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UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
anno accademico 2002/2003

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 2/8/2002
Ente:UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"
Località:-
Codice atto:02E05971
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/9/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro";
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
Visto l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210, il quale
prevede che le universita', con proprio regolamento disciplinino
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo,gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di
studio, nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in
conformita' ai criteri generali ed ai requisiti di idoneita' delle
sedi determinati con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di
ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio
1999;
Visto il decreto rettorale n. 263 del 26 giugno 2001 con il quale
e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 - uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione del senato accademico del 22 aprile 2002,
n. 4/2002/3 - 1, con cui e' stata approvata l'attivazione dei corsi
di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2002/2003 (XVIII
ciclo);
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del
31 maggio 2002, n. 2/2001/5.7, con la quale e' stato approvato il
piano di finanziamento delle borse di studio per i corsi di dottorato
di ricerca per l'anno accademico 2002/2003 (XVIII ciclo);
Visto il decreto rettorale n. 312 del 24 luglio 2002 di
istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico
2002/2003;
Considerato ogni opportuno elemento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
I s t i t u z i o n e
 
Sono istituiti per l'anno accademico 2002/2003, i corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e sono indetti
concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca di seguito elencati.
Il bando e' consultabile anche sul sito internet http://www.
unipmn.it
: selezionare dal menu' iniziale concorsi \longrightarrow
dottorati.
Per ciascun dottorato vengono indicati la sede, la durata del
corso, i posti complessivi messi a concorso, il numero di borse di
studio.
Filosofia del linguaggio.
Sede: dipartimento di studi umanistici - durata: quattro anni.
Posti: sei.
Borse: quattro - posti liberi: due.
Filosofia.
Sede: dipartimento di studi umanistici - durata: tre anni.
Posti: cinque.
Borse: tre - posti liberi: due.
Medicina molecolare.
Sede: dipartimento di scienze mediche - durata: quattro anni.
Posti: otto.
Borse: cinque - posti liberi: tre.
Scienze delle sostanze bioattive.
Sede: dipartimento di scienze chimiche alimentari e
farmacologiche - durata: tre anni.
Posti: otto.
Borse: cinque - posti liberi: tre.
Scienze ambientali (acque interne e agroecosistemi).
Sede: dipartimento di scienze e tecnologie avanzate - durata: tre
anni.
Posti: otto.
Borse: cinque - posti liberi: tre.
Scienze chimiche.
Sede: dipartimento di scienze e tecnologie avanzate - durata: tre
anni
Posti: cinque.
Borse: tre - posti liberi: due.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di
analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini stranieri sono ammessi al dottorato in soprannumero
nel limite della meta' dei posti istituiti dall'Universita' e con
arrotondamento all'unita' per eccesso. Ad essi non puo' essere
concessa alcuna borsa di studio ad eccezione di quelle assegnate dal
Paese di origine o dal Ministero degli affari esteri.
I titolari di assegno di ricerca nei settori disciplinari affini
alle attivita' di ricerca connesse al dottorato sono ammessi in
soprannumero e senza attribuzione di borse di studio. La titolarita'
dell'assegno di ricerca dovra' essere dichiarata dall'interessato, a
pena di esclusione, all'atto della presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana,
dovranno, unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere, fare espressa richiesta di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero che non sia stato gia' dichiarato equipollente a una laurea
italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente.
Gli interessati devono redigere la domanda di ammissione, secondo
il fac-simile allegato facente parte integrante del presente bando,
con tutti gli elementi in esso richiesti.
E' consentita la partecipazione all'esame di ammissione anche a
coloro che conseguiranno il diploma di laurea prima dell'inizio
ufficiale dei corsi. Costoro saranno ammessi "con riserva".
Il mancato conseguimento, nei termini sopra indicati, del diploma
di laurea comportera' l'esclusione dal dottorato.
Non possono essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca
coloro che sono in possesso di titolo di studio di primo livello ai
sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

                               Art. 3.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio, intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, compilate in carta
libera, con firma autografa del candidato indirizzate al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro", via Duomo, 6 - 13100 Vercelli, devono essere spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte oltre il
termine di scadenza del bando.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.
Il candidato nella domanda di partecipazione al concorso dovra',
sotto la propria responsabilita', dichiarare (a macchina o in
stampatello):
le proprie generalita', cognome e nome, la data e il luogo di
nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, indicare un recapito italiano o l'indicazione
della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del dottorato per il quale presenta la
domanda;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, o che conseguira' nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita, o verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'universita'
straniera;
la o le lingue straniere conosciute per l'espletamento della
prova orale;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
l'eventuale titolarita' di assegno di ricerca;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari all'estero.

                               Art. 5.
 
Studenti stranieri in possesso di titolo di studio straniero
 
I candidati cittadini non comunitari non legalmente soggiornanti
in Italia dovranno trasmettere la domanda di ammissione al concorso
corredata dai documenti di cui agli articoli 2 e 4 per il tramite
delle rappresentanze consolari Italiane competenti per territorio.
La relativa documentazione, perfezionata dalla rappresentanza
consolare, dovra' pervenire entro lo stesso termine perentorio
coincidente con il giorno ultimo utile per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in
Italia dovranno presentare domanda entro i termini e con le modalita'
di cui agli articoli 2 e 4. Il possesso del permesso di soggiorno
deve intendersi al momento della presentazione della domanda di
ammissione.
I cittadini comunitari potranno presentare la domanda di
ammissione direttamente, corredata dalla documentazione prevista.
I cittadini stranieri in caso di impossibilita' a far pervenire
la documentazione originale, perfezionata dalle rappresentanze
consolari, entro la data di scadenza, potranno entro lo stesso
termine consegnare copia della documentazione non perfezionata
unitamente alla dichiarazione della rappresentanza consolare
dell'avvenuta richiesta da parte dell'interessato di perfezionamento
dei documenti. I candidati, impregiudicato il giudizio favorevole del
collegio dei docenti in merito all'equivalenza del titolo, saranno
ammessi alla prova scritta "con riserva".
Lo scioglimento della riserva sara' subordinato alla consegna
della documentazione originale agli uffici entro il termine
perentorio coincidente con la data fissata per la prova scritta, a
pena di esclusione.

                               Art. 6.
 
Convocazione e diario delle prove d'esame
 
La prova d'esame si svolgera' presso i locali dell'Universita'
degli studi del Piemonte Orientale con le modalita' di cui ai commi
successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese, e dell'ora sara' comunicato agli interessati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici
giorni prima della data prevista. La convocazione per la prova orale
avverra' ugualmente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata a coloro che avranno superato la prova scritta, almeno venti
giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di
comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione
giudicatrice. Detto termine puo' essere abbreviato con il consenso
espresso per iscritto da tutti i candidati.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con la relativa
indicazione del voto riportato nella prova scritta e del punteggio
relativo ai titoli, sara' reso pubblico dalla commissione stessa
mediante affissione all'albo della struttura sede di esame.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
1) passaporto;
2) carta d'identita';
3) patente di guida.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'esame di
ammissione al corso di dottorato di ricerca, sara' nominata dal
rettore su designazione del collegio dei docenti. la predetta
commissione e' composta da tre membri scelti tra i professori ed i
ricercatori universitari di ruolo. La commissione puo' essere
integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture di
ricerca pubbliche e private, anche straniere.

                               Art. 8.
 
Svolgimento delle prove d'esame e graduatoria di merito
 
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio il
candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non
inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato
ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove di concorso
la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base
della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole
prove. In caso di pari merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modifiche.
Le graduatorie saranno rese pubbliche esclusivamente nei seguenti
modi:
pubblicazione mediante affissione nella bacheca dei rispettivi
dipartimenti;
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
I candidati ammessi al corso saranno avvisati con raccomandata
con avviso di ricevimento.

                               Art. 9.
 
Ammissione al corso
 
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli
aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il titolare di assegno di ricerca, previo superamento delle prove
di esame, puo' frequentare i corsi di dottorato di ricerca in
soprannumero.
Ai dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni,
utilmente collocati in graduatoria di merito dei vincitori e'
applicata la norma di cui alla legge n. 476/1984 come modificata
dall'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno e
fruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni. In caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. ll periodo di congedo straordinario e' utile ai
fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
previdenza.

                              Art. 10.
 
Domanda di iscrizione
 
I candidati risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro" - area studenti, via Duomo, 6 - 13100 Vercelli, entro il
termine perentorio di otto giorni, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, la
sottoelencata documentazione:
1) domanda di iscrizione al primo anno di dottorato di ricerca
in carta resa legale da Euro 10,33 su apposito modulo predisposto
dall'Universita' con contestuale dichiarazione di aver conseguito il
diploma di scuola media superiore e la laurea, ai sensi dell'art. 46,
lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
2) copia fotostatica del documento di identita' debitamente
firmata;
3) copia fotostatica del codice fiscale;
4) per i cittadini extracomunitari: diploma originale di scuola
secondaria e certificato di laurea;
5) certificato di equipollenza per i cittadini stranieri;
6) due fotografie, formato tessera, uguali fra loro;
7) dichiarazione, redatta utilizzando l'apposito modulo
predisposto dall'Universita', dalla quale risulti:
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso
di altro dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero o a un corso di
altro dottorato di ricerca;
di non avere mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
di essere a conoscenza che ai sensi della legge n. 476/1984,
art. 2, i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca sono collocati, a domanda, in congedo straordinario senza
assegni per il periodo di durata del corso e che il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera
e del trattamento di previdenza e quiescenza;

                              Art. 11.
 
Documenti redatti in lingua straniera
 
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 12.
 
Borse di studio
 
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non
superiore a Euro 7.746,85, secondo il numero di borse di studio messe
a concorso, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e secondo
l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la frequenza al
corso di dottorato di ricerca.
A parita' di merito prevale la valutazione sulla situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001.
L'importo annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10.561,54
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso, ferme restando le condizioni di reddito
prima indicate e le condizioni di merito di cui al successivo art.
13.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipata con
cadenza mensile. Le mensilita' di novembre e dicembre verranno
corrisposte nel mese di gennaio.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero in misura pari al 50% della borsa
stessa per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta' della
durata del corso.
E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare e civile; nel caso di grave e documentata malattia
se il periodo e' di durata superiore a trenta giorni. In questi casi
non puo' essere erogata la borsa di studio per l'intera durata della
sospensione. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle
esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti. Chi abbia usufruito di una
borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per
un anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
I dottorandi titolari di borse di studio non possono esercitare
il commercio e l'industria, non possono svolgere attivita'
professionale o di consulenza retribuita con enti pubblici e privati.
I dottorandi dipendenti di enti pubblici o privati devono essere
posti in aspettativa senza assegni o istituti similari, per l'intera
durata del corso.

                              Art. 13.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita'
previste dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio dei docenti che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrate proporra' al rettore il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.

                              Art. 14.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro", si consegue alla conclusione del corso di dottorato di
ricerca previo superamento dell'esame finale subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e'
puo' essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altre sedi.

                              Art. 15.
 
norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca e in particolare il decreto rettorale n. 263 del 26 giugno
2001 di emanazione del regolamento di Ateneo in materia di dottorato
di ricerca e successive modificazioni.
Vercelli, 23 luglio 2002
Il rettore: Viano

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