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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quarantacinque
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato -
Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 31/1/2017
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Località:Nazionale
Codice atto:17E00503
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/3/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modifiche;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di obiezione di
coscienza;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, recante
il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2003, n. 393, recante il regolamento concernente modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che recita
«Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso,
i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti
dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e
trentacinque anni»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207 che recita «Le disposizioni
recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle
procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare per le Forze armate, delle Forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»;
Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.
78, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125, che prevede che «Le
residue facolta' assunzionali relative agli anni 2016 e 2017...
possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al
1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle...
del personale dei gruppi sportivi ...»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che
hanno cessato l'attivita' agonistica nel corso del 2016;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
titoli, per l'assunzione di quarantacinque atleti da assegnare ai
gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione
di quarantacinque atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti
di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso di
almeno uno dei titoli valutabili di cui all'art. 8 del presente bando
e dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato.
I posti messi a concorso nella qualifica iniziale del predetto
ruolo sono ripartiti nel modo seguente:
un'atleta, di sesso femminile o maschile, disciplina equitazione,
specialita' completo; Cod. EQ01 (Federazione Italiana Sport
Equestri);
un atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva,
specialita' difficolta'; Cod. AR01 (Federazione Arrampicata Sportiva
Italiana);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio velocita',
specialita' pista lunga; Cod. PV01 (Federazione Italiana Sport del
Ghiaccio);
un atleta, di sesso maschile, disciplina combinata nordica; Cod.
CN01 (Federazione Italiana Sport Invernali);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina sci alpino, specialita'
super G e discesa libera; Cod. SA01 (Federazione Italiana Sport
Invernali);
due atleti, di sesso maschile, disciplina sci di fondo; Cod. SA02
(Federazione Italiana Sport Invernali);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto di fondo,
specialita' distanze 5 Km e 10 Km; Cod. NF01 (Federazione Italiana
Nuoto);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto di fondo,
specialita' distanza 10 Km; Cod. NF02 (Federazione Italiana Nuoto);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera,
specialita' 100 metri ad ostacoli; Cod. AL01 (Federazione Italiana di
Atletica Leggera);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera,
specialita' mezza maratona; Cod. AL02 (Federazione Italiana di
Atletica Leggera);
un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera,
specialita' 400 metri e 400 metri ad ostacoli; Cod. AL03 (Federazione
Italiana di Atletica Leggera);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone
sinistro n. 1; Cod. RU01(Federazione Italiana Rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo II°
linea n. 4 o 5; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza
centro n. 8; Cod. RU03 (Federazione Italiana Rugby);
due atleti, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo
trequarti centro n. 12 o 13; Cod. RU04 (Federazione Italiana Rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone
destro n. 3; Cod. RU05 (Federazione Italiana Rugby);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria
pesi leggeri, specialita' singolo; Cod. CA01 (Federazione Italiana
Canottaggio);
un atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria
senior, specialita' olimpica "quattro senza"; Cod. CA02 (Federazione
Italiana Canottaggio);
un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa kayak, categoria
senior, specialita' canoa canadese; Cod. CK01 (Federazione Italiana
Canoa e Kayak);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina canoa kayak, categoria
senior, specialita' K1 1000 e K1 5000; Cod. CK02 (Federazione
Italiana Canoa e Kayak);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista,
specialita' omnium; Cod. CP01 (Federazione Ciclistica Italiana);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina ciclocross; Cod. CC01
(Federazione Ciclistica Italiana);
un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria Kg 55;
Cod. JU01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali);
un atleta, di sesso maschile, disciplina karate, specialita'
kumite, categoria - 75 Kg; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo Lotta
Karate e Arti Marziali);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina karate, specialita'
kata'; Cod. KA02 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti
Marziali);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina lotta, specialita'
lotta femminile; categoria kg 59; Cod. LO01 (Federazione Italiana
Judo Lotta Karate e Arti Marziali);
un atleta, di sesso maschile, disciplina lotta, specialita' lotta
stile libero; categoria kg 98; Cod. LO02 (Federazione Italiana Judo
Lotta Karate e Arti Marziali);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita' 200
metri dorso; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 50
metri rana, 100 metri rana e 200 metri rana; Cod. NU02 (Federazione
Italiana Nuoto);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita' 100
metri rana e 200 metri rana; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita' 200
metri misti; Cod. NU04 (Federazione Italiana Nuoto);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto per salvamento,
specialita' 200 metri superlife e 200 metri sottopassaggi; Cod. NU05
(Federazione Italiana Nuoto);
un atleta, di sesso maschile, disciplina tuffi, specialita'
trampolino 1 metro; Cod. TU01 (Federazione Italiana Nuoto);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina pentathlon moderno,
specialita' pentathlon; Cod. PT01 (Federazione Italiana Pentathlon
moderno);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto pinnato,
specialita' fondo 6000 metri; Cod. NP01 (Federazione Italiana Pesca
Sportiva Attivita' Subacquee e Nuoto Pinnato);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg
69; Cod. PE01 (Federazione Italiana Pesistica);
un atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita'
spada; Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma);
un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialita'
fossa olimpica; Cod. TV01 (Federazione Italiana Tiro A Volo);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a volo,
specialita' fossa olimpica; Cod. TV02 (Federazione Italiana Tiro A
Volo);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria kg
51; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana);
un'atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria kg
57; Cod. PU02 (Federazione Pugilistica Italiana);
un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a segno,
specialita' carabina libera tre posizioni; Cod. TS01 (Unione Italiana
Tiro A Segno);
un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a segno,
specialita' carabina 10 metri; Cod. TS02 (Unione Italiana Tiro A
Segno).
2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o piu'
delle discipline/specialita' tra quelle sopra indicate,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad
un'altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al precedente
comma 1.
3. Il Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica
sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia
di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando, nonche' di differire o di
contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta';
d) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o
equipollente;
f) essere stato riconosciuto da parte del CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed
inoltre essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui
all'art. 8 del presente bando;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e successive modifiche.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici,
sono richiesti:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per
le donne. Il rapporto altezza/peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione
al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella 1
allegata al predetto decreto ministeriale n. 198/2003.
h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza, ai sensi della normativa vigente.
2. I suddetti requisiti, escluso quello previsto al comma 1,
lettera c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di
prevenzione.
4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
requisito della condotta e delle qualita' morali dei candidati e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego.
5. L'Amministrazione provvedera', altresi', ad accertare il
possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera
f), al fine di verificare l'ammissibilita' di partecipazione al
concorso.
6. L'esclusione dal concorso, per difetto di uno o piu' dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con proprio
decreto motivato.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul
portale del reclutamento del Dipartimento Pubblica sicurezza -
Direzione centrale per le risorse umane all'indirizzo
https://concorsips.interno.it, seguendo le istruzioni ivi
specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tramite la predetta procedura
dovra' essere allegato, in formato PDF, il modulo (All. 2) come
specificato al successivo comma 7.
2. Al termine della procedura di acquisizione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere a
stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta
candidatura. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente
presentato dai candidati, per la successiva sottoscrizione, il giorno
di presentazione agli accertamenti psico-fisici, pena la non
ammissione agli stessi.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione venisse comunicata, sul citato
portale, l'indisponibilita' del sistema informatico in questione i
candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la
domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'interno -
Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le
risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali - Via del Castro
Pretorio, n. 5, 00185 Roma.
I candidati minori di anni diciotto dovranno altresi' inviare,
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una e-mail
all'indirizzo domandaonline@poliziadistato.it contenente
l'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di Stato (All. 4),
compilata in ogni sua parte da entrambi i genitori o dal genitore
esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o, in mancanza di essi,
dal tutore. Coloro che non invieranno il suddetto modulo con le
modalita' sopraindicate saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero
il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha
rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di
obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di
leva quali obiettori di coscienza o l'aver espresso formale e
irrevocabile rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi
della normativa vigente;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per la
quale si concorre.
4. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola
disciplina/specialita' scelta tra quelle elencate all'art. 1 del
presente bando, che dovra' essere indicata dal candidato attraverso
gli appositi codici di riferimento.
5. Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione
del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali
variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate
tempestivamente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata direttamente al Ministero dell'interno - Dipartimento
della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio attivita' concorsuali, Via del Castro Pretorio, n. 5 - 00185
Roma.
6. Nelle domande dovranno essere, altresi', indicati gli
eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di
punteggio, si intendano far valere. Qualora non espressamente
dichiarati nella summenzionata istanza, i medesimi titoli non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
concorsuale.
7. I candidati, unitamente alla domanda di partecipazione,
dovranno inoltrare, tramite il citato portale, l'attestazione
debitamente compilata in ogni sua parte dalla Federazione Sportiva
Nazionale interessata (All. 2), controfirmata per presa visione e
conferma dall'interessato, sulla quale saranno indicati i titoli
sportivi tra quelli indicati al successivo art. 8, che intendano far
valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nel
citato attestato la Federazione dovra', altresi', indicare se il
candidato sia attualmente riconosciuto «atleta di interesse
nazionale». Il mancato invio della suddetta documentazione
comportera' l'esclusione dalla procedura concorsuale.
8. I titoli di studio e le abilitazioni professionali indicati
nel successivo art. 9 dovranno essere prodotti mediante idonea
dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 5).
9. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria
firma in calce alla domanda.
10. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di
essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendente da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati, ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi
postali non imputabili a propria colpa.

                               Art. 4 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla
posizione giuridico - economica e/o previdenziale del concorrente.
3. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al
Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane, titolare del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio
attivita' concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane.

                               Art. 5 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneita'
psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli.
2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno
presentarsi muniti di carta di identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'.
3. La commissione esaminatrice provvedera' alla valutazione dei
titoli posseduti di cui al precedente comma 1 lettera c), da tutti i
concorrenti risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere
a) e b) dello stesso comma.

                               Art. 6 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,
nominata con proprio decreto, e' presieduta da un funzionario della
Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e
composta dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle
attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del
Dipartimento della Pubblica sicurezza, da un funzionario della
Direzione centrale per le risorse umane e da un funzionario del
C.O.N.I.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.

                               Art. 7 


Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale


1. I candidati saranno convocati a visita medica per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento
dei requisiti attitudinali, mediante pubblicazione del diario degli
accertamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 17 marzo 2017. Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
2. I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento dei requisiti
attitudinali, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 28
aprile 2005 n. 129 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198
e successive modifiche.
3. I candidati, all'atto della presentazione agli accertamenti
fisici e psichici, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', dovranno presentare la ricevuta di avvenuta candidatura
stampata al momento della compilazione della domanda, l'attestazione
compilata in ogni sua parte dalla Federazione nazionale interessata
(All. 2) e, se minori di anni diciotto, l'autorizzazione
all'arruolamento nella Polizia di Stato (All. 4), pena la non
ammissione agli stessi.
4. Gli stessi dovranno altresi' presentare la seguente
documentazione sanitaria, pena l'esclusione dal concorso, recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando (All. 6), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti
alle pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del
codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N. , con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV.
5. I candidati che risultino non idonei ai predetti accertamenti,
ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora
per essi stabiliti, sono esclusi dal concorso con proprio decreto
motivato.

                               Art. 8 


Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle Federazioni
sportive nazionali ammessi a valutazione


1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi
conseguiti dai candidati nella disciplina sportiva, specialita' ed
eventuali distanze o categorie di peso per cui concorrono, previste
al precedente art. 1, certificati dal CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali, a livello centrale, di cui all'allegato elenco
(All. 3):
a) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) Campione mondiale; secondo classificato al campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato
mondiale: fino a punti 25;
c) Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla
coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti
20;
d) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo;
terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a
punti 15;
e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti
12;
f) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato
italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano
assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al
dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12;
g) Campione italiano di categoria; secondo classificato al
campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato
italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo
posto: fino a punti 10;
h) Componente la quadra nazionale assoluta - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 10;
i) Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da
venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una
convocazione: fino a punti 8;
j) Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10;
k) Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
l) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie
«Eccellenza» (gia' Super 10): oltre ventiquattro presenze; da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza:
fino a punti 10;
m) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre
ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un
minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La commissione esaminatrice, di cui all'art. 6, prendera' in
considerazione esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI
o dalle Federazioni sportive nazionali, a livello centrale, acquisiti
nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente
bando.

                               Art. 9 


Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione


1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli di studio e
abilitazioni professionali:
a)
1. diploma di laurea: fino a punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti ai punti a) e b) non sono cumulabili tra
loro.
2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 8 ed al presente
articolo, e' limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed i relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal presidente e da tutti i componenti della commissione, e
costituiscono parte integrante degli atti del concorso.

                               Art. 10 


Ulteriori criteri di valutazione


1. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui agli articoli 8 e 9 e
per l'attribuzione dei relativi punteggi.

                               Art. 11 


Graduatoria


1. Espletate le visite psico-fisiche ed attitudinali ed ultimata
la valutazione dei titoli la commissione, individuata dal precedente
art. 6, forma le graduatorie di merito relative alle singole
discipline/specialita' sportive, sulla base del punteggio finale
conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti articoli 8, 9
e 10.
2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche.

                               Art. 12 


Pubblicazione graduatoria


1. Con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito relative
alle singole discipline/specialita' sportive sulla base dei punteggi
complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli
e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto
sara' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie
del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione verra'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il
termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali
impugnative al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 13 


Nomina vincitori


1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del
prescritto corso di formazione saranno dichiarati decaduti dalla
nomina.

                               Art. 14 


Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio


1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio
presso le scuole di formazione, saranno invitati, entro il termine
perentorio di giorni trenta, a produrre certificazioni ovvero
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative a:
a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) luogo e data di nascita;
e) per i candidati di sesso maschile, posizione nei confronti
degli obblighi di leva.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non
dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di
presentazione al corso di formazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno
attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della
cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi
previsti dal presente bando di concorso, e' punito secondo la
normativa vigente.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo, implichera' la
decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.

                               Art. 15 


Comunicazioni ai candidati


1. Le comunicazioni ai candidati inerenti alle fasi di
svolgimento della procedura concorsuale saranno pubblicate, oltre che
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», gia' richiamata all'art. 7 del presente
bando, sul sito www.poliziadistato.it nell'area riservata ai concorsi
- Area gruppi sportivi e banda musicale.
2. I candidati dovranno inoltre indicare, sulla domanda di
partecipazione, un recapito presso il quale si desidera che
l'Amministrazione effettui eventuali comunicazioni relative al
presente concorso, unitamente ad un indirizzo di posta elettronica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 23 gennaio 2017

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli

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