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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli, a domanda, per l'assunzione a
complessivi 5 posti di cui 3 nel ruolo maschile e 2 nel ruolo
femminile, di allievo di Polizia Penitenziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 19/10/2010
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:0E008703
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/11/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
dell'Amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto l'art. 124, ultimo comma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge 1° febbraio
1989, n. 53 nonche' l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443;
Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
Vista la nota 14 dicembre 2009, n. 0053218 con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, ha comunicato che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 19 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 dicembre 2009, n. 288 questa Amministrazione, in attuazione a
quanto previsto dall'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006
n. 226, e' stata autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, un
contingente di 74 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale
del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;

Decreta:


Art. 1


Posti disponibili per l'assunzione


1. E' indetto, per l'anno 2010, un concorso pubblico, per titoli,
a domanda, per l'assunzione a complessivi n. 5 posti di cui n. 3 nel
ruolo maschile e n. 2 nel ruolo femminile, di allievo agente di
Polizia Penitenziaria, riservato al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del
personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente
invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni
criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di
soccorso pubblico.
2. I posti, eventualmente non coperti all'esito della procedura
concorsuale, in uno dei ruoli, saranno devoluti a concorrenti
dell'altro ruolo, in ordine di graduatoria.
3. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) valutazione dei titoli.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 comma 2 del decreto legislativo
del 30 ottobre 1992, n. 443;
f) appartenere alle categorie di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel
Corpo di polizia penitenziaria, in conformita' di quanto previsto
dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 e in particolare:
A) Requisiti psico-fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm 165 per gli uomini e cm 161 per
le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza della
massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede di meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
B) Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di
socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed
all'ambiente di lavoro;
5) appartenere alle categorie di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a
pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a
misura di prevenzione.
3. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei
requisiti previsti nonche' i candidati che non si presentino nel
luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali.
4. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, none possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i
requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori
requisiti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
6. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara'
disposta, con decreto motivato del Direttore Generale della Direzione
Generale del Personale e della Formazione, l'esclusione dei candidati
al concorso. Detta esclusione potra' avvenire in qualunque momento.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigere su
apposito modello, allegato al presente bando, sono sottoscritte dagli
interessati e redatte su carta semplice, devono essere spedite, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - Direzione. Generale del Personale e della Formazione
- Servizio dei Concorsi di Polizia Penitenziaria - Largo Luigi Daga,
n. 2 - 00164 Roma.
2. Idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito di cui all'art. 2,
lettera g).
3. Le domande di cui al comma 1 devono essere spedite entro il
termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
4. Gli aspiranti nella domanda dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
b) la data e il comune di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il godimento dei diritti politici e civili nonche' il Comune
ove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero il motivo della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
f) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a carico. In caso contrario dovra'
indicare le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti
penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio con l'indicazione
dell'istituto e della data in cui e' stato conseguito;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) appartenere alle categorie di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.
5. Le domande, da redigere su apposito modello, allegato al
presente bando, devono essere sottoscritte dai candidati e, altresi',
contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno
essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e
l'impegno di comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata -
le eventuali variazioni dello stesso. Alla suddetta domanda dovra'
essere allegata pena esclusione dal concorso la documentazione di cui
all'art. 3, comma 2.
6. L'Amministrazione Penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica della concorrente, nonche', in caso
di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della
Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -
Direzione Generale del Personale e della Formazione - Il responsabile
del trattamento e' il direttore del Servizio dei Concorsi di polizia
penitenziaria.

                               Art. 5 


Titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili


1. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio e di
abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.
a) Titoli di studio e abilitazione professionale:
1) diploma di laurea punti 2;
a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;
2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo
grado punti 1;
3) attestato di qualifica professionale punti 0,8.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra
loro.
2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 6
annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

                               Art. 6 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e'
composta da un Dirigente Penitenziario dell'Amministrazione, con
funzioni di presidente e da altri quattro funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore
all'ottava ovvero appartenenti all'area funzionale terza.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero appartenenti all'area funzionale terza.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

                               Art. 7 


Accertamenti psicofisici


1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
Commissione composta in conformita' a quanto previsto dal terzo comma
dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche
da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture
del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto
legislativo 443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero appartenenti all'area funzionale terza.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato, corrispondendo la retribuzione
stabilita con decreto primo agosto 1995 del Ministro della Giustizia
di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e della
Programmazione Economica.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta in
conformita' a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 107 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da un dirigente
medico superiore e due dirigenti medici individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto motivato dal Direttore Generale del personale e della
formazione.

                               Art. 8 


Accertamenti attitudinali


1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e composta
da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto
Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore
all'ottava, aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o
medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero
appartenenti all'area funzionale terza.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con
decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del
Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico individuabile
secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e composta da due
dirigenti penitenziari in qualita' di componenti.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione.

                               Art. 9 


Graduatoria


1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione,
individuata dall'art. 6, forma le graduatorie di merito sulla base
del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 5,
conseguito da ciascun candidato.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con decreto del Direttore Generale del personale e della
formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, vengono
approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori e
gli idonei non vincitori del concorso sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

                               Art. 10 


Pubblicazione graduatoria


1. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori
saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia.
2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                               Art. 11 


Nomina e assegnazione


1. I vincitori del concorso, sono nominati allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del
personale e della formazione e avviati a frequentare un corso
preordinato alla loro formazione professionale.
2. Una volta superati gli esami finali sono nominati agenti del
Corpo stesso e saranno assegnati agli Istituti e ai servizi
dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarati decaduti dalla nomina.

                               Art. 12 


Documentazione amministrativa


1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici ed
attitudinali dovranno consegnare al personale in sede, due modelli
appositamente predisposti da questa amministrazione:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte
dalla candidata, unitamente a copia fotostatica non autenticata del
proprio documento di identita', con il quale attesti il possesso di
eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e dalle altre
disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.
3. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando, e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al punto
1 del presente articolo, implichera' la decadenza della nomina.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Roma, 13 settembre 2010

Il direttore generale: Turrini Vita

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