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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso di indizione per l'anno 2003 di una sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.78 del 7/10/2003
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:03E05644
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/11/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetta per l'anno 2003 la sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
10 febbraio 2004, verranno indicate le materie oggetto delle prove
scritte e verra' data comunicazione della data, dell'ora e della sede
in cui le suddette prove avranno luogo.

                               Art. 2.
1. La domanda di ammissione all'esame (v. fac-simile in calce),
presentata in bollo (Euro 10,33) e corredata dei documenti indicati
al comma 3 del presente articolo, e' indirizzata alla commissione
esaminatrice per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, ed
e' presentata all'Ufficio IV - Revisori contabili del Ministero della
giustizia - via Tronto n. 2, c.a.p. 00198 Roma, nelle ore di apertura
al pubblico e nel termine di decadenza di giorni trenta dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Si
considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopracitato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice
fiscale;
b) di aver conseguito in materie economiche, aziendali o
giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un
diploma di una scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al
compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni
(art. 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 88/1992);
c) di aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio
triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e
consolidati (art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo
n. 88/1992); i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici devono
aver svolto il tirocinio presso un funzionario pubblico iscritto nel
registro dei revisori contabili (art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 88/1992);
d) (eventualmente), di aver diritto all'esonero parziale:
1) per aver superato un esame di Stato teorico-pratico, per
l'abilitazione all'esercizio di attivita' professionale (art. 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 88/1992);
2) se dipendente dello Stato o di un ente pubblico per aver
superato, presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione,
un esame teorico-pratico come previsto dall'art. 5, comma 2, del del
decreto legislativo n. 88/1992;
indicando le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato;
e) domicilio eletto presso il quale intende ricevere le
comunicazioni.
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti
soggetti all'imposta di bollo (Euro 10,33):
a) diploma relativo ad uno dei titoli di studio indicati
nell'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 88/1992,
o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo
rilasciato dalla competente autorita' scolastica attestante
l'avvenuto conseguimento del titolo di studio [vedi art. 2, lettera
b)];
b) dichiarazione di compiuto tirocinio espletato a norma
dell'art. 3, comma 2, lettera b), o comma 3 del decreto legislativo
n. 88/1992, rilasciata, a seconda dei casi, da un revisore contabile
ovvero da un pubblico funzionario iscritto nel registro dei revisori
contabili; puo' anche indicarsi, se del caso, che i dati relativi al
tirocinio risultano dal registro presso l'Ufficio IV - Revisori
contabili (allegare comunicazione dell'Ufficio se in possesso del
candidato);
c) certificazione relativa al superamento di uno degli esami
indicati nell'art. 5 del decreto legislativo n. 88/1992, qualora il
candidato richieda l'esonero parziale;
d) l'originale dell'attestazione di pagamento del contributo di
Euro 25,82 corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale
n. 43318617 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
con imputazione sul capitolo 3525, Capo XI, dell'entrata del bilancio
dello Stato.
4. I candidati, consapevoli di quanto disposto dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46 dello stesso
decreto (dichiarazioni sostitutive) per la documentazione richiesta
alle lettere a) e c) del comma 3, e di quello di cui all'art. 47 (v.
fac-simile in calce) per la documentazione richiesta alla lettera b)
del comma 3; alle dichiarazioni di cui sopra va allegata fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del dichiarante;
5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e' esente da
autenticazione.
6. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato alla
segreteria della commissione esaminatrice - sessione 2003 - presso
l'Ufficio IV - Revisori contabili del Ministero della giustizia, via
Tronto n. 2, c.a.p. 00198 Roma, con lettera raccomandata
(eventualmente anticipandola via fax al n. 06/8419441); la
comunicazione produrra' effetto dal momento in cui essa perverra' al
suddetto ufficio.

                               Art. 3.
1. Salvo quanto previsto dal comma seguente, i requisiti di
ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
2. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 99/1998, il tirocinio deve essere completato almeno
trenta giorni prima del termine per la presentazione della domanda.
3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre il termine indicato all'art. 2, comma 1, o risultate carenti
della documentazione indicata nell'art. 2, comma 3.
4. I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto
all'esonero parziale richiesto riceveranno apposito provvedimento
motivato della commissione esaminatrice.
5. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara'
data alcuna comunicazione; pertanto, coloro che non abbiano avuto
notizia della non ammissione all'esame, sono tenuti a presentarsi,
nei giorni, nell'ora e nel luogo indicati ai sensi dell'art. 1, comma
2.
6. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non
commentati, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 99/1998, che i candidati presenteranno
dalle ore 9 alle ore 13 del giorno precedente l'inizio delle prove
scritte, curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome,
il nome, il luogo e la data di nascita del candidato cui si
riferiscono.

                               Art. 4.
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                               Art. 5.
1. La commissione esaminatrice sara' costituita con successivo
decreto emesso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

                               Art. 6.
1. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione
ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

                               Art. 7.
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si
applica quanto previsto negli articoli da 15 a 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998.
Roma, 25 settembre 2003
Il Ministro: Castelli

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