in Italia, eletta
quale proprio' domicilio;
2) indicazione esatta del nome del corso di dottorato, per il
quale presenta domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione;
3) la propria cittadinanza;
4) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
5) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita e la relativa votazione, ovvero il titolo
equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso
una universita' straniera;
6) le lingue straniere conosciute;
7) la lingua in cui si vuole sostenere le prove di esame (se
diversa da quella italiana);
8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;
9) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
10) di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
borsa di studio M.A.E.;
11) di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita';
autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, conformemente all'allegato mod. C, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
attestante il possesso del diploma di laurea con la votazione finale
e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto (solo per
coloro che hanno conseguito il titolo in Italia);
eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata
conforme all'originale dal candidato mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente
all'allegato mod. B; per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dal decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato mod. C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1998, n. 445;
elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda.
Saranno presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni
prodotti, come sopra descritto, unitamente alla domanda oppure
presentati presso questa amministrazione, o spediti con una nota di
accompagnamento, entro il termine utile per la presentazione delle
domande.
La mancata produzione dei titoli attestanti i requisiti di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove. L'amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili all'amministrazione medesima.
Art. 4.
Prove di ammissione
Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore scientifico o nei settori scientifici disciplinari di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' Telematica
Guglielmo Marconi, nelle sedi che verranno indicate con le modalita'
di cui ai commi successivi.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul
sito internet www.unimarconi.it, alla voce «dottorati di ricerca» e
all'albo ufficiale di questa Universita' il trentesimo giorno
successivo alla scadenza del bando. Tale pubblicazione ha valore a
tutti gli effetti come notifica di convocazione.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato;
e) altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.
Art. 5.
Nomina delle commissioni
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente nell'Universita' Telematica Guglielmo Marconi.
Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della nomina dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.
Art. 6.
Svolgimento delle prove
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei
criteri, sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i
candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano.
Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad un'espressa e
motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la
commissione rende pubblici i risultati.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
Gli atti dei concorsi sono pubblici.
Ai candidati e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge n. 241/1990. L'amministrazione puo' rinviare l'accesso al
momento della conclusione del concorso.
Art. 7.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle
strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da governi
di altri Paesi oppure da enti/universita' estere;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista o
specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione
con l'ateneo o specifiche convenzioni con l'ateneo (senza oneri
finanziari obbligatori per l'Universita' Telematica Guglielmo
Marconi) . La convenzione determina le modalita' di iscrizione al
dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa
essere compiuto presso l'universita' del Paese con il quale e' stata
stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione
intervenga con un Paese della UE, il titolo cosi' conseguito e'
denominato «Dottorato europeo», se la convenzione lo prevede.
Art. 8.
Iscrizione ai corsi
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso,
i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al corso contenente:
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato;
i cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta
eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) una fotocopia del documento di identita' in corso di
validita'.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio il cui numero e' indicato al precedente
art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito
e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito
formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a
quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della
legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni.
A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso dell'anno alla borsa di studio, questa verra' assegnata al
primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata
del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o
convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi
consecutivi e' necessario il parere favorevole del collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.
Relativamente ai posti non coperti da borsa di studio, i
candicati ammessi saranno tenuti al versamento di un contributo annuo
per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato pari a Euro
650,00 aumentato della tassa regionale per il diritto agli studi
universitari, da versare contestualmente alla iscrizione al corso ad
alla ammissione agli anni successivi.
Art. 10.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa al piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte
le attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa
(professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della
compatibilita' con l'assolvimento degli obblighi previsti per la
formazione del dottore di ricerca e' demandata caso per caso al
collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico, previo parere favorevole del collegio dei docenti; tale
attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle
modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca
della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno
successivo.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea,
fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso universita'
straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con
le universita' stesse.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio
per un corso di dottorato anche per un periodo inferiore al triennio
non puo' usufruirne una seconda volta.
Art. 11.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale che consiste
nella discussione della dissertazione presentata dal candidato.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.
Art. 12.
Ritiro dei titoli
I candidati interessati dovranno provvedere entro trenta giorni
dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro
carico, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate
all'Universita' Telematica Guglielmo Marconi. Trascorso il periodo
indicato l'amministrazione procedera' all'eliminazione dei suddetti
documenti dai propri archivi.
Art. 13.
Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita'
telematica Guglielmo Marconi, per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente alla vincita del concorso medesimo. Il conferimento
di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 14.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto
stabilito dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 2 del 12 marzo 2005.
Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dott.
Luciano Ciccolini, tel. 06/37725252-53, e-mail:
ciccolini@unimarconi.it
Roma, 1° agosto 2006
Il rettore: Spremolla Briganti
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