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UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in diritto internazionale dell'economia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.31 del 17/4/2001
Ente:UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"
Località:-
Codice atto:001E3132
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita'
"Bocconi" emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita' "Bocconi" emanato con decreto
rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999;
Visto il regolamento emanato con decreto rettorale n. 5102 del 21
luglio 2000;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 5 febbraio 2001;
Vista la delibera del comitato esecutivo del 9 marzo 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" e' istituito il
XVI ciclo dei dottorati di ricerca avente sede amministrativa presso
l'Ateneo.
E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca in diritto internazionale
dell'economia.
Di tale dottorato vengono indicati il settore disciplinare, le
sedi consorziate, la durata, i posti messi a concorso, il numero
delle borse di studio e degli esoneri previsti.
Diritto internazionale dell'economia:
settori disciplinari: N14X (ora IUS/13) - N05X (ora IUS/05) -
P01G (ora SECS/P01 e SECS/P02);
sedi consorziate: Bergamo - Milano - Modena - Torino;
durata: 3 anni;
posti: 6;
borse di studio: 4;
esoneri: 2.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione
del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi,
fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per
la presentazione delle domande.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di
laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' e
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando
(all. 1), va presentata direttamente o spedita a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Universita'
commerciale "Luigi Bocconi", via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, con
il riferimento "Ufficio dottorati di ricerca" e con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini stranieri, un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea conseguita, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
internazionale dell'economia avviene mediante un concorso per esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta (unica)
ed in un colloquio, intesi ad accertare l'attitudine del candidato
alla ricerca scientifica e le sue conoscenze nelle discipline oggetto
del dottorato.
Nel colloquio il candidato deve dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.
I candidati stranieri devono altresi' dimostrare la buona
conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 5.
L'esame di ammissione previsto dall'art. 4 del bando si svolgera'
presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, nei
locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai commi
successivi.
Il diario della prova scritta e del colloquio, con l'indicazione
del giorno, del mese e dell'ora in cui i medesimi avranno luogo,
sara' comunicato agli interessati tramite un'unica raccomandata con
avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima delle date
fissate per le prove.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'esame di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando
sara' formata e nominata in conformita' alla normativa vigente.

                               Art. 7.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
internazionale dell'economia ogni commissione, per la valutazione di
ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due
prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Al termine delle prove, la commissione formula un'apposita
graduatoria sulla base della somma dei voti conseguiti da ciascun
candidato nelle singole prove.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale.
La comunicazione dell'esito del concorso verra' effettuata dal
rettore con raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 8.
I vincitori dovranno presentare o far pervenire tramite servizio
postale all'amministrazione universitaria, al medesimo indirizzo di
cui all'art. 3 del bando, entro il termine perentorio di giorni
quindici a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento
della comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti in
carta libera:
a) domanda di iscrizione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita' "Bocconi" secondo il fac-simile allegato al bando
(allegato 2);
b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) certificato di cittadinanza o relativa autocertificazione;
d) certificato di laurea con la votazione finale o relativa
autocertificazione;
e) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di perfezionamento o ad altri corsi di
dottorato;
f) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di
specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
g) dichiarazione di non avere goduto in passato di altre borse
di studio di dottorato (dichiarazione a cui sono tenuti solo i
vincitori delle borse di studio);
h) tre foto-tessera firmate sul retro.
Nei casi previsti dal presente articolo, l'autocertificazione e'
resa dai cittadini comunitari ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al dottorato, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                               Art. 9.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca sono stabiliti in L. 3.500.000 annue, pagabili in due rate
di pari importo.
I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in
proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno
all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
Le borse di studio sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi.
Ai rimanenti vincitori, qualora autocertifichino di avere
conseguito un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a lire quindici milioni nell'anno solare 2000, e' concesso l'esonero
dai contributi di accesso e frequenza dei corsi.
Negli anni successivi gli esoneri sono confermati
automaticamente, fermo restando il requisito del mancato superamento
del reddito personale complessivo annuo lordo di lire quindici
milioni nell'anno solare precedente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.

                              Art. 10.
I dottorandi possono essere autorizzati a svolgere periodi
all'estero e stage presso enti pubblici e privati secondo le
modalita' e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo
conto delle linee stabilite dal collegio dei docenti .
Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito
dal consiglio di facolta', una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione
dell'attivita' svolta dai dottorandi mediante l'approvazione di una
relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di
ciascun anno di corso.
Il collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati
conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare o
civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e' comunicata all'interessato con
lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.

                              Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione
d'esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede.

                              Art. 12.
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.

                              Art. 13.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 23 marzo 2001
Il rettore: Secchi

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