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CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte
dei conti.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.101 del 30/12/2014 |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 14E05937 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 18 |
Scadenza: | 29/1/2014 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97
e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art.
13, commi 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art.
1, comma 523;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art.
1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati contabili
e di autorizzazione della relativa spesa;
Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti,
prot. n. 179 del 30 gennaio 2014, di richiesta al Dipartimento della
Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze di
autorizzazione a bandire un concorso per il reclutamento di n. 18
unita' di referendari, 5 dei quali a valere sulle disposizioni di cui
alla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 20 giugno 2014, con il quale la Corte dei conti e' stata
autorizzata a bandire il concorso per il reclutamento di n. 18 unita'
di referendario;
Considerato che, nelle more della definizione del sopra citato
DPCM, e' intervenuto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che
modifica la disciplina relativa al trattenimento in servizio del
personale di magistratura, con riflessi sulla definizione delle
unita' reclutabili secondo le regole del turn over;
Ritenuto, quindi, di dover riformulare la richiesta di
autorizzazione a bandire ed assumere personale di magistratura,
aumentando fino a 35 le unita' reclutabili, sulla base delle
cessazioni avvenute nell'anno 2014;
Ritenuto di adeguare le prove concorsuali per accertare il
possesso di specifiche professionalita' da parte dei candidati, in
coerenza con i nuovi compiti e funzioni affidati dall'ordinamento
alla Corte dei conti;
Ritenuto, altresi', di individuare, con riguardo alla valutazione
dei titoli, modalita' e criteri atti a garantire l'espletamento del
concorso in tempi quanto piu' possibile contenuti;
Sentito il Consiglio di Presidenza e visto il parere formulato
con deliberazione del 4 e 5 novembre 2014;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a 18 posti di
referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti alle
categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di
laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di
studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77,
LM 82).
2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare sino a
35 il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della
conclusione della procedura concorsuale, intervenga il nuovo decreto
autorizzativo citato nelle premesse. Ove ricorrano le condizioni di
cui al precedente periodo, i posti riservati ai candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63,
LM 77, LM 82) sono pari a dieci unita'.
3. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2, qualora non
utilizzati, sono conferiti agli idonei.
4. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso e'
effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle
Sezioni e alle Procure regionali della Corte dei conti, con
esclusione di quelle aventi sede in Roma e devono permanere, per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.
Art. 2
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo
una valutazione positiva di idoneita';
b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati
amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni;
e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il personale docente di ruolo delle Universita' e i ricercatori
confermati di materie giuridiche, i dipendenti dei due rami del
Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari. In ogni caso
deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici,
muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea
con almeno cinque anni di anzianita' anche complessiva nella
qualifica o posizione funzionale.
2. Le anzianita' di cui al comma 1 sono valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.
Art. 3
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami; nel caso in cui la
scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda
i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato e
devono registrarsi al Portale concorsi all'indirizzo:
https://concorsionline.corteconti.it e seguire la procedura ivi
indicata.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i
candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali
determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato
sul portale di cui al comma precedente.
4. La documentazione di cui all'art. 6, comma 4, deve essere
allegata, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul
portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga
della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,
all'indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio
accessi, mobilita' e dotazioni organiche - Via Antonio Baiamonti,
25 - 00195 Roma. Si considera prodotta in tempo utile la
documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro lo stesso termine. La medesima documentazione puo' essere,
altresi', presentata a mano al Segretariato generale della Corte dei
conti, nello stesso termine, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10.00
alle ore 12.00; dell'avvenuta consegna a mano verra' rilasciata
ricevuta.
5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica
certificata.
Art. 5
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l'ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato
superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di
idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in
giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art. 1
del presente bando, devono dichiarare di voler usufruire della
riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2.
4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono
sostenere la prova orale obbligatoria e l'eventuale prova
facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
programma.
5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di
nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 6
1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi',
dichiarare il titolo di studio posseduto, l'Universita' presso la
quale e' stato conseguito, l'anno del conseguimento, la votazione
riportata nell'esame finale di laurea, nonche' la media dei voti
degli esami.
2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere
a), b), c) ed e) dell'art. 2 devono dichiarare la qualifica posseduta
e l'anzianita' nella qualifica, con riferimento ai requisiti
richiesti dal medesimo art. 2.
3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art. 2 devono dichiarare la data di iscrizione all'albo
professionale degli avvocati.
4. Nella fase di compilazione della domanda il candidato deve
fornire l'elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano in regola
con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli
estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna. Gli
originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un
numero non superiore a cinque, con le modalita' di cui all'art. 4,
comma 4, del presente bando.
5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9, e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di
cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione si riserva la facolta' di
procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato.
6. Alla domanda devono essere allegati: a pena di esclusione dal
concorso, secondo le modalita' indicate sul portale di cui all'art.
4, comma 2:
1. Copia della ricevuta di versamento di euro 15,00, quale
contributo per le spese relative all'organizzazione ed
all'espletamento del concorso, da effettuarsi sul C/C postale n.
48575005, intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate
eventuali della Corte dei conti.
2. Copia di un documento di identita' del candidato in corso di
validita'.
Art. 7
1. Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella
graduatoria, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso
delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti
ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il
reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
Art. 8
1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, e' composta ai sensi dell'art. 45, primo comma, lettera a),
del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della
Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n.
1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n.
1345. Con il medesimo decreto possono essere nominati membri
supplenti.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
Commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della
Commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati,
professore o lettore nelle Universita'.
Art. 9
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
2. Non e' ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato
che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per
la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di
cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra
le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente:
1 ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: punti 20;
2 ª ctg - Incarichi ricoperti: punti 4;
3 ª ctg - Titoli di cultura: punti 21;
4 ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: punti 5.
3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi
prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4,
comma 2.
4. La Commissione, previa determinazione degli ulteriori
necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun
candidato, all'esame dei titoli, esclusivamente ai fini del
conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della
conseguente ammissione alle prove scritte.
5. La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati
inerenti alle prove scritte, prima della apertura delle buste
contenenti gli elaborati stessi.
Art. 10
1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª Serie
speciale - del 10 marzo 2015 e sul portale di cui all'art. 4, comma
2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui
avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver
raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli
operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi,
nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui al secondo
comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le
prove scritte.
4. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in
edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che
siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice
e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10,00
del giorno precedente l'inizio delle prove, curando che sulla
copertina di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare
visibile il titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi
- collocati in contenitori o borse al fine di evitare possibili
smarrimenti - devono essere accompagnati da un elenco, contenente
anche le generalita' del candidato.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, collima 2, con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova
orale.
Art. 11
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai
trentacinque punti.
4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a due punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla
prova orale facoltativa di lingua.
6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2.
Art. 12
1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei
candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente
della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata sul
portale di cui all'art. 4, comma 2.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa
deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 13
1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti.
2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra
i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della regione Lazio,
possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga
all'ordine di graduatoria, purche' dichiarino la disponibilita' a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
5 anni. La precedenza si esercita quando nella Regione sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.
Art. 14
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2,
nonche' internet:
www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi.
2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte
le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura
concorsuale, i candidati possono prendere contatto con il
Segretariato Generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni
organiche - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle ore 12,00
(tel. 06/38762104; 06/38763049).
Art. 15
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
la Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi,
mobilita' e dotazioni organiche, per le finalita' di gestione del
concorso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura quello di
accesso ai dati che lo riguardano, nonche' di alcuni diritti
complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi illegittimi.
Art. 16
1. Il presente decreto e' comunicato alla Direzione generale
programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Presidente: Squitieri
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