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UNIVERSITA' DI PISA

Concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione, nell'anno
accademico 1999/2000, alla Scuola di specializzazione biennale
della Toscana per l'insegnamento nella scuola secondaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.74 del 17/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI PISA
Località:Pisa  (PI)
Codice atto:099E7201
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto
rettorale n. 1196 del 30 settembre 1994;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.
470, concernente l'ordinamento della Scuola di specializzazione per
la formazione degli insegnanti della scuola secondaria;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, in materia di criteri
generali per la disciplina delle scuole di specializzazione per
l'insegnamento nella scuola secondaria;
Visto il regolamento della Scuola di specializzazione
interuniversitaria della Toscana per l'insegnamento secondario, con
sede amministrativa presso l'Universita' di Pisa e sedi operative
presso le universita' di Firenze, Pisa e Siena;
Visti i decreti del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, e 8 giugno 1999, n.
235, in materia di accessi all'istruzione universitaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visti i verbali del 1 febbraio e del 19 aprile 1999 del comitato
regionale di coordinamento delle universita' toscane;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 27 luglio 1999, concernente le modalita' di
accesso, nell'anno accademico 1999/2000, alle scuole di
specializzazione in parola ed il numero dei posti disponibili per
ciascuna sede universitaria;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai
corsi universitari;
Visti i verbali del comitato di proposta della scuola di
specializzazione della Toscana;
Decreta:
Art. 1.
Bando di concorso
E' indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per
l'ammissione, nell'anno accademico 1999/2000, alla Scuola di
specializzazione biennale della Toscana per l'insegnamento nella
scuola secondaria.
La scuola di specializzazione della Toscana (d'ora in poi "Scuola")
e' una scuola interuniversitaria a carattere unitario, con sede
amministrativa presso l'Universita' di Pisa e con sedi operative
presso le Universita' di Firenze, Pisa e Siena.

                               Art. 2.
Finalita' ed obiettivi della Scuola
Finalita' fondamentale della Scuola e' quella di sviluppare negli
allievi l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il
profilo professionale dell'insegnante della scuola secondaria.
Obiettivo generale della Scuola, fatto salvo quanto previsto dal
decreto del Ministero dell'universita', della ricerca scientifica e
tecnologica 26 maggio 1998, e' promuovere in ciascun allievo
l'acquisizione di:
a) competenze relative alle scienze dell'educazione ed
all'interazione educativa;
b) competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento ed
alla pratica scolastica;
c) competenze di carattere storico ed epistemologico intorno a
tutte le discipline di insegnamento comprese in ciascuna delle classi
di abilitazione scelte dall'allievo;
d) competenze di didattica relative a tutte le discipline
d'insegnamento comprese in ciascuna delle classi di abilitazione
scelte dall'allievo.

                               Art. 3.
Diploma di specializzazione
L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione
ha valore di esame di Stato. Il diploma, conseguito al termine del
percorso formativo stabilito dalla Scuola, abilita all'insegnamento
in ciascuna delle classi di abilitazione scelte dall'allievo in
conformita' alla normativa vigente.
Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di
ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
secondarie.

                               Art. 4.
Articolazione della Scuola - Indirizzi e posti a concorso
Nella Scuola, per l'anno accademico 1999/2000, sono attivati gli
indirizzi sotto elencati con le relative classi di abilitazione (si
veda l'allegato A, colonna 2, del presente bando). Per ciascun
indirizzo sono messi a concorso i posti indicati.
Scienze naturali: ottantacinque posti, di cui sessanta per la
classe di abilitazione 59A e venticinque per la classe 60A.
Fisico-informatico-matematico: cento posti, di cui venticinque per
la classe 49A, quindici per la classe 38A e sessanta complessivamente
per le classi 47A-48A.
Scienze umane: venticinque posti, di cui diciassette per la classe
37A e otto per la classe 36A.
Linguistico-letterario: duecentoquaranta posti per le classi
43A-50A-51A-52A; tra questi, cinquantotto posti sono riservati alla
classe 51A e quattordici posti sono riservati alla classe 52A.
Lingue straniere: ottanta posti, di cui cinquantasei
complessivamente per le classi 45A-46A di lingua inglese e
ventiquattro per le medesime classi di lingua francese.
Gli indirizzi di scienze naturali, fisico-informatico-matematico,
linguistico-letterario e di lingue straniere saranno attivati a
Firenze, Pisa e Siena mentre l'indirizzo di scienze umane sara'
attivato presso la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita'
di Siena con sede ad Arezzo.
Il numero minimo stabilito per ogni indirizzo attivato presso una
sede universitaria e' di venticinque allievi. Per l'assegnazione
degli allievi alle singole sedi si terra' conto delle preferenze
espresse dai vincitori, secondo l'ordine di graduatoria dei vincitori
stessi, solo a condizione che in ognuna delle sedi l'indirizzo possa
essere attivato nelle dimensioni stabilite.
I vincitori dei posti riservati dell'indirizzo
linguistico-letterario per le classi 51A e 52A e gli altri vincitori
di detto indirizzo, che abbiano i titoli per richiedere
l'abilitazione in dette classi, dovranno seguire i corsi di didattica
disciplinare di latino e di greco presso le sedi in cui essi saranno
attivati, secondo le delibere del consiglio della Scuola. Lo stesso
criterio sara' seguito in tutti gli altri indirizzi, quando non sia
possibile attivare i corsi contemporaneamente presso tutte e tre le
sedi.

                               Art. 5.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso, relativamente ad ognuno degli
indirizzi in cui la Scuola si articola, coloro i quali sono in
possesso di uno dei diplomi di laurea indicati in corrispondenza
delle relative classi di abilitazione nella colonna 4 dell'allegato A
al presente bando e, laddove previsto, hanno seguito il curriculum di
studi e hanno sostenuto gli esami specificamente indicati nella
stessa colonna 4.
Possono, inoltre, partecipare i candidati in possesso di un titolo
universitario conseguito in un Paese dell'Unione europea che da'
accesso, nel Paese stesso, alle attivita' di formazione insegnanti
per l'area disciplinare corrispondente.

                               Art. 6.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo il fac simile allegato al presente bando (allegato B) e
sottoscritta dall'interessato, deve essere indirizzata al magnifico
rettore dell'Universita' di Pisa e fatta pervenire, a pena di
esclusione, unicamente a mezzo di raccomandata a.r. a "C.N.I.P.E.C.,
casella postale 16014, Campomorone, Genova", entro il termine
perentoriodi trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale "Concorsi ed esami".
Deve essere prodotta separata domanda di concorso per ciascun
indirizzo per il quale si intende concorrere, indicando le classi di
abilitazione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare a ciascuna domanda di ammissione
prodotta, pena l'esclusione, la ricevuta del pagamento della tassa di
partecipazione di L. 30.000, versata sul conto corrente postale
numero 150565 intestato all'Universita' degli studi di Pisa,
accrediti vari, indicando quale causale "concorso SSIS".
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono sottoscrivere con
firma autografa e sotto la propria responsabilita' le seguenti
dichiarazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) cittadinanza posseduta;
d) residenza e recapito eletto ai fini del concorso;
e) indirizzi e classi di abilitazione per le quali intendono
concorrere;
f) possesso del titolo di ammissione prescritto per l'indirizzo o
per le classi di abilitazione di cui al punto e), secondo quanto
specificato nell'allegato A, colonna 4;
g) quando previsto, indicazione in ordine di preferenza della sede,
tra le tre sedi consorziate, per la frequenza delle lezioni e delle
attivita' della Scuola;
h) data;
i) sottoscrizione autografa a pena di esclusione.
Coloro i quali sono in possesso di un titolo di studio non italiano
conseguito in un Paese dell'Unione europea, debbono inoltre
dichiarare che il titolo stesso da' accesso, nel Paese nel quale e'
stato conseguito, alle attivita' di formazione insegnanti per l'area
disciplinare corrispondente all'indirizzo prescelto, ai sensi del
sopracitato art. 5, comma 2.
I cittadini extracomunitari in possesso di un titolo di studio non
italiano conseguito in un Paese dell'Unione europea, debbono
presentare il titolo stesso tradotto, legalizzato e accompagnato
dalla dichiarazione di valore, ivi compresa la dichiarazione di
validita' ai fini di cui al comma precedente, rilasciata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo
le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai
corsi di studio nelle universita' italiane.
I candidati portatori di handicap, che ne hanno diritto ai sensi
dell'art. 20 della legge n. 104/1992, possono chiedere, con apposita
dichiarazione da rendere nella domanda di ammissione, di sostenere le
prove di esame con modalita' diverse, facendo particolare riferimento
agli ausili (anche di natura tecnico informatica) necessari ed ai
tempi aggiuntivi richiesti.
L'Universita' si riserva di adottare in ogni momento e fase del
concorso i provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati
privi dei requisiti richiesti, anche successivamente all'espletamento
del concorso.

                               Art. 7.
Commissioni di concorso
Le commissioni giudicatrici, nominate con decreto del rettore per
ciascun indirizzo attivato, sono composte da nove membri, designati
dal comitato di proposta della Scuola tra i docenti delle universita'
interessate e presiedute da un professore universitario di prima o
seconda fascia.
Qualora il numero dei concorrenti per un indirizzo sia superiore a
cinquecento la relativa commissione potra' essere integrata da un
membro ogni duecento concorrenti, ed i lavori potranno essere
articolati in sottocommissioni, presiedute da un commissario delegato
dal presidente.
In sede di svolgimento delle prove aggiuntive, ove previste, la
commissione giudicatrice sara' integrata con un docente titolare
della materia oggetto della prova aggiuntiva. Tale docente
partecipera' alla valutazione della prova aggiuntiva scritta e orale
ed alla valutazione dei relativi titoli.

                               Art. 8.
Prove di concorso
Il concorso si svolge, per esami e titoli (per i quali si veda il
successivo art. 12).
Le prove d'esame si articolano in due fasi. La prima prevede una
prova scritta, detta prova di "preselezione", che consta di un test
con quesiti a risposta multipla, e la seconda prevede un colloquio.
Relativamente alla prova di preselezione le durate (tempi dello
svolgimento) saranno stabilite dalle commissioni giudicatrici e
comunicate ai candidati all'inizio di ciascun esame.
Relativamente all'indirizzo linguistico-letterario, ed al fine del
conseguimento dell'accesso alle classi di abilitazione 51A e 52A, il
candidato e' tenuto a sostenere un prova aggiuntiva scritta e orale
rispettivamente in latino ed in latino e greco.
Relativamente all'indirizzo fisico-informatico-matematico, il
candidato che intenda essere inserito nella graduatoria per la classe
49A deve sostenere le prove scritte obbligatorie e comuni sia di
matematica (classi 47A e 48A) che di fisica (classe 38A), nonche' le
rispettive prove orali. Per l'inserimento nella graduatoria delle
classi 47A e 48A, ovvero della sola classe 38A, il candidato deve
sostenere le relative prove scritte ed orali.
Relativamente all'indirizzo di scienze naturali (classi 59A e 60A),
e' previsto lo svolgimento di due prove scritte distinte.
Ugualmente, sono previste due prove scritte distinte (una per la
lingua inglese ed una per la lingua francese) per l'indirizzo di
lingue straniere (classi 45A e 46A).

                               Art. 9.
Programma delle prove di esame
Le prove di concorso verteranno su tutti gli argomenti disciplinari
aventi attinenza con i vigenti programmi di insegnamento nelle scuole
secondarie - compresi i programmi delle sperimentazioni nazionali -
relativi a ciascuna classe di concorso ricompresa negli indirizzi
attivati.

                              Art. 10.
Punteggio
La commissione giudicatrice dispone di 100 punti, di cui 30 per la
valutazione dei titoli, 40 per la prova scritta di preselezione e 30
per il colloquio.
In sede di prova scritta sara' attribuito il punteggio massimo al
candidato che abbia risposto esattamente al maggior numero di
domande. Il punteggio degli altri candidati sara' ottenuto
riparametrando il numero delle risposte esatte al suddetto punteggio
massimo.
In sede di prova scritta sara' consegnata ai candidati un'apposita
scheda per l'autocertificazione dei titoli valutabili posseduti (tra
quelli previsti dal successivo art. 12), che, debitamente compilata e
sottoscritta dovra' essere restituita, pena la mancata valutazione
dei titoli stessi, in sede della medesima prova.
Sono ammessi a sostenere la prova orale un numero di candidati non
superiore al doppio del numero dei posti disponibili, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie che comprendono la somma dei
punteggi ottenuti in sede di prova scritta e di valutazione dei
titoli.
Nel caso dell'indirizzo fisico-informatico-matematico, il punteggio
della prova scritta per la classe 49A corrisponde alla media
aritmetica dei punteggi ottenuti nelle prove scritte di fisica e
matematica. Il punteggio della prova orale per la classe 49A
corrisponde alla media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle prove
orali di fisica e matematica.

                              Art. 11.
Diario delle prove e convocazione
Le prove si svolgeranno nei giorni:
12 novembre 1999 - indirizzo lingue straniere;
15 novembre 1999 - indirizzo scienze naturali e indirizzo
fisico-informatico-matematico;
16 novembre 1999 - indirizzo scienze umane e indirizzo
linguistico-letterario.
Il luogo, la sede e l'ora di inizio delle prove scritte saranno
rese note ai candidati entro il giorno 2 novembre 1999, mediante
affissione di apposito avviso agli albi delle Universita' di Pisa,
Firenze e Siena, pubblicato sulla stampa quotidiana locale e diffuso
sul sito Internet dell'Universita' di Pisa all'indirizzo
"http://www.Unipi.it/Segreterie/Avvisi". Di tali notizie non verra'
data alcuna comunicazione personale agli interessati che, pertanto,
sono tenuti ad acquisirle direttamente con le modalita' suddette.
I candidati, muniti di documento di identita' in corso di
validita', sono tenuti a presentarsi nella sede di esame almeno
un'ora prima dell'ora di inizio delle prove per consentire le
operazioni di appello e identificazione.
E' escluso dal concorso il candidato che non si presenti nel
giorno, luogo ed ora previsti sia per la prova scritta che per la
prova orale.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale, saranno convocati
con raccomandata a.r. almeno venti giorni prima nella sede d'esame
per il giorno e l'ora fissati. Ai candidati ammessi sara' inoltre
resa nota la votazione riportata nella prova scritta e nella
valutazione dei titoli.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale sara'
altresi' affisso, a conclusione della valutazione delle prove
scritte, all'albo delle segreterie della Scuola presso ciascuna delle
tre universita'.

                              Art. 12.
Titoli valutabili
I 30 punti riservati alla valutazione dei titoli sono cosi'
ripartiti:
1) voto di laurea fino ad un massimo di 5 punti. Nei limiti dei 5
punti vengono attribuiti:
5 punti per una votazione di 110 e lode;
4,5 punti per una votazione di 110;
4 punti per una votazione di 109;
3,5 punti per una votazione di 108;
3 punti per una votazione di 107;
2,75 punti per una votazione di 106;
2,50 punti per una votazione di 105;
2,25 punti per una votazione di 104;
2 punti per una votazione di 103;
1,75 punti per una votazione di 102;
1,50 punti per una votazione di 101;
1,25 punti per una votazione di 100;
1 punto per una votazione di 99;
0,75 punti per una votazione di 98;
0,50 punti per una votazione di 97;
0,25 punti per una votazione di 96;
2) media "pesata" (esami semestrali peso 1/2, esami annuali peso 1)
dei voti riportati negli esami di profitto fino ad un massimo di 3
punti cosi' ripartiti:
3 punti per una media da 30 a 29,6;
2,75 punti per una media da 29,5 a 29,1;
2,50 punti per una media da 29 a 28,6;
2,25 punti per una media da 28,5 a 27,6;
1,75 punti per una media da 27,5 a 27,1;
1,50 punti per una media da 27 a 26,6;
1,25 punti per una media da 26,5 a 26,1;
1 punto per una media da 26 a 25,6;
0,75 punti per una media da 25,5 a 25,1;
0,50 punti per una media da 25 a 24;
0,25 punti per una media da 23,9 a 21.
Le medie saranno arrotondate alla prima cifra decimale. I centesimi
fino a 0,05 escluso rientrano nel decimale inferiore;
3) fino ad un massimo di 15 punti, ripartiti come sotto
specificato, per il numero massimo di esami, sostenuti nel corso di
laurea, indicati nell'allegato C (esami semestrali peso 1/2, esami
annuali peso 1) e scelti dal candidato tra quelli rappresentati
nell'allegato stesso e ritenuti attinenti:
3 punti per una votazione di 30 e lode nel caso in cui il numero
massimo di esami sia pari a cinque;
2,50 punti per una votazione di 30 e lode nel caso in cui il numero
massimo di esami sia pari a sei;
1,50 punti per una votazione di 30 e lode nel caso che il numero
massimo di esami sia pari a dieci;
1,25 punti per una votazione di 30;
1 punto per una votazione tra 29 e 27;
0,75 punti per una votazione tra 26 e 24;
0,50 punti per una votazione tra 23 e 21;
0,25 punti per una votazione tra 18 e 20;
4) per il titolo di dottore di ricerca, 3 punti;
5) per gli altri titoli di seguito indicati fino ad un massimo di 4
punti:
a) diploma di specializzazione punti 2;
b) seconda laurea o diploma universitario, punti 2;
c) corsi di perfezionamento o master 0,25 ciascuno fino ad un
massimo di 1 punto;
d) corsi annuali intensivi o di perfezionamento per la preparazione
all'insegnamento, tenuti presso le Universita' di Pisa, Firenze e
Siena 1 punto;
e) diploma di allievo del corso ordinario della Scuola normale
superiore o della Scuola superiore "S. Anna" di Pisa 1 punto.
La commissione procede alla valutazione dei titoli di cui sopra
dopo lo svolgimento della prova scritta. Il relativo punteggio,
sommato a quello della prova scritta, e' utile per l'ammissione alla
prova orale.

                              Art. 13.
Graduatorie
Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del rettore
dell'Universita' di Pisa e rese pubbliche mediante affissione agli
albi delle tre universita', nonche' consultabili sul sito internet
dell'Universita' di Pisa all'indirizzo
http://www.Unipi.it/Segreterie/Avvisi> Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. La votazione
complessiva e' data dalla somma dei punteggi conseguiti nella/e
prova/e scritta/e di preselezione, nella valutazione dei titoli e
nella/e prova/e orale/i.
Sono dichiarati vincitori i candidati collocati in posizione utile
nella graduatoria di merito fino alla concorrenza dei posti
disponibili.
In caso di rinuncia o decadenza di un vincitore prima dell'inizio
dei corsi, subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria:
a) per l'indirizzo di scienze naturali verranno dichiarati
vincitori i primi sessanta classificati nella graduatoria relativa
alla classe 59A ed i primi venticinque classificati nella graduatoria
relativa alla classe 60A;
b) nel caso dell'indirizzo fisico-informatico-matematico, verranno
stilate tre distinte graduatorie, rispettivamente per le classi 38A,
47A-48A e 49A.
Verranno dichiarati vincitori i primi venticinque classificati
nella graduatoria relativa alla classe 49A, i primi quindici
classificati nella graduatoria della classe 38A e i primi sessanta
classificati nella graduatoria relativa alle classi 47A-48A;
c) relativamente all'indirizzo di scienze umane, verranno stilate
due distinte graduatorie, rispettivamente per le classi 36A e 37A.
Verranno dichiarati vincitori i primi otto classificati nella
graduatoria della classe 36A ed i primi diciassette classificati
nella classe 37A;
d) relativamente all'indirizzo linguistico-letterario, verra'
formata la graduatoria generale comprendente i vincitori delle classi
di abilitazione 43A-50A. Verranno altresi' formate due ulteriori
graduatorie relative rispettivamente alla classe 51A e 52A.
Nella graduatoria della classe 51A saranno ricompresi i candidati
che oltre alle prove obbligatorie e comuni hanno sostenuto le prove
di latino. Nella graduatoria della classe 52A saranno ricompresi i
candidati che oltre alle prove obbligatorie e comuni, ed oltre alle
prove di latino, hanno sostenuto le prove di greco;
e) ugualmente, per l'indirizzo di lingue straniere (classi
45A-46A), verranno stilate due distinte graduatorie, una per la
lingua inglese e una per la lingua francese. Verranno dichiarati
vincitori i primi cinquantasei classificati nella graduatoria
relativa alla lingua inglese ed i primi ventiquattro classificati
nella graduatoria relativa alla lingua francese.
Qualora un candidato venga ammesso per piu' di una classe di
abilitazione o insieme di classi, egli e' considerato vincitore nella
graduatoria con il minor numero di posti banditi, e in soprannumero
nelle altre in ciascuna delle quali subentra il primo candidato
collocato in posizione utile.
In caso di candidati con punteggio ex aequo prevale il piu' giovane
di eta'.
Tutte le graduatorie sono approvate sotto condizione
dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti
per la partecipazione al concorso e della veridicita' delle
dichiarazioni rese mediante autocertificazione.
Ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, qualora l'amministrazione riscontri,
sulla base di idonei controlli, la non veridicita' del contenuto di
dichiarazioni rese dal candidato ed aventi effetti sulla attribuzione
dei punteggi e sulla formazione delle graduatorie di merito, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 14.
Documenti per l'iscrizione
I vincitori del concorso saranno invitati dall'Universita', a mezzo
di raccomandata a.r., a presentare a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal ricevimento
della comunicazione, i seguenti documenti:
a) domanda di immatricolazione redatta su apposito modulo, reso
legale mediante marca da bollo da L. 20.000;
b) fotocopia del documento di identita' firmata;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) due fotografie formato tessera;
e) quietanza del pagamento della prima rata della contribuzione
prevista. L'importo complessivo della contribuzione indicato
provvisoriamente in L. 2.400.000, e la disciplina delle eventuali
riduzioni saranno stabiliti da un apposito regolamento in materia.

                              Art. 15.
Tutela della riservatezza
Ai fini dell'applicazione della legge n. 675/1996 sulla tutela
della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti
dall'Universita' di Pisa, titolare del trattamento, saranno
utilizzati per le sole finalita' inerenti allo svolgimento del
concorso e per le sole finalita' connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con l'Universita' stessa, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
L'interessato puo' far valere, nei confronti dell'Universita', i
diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996. Responsabile del
trattamento dei dati e' il responsabile del dipartimento
amministrativo per le attivita' istituzionali.

                              Art. 16.
Eventuali informazioni
Eventuali informazioni sulla Scuola di specializzazione e sul
presente bando possono essere richieste, per quanto di rispettiva
competenza, ai seguenti indirizzi:
Universita' di Pisa: segreteria amministrativa c/o unita' operativa
10, ufficio Scuole di specializzazione (via Cardinale Maffi, 39 -
Pisa, telefono 050836010);
Universita' di Firenze: segreteria didattica c/o facolta' di
scienze della formazione (via Parione n. 7 - Firenze, telefono
0552720237);
Universita' di Siena: segreteria didattica c/o facolta' di lettere
e filosofia (via Roma n. 47 - Siena, telefono 0577232544).
Pisa, 3 settembre 1999
p. Il rettore: Ambriolo

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