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UNIVERSITA' DI PERUGIA
Annullamento in autotutela del D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.41 del 25/5/2010 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PERUGIA |
Località: | Perugia (PG) |
Codice atto: | 0E004443 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Avviso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che con D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010 questo Ateneo
ha indetto le procedure selettive, per titoli, riservate al personale
tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso
questa Universita', in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del
medesimo D.D.A., finalizzate al passaggio alla posizione economica
immediatamente superiore all'interno delle rispettive categorie di
inquadramento, ai sensi del C.C.I. sottoscritto in data 30 dicembre
2009;
Premesso che con nota prot. entrata n. 9713 del 4 marzo 2010
alcuni dipendenti dell'Ateneo hanno presentato istanza di modifica
(annullamento parziale) in autotutela inerente l'inciso «nello status
di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato» del
D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010;
Premesso, in particolare, che nella suddetta istanza viene
denunciata l'illegittimita' del richiamato inciso del bando in quanto
incidente sul requisito di partecipazione alla progressione stessa,
ovvero «aver maturato, alla data del 31 dicembre 2008, nello status
di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno
due anni di servizio effettivo nella posizione economica di
appartenenza» di cui all'art. 2 del D.D.A. stesso;
Considerato che gli istanti hanno affermato l'illegittimita'
della previsione di cui e' stata chiesta la cassazione in quanto
suscettibile di pregiudicare coloro che avessero maturato i due anni
di servizio effettivo per effetto di rapporti di lavoro subordinato
non solo a tempo indeterminato bensi' anche a tempo determinato,
risultando, pertanto, tale previsione in contrasto con la clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione europea (anche alla
luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea, nonche' della
sentenza del Tribunale di Torino, sez. lavoro, n. 4148 del 9 novembre
2009);
Premesso che per effetto della suddetta istanza, e' stato
comunicato l'avvio del procedimento di autotutela con avviso
pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, sulla pagina web
dell'Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2010;
Premesso che, con nota prot. entrata n. 17387 del 15 aprile 2010,
e' stata presentata memoria difensiva ai sensi dell'art. 10 della L.
n. 241/1990 a firma di molti candidati alla suddetta procedura, delle
OO.SS. e delle R.S.U., con cui e' stato richiesto il rigetto della
suddetta istanza;
Premesso, in particolare, che in tale memoria si sostiene la non
accoglibilita' dell'istanza di annullamento parziale presentata in
quanto si afferma che sussistono «motivazioni oggettive» - ai sensi
della clausola 4 del citato Accordo Quadro - che giustificano la
previsione censurata, rinvenibile nella ragionevolezza di richiedere
uno «stabile rapporto di lavoro» quale presupposto per la
progressione, nonche' nelle previsioni dell'accordo stralcio 2009 del
contratto integrativo, in quanto «ha destinato risorse... sufficienti
a finanziare le progressioni economiche orizzontali di un numero di
unita inferiore a quello complessivamente in servizio»;
Considerati gli approfondimenti istruttori condotti in ordine
alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza di annullamento e
della memoria difensiva da ultimo richiamata;
Considerato, in particolare che:
la clausola 4 del richiamato Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato afferma che «Per quanto riguarda le condizioni di
impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati
in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato a meno
che sussistano ragioni oggettive.»;
la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 settembre
2007 sul procedimento C-307/05 ha, tra l'altro, affermato:
a) che le prescrizioni della direttiva n. 1999/70/CE del
Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999 e dell'Accordo
Quadro CES, UNICE e CEEP sui lavoro a tempo determinato del 18 marzo
1999 si applicano anche «...ai contratti e rapporti di lavoro a tempo
determinato conclusi con le amministrazioni... del settore
pubblico...» ed hanno «...lo scopo... di garantire il rispetto del
divieto di discriminazione per quanto riguarda il lavoro a tempo
determinato..., a meno che un trattamento differenziato non si
giustifichi per ragioni oggettive...»;
b) che «la nozione di condizioni di impiego di cui alla
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato... dev'essere interpretata nel senso che essa puo'
servire da base ad una pretesa... che mira all'attribuzione, ad un
lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianita' che
l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo
indeterminato.»;
c) che «la nozione di ragioni oggettive» che possono
legittimare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo determinato
e lavoratore a tempo indeterminato, «dev'essere intesa nel senso che
essa si riferisce a circostanze precise e concrete che
contraddistinguono una determinata attivita'», e prosegue dicendo che
«Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare
natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti
contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a
queste ultime...»;
d) che la nozione di «ragioni oggettive» di cui alle clausole
4 e 5 del suddetto Accordo quadro «non autorizza a giustificare una
differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i
lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che questa sia prevista
da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un
contratto collettivo»; da tale affermazione conseguirebbe
l'illegittimita' delle previsioni contenute nel contratto integrativo
tese a riservare al solo personale di ruolo l'accesso a progressioni
economiche;
le statuizioni interpretative della Corte di Giustizia Europea
entrano a far parte dell'ordinamento comunitario e sono direttamente
applicabili agli Stati membri;
l'unico distinguo che puo' intravedersi tra le attivita'
demandate al personale a tempo determinato e le attivita' demandate
al personale a tempo indeterminato e' rinvenibile nel solo fatto che
mentre le prime sono funzionari a sopperire ad esigenze di natura
temporanea ed eccezionale, le seconde sono funzionali a sopperire
alle esigenze legate all'ordinario svolgimento delle attivita'
istituzionali, distinguo che non sembra possa integrare quelle
«ragioni oggettive» di cui alla citata clausola 4, come interpretata
dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea;
le disposizioni del C.C.N.L. relative alle progressioni
economiche all'interno della categoria (in particolare articoli
79-82-87-88) non escludono da tali progressioni il personale a tempo
determinato ed, anzi, l'art. 22 dispone che al personale a tempo
determinato «si applica il trattamento economico e normativo
previsto... per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine»;
Considerato, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto,
che la clausola del bando oggetto di censura - art. 2, comma 1, del
D.D.A. n. 97/2010 -, nonche' l'art. 1 del bando medesimo, appaiono in
contrasto con la citata clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a
tempo determinato recepito con Direttiva n. 1999/70/CE - attuata nel
nostro Ordinamento con il decreto legislativo n. 368/2001;
Valutato che quanto dedotto nella memoria difensiva sopra
richiamata non e' idoneo a dimostrare che nella presente fattispecie
sussistano gli estremi di effettive «ragioni oggettive», ovvero
«motivi oggettivi», che legittimerebbero una disparita' di
trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato;
Rilevato, in particolare, che il riferimento alle risorse che
dovrebbero finanziare le progressioni orizzontali non ha alcuna
efficacia dirimente, alla luce della natura selettiva della procedura
oggetto del D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010;
Valutato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che si deve
procedere ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies L. n.
241/1990, all'annullamento del D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010,
risultando altrimenti il D.D.A. n. 97 citato viziato di
illegittimita' in ordine all'art. 1 ed all'art. 2, comma 1, del
medesimo, in quanto tali disposizioni limitano la partecipazione alla
procedura solo al personale di ruolo che abbia maturato i due anni di
servizio richiesti per effetto di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, dovendosi, invece consentire la partecipazione anche a
coloro che siano titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato ed abbiano maturato due anni di servizio per effetto di
tale tipologia di rapporti di lavoro;
Riscontrata la preminenza dell'interesse pubblico alla
legittimita' della suddetta procedura, nel contemperamento con gli
interessi dei partecipanti alla procedura medesima;
Rilevata, altresi', la ragionevolezza del termine del presente
intervento in autotutela;
Rilevato, congiuntamente, che tale determinazione comporta la
necessita' di rimettere alla contrattazione collettiva integrativa la
ridefinizione, nel rispetto di quanto emerge dal presente
provvedimento, delle direttive sulla base delle quale procedere ad
emanare un nuovo bando per le progressioni orizzontali;
Decreta:
Art. 1
Di annullare, per i motivi esposti in premessa ed ivi
integralmente richiamati, il D.D.A. n. 97/2010.
Art. 2
Il presente decreto verra' notificato, stante l'elevato numero di
persone interessate, a mezzo di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nella prima data
utile. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (termine di sessanta giorni per ricorso al Giudice
amministrativo - TAR Umbria; termine di centoventi giorni per ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica). Il presente decreto
sara' altresi' pubblicato all'Albo e sul web dell'Ateneo.
Perugia, 11 maggio 2010
Il direttore amministrativo: Lacaita
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