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UNIVERSITA' DI CAMERINO

Concorso per l'ammissione al XXIV ciclo dei corsi di dottorato di
ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.48 del 20/6/2008
Ente:UNIVERSITA' DI CAMERINO
Località:Camerino  (MC)
Codice atto:08E05207
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/8/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il regolamento di ateneo in materia di dottorati di ricerca;
Vista la delibera della scuola internazionale di dottorato del 6
maggio 2008;
Vista la delibera del senato accademico n. 362 del 20 maggio 2008;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto presso la School of Advanced Studies - Scuola
Internazionale di Dottorato dell'Universita' di Camerino (da qui
denominata SAS) il concorso per l'ammissione al XXIV ciclo dei corsi
di dottorato di ricerca attivati all'interno delle seguenti aree:
1. architettura e design;
2. scienze chimiche e farmaceutiche e biotecnologie;
3. scienze della terra;
4. scienze dell'informazione e sistemi complessi;
5. scienze giuridiche, politiche e sociali;
6. scienze della vita;
7. fisica;
8. scienze veterinarie.
I corsi sono di durata triennale, con una tesi finale da redigere
in inglese. In aggiunta alle attivita' di ricerca, sono previste
attivita' didattiche consistenti in seminari e corsi su argomenti
specifici o interdisciplinari; e' fortemente incoraggiata
l'esperienza di ricerca svolta in laboratori pubblici o privati
esterni all'Ateneo. Per l'accesso all'esame finale e' richiesto un
periodo di frequenza presso una istituzione straniera di ricerca di
almeno sei mesi, da concordare con il docente tutore ed il Direttore
della SAS.
E' garantita la presenza di almeno venti borse di studio. Il
numero e' destinato ad aumentare grazie a convenzioni ed accordi con
enti esterni e sara' aggiornato sul sito web
http://www.unicam.it/laureati/dottorato/index.asp.> Le borse di studio saranno attribuite secondo le procedure di
selezione previste dal presente bando. Sulla base delle graduatorie
di merito, saranno resi disponibili ulteriori posti senza fruizione
di borsa di studio. I candidati in questa posizione dovranno indicare
se possono ottenere supporto finanziario da istituzioni pubbliche e/o
private diverse dall'Universita' di Camerino.

                               Art. 2.
Puo' accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di
cittadinanza, chi sia in possesso di diploma di laurea conseguito ai
sensi di ordinamenti antecedenti il decreto ministeriale n. 509/1999,
di laurea specialistica/magistrale o di analogo titolo accademico
conseguito presso Universita' non italiane, riconosciuto dalle
autorita' accademiche. Qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto, sara' il Consiglio della SAS a dichiararne
l'equipollenza, al solo fine dell'ammissione al dottorato.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il titolo di cui al precedente paragrafo entro il 31
ottobre 2008.
In tal caso l'ammissione viene disposta «con riserva» ed il
candidato e' tenuto a presentare il certificato di laurea o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, entro il 10
novembre 2008.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore -
Universita' degli Studi di Camerino - piazza Cavour 19/F - 62032
Camerino (Macerata), redatta secondo lo schema disponibile sul sito
web http://www.unicam.it/laureati/dottorato/call.asp, dovra' essere
inviata entro il 9 agosto 2008 tramite uno dei seguenti mezzi:
e-mail al seguente indirizzo: postlaurea@unicam.it;
telefax al numero +390737402099;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fara' fede il
timbro postale di spedizione).
Il candidato deve obbligatoriamente completare la domanda con una
lettera di presentazione da parte di un docente/ricercatore
(presenter), redatta secondo un format predisposto e disponibile sul
sito web. E' responsabilita' del candidato accertarsi che la lettera
sia pervenuta alla SAS. La mancanza di tale lettera comporta
l'esclusione del candidato.
Il candidato puo' allegare alla domanda ogni informazione utile ai
fini della propria valutazione.

                               Art. 4.
La prima selezione dei candidati e' condotta da una Commissione
d'ateneo comprendente docenti delle macro-aree disciplinari che
concorrono ai corsi di Dottorato. Tale selezione si basa sui dossier
presentati dai candidati, sulle informazioni rese dal presenter e sul
parere di almeno un reviewer anonimo, scelto dal direttore della SAS.
Al termine della procedura, la Commissione redige un elenco -
suddiviso per aree di ricerca - dei candidati ammissibili ad una
successiva valutazione, condotta da Commissioni d'area.
Ogni Commissione d'area esamina i candidati che le sono stati
assegnati secondo modalita', decise dalla Commissione stessa,
identiche sia per i candidati italiani che per i candidati stranieri,
preferibilmente in via telematica e comunque avendo cura di non
discriminare e/o scoraggiare i candidati residenti all'estero. Le
modalita' d'esame sono tempestivamente comunicate ai candidati.
Al termine della procedura, ogni Commissione d'area redige una
graduatoria di merito che tiene conto della valutazione della
Commissione d'ateneo e del risultato dell'esame.
Le graduatorie vengono rese pubbliche entro il termine massimo di
24 ore dalla fine delle selezioni, tramite pubblicazione nella pagina
web della SAS (http:// www.unicam.it/laureati/dottorato/index.asp).
Sulla base delle graduatorie, vengono assegnate le borse di studio
disponibili ed i posti non coperti da borsa di studio.

                               Art. 5.
Tutti gli avvisi e le notizie inerenti la presente selezione
verranno resi noti agli interessati tramite pubblicazione sulla
pagina web: http://www.unicam.it/laureati/dottorato/index.asp.>

                               Art. 6.
La Commissione d'ateneo e' formata da otto componenti,
appartenenti alle macro-aree scientifico-disciplinari presenti nei
Corsi di dottorato e designati dalla SAS, due rappresentanti dei
dottorandi nel Consiglio SAS, un Presidente (indicato dal Rettore),
due auditor esterni (in rappresentanza di significativi portatori
d'interesse), nominati dal senato accademico, su proposta del
Rettore.
Le Commissioni d'Area sono nominate dal Rettore, sentito il
Consiglio dei direttori di Dipartimento, su proposta del Consiglio
della SAS. Esse sono composte da tre ricercatori-docenti che operano
nelle macro-aree disciplinari presenti nei Corsi di dottorato, a cui
possono essere aggiunti esperti (fino a due), preferibilmente non
italiani, provenienti da enti e strutture pubbliche o private di
ricerca.
I curricula scientifici di tutti i Commissari sono resi pubblici
nel sito web della SAS.

                               Art. 7.
I concorrenti italiani e comunitari risultati vincitori dovranno
inviare la domanda di iscrizione al corso di dottorato, compilata su
un modello predisposto dall'Amministrazione universitaria, corredata
da fotocopia del documento di identita' e debitamente firmata.
L'invio dovra' essere effettuato a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita'
degli Studi di Camerino, entro il termine perentorio di quindici
giorni, che decorrono da quello del ricevimento della comunicazione
di ammissione al corso da parte dell'Ateneo (fanno fede i timbri
postali di ricevimento della comunicazione dell'Ateneo e di
spedizione della domanda di iscrizione del candidato).
I concorrenti non comunitari risultati vincitori dovranno inviare,
negli stessi termini, una dichiarazione di accettazione
dell'iscrizione e successivamente inviare i seguenti documenti:
1. la «dichiarazione di valore» rilasciata
dall'Ambasciata/Consolato italiano competente per territorio;
2. un certificato attestante il titolo posseduto, con la lista
degli esami e dei voti conseguiti, tradotto in italiano o inglese e
autenticato da un'ambasciata/consolato competente per la nazione
dell'Universita' che ha rilasciato il titolo;
3. una fotocopia del passaporto autenticata nei modi di legge.
Si procedera' all'attivazione dei corsi di dottorato solo in
presenza di almeno 3 (tre) dottorandi (art. 2, comma 2 del decreto
ministeriale n. 224 del 13 luglio 1999).

                               Art. 8.
L'importo netto delle borse di studio e', come minimo, di Euro
1.000,00 mensili, o piu' alto in presenza di norme in tal senso.
Per la fruizione delle borse di studio, il limite di reddito
personale complessivo annuo lordo e' fissato dalle norme vigenti.
Le borse vengono erogate in 36 rate mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un Corso di
dottorato, anche per periodi inferiori alla durata del corso stesso,
non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
I candidati che fruiscono di assegni di ricerca, qualora siano
collocati utilmente nelle graduatorie di merito, ma non tra i
vincitori, sono ammessi in soprannumero.
In base alle leggi vigenti, e' garantita, agli stranieri non
comunitari l'assistenza sanitaria al pari degli studenti italiani e
comunitari. L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, gravera'
per i Dottorandi borsisti sulla borsa di studio e per i non borsisti
sul budget della SAS.

                               Art. 9.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai Corsi e per la
relativa frequenza e' di Euro 830,00, cui si aggiungono Euro 90,00 di
tassa regionale per il diritto allo studio universitario. L'importo
e' diviso in 2 rate:
prima rata Euro 490,00 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata Euro 430,00 (entro il 30 giugno di ciascun anno).
I dottorandi titolari delle borse di Dottorato, nonche' i borsisti
e gli idonei a borse di studio ERSU sono esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi.

                              Art. 10.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' fissate dal Collegio dei docenti. Nel caso di assenza
ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei
docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando
dal corso e l'interruzione della borsa.
Nell'ambito delle attivita' formative previste dal Collegio dei
docenti, i dottorandi potranno essere impegnati in attivita' di stage
presso soggetti pubblici o privati.
I dottorandi possono svolgere una limitata attivita' didattica
(per un massimo di 30 ore) ed in tale ambito sono sottoposti a
valutazione da parte degli studenti e degli organi di governo
dell'Ateneo, analogamente a tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
svolgono attivita' didattica nell'Universita' di Camerino.

                              Art. 11.
Il titolo di Dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore
dell'Universita' di Camerino, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale, sono nominate dal Rettore, su proposta del
Consiglio della SAS, commissioni composte da ricercatori-docenti
qualificati nelle discipline attinenti alle aree di ricerca presenti
nei dottorati, anche non appartenenti all'Universita' di Camerino, ed
esperti non italiani.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il Rettore autorizza una proroga al ciclo
successivo.

                              Art. 12.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 ed al vigente Regolamento di
ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Camerino, 5 giugno 2008
Il rettore: Esposito

 

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